Sentenza n. 61/1958
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/11/1958 · relatore Aldo Sandulli
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 recante
"istituzione della borgata Roccella in località omonima del Comune di
S. Cataldo in provincia di Caltanissetta", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 27
marzo 1958, depositato nella cancelleria della Corte costituzionale il
4 aprile 1958 ed iscritto al n. 5 del Registro ricorsi 1958.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica del 5 novembre 1958 la relazione del
Giudice Aldo Sandulli;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe Guglielmi
per il ricorrente, e l'avv. Pietro Virga per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso notificato il 27 marzo 1958 al Presidente della Regione
siciliana e depositato presso questa Corte il 4 aprile 1958 il
Commissario dello Stato per detta Regione ha impugnato un testo
legislativo deliberato dall'Assemblea regionale il 21 marzo 1958 - e
comunicato al Commissario dello Stato il giorno successivo - in base al
quale "è istituita la borgata Roccella nella località omonima del
Comune di S. Cataldo, in provincia di Caltanissetta".
Assume il Commissario che: a) il provvedimento contrasterebbe con i
principi generali dell'ordinamento giuridico, in quanto la legislazione
nazionale non prevede la creazione di borgate o frazioni, trattandosi
di mere entità di fatto che non possono essere costituite
autoritativamente; b) se la Regione siciliana dispone di competenza di
legislazione esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, e
relative circoscrizioni, nondimeno, fin quando non abbia dato una
disciplina organica alla materia delle borgate e frazioni, non potrebbe
esercitare altro potere se non quello di dare una denominazione a
siffatte entità territoriali: e in effetti non sarebbe da escludere
che nel caso in questione, pur parlandosi impropriamente di
"istituzione" di una nuova borgata, altro non si sia inteso realizzare
se non dare riconoscimento e denominazione a una borgata già di fatto
esistente; c) qualora poi, con la dizione usata, il legislatore avesse
inteso attribuire alla borgata una particolare fisionomia
giuridico-amministrativa, ancor più evidente sarebbe il contrasto del
testo legislativo con l'ordinamento generale delle circoscrizioni
locali.
Al ricorso resiste la Regione, costituitasi in giudizio, in persona
del suo Presidente, depositando le proprie deduzioni il 23 aprile 1958.
Essa osserva sostanzialmente che: a) la legge in esame, emanata in
materia riservata alla legislazione esclusiva della Regione ai sensi
dell'art. 14, lett. o, del suo Statuto, non incontrerebbe alcun limite
nei principi dell'ordinamento statale; né, del resto, le norme statali
sul riconoscimento delle frazioni comunali costituirebbero principi
generali dell'ordinamento giuridico; che anzi la legislazione statale,
pur occupandosi delle modalità relative alla denominazione delle
frazioni, non conterrebbe alcuna regola attinente al riconoscimento
delle frazioni: non a torto quindi la Regione, tenendo presente l'art.
133 Cost. - il quale per gli atti incidenti sulle circoscrizioni
comunali prevede una legge regionale - avrebbe provveduto nel caso in
questione in forma legislativa, e previa audizione degli organi
rappresentativi delle popolazioni interessate; b) non sarebbe affatto
vero, né in linea generale, né con riferimento al caso particolare,
che fin quando non abbia emanato una legge organica relativa alla
materia specifica la Regione non potrebbe disciplinare legislativamente
singoli casi rientranti nella materia stessa; né potrebbe essere
revocata in dubbio l'ammissibilità di leggi-provvedimento regionali;
c) il testo legislativo impugnato, nonostante che parli della
"istituzione" di una borgata, non conterrebbe altro che un accertamento
costitutivo circa l'esistenza di una borgata, né risulterebbe in alcun
modo che esso abbia "inteso attribuire alla frazione una particolare
fisionomia giuridico-amministrativa", così come si assume nel ricorso;
e, siccome nel ricorso non si contesta che in effetti i presupposti pel
riconoscimento della esistenza di una borgata non mancavano, anche
l'ultimo profilo di doglianza sarebbe destituito di fondamento.
Il testo legislativo impugnato è stato successivamente promulgato
dal Presidente della Regione, diventando la legge regionale 7 maggio
1958, n. 15, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana del 7 maggio 1958, n. 27, e nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica del 9 ottobre 1958, n. 244 (supplemento).
In una memoria a stampa depositata il 18 ottobre 1958 la difesa
dello Stato, nell'insistere sui motivi del ricorso, sottolinea che, se
la Regione siciliana dispone di potestà in materia di ordinamento e
controllo degli enti locali, tale potestà può esercitare, in base
all'art. 15 del suo Statuto, solo nel quadro di alcuni principi
fondamentali, tra i quali quello per cui la minima entità giuridica
locale e la minima circoscrizione territoriale non può essere che il
comune: donde l'illegittimità della istituzione o del riconoscimento
costitutivo, da parte della Regione, di entità di dimensioni
inferiori, come la frazione. Aggiunge che dall'art. 16 dello Statuto
risulterebbe che la Regione non potrebbe disporre nella materia degli
ordinamenti locali se non a seguito e in conformità di una disciplina
generale da essa stessa instaurata: tale disciplina la Regione si è
data coi decreti legislativi 9 giugno 1954, n. 9, e 29 ottobre 1955, n.
6, dal secondo dei quali (art. 70) sarebbe dato desumere il
riconoscimento alle frazioni della natura di mere entità di fatto: per
cui la Regione non potrebbe ora, con una legge particolare, derogare a
tale disciplina generale. Allo stato, in materia di frazioni, la
Regione non potrebbe dunque adottare altri provvedimenti, se non quegli
stessi previsti dalle leggi nazionali: attribuzione di un nome,
erezione in comune, aggregazione a un comune diverso, separazione dei
beni patrimoniali e delle spese.
In conclusione, se la legge impugnata avesse inteso attribuire alla
borgata Roccella una personalità giuridica e una funzione
amministrativa, sarebbe illegittima per le ragioni anzidette; se non
avesse tale funzione, sarebbe inutiliter data, e sarebbe illegittima
non rispondendo ad alcun interesse regionale. Peraltro, qualora
dovesse essere intesa come limitata al puro e semplice effetto di dare
una denominazione ufficiale a una preesistente borgata, la difesa
erariale aggiunge che lo Stato si disinteresserebbe dell'annullamento.
Nell'udienza di trattazione della causa i difensori dello Stato e
della Regione hanno insistito sulle rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
La Regione siciliana dispone, in ordine al regime e all'ordinamento
degli enti locali e relative circoscrizioni, di potestà legislativa
esclusiva (art. 14, lett. o, e 15, ultimo comma, dello Statuto). Di
tale potestà essa si è ripetutamente e ampiamente avvalsa
(segnatamente col T.U. della legislazione com. e prov., approvato col
decr. Pres. Reg. 9 giugno, 1954, n. 9, nonché col decr. legisl. 29
ottobre 1955, n. 6, sull'ordinamento amministrativo degli enti locali).
Inoltre essa dispone, in materia, di potestà, del pari esclusiva, di
"esecuzione diretta" (art. 15 citato).
Della propria potestà legislativa la Regione non può però usare,
in materia, se non in forma di disciplina organica e uniforme, vale a
dire di carattere generale, comune a tutti i casi. Che l'ordinamento
degli enti locali debba avere nel vigente ordine costituzionale
carattere di generalità e di uniformità risulta, in via di principio,
dall'art. 128 Cost., il quale dispone che le provincie e i comuni sono
enti autonomi "nell'ambito dei principi fissati da leggi generali della
Repubblica", e, specificamente per la Sicilia, risulta dall'art. 16
dello Statuto regionale, secondo cui l'ordinamento stesso - pel quale
l'art. 15 al secondo comma fissa i canoni fondamentali e al terzo comma
attribuisce la potestà normativa alla Regione - deve trovare la sua
disciplina in leggi organiche (che la Regione ha infatti adottate con i
due decreti sopra ricordati).
Ne discende che, qualora un istituto inerente all'ordinamento degli
enti locali non trovi una specifica disciplina nelle leggi organiche
della Regione siciliana (come appunto avviene per le borgate e
frazioni), ma risulti che le leggi stesse non abbiano con ciò inteso
sopprimerlo (come appunto per le borgate o frazioni risulta
espressamente dall'art. 70 del cit. decreto legislativo reg. 29 ottobre
1955, n. 6, che prevede la nomina di delegati del Sindaco in siffatte
località, nonché dall'art. 364 del cit. T.U. 9 giugno 1954, n. 9,
che regola, tra l'altro, il modo di determinare la denominazione delle
borgate), la disciplina della materia va cercata nelle preesistenti - e
sopravviventi - leggi statali, di carattere generale, senza che la
Regione possa per casi singoli derogarvi.
In tali limiti, e con tale giustificazione, possono dirsi non
infondate le osservazioni del Commissario dello Stato e della sua
difesa circa l'attuale inderogabilità in casi singoli, da parte della
Regione, dei principi della legislazione statale relativi al carattere
e al riconoscimento delle borgate o frazioni.
Nell'ordinamento statale preesistente all'entrata in vigore della
legislazione siciliana relativa agli enti locali e tuttora vigente, le
borgate sono configurate come semplici entità naturali o di fatto.
Non solo non si tratta di enti giuridici, ma la loro esistenza non è
condizionata da atti costitutivi e neanche ricognitivi, risultando
invece condizionata dalla sola presenza di certi elementi di fatto, ed
essenzialmente dall'insediamento di un adeguato nucleo della
popolazione comunale in una località staccata dagli altri centri
abitati del comune, sì da costituire un autonomo centro, dotato di
interessi particolari, e quindi di una propria individualità. In
quanto mere entità di fatto, le borgate o frazioni, come non possono
esser costituite, così non possono venir meno per atto d'autorità; ed
essendo condizionate dalla sussistenza di fatti naturali, come
naturalmente sorgono, così naturalmente si estinguono, senza bisogno
né possibilità di interventi dei pubblici poteri. A tali concetti si
ispira anche l'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228,
sull'ordinamento dell'anagrafe della popolazione residente, in base al
quale - ai fini anagrafici e di censimento - "il Comune provvede alla
individuazione e delimitazione delle località abitate, alla
suddivisione del territorio del comune in frazioni geografiche con
limiti definiti in base alle condizioni antropogeografiche rilevate, ed
alla esecuzione degli adempimenti connessi, prescritti dal regolamento"
(v. anche l'art. 33 del regolamento appr. con D.P.R. 31 gennaio 1958,
n. 136).
Alla stregua dei principi del vigente ordinamento - ai quali la
Regione siciliana, nei singoli casi concreti, avrebbe dovuto, nella
materia, uniformarsi per le ragioni già dette -, se non v'ha dubbio
che, sussistendo le condizioni naturali richieste, l'esistenza di una
borgata o frazione nella località Roccella non potesse e non possa
esser disconosciuta, come pure non potesse e non possa esser negato
alla Regione il potere di determinare nelle forme indicate dall'art.
364 T.U. 9 giugno 1954, n. 9, la denominazione della borgata stessa,
per contro non può ritenersi consentito alla Regione di "istituire"
(sia pure semplicemente nel senso di "riconoscere") la borgata mediante
legge. La legge è per definizione un atto di natura costitutiva: ciò
che essa fa non può esser modificato se non in virtù di una legge, e
cioè di un nuovo atto costitutivo. Istituire una borgata mediante
legge significa dunque, tra l'altro, condizionare a una nuova legge
l'eventuale venir meno della borgata stessa, che l'ordinamento vigente
condiziona invece a fattori esclusivamente naturali. Né, per le
ragioni anzidette, può avere importanza il fatto che nel caso
specifico sia stato lo stesso Comune interessato a sollecitare il
provvedimento adottato dalla Regione.
A ciò si aggiunga che la diversità delle garanzie offerte
dall'ordinamento nei confronti degli atti amministrativi e di quelli
legislativi rendono tutt'altro che irrilevante il fatto che un
determinato provvedimento venga adottato nell'una piuttosto che
nell'altra forma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana il 21 marzo 1958 e successivamente -
in pendenza del presente giudizio (proposto con ricorso 27 marzo 1958)
- promulgata il 7 maggio 1958 col n. 15 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana 7 maggio 1958, n. 27, recante
"istituzione della borgata Roccella in località omonima del Comune di
S. Cataldo in Provincia di Caltanissetta", in riferimento all'art. 16
dello Statuto speciale per la Regione siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1958.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI.
ECLI:IT:COST:1958:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte