Corte costituzionale

Ordinanza n. 60/2001

Questione dichiarata infondata · depositata il 13/03/2001 · relatore Massimo Vari

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6,

del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della

strada), come introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27

dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza

pubblica), promosso, con ordinanza emessa il 28 marzo 2000, dal

Tribunale di Vicenza, nel procedimento civile vertente tra Cambiolo

Fabio e il Prefetto della Provincia di Vicenza (ed altro), iscritta

al n. 537 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 41 dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Udito nella camera di consiglio del 24 gennaio 2001 il giudice

relatore Massimo Vari.

Ritenuto che il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 28 marzo

2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 18,

della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione

della finanza pubblica) e dell'art. 94, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

introdotto dall'altra disposizione denunciata;

che, ad avviso del rimettente, le menzionate disposizioni -

nel prevedere, per i soli atti di trasferimento della proprietà

degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, posti in essere fino alla

data di entrata in vigore del novellato art. 94 del codice della

strada, la possibilità di procedere, entro novanta giorni, alle

necessarie regolarizzazioni senza l'applicazione di sanzioni -

pongono in essere una ingiustificata disparità di trattamento tra il

cittadino che non abbia, in precedenza, richiesto tempestivamente

l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione, in

conseguenza di un atto di trasferimento della proprietà (ovvero di

un altro atto tra quelli indicati dall'art. 94, comma 1, del codice

della strada), il quale può usufruire della sanatoria prevista

dall'art. 94, comma 6, e il cittadino che non abbia richiesto

l'aggiornamento o il rinnovo della carta di circolazione in

conseguenza di un trasferimento di residenza, al quale la medesima

sanatoria risulta, invece, negata;

che il rimettente, muovendo dall'assunto che la condotta di

chi omette di far annotare, nella carta di circolazione, il semplice

trasferimento della residenza è da reputarsi meno grave della

condotta di chi omette di far annotare il cambio di proprietà,

ritiene che non vi sia alcun motivo per concedere la sanatoria solo

nella seconda e non anche nella prima delle ipotesi indicate;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità o di

infondatezza della questione.

Considerato che, secondo la giurisprudenza costituzionale, la

scelta di introdurre un trattamento di favore, che si ponga come

eccezione rispetto al regime disciplinatorio di carattere generale,

è espressione di discrezionalità legislativa, non censurabile,

sotto il profilo del principio di parità di trattamento di cui

all'art. 3 della Costituzione, se non esercitata in modo palesemente

irragionevole (ordinanze n. 316 e n. 10 del 1999; sentenze n. 431 del

1997 e n. 272 del 1994);

che, nella specie, attesa l'eterogeneità delle situazioni

poste a confronto, la scelta del legislatore di non estendere la

disciplina denunciata anche alle ipotesi di trasferimento di

residenza non può ritenersi irragionevole solo a motivo delle

valutazioni espresse dal rimettente, in ordine alla asserita maggiore

gravità dell'omissione della richiesta di annotazione del

trasferimento di proprietà degli autoveicoli, rispetto a quella

concernente il cambiamento di residenza;

che, per le esposte ragioni, la questione deve reputarsi

manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 94, comma 6, del decreto

legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come

introdotto dall'art. 17, comma 18, della legge 27 dicembre 1997,

n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica),

sollevata, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di Vicenza con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 marzo 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Vari

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 13 marzo 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:60 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte