Corte costituzionale

Ordinanza n. 604/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 31/05/1988 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 650, primo ed

ultimo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza

emessa il 10 novembre 1986 dal Tribunale di Genova nel procedimento

civile vertente tra Olivari Maria ed altra e l'Istituto Bancario San

Paolo di Torino ed altri, iscritta al n. 209 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24,

prima Serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1988 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso del giudizio civile promosso da Maria e Ida

Olivari contro l'Istituto Bancario San Paolo di Torino ed altri il

Tribunale di Genova ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma del codice di

procedura civile in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo, la norma impugnata, nella

parte in cui non prevede il caso in cui l'intimato "si sia trovato

impossibilitato ad opporsi" al decreto ingiuntivo notificatogli "per

incapacità naturale protrattasi anche oltre il decimo giorno

decorrente dal primo atto di esecuzione e detto atto sia stato

comunque compiuto in costanza di tale incapacità" contrasterebbe con

il legittimo esercizio del diritto di difesa dell'intimato medesimo;

che, secondo l'ordinanza di rimessione, la particolare struttura

del procedimento monitorio induce a ritenere necessaria una tutela ad

hoc per gli incapaci naturali;

che nel giudizio davanti alla Corte non vi è stata costituzione

di parti private né intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

Considerato che, secondo il nostro ordinamento, l'incapace

naturale destinatario di altrui atti è posto sullo stesso piano

delle persone pienamente capaci;

che tale scelta discrezionale del legislatore deriva dalla

priorità data al principio dell'altrui affidamento nell'ambito delle

relazioni giuridiche;

che non apparendo tale scelta irrazionale non può essere

modificata dal giudice di legittimità delle leggi;

che, pertanto, la questione si appalesa manifestamente

inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 650, primo e terzo comma, del

codice di procedura civile, sollevata, in riferimento all'art. 24,

comma secondo, della Costituzione, dal Tribunale di Genova con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 31 maggio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:604 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte