Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/1992

Altra decisione · depositata il 18/02/1992 · relatore Luigi Mengoni

Norme in gioco

applicata al caso

citata

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 429, comma

terzo, del codice di procedura civile promosso con ordinanza emessa

il 27 maggio 1991 dal Pretore di Milano nel procedimento civile

vertente tra Livoti Giuseppe e I.N.A.I.L., iscritta al n. 652 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Livoti Giuseppe e

dell'I.N.A.I.L.;

Udito nell'udienza pubblica del 4 febbraio 1992 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Uditi gli avvocati Franco Agostini e Luciano Ventura per Livoti

Giuseppe e Adriana Pignataro e Giuseppe De Ferrà per l'I.N.A.I.L.

Ritenuto che, nel corso del procedimento civile promosso da Livoti

Giuseppe nei confronti dell'INAIL per ottenere il pagamento di una

rendita vitalizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria ai

sensi dell'art. 429 c.p.c., applicabile alle prestazioni

previdenziali per effetto della sentenza n. 156 del 1991 di questa

Corte, il Pretore di Milano, con ordinanza del 27 maggio 1991, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale del predetto art.

429, terzo comma, cod. proc. civ., in connessione con l'art. 1 della

legge 26 novembre 1990, n. 353;

che ad avviso del giudice remittente la norma impugnata viola

l'art. 3, primo comma, Cost., perché il cumulo di rivalutazione ed

interessi, una volta elevati questi ultimi al dieci per cento in

virtù dell'art. 1 della legge 26 novembre 1990, n. 353, comporta per

i crediti di lavoro e previdenziali, una tutela esorbitante rispetto

a quella riservata dall'art. 1224 cod. civ. agli altri crediti

pecuniari;

che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituiti il

ricorrente e l'INAIL, concludendo l'uno per l'infondatezza, l'altro

per la fondatezza della questione;

Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è

stata emanata la legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in

materia di finanza pubblica), che all'art. 16, comma 6, ha dettato

una nuova disciplina in materia di rivalutazione dei crediti

previdenziali disponendo che "l'importo dovuto a titolo di interessi

è portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a

ristoro del maggior danno subìto dal titolare della prestazione per

la diminuzione del valore del suo credito";

che, pertanto, si rende necessario il riesame della rilevanza

della questione da parte del giudice remittente, al quale, a tal

fine, vanno restituiti gli atti.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 18 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte