Sentenza n. 60/1991
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/02/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 270/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 12
luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro del personale autoferrotranviario ed internavigatore per il
triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed
altre misure), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 23 marzo 1990 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Cassone Rocco e l'Azienda Trasporti
Municipalizzati di Milano, iscritta al n. 437 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
2) ordinanza emessa il 9 maggio 1990 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Paderno Luciano e l'Azienda Servizi
Municipalizzati di Brescia, iscritta al n. 446 del registro ordinanze
1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29,
prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visti gli atti di costituzione dell'Azienda Trasporti
Municipalizzati di Milano, Cassone Rocco e Paderno Luciano, nonché
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Uditi gli avv.ti Giacinto Favalli e Carlo Mezzanotte per l'Azienda
Trasporti Municipalizzati di Milano, Sergio Vacirca per Paderno
Luciano e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente
del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un procedimento civile instaurato da Cassone
Rocco nei confronti dell'Azienda Trasporti Municipalizzati di Milano,
per sentire dichiarare illegittimo il licenziamento subìto, in
quanto avvenuto senza il consenso dell'interessato alla risoluzione
del rapporto, il Pretore di Milano, con ordinanza del 23 marzo 1990
(r.o. n. 437/1990), ha sollevato una questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 4 Cost., dell'art. 3,
primo comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del
contratto collettivo nazionale di lavoro del personale
autoferrotranviario ed internavigatore per il triennio 1985-1987,
agevolazioni dell'esodo del personale inidoneo ed altre misure),
"nella parte in cui prevede l'esodo obbligatorio esclusivamente nei
confronti dei lavoratori dichiarati inidonei rispetto alle mansioni
proprie della qualifica di provenienza entro il 20 giugno 1986".
Il Pretore - premesso in fatto che l'attore, in applicazione
dell'art. 27, lettera b), regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148,
allegato A, era stato dichiarato inidoneo alle mansioni di agente in
vettura e destinato a compiti di pulitore di uffici nel lontano 1973
- lamenta innanzi tutto che la norma impugnata, in violazione delle
regole, a suo avviso, comuni ai casi di prepensionamento, prescinda
del tutto dalla domanda dell'interessato e detti un criterio di
individuazione dei lavoratori da sottoporre ad esodo eminentemente
soggettivo, valorizzando inoltre un fatto storico - l'accertata
idoneità alle mansioni proprie della qualifica di provenienza - che
avrebbe già esaurito la propria efficacia sul mutamento di mansioni
operato in applicazione del suddetto art. 27 del regio decreto n. 148
del 1931.
La disposizione censurata, in conclusione, urterebbe in primo
luogo contro l'art. 3 Cost. per discriminare irragionevolmente tra
soggetti che svolgono le stesse mansioni ed hanno analoga situazione
contributiva, assoggettandoli ad esodo soltanto in conseguenza del
modo in cui sono stati assegnati alle mansioni medesime (e cioè a
seconda che vi pervengano a seguito di dichiarazione di inidoneità
alle mansioni originarie oppure per altro motivo). In secondo
luogo, violerebbe l'art. 4 Cost., il quale impegnerebbe il
legislatore a promuovere le condizioni che rendano effettivo il
diritto al lavoro, piuttosto che a spianare le strade a pensionamenti
anticipati, obbligatori e discriminatori.
1.2. - Nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita
l'Azienda Trasporti Municipalizzati di Milano, chiedendo che la
questione sia riconosciuta inammissibile o infondata. Innanzi
tutto, infatti, non sarebbe chiaro se il giudice a quo abbia ritenuto
di dubbia costituzionalità l'esodo obbligatorio in sé e per sé
considerato, ovvero l'asserita disparità di trattamento tra idonei e
inidonei alle mansioni di provenienza.
Nel merito, non sussisterebbe alcun contrasto né con l'art. 3
Cost. - profondamente diverse essendo le posizioni delle due
categorie poste a raffronto - né con l'art. 4 Cost., non contenendo
quest'ultimo, secondo la stessa giurisprudenza di questa Corte,
alcuna garanzia del mantenimento del posto di lavoro.
1.3. - Nel medesimo giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Quanto alla censura relativa all'art. 3 Cost., l'Avvocatura,
rammenta innanzi tutto come - secondo la Relazione alla legge n. 270
del 1988 - la disciplina dell'inidoneità alle funzioni proprie della
qualifica, dettata dall'art. 27, lettera b), regio decreto 8 gennaio
1931, n. 148, allegato A, avesse dato luogo nella prassi applicativa
a gravi disfunzioni, poiché "il lavoratore inidoneo alle mansioni
proprie della qualifica, non soltanto conservava il posto di lavoro e
la retribuzione raggiunta, ma manteneva, pure impiegato in semplici
mansioni ausiliari o di attesa, la dinamica salariale e le competenze
accessorie proprie della qualifica di provenienza". Osserva dunque
che il legislatore, nel prevedere una nuova disciplina degli inidonei
alle mansioni originarie, peraltro in larga parte rimessa alla
contrattazione collettiva nazionale, non irragionevolmente avrebbe
disposto l'esodo per gli inidonei dichiarati tali anteriormente al 20
giugno 1986, trattandosi inoltre di una misura di maggior favore,
motivata dalla necessità di tener conto delle legittime aspettative
di questi ultimi.
Non esisterebbe infine l'asserita violazione dell'art. 4 Cost.,
poiché la disposizione impugnata sarebbe una deroga del tutto
temporanea alla pregressa regolamentazione del settore, per sopperire
ad esigenze indifferibili.
2.1. - Nel corso di un procedimento civile vertente tra Paderno
Luciano e l'Azienda Servizi Municipalizzati di Brescia, il Pretore di
Brescia, con ordinanza del 9 maggio 1990 (r.o. n. 446/1990), ha
sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge del 12 luglio
1988, n. 270, nella parte in cui consente il licenziamento dei
prestatori di lavoro inidonei a mansioni pregresse e non già a
quelle attualmente disimpegnate.
Tale disposto introdurrebbe una ulteriore fattispecie di
recedibilità dal rapporto di lavoro che, per essere collegata al
presupposto di fatto della pregressa inidoneità a mansioni del tutto
diverse da quelle presenti, sarebbe assolutamente difforme dai
principi generali della legislazione vigente, consistenti nel
necessario collegamento della inidoneità con le mansioni svolte
attualmente. Tale deroga sarebbe priva di qualunque giustificazione:
di qui la lamentata violazione dell'art. 3 Cost.
2.2. - Si è costituito in giudizio davanti a questa Corte Paderno
Luciano, osservando che la normativa impugnata sarebbe in contrasto
con la normativa generale e con quella speciale, poiché disporrebbe
la cessazione del rapporto di lavoro per un motivo che nulla avrebbe
a che vedere con il comportamento del lavoratore, né con le esigenze
organizzative dell'azienda: discostandosi dal sistema senza
ragionevole motivo, la disposizione censurata sarebbe illegittima per
contrasto con il principio di eguaglianza.
2.3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'infondatezza della questione sulla base di argomentazioni
sostanzialmente identiche a quelle formulate in relazione alla
questione sollevata con l'ordinanza del Pretore di Milano (v. supra,
par. 1.3).
3.1. - In prossimità dell'udienza le parti private hanno prodotto
memorie illustrative. La difesa dell'Azienda Trasporti
Municipalizzati di Milano (r.o. n. 437/1990), eccepisce innanzi
tutto l'inammissibilità della questione per numerosi motivi.
La censura - si sostiene - se volta a lamentare che l'esodo sia
applicabile ai soli soggetti dichiarati inidonei prima del 20 giugno
1986, e non a tutti gli inidonei, sarebbe irrilevante poiché il
ricorrente nel giudizio principale, essendo compreso nella prima
categoria di soggetti, resterebbe comunque assoggettabile all'esodo.
Ulteriore profilo di inammissibilità della questione starebbe
nell'essere essa volta ad ottenere che la Corte intervenga in una
disciplina estremamente complessa, nata da un accordo tra le parti
sociali e contenente un difficile bilanciamento di istanze
molteplici, e sostituisca le sue valutazioni a quelle del
legislatore, disegnando, per di più con effetto retroattivo, una
nuova regolamentazione del prepensionamento ispirata a criteri del
tutto diversi, come quelli utilizzati per i lavoratori portuali dalla
legge n. 230 del 1983.
Infine, l'inammissibilità della questione dovrebbe trarsi dal
fatto che l'asserita disparità di trattamento, rispetto all'esodo,
tra soggetti idonei e soggetti inidonei alle mansioni d'origine, non
deriverebbe dal solo comma primo dell'art. 3 impugnato, ma
dall'intero provvedimento.
Nel merito delle censure, in riferimento all'asserito contrasto
con il principio di eguaglianza, la difesa osserva che la legge
impugnata, recependo l'accordo sindacale, avrebbe inteso risolvere un
problema peculiare del settore dei trasporti, e cioè quello
determinato dal grande carico di lavoratori divenuti inidonei alle
qualifiche originarie (specie a quelle c.d. di movimento) e mantenuti
in servizio con la medesima qualifica o retribuzione in altre
mansioni, e, contemporaneamente, dall'impossibilità di sostituire
tali lavoratori procedendo a nuove assunzioni, dati i divieti di
assunzione imposti alle aziende a tutela della finanza pubblica: ciò
con la conseguenza di costi elevatissimi e di gravi disservizi. Il
legislatore avrebbe risolto tale problema realizzando un assetto di
interessi equilibrato e ragionevole, secondo scelte di carattere
politico insindacabili in sede di giudizio di legittimità
costituzionale, considerato anche che la invocata decisione di questa
Corte inciderebbe su procedure di esodo e riassetto organizzativo che
avrebbero già coinvolto migliaia di lavoratori. Altra ragione di
infondatezza della questione risiederebbe poi nella disomogeneità
delle situazioni poste a raffronto.
Diversa sarebbe innanzi tutto la situazione delle aziende di
trasporto rispetto ad aziende di altri settori, data la peculiarità
del rapporto di lavoro dei dipendenti delle prime, caratterizzato
dalla commistione di tratti privatistici e tratti pubblicistici,
peculiarità che ben potrebbe giustificare la previsione del
prepensionamentoobbligatorio.
Evidentemente diversa sarebbe poi la posizione di chi è divenuto
inidoneo alle mansioni originarie rispetto a chi invece tali mansioni
ha costantemente svolto, ciò che, di per sé sarebbe sufficiente a
giustificare l'assoggettamento ad esodo soltanto dei primi. Ma,
anche infine ad ammettere l'astratta comparabilità di tali
situazioni, non potrebbe comunque negarsi la ragionevolezza del
criterio che ha guidato il legislatore in relazione alla peculiarità
del fenomeno della smisurata dilatazione degli inidonei mantenuti in
servizio, tipico del solo settore dei trasporti.
Del resto, argomenta infine sul punto la difesa dell'Azienda
Trasporti Municipalizzati, il previsto prepensionamento non
contrastrerebbe con i principi generali dell'ordinamento e con i
principi costituzionali, dal momento che, al contrario, esisterebbe
un principio generale, affermato dalla giurisprudenza della Corte di
cassazione (sez. lav. nn. 474 del 1988 e 140 del 1983), per il quale
l'inidoneità sopravvenuta del lavoratore alle mansioni originarie
non comporterebbe - tranne diversa disposizione di legge - il diritto
di quest'ultimo di ottenere l'assegnazione a mansioni diverse, ma
potrebbe giustificare il recesso dell'imprenditore senza che questi,
di conseguenza, abbia l'onere di provare l'inesistenza in azienda di
posti per mansioni confacenti alle condizioni del lavoratore.
Infine, la questione sarebbe infondata anche in riferimento
all'art. 4 Cost., poiché questo, secondo la giurisprudenza
costituzionale (sentenze nn. 45 del 1965, 81 del 1969, 9 del 1973),
non garantirebbe il diritto alla conservazione del posto di lavoro,
ciò tanto più - trattandosi di un caso di prepensionamento - ove si
consideri che il diritto alla pensione sarebbe per il lavoratore una
ragione sufficiente ed obbiettiva di esclusione della garanzia della
stabilità dell'impiego (Corte cost. nn. 174 del 1971 e 15 del 1983).
3.2. - Nello stesso giudizio si è costituito tardivamente il
signor Rocco Cassone, il quale sostiene invece la fondatezza della
questione, sottolineando il carattere discriminatorio della norma
impugnata e osservando, in sostanza, come essa, introducendo una
forma di prepensionamento forzato, vanifichi la garanzia del diritto
al mantenimento del posto di lavoro.
3.3. - Nel giudizio instaurato con l'ordinanza del Pretore di
Brescia (r.o. n. 446/1990), il signor Luciano Paderno ha depositato
una memoria aggiunta nella quale ribadisce il carattere di monstrum
giuridico della norma impugnata perché, in aperto contrasto con i
principi dell'attuale sistema, attribuirebbe al datore di lavoro un
potere discrezionale di recesso nei confronti di una categoria
determinata di dipendenti, senza assoggettarlo né a controlli né a
limiti.
Il riconoscimento di un simile illimitato potere di licenziamento
ad nutum, non avverrebbe, peraltro, per esempio, neppure nella legge
n. 856 del 1986 sulla ristrutturazione della flotta pubblica, in cui,
pur essendo previsto, nella fase finale, un prepensionamento
d'ufficio, esso è subordinato al previo accertamento delle eccedenze
di personale, mentre il piano di esodo è sottoposto all'approvazione
della pubblica amministrazione e la procedura per la presentazione
delle domande è attentamente regolata. Il meccanismo disposto
dalla legge impugnata invece tenderebbe solo ad eliminare alcuni
costi aggiuntivi, licenziando personale inidoneo alle mansioni di
provenienza che, anche se idoneo e utile alle mansioni in cui di
fatto è addetto, costerebbe di più per avere mantenuto la
precedente posizione retributiva.
Tale meccanismo dunque, proprio perché legittimerebbe la
risoluzione del rapporto di lavoro a causa soltanto di un (presunto)
eccessivo costo delle retribuzioni dei lavoratori da licenziare,
sarebbe del tutto estraneo al sistema delle leggi vigenti, che non
conosce una simile causa di licenziamento. L'unica possibilità di
disporre legittimamente prepensionamenti come quello contestato
starebbe nella contestuale previsione del necessario consenso dei
lavoratori interessati. Considerato in diritto
1. - I procedimenti originati dalle ordinanze di cui in epigrafe
possono essere riuniti avendo per oggetto questioni concernenti la
medesima disposizione.
2. - L'art. 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270, impugnato da
entrambe le ordinanze - stabilisce che le aziende esercenti pubblici
servizi di trasporto predispongono, sulla base dell'anzianità di
servizio dei dipendenti interessati, un programma quinquennale di
esodo dei lavoratori iscritti al Fondo di previdenza, dichiarati
inidonei rispetto alle mansioni proprie della qualifica di
provenienza entro il 20 giugno 1986, che abbiano maturato o maturino
nel corso del quinquennio, almeno quindici anni di effettiva
contribuzione al detto Fondo (comma primo). Ai dipendenti così
collocati a riposo viene attribuita una pensione commisurata al
periodo di contribuzione maturato, maggiorato del periodo mancante al
raggiungimento di trentasei anni di contribuzione ovvero del periodo
che il dipendente stesso avrebbe conseguito al raggiungimento del
sessantesimo anno di età; l'attribuzione di anzianità e il
versamento dei contributi relativi a tale periodo non possono in ogni
caso essere superiori ai dieci anni (comma terzo). Inoltre le aziende
e i dipendenti collocati in quiescenza versano - questi ultimi
mediante trattenuta diretta sulla pensione - la quota di contributi
previdenziali di loro pertinenza per il periodo di anzianità
convenzionale attribuita (comma quarto). Il provvedimento così
delineato è assunto - come afferma il primo comma del citato art. 3
- "in temporanea deroga a quanto previsto dagli artt. 11 e 12 della
legge 28 luglio 1961, n. 830 nonché dall'art. 27 del regolamento
allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148".
Quest'ultima norma consente al lavoratore divenuto inabile alle
funzioni proprie della qualifica rivestita di mantenere il posto di
lavoro, accettando altre mansioni compatibili con la sua attitudine o
con le sue condizioni, in posti disponibili. Le disposizioni citate
della legge n. 830 del 1961 consentono il collocamento anticipato in
quiescenza degli agenti solo se raggiungano l'età di cinquantacinque
anni con un determinato livello di contributi versati (art. 11),
ovvero ne ammettono il pensionamento per invalidità se siano
riconosciuti invalidi in modo permanente ed assoluto alle funzioni
proprie della qualifica rivestita, abbiano almeno dieci anni di
servizio e per incapacità fisica o mancanza di posti non possano
essere adibiti ad altri servizi dell'azienda (art. 12).
3. - Il Pretore di Milano ritiene che il primo comma del citato
art. 3 della legge n. 270 del 1988, estromettendo i lavoratori
dall'azienda sulla base del mero fatto storico della condizione di
inidoneità allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica
di provenienza, violerebbe l'art. 3 della Costituzione per le
irrazionali discriminazioni che si determinerebbero tra lavoratori
che attualmente svolgono le stesse mansioni, e ciò a seconda che a
queste siano pervenuti per effetto di precedenti dichiarazioni di
inabilità rispetto alle mansioni originarie o per altri motivi.
Inoltre, il prepensionamento previsto, in quanto obbligatorio e
discriminatorio, violerebbe l'art. 4 della Costituzione, che invece
impegna il legislatore a promuovere le condizioni che rendano
effettivo il diritto al lavoro.
Il Pretore di Brescia ritiene a sua volta che la norma impugnata
contrasti con l'art. 3 della Costituzione in quanto, ponendo a
presupposto del provvedimento di esodo la sopravvenuta inidoneità
rispetto alle mansioni pregresse e non già alle mansioni attualmente
disimpegnate, introdurrebbe senza ragionevole giustificazione, per le
sole aziende di trasporto pubblico, una ulteriore fattispecie di
recedibilità dal rapporto di lavoro del tutto difforme dai principi
generali della legislazione vigente in materia.
4. - Alle questioni di costituzionalità sollevate dal Pretore di
Milano sono state opposte - da parte della difesa dell'Azienda
Trasporti Municipalizzati di Milano - alcune eccezioni di
inammissibilità, che la Corte non ritiene meritevoli di essere
accolte.
L'assunto secondo cui il petitum dell'ordinanza mirerebbe ad
estendere l'esodo obbligatorio a tutti gli inidonei, e cioè anche ai
lavoratori dichiarati tali dopo il 20 giugno 1986 - con conseguente
irrilevanza della questione nel giudizio a quo - non trova
rispondenza nel contenuto effettivo della ordinanza, dalla quale
appare invece con chiarezza che la norma è impugnata non perché non
estende ad altri l'estromissione dall'azienda ma per averla
illegittimamente disposta a danno della specifica categoria
destinataria del provvedimento.
Neppure convince a ritenere inammissibili le questioni il rilievo
secondo il quale l'ordinanza porrebbe alla Corte un petitum di natura
legislativa, chiedendo ad essa di realizzare una nuova ponderazione
degli interessi in gioco e di riscrivere un intero sistema normativo,
mentre tale operazione sarebbe riservata al legislatore e avrebbe
comunque richiesto l'impugnazione di altre norme. Invero l'ordinanza
auspica il puro e semplice annullamento della disciplina censurata e
non chiede alla Corte una pronunzia diretta a sostituire una diversa
scelta di politica legislativa a quella operata dal Parlamento. Né
d'altra parte si può ritenere inammissibile una questione di
costituzionalità solo perché l'eventuale caducazione della norma
impugnata può determinare la necessità di interventi legislativi di
coordinamento per superare vuoti e contraddizioni. Questi problemi
infatti debbono essere risolti dal legislatore, ristabilendo la
necessaria coerenza costituzionale di tutte le disposizioni, alla
luce dello scrutinio effettuato dalla Corte.
5. - Prima di affrontare il merito delle censure, occorre
soffermarsi brevemente sull'istituto del prepensionamento così come
si è venuto affermando nella legislazione dell'ultimo decennio.
L'istituto definito come prepensionamento è caratterizzato dalla
attribuzione al lavoratore della pensione prima del raggiungimento
dell'età pensionabile, sulla base dell'aumento figurativo della
anzianità contributiva già raggiunta, sì da poter conseguire,
prima del tempo, la pensione di vecchiaia. Per poter avvalersi del
prepensionamento occorre ovviamente che siano stati già raggiunti
limiti minimi di contribuzione e/o di età, per cui in genere
all'istituto possono accedere i lavoratori di una certa anzianità.
A questo istituto il legislatore ha fatto ricorso con numerosi
provvedimenti diretti ad affrontare e risolvere i complessi problemi
di settori produttivi in crisi, approntando uno specifico strumento
(in sostituzione del vecchio assegno per i lavoratori anziani
licenziati da aziende in crisi di cui alla legge 5 novembre 1968, n.
1115, successivamente prorogata) diretto ad alleggerire le qualifiche
e le lavorazioni nelle quali si è venuta a creare esuberanza di
personale mediante l'offerta - diretta ai lavoratori più anziani di
uscire dalla produzione ottenendo, con alcuni anni di anticipo, il
diritto alla pensione, il cui onere è posto a carico dello Stato.
Dal 1981 e sino alla legge n. 270 del 1988 si sono succeduti una
serie di provvedimenti che contengono misure di prepensionamento per
i dipendenti dei settori produttivi più vari (tra cui la legge 23
aprile 1981, n. 155, più volte prorogata, per i dipendenti delle
aziende industriali dichiarate in crisi; la legge 5 agosto 1981, n.
416, per i giornalisti professionisti e i lavoratori poligrafici
dipendenti da imprese editoriali e stampatrici di giornali quotidiani
ed agenzie di stampa; la legge 23 maggio 1983, n. 230, per i
lavoratori delle compagnie e dei gruppi portuali; la legge 31 maggio
1984, n. 193, per i dipendenti del settore siderurgico, ed ancora la
legge 5 dicembre 1986, n. 856, per i dipendenti della società di
navigazione del gruppo Finmare).
Al prepensionamento previsto e regolato dalle disposizioni
contenute in detti provvedimenti si accede su domanda del lavoratore
che ne abbia i requisiti, ed è quindi rimessa esclusivamente al
giudizio di convenienza di quest'ultimo la scelta di richiedere
l'esodo anticipato. Una parziale eccezione a tale schema è
costituita dal prepensionamento disposto nelle leggi riguardanti i
lavoratori delle compagnie portuali nonché i dipendenti delle
società di navigazione del gruppo Finmare: in entrambi i casi il
pensionamento è a domanda, ma nel caso in cui le richieste non
raggiungano il contingente stabilito, esso diviene obbligatorio per
la parte non coperta - sulla base di criteri prestabiliti - sino al
raggiungimento del limite prefissato (così, rispettivamente, l'art.
2, secondo comma, legge n. 230 del 1983 e l'art. 3, quarto comma,
legge n. 856 del 1986).
6. - Dal tipo di prepensionamento disciplinato dalle leggi
ricordate si distacca sensibilmente quello regolato dall'art. 3 della
legge n. 270 del 1988 ora impugnato.
Qui, infatti, l'esodo non è disposto per far fronte ad una
situazione di crisi aziendale che richiede un vasto ridimensionamento
del carico di mano d'opera, ma per realizzare economie e
semplificazioni nell'organizzazione aziendale; non si rivolge ai
dipendenti appartenenti a singole qualifiche con personale
esuberante, ma a lavoratori che appartengono a tutte le qualifiche e
che sono contraddistinti dal fatto di essere stati dichiarati
inidonei a precedenti mansioni rivestite; non viene contenuto nella
fascia dei lavoratori anziani, potendo riguardare dipendenti con solo
quindici anni di contribuzione e senza limiti minimi di età; e,
soprattutto, esso non è subordinato alla domanda dei lavoratori
interessati, ma si impone ad essi indipendentemente dalla loro
volontà.
Si tratta dunque in sostanza di un prepensionamento esclusivamente
obbligatorio (l'unico sinora intervenuto), di un provvedimento,
cioè, che comporta per tutti una forzata risoluzione del rapporto di
lavoro, pur attenuandone le conseguenze mediante la immediata
corresponsione del trattamento pensionistico. Il che già porta ad
escludere che esso si risolva sempre e necessariamente, come invece
vorrebbe l'Avvocatura dello Stato, in una misura di "maggior favore"
per i lavoratori così esodati.
Infatti - a parte il caso di coloro che in concreto, anche per il
prolungamento dell'obbligo contributivo, potrebbero vedere peggiorata
la loro situazione economica - va pur sempre considerato che
l'anticipazione obbligatoria del pensionamento rischia per molti
versi - e soprattutto per i meno anziani - di imporre una condizione
di emarginazione, di disperdere capacità professionali acquisite, o
di avviarle al mercato del lavoro nero. Senza dimenticare che il
cittadino, nel luogo di lavoro, dove si svolge tanta parte della sua
vita di quasi tutti i giorni, non percepisce solo retribuzione contro
prestazione, ma afferma e sviluppa la sua personalità nel complesso
dei rapporti e dei valori che il mondo del lavoro sa esprimere.
Di conseguenza, ben si comprende la scelta in generale seguita dal
legislatore (anche in altri settori del trasporto come quello delle
Ferrovie dello Stato) di ricorrere al pensionamento volontario e non
a quello coatto.
Per quanto poi specificamente concerne il particolare
prepensionamento qui contestato, deve altresì essere tenuto presente
che destinatari esclusivi del provvedimento sono lavoratori divenuti
inidonei per avere svolto mansioni che comportavano un impegno
faticoso e di grande responsabilità, pregiudicando spesso per questo
la stessa propria salute; che proprio per la peculiarità di tale
attività lavorativa, sin dal regio decreto n. 148 del 1931 è stato
loro garantito il diritto al mantenimento del posto di lavoro e la
precedente retribuzione, sia pure con mutamento di mansioni, spesso
accompagnato da una rilevante dequalificazione. La natura e gli
effetti del pensionamento obbligatorio disposto dalla norma impugnata
richiedono perciò che la scelta effettuata dal legislatore
nell'ambito di una discrezionalità che certamente gli appartiene,
venga considerata attentamente onde valutarne la razionalità, e la
non arbitrarietà: e ciò ai fini di esprimere il dovuto giudizio sui
dubbi di costituzionalità avanzati dai giudici rimettenti.
7. - La legge impugnata recepisce presso che integralmente un
accordo collettivo stipulato tra le parti sociali interessate ed è
stata approvata dal Parlamento senza contrasti significativi.
Tali circostanze tuttavia non sono idonee a determinare una sorta
di presunzione di legittimità costituzionale della normativa
contestata, che esima questa Corte dal compiere autonomamente le
proprie valutazioni.
A tale scopo è indispensabile innanzi tutto individuare la ratio
della legge quale emerge dai lavori preparatori e dal suo contenuto
oggettivo.
Dalla Relazione governativa al disegno di legge risulta che essa
(e già prima l'accordo recepito) ha inteso perseguire obbiettivi di
razionalizzazione e semplificazione dell'organizzazione delle aziende
di pubblico trasporto, e ciò, da un lato, disponendo una
unificazione a livello nazionale della disciplina contrattuale dei
rapporti di lavoro; dall'altro avviando a soluzione il grave problema
degli inidonei, e cioè dei lavoratori riconosciuti non atti alle
mansioni proprie della qualifica di origine, mantenuti nel posto di
lavoro con mansioni diverse e titolari di un trattamento retributivo
non conforme alle prestazioni rese.
Tale ultimo problema si presentava per le aziende in questione in
modo anomalo e peculiare ed era determinato da diffuse prassi
applicative del ricordato art. 27 del regolamento del 1931, per le
quali un notevole numero di lavoratori, in gran parte addetti al c.d.
movimento (autisti, conduttori, ecc.) divenuti inidonei, "non
soltanto conservava il posto di lavoro e la retribuzione raggiunta,
ma manteneva, pur impiegato in semplici mansioni ausiliari o di
attesa, la dinamica salariale e le competenze accessorie proprie
della qualifica di provenienza, con gravi disfunzioni, non solo nella
gestione degli organici aziendali, ma anche nello stesso sistema
previdenziale" (Relazione, cit.).
A questi inconvenienti l'accordo collettivo e la legge di
recezione hanno inteso ovviare, in primo luogo, disponendo un
programma quinquennale di esodo obbligatorio dei suddetti lavoratori;
in secondo luogo, consentendo, in deroga alla normativa vigente,
l'assunzione di nuovi lavoratori per rimpiazzare quelli esodati nella
qualifica originaria "nei limiti di comprovate esigenze
tecnico-operative connesse al movimento" (art. 3, comma nono).
8. - Dai lavori parlamentari si desume dunque che nel caso di
specie l'eliminazione delle gravi disfunzioni suindicate sarebbe
stato in concreto perseguibile soltanto con le misure obbligatorie
adottate; e di ciò l'adesione delle rappresentanze sindacali
costituisce significativa conferma.
Ciò posto, si deve riconoscere che l'efficienza e il contenimento
dei costi dei servizi pubblici - che sono a carico della
collettività - attengono al concetto di buon andamento della
pubblica amministrazione e come tali assumono rilevanza sotto il
profilo costituzionale. Certamente il riordino della situazione degli
organici costituisce un dato di rilievo essenziale ai fini di
razionalizzare la gestione di aziende che debbono rendere un servizio
pubblico di grande e vitale importanza quale quello del trasporto
autoferrotranviario, soprattutto nei grandi centri urbani.
Di conseguenza, non può ritenersi in principio costituzionalmente
illegittima, come priva di ragionevolezza, la legge impugnata che,
nell'anomala situazione del caso di specie, ha introdotto uno
strumento capace di contemperare l'esigenza di ottenere un efficiente
svolgimento del servizio pubblico - mediante il riassestamento degli
organici, l'alleggerimento dei costi eccessivi, la riapertura delle
assunzioni per il personale addetto al movimento - con la necessità
di assicurare in ogni caso una forma adeguata di sostegno
economico-previdenziale ai lavoratori allontanati dalle aziende.
Occorre comunque sottolineare che il ricorso alla forma
esclusivamente obbligatoria del prepensionamento richiede, per potere
incidere legittimamente su interessi costituzionalmente rilevanti e
non apparire discriminatorio ed arbitrario, che la misura si
prospetti come obbiettivamente non sostituibile con soluzioni fondate
sul consenso dei singoli interessati e sia determinata da situazioni
tali da renderla indispensabile.
9. - La rilevata non arbitrarietà della scelta del legislatore
induce a non condividere i dubbi di costituzionalità prospettati dal
giudice milanese.
Non può dirsi violato infatti l'art. 3 Cost. poiché non appare
priva di fondamento giustificativo la disparità di trattamento tra
lavoratori addetti alle medesime mansioni e consistente nel fatto che
sono assoggettati all'esodo soltanto quelli già dichiarati inidonei
alle mansioni della qualifica di provenienza.
Né per le stesse ragioni può dirsi violata la garanzia del
diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost., inteso come diritto a non
essere estromesso dal lavoro ingiustamente o irragionevolmente (v.
pure sentenza n. 331 del 1988).
Diversa deve invece essere la conclusione in ordine alle censure
formulate dal Pretore di Brescia, nel corso di un giudizio nel quale,
come è stato precisato nella trattazione orale in pubblica udienza,
il lavoratore esodato, già divenuto inidoneo alle mansioni
originarie di autista era attualmente addetto alle mansioni di
operaio tecnico di manutenzione, classificato al sesto livello, ad un
livello, cioè, superiore a quello di guidatore secondo le tabelle di
cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30.
Appare invero irrazionale nel quadro stesso della logica che
presiede al provvedimento censurato, che questo si riferisca
indiscriminatamente a tutti i lavoratori solo in quanto siano stati
dichiarati inidonei prima del 1986, senza alcuna considerazione della
loro attuale utilizzazione.
Se infatti il criterio ispiratore della norma è anche quello di
evitare che le aziende siano gravate da costi ingiustificati perché
non corrispondenti alle prestazioni attualmente rese dal lavoratore,
è anche a queste ultime che occorre guardare per valutare se il
prepensionamento obbligatorio sia giustificato o arbitrario.
Non si può allora non ritenere illegittima la norma impugnata
nella parte in cui non esclude dal pensionamento obbligatorio i
lavoratori che svolgono mansioni equivalenti o superiori a quelle
precedentemente rivestite e in relazione alle quali sono stati
dichiarati inidonei. L'espletamento attuale di tali mansioni sta
infatti a significare che i lavoratori ex inidonei, sono pienamente
utilizzati e ritenuti del tutto capaci di svolgere mansioni quanto
meno dello stesso livello delle precedenti: sì che il costo del loro
lavoro non è più sperequato o non è più sperequato al punto di
legittimare la loro estromissione dall'azienda per compiere un
alleggerimento di costi eccessivi. Se il problema sottostante alla
norma è la espulsione di lavoratori inutili o inutilizzati addetti a
mansioni di scarso rilievo, a funzioni ausiliarie o di attesa, è
irragionevolmente discriminatorio licenziare personale che, reagendo
alla sopravvenuta perdita d'idoneità, si è riqualificato,
reinserendosi pienamente ed in modo attivo nella vita dell'azienda a
livelli equivalenti o superiori rispetto alle mansioni prima
espletate.
Pertanto, la questione è, in questi limiti, fondata. Di
conseguenza, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale della
disposizione impugnata nella parte in cui non esclude dal programma
quinquennale di esodo ivi previsto i lavoratori che, dichiarati
inidonei alle mansioni proprie della qualifica di provenienza,
abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni a queste
equivalenti o superiori.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, primo
comma, della legge 12 luglio 1988, n. 270 (Attuazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro del personale autoferrotranviario ed
internavigatore per il triennio 1985-1987, agevolazioni dell'esodo
del personale inidoneo ed altre misure), nella parte in cui non
esclude dal piano quinquennale ivi previsto i lavoratori dichiarati
inidonei, entro il 20 giugno 1986, rispetto alla qualifica di
provenienza e che abbiano successivamente svolto e svolgano mansioni
equivalenti o superiori a quelle per le quali erano stati dichiarati
inidonei.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 febbraio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte