Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1986

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/03/1986 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 58 e

65 l. 27 luglio 1978 n. 392 (norme in materia di locazione di immobili

urbani) promossi con ordinanze 14 dicembre 1983, 31 gennaio e 13 marzo

1985, emesse dai Pretori di Milano e di Lucca nei procedimenti civili

vertenti, rispettivamente, tra Salardi Marisa e Molgora Rosa, lacopi

Amabile e Stefani Dante Luigi, nonché Maggioni Lucinia e dall'O Maria,

iscritte ai nn. 269, 352 e 353 del registro ordinanze 1985 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 214 bis e 256 bis

dell'anno 1985;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri nella causa n. 353 del 1985;

udito nella camera di consiglio del 5 marzo 1986 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un Giudizio vertente tra Iacopi Amabile e

Stefani Dante Luigi ed avente ad oggetto licenza per finita locazione

di un immobile abitativo, il Pretore di Lucca con ordinanza del 13

marzo 1985 (reg. ord. n. 269 del 1985) sollevava questione di

legittimità costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n.

392, concernenti i contratti in corso alla data di entrata in vigore

della stessa legge, in quanto il primo di essi non prevedeva per i

contratti già soggetti a proroga il rinnovo tacito del rapporto

locativo in assenza della previa disdetta del locatore di cui al

precedente art. 3, richiamato invece dall'art. 65 per i contratti non

soggetti a proroga;

che la differenza di disciplina sembrava a detto giudice dar luogo

a contrasto con l'art. 3 Cost.;

che la stessa questione veniva sollevata dal Pretore di Milano con

ordinanza del 14 dicembre 1983, emessa nel procedimento vertente tra

Salardi Marisa e Molgora Rosa (reg. ord. n. 352 del 1985) e del 31

gennaio 1985, emessa nel procedimento vertente tra Maggioni Lucinia e

dall'O Maria (reg. ord. n. 353 del 1985);

che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva nella

causa n. 353 del 1985, richiamando la sentenza di questa Corte n. 33

del 1985 e chiedendo perciò che la questione fosse dichiarata

manifestamente infondata.

Considerato che tutti i giudizi, per l'identità delle questioni,

debbono essere riuniti;

che la questione è già stata decisa da questa Corte con sentenza

6 febbraio 1985 n. 33;

che in essa la Corte ha osservato come la diversità della

disciplina, rilevata dai giudici a quibus, tra le due categorie di

contratti "prorogati" e "non prorogati", di cui agli artt. 58 e 65 l.

n. 392 del 1978, non risulta irrazionale, in base alla sostanziale

diversità delle categorie stesse;

che, infatti, i rapporti locativi di cui all'art. 58 cit., già

soggetti a proroga in base alla precedente legislazione vincolistica,

sono stati ulteriormente prorogati dalla legge n. 392 del 1978,

venendo Così a risultare una normativa particolarmente favorevole per

il conduttore, il che non si verifica, invece, per i rapporti di cui

all'art. 65, i quali sono stati soltanto ricondotti alla nuova

disciplina con una protrazione meramente eventuale e comunque spesso di

minima entità;

che su detta diversità delle due categorie non incide minimamente

la sent. n. 22 del 1980, con cui questa Corte ha soltanto esteso ai

contratti di cui all'art. 65 una causa giustificativa del recesso

anticipato del locatore, prevista dall'art. 59 l. cit. (per le altre

cause di recesso v. sent. n. 250 del 1983);

che in conclusione la questione, essendo stata già decisa e non

essendo dedotti ulteriori profili di illegittimità costituzionale,

deve essere dichiarata manifestamente infondata;

visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme

integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 58 e 65 l. 27 luglio 1978 n. 392, sollevata

in riferimento all'art. 3 Cost. dai Pretori di Lucca e di Milano con le

ordinanze indicate in epigrafe, in quanto già decisa con la sent. n.

33 del 1985.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 marzo 1986.

F.to: LIVIO PALADIN - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -

GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO

- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE

PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO

PAOLO CASAVOLA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte