Sentenza n. 61/1963
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Castelli Avolio
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Ministro del lavoro 31 agosto 1954, concernente la concessione a
determinate categorie di lavoratori del sussidio straordinario di
disoccupazione, promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1961 dal
Tribunale di Lecce nel procedimento civile vertente tra Malinconico
Lucia e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n.
28 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 65 del 10 marzo 1962.
Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e l'atto di costituzione in giudizio dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Castelli Avolio;
uditi l'avv. Guido Nardone, per l'I.N.P.S., e il sostituto avvocato
generale dello Stato Valente Simi, per il Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento civile pendente avanti al Tribunale
di Lecce tra l'operaia tabacchina Malinconico Lucia e l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, avente ad oggetto la domanda di
concessione, a favore della Malinconico, del sussidio straordinario di
disoccupazione di cui al decreto del Ministro del lavoro 31 agosto
1954, l'istante sollevò questione di legittimità costituzionale del
detto decreto ministeriale in relazione agli artt. 76 e 77 della
Costituzione.
Assumeva al riguardo la Malinconico che il Ministro, col decreto
impugnato, emesso ai sensi dell'art. 36 della legge 29 aprile 1949, n.
264, secondo cui "per determinate località e limitatamente a
particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto
del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro del tesoro, la
concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che
si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro" e
posseggano determinati requisiti, pure indicati nella detta
disposizione, aveva violato i limiti della delega legislativa che gli
era stata così attribuita. E ciò perché col provvedimento in esame
si era subordinata la possibilità di godere del sussidio concesso
(alle operaie tabacchine) alla circostanza che le stesse avessero
prestato la loro opera "almeno in due delle tre campagne 1951-52,
1952-53 e 1953-54". Così infatti, mentre veniva ad escludersi il
diritto al sussidio a favore di essa istante, che aveva prestato la
propria opera solo in una delle predette campagne, si poneva in essere
- a suo dire - una violazione della norma di delegazione, la quale non
conferiva al Ministro alcun potere di fissare particolari requisiti per
il godimento del sussidio, oltre quelli tassativamente previsti dal
citato art. 36 della legge n. 264 del 1949, e fra i quali non poteva
annoverarsi quello sopra indicato.
Il Tribunale, con ordinanza 14 novembre 1961, riteneva non
manifestamente infondata e rilevante la questione, nei termini
prospettati dall'attrice, e pertanto rimetteva alla Corte
costituzionale l'esame della legittimità del decreto ministeriale in
discorso che - secondo l'ordinanza - costituirebbe provvedimento avente
forza di legge in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
L'ordinanza, notificata 1'8 dicembre 1961 e comunicata ai
Presidenti dei due rami del Parlamento, è stata pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 10 marzo 1962.
Avanti alla Corte costituzionale si è costituito l'I.N.P.S.,
rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Aureli, Mario
Pizzicannella, Guido Nardone e Pierino Pierini, i quali hanno
depositato le proprie deduzioni nella cancelleria il 28 marzo 1962.
2. - La difesa dell'I.N.P.S. contesta anzitutto che il decreto
impugnato possa ritenersi "atto avente forza di legge". Al riguardo
osserva, quanto alla forma, che si tratta di un provvedimento emanato
da un Ministro, mentre le norme con valore di legge sono emanate, ai
sensi dell'art. 87 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica.
Quanto alla sostanza, rileva che, escluso evidentemente che possa
trattarsi di un decreto pronunciato per un caso straordinario di
necessità ed urgenza a norma dell'art. 77 della Costituzione,
egualmente devesi escludere che trattisi di atto di legislazione
delegata, giacché emesso nell'esercizio di una potestà strettamente
amministrativa, come quella attribuita dalla legge al Ministro di
determinare discrezionalmente i luoghi e le categorie cui la norma
generale enunciata dall'art. 36 della citata legge n. 264 del 1949, che
prevede la concessione del sussidio straordinario, deve in concreto
applicarsi per il conseguimento dei fini perseguiti dalla legge stessa.
Pertanto, mancherebbe, nella specie, l'oggetto del giudizio di
costituzionalità, cioè la norma avente forza di legge, e comunque
mancherebbe ogni interesse alla pronuncia relativa, trattandosi, in
ogni caso, o di norma venuta meno ex tunc, per non essere state
osservate le forme stabilite nell'ultimo comma dell'art. 77 della
Costituzione o, addirittura, di norma mai esistita, per non essere
stata emanata in relazione all'art. 76 della Costituzione.
Nel merito la difesa osserva che il requisito, di cui si lamenta
l'imposizione, altro non sarebbe che la traduzione, in termini di
prestazione d'opera, del precetto contenuto nel penultimo comma del
citato art. 36 della legge n. 264 del 1949, secondo cui, per ottenere
il sussidio, è necessario che l'originario versamento di cinque
contributi assicurativi aumenti di tanti contributi versati per quante
sono le settimane e i mesi di effettiva occupazione, fino a che non si
raggiunga la misura di contribuzione richiesta per l'indennità
ordinaria di disoccupazione.
L'avere richiesto il requisito della partecipazione alle campagne
di lavoro indicato nel decreto, avrebbe avuto appunto il significato di
precisare l'entità del requisito contributivo occorrente, dato che in
materia di assicurazione contro la disoccupazione è più esatto
riferirsi ai periodi di lavoro prestato, che non ai relativi
contributi, in quanto debbono considerarsi validi, in virtù del
principio dell'automatismo vigente in materia, tutti i contributi
"dovuti", e non già soltanto quelli di cui sia stato effettuato il
versamento.
Conclude, pertanto, la difesa dell'I.N.P.S. chiedendo dichiararsi
la manifesta infondatezza della questione proposta.
3. - Si è anche costituito il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
la quale ha depositato in cancelleria le proprie deduzioni il 31
dicembre 1961.
Anche l'Avvocatura preliminarmente eccepisce l'inammissibilità
della questione per motivi analoghi a quelli esposti dalla difesa
dell'I.N.P.S., rilevando in particolare che, ai sensi dell'art. 76
della Costituzione, non sarebbero configurabili deleghe legislative se
non al Governo inteso come complesso degli organi che lo compongono, e
non quindi ad un singolo Ministro, e che, comunque, la pretesa
disposizione di delega (art. 36 della citata legge n. 264 del 1949) si
limiterebbe ad attribuire al Ministro poteri di carattere
esclusivamente amministrativo.
Nel merito, l'Avvocatura osserva che mai potrebbe parlarsi di
violazione, da parte del Ministro, dei limiti segnati nel ripetuto art.
36, giacché i requisiti ivi indicati rappresenterebbero solo un minimo
di condizioni richieste per godere del sussidio, minimo che ben
potrebbe essere integrato dal Ministro con altre condizioni, tendenti
ad individuare la categoria dei lavoratori a cui attribuire il
beneficio, il che appunto rientrerebbe nei compiti espressamente dalla
legge assegnati al Ministro.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo dichiararsi la
inammissibilità della questione e, subordinatamente, respingersi la
stessa perché infondata. Considerato in diritto :
1. - L'eccezione pregiudiziale di inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale proposta a questa Corte, sollevata tanto
dalla difesa dell'I.N.P.S. quanto dall'Avvocatura generale dello Stato,
è da ritenere fondata.
2. - La legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in
materia di avviamento al lavoro e di assistenza ai lavoratori
involontariamente disoccupati, agli artt. da 30 a 44 reca una
disciplina organica dell'assistenza economica dei disoccupati, sia
richiamando le disposizioni dettate al riguardo dal R.D.L. 4 ottobre
1935, n. 1827, sia apportando alle disposizioni medesime alcune
modificazioni, fra cui, appunto, quelle riguardanti il sussidio
straordinario. Questo risponde all'esigenza, economica e sociale, di
estendere la tutela contro la disoccupazione anche alle categorie di
lavoratori che ne restavano escluse in base all'applicazione della
disciplina preesistente, a quei lavoratori cioè che, per non aver
maturato i requisiti richiesti, si trovavano a non aver diritto
all'indennità ordinaria di disoccupazione.
La legge, dopo aver posto il principio generale secondo cui (art.
36, primo comma) per determinate località e limitatamente a
particolari categorie professionali può essere disposta la concessione
di sussidi straordinari di disoccupazione, affida la determinazione
concreta delle località e delle categorie al Ministro del lavoro,
previo concerto col Ministro del tesoro. E dispone altresì che,
nell'ambito delle località e delle categorie professionali per le
quali è fatta la concessione, i singoli lavoratori disoccupati saranno
ammessi a godere della concessione stessa in concorso di particolari
condizioni, espressamente indicate (art. 36, nn. 1 a 5), e consistenti
in un minimo di contributi effettivamente versati ed altri requisiti
personali e familiari particolareggiatamente elencati.
Inoltre, nell'attribuire al Ministro del lavoro la menzionata
facoltà, stabilisce (art. 36, ultimo comma) che la concessione del
sussidio straordinario "è disposta avuto riguardo alle condizioni di
lavoro e delle industrie locali ed ai lavori pubblici da eseguire".
A completamento della disciplina così disposta, la legge fissa la
misura del sussidio e la sua durata massima, nonché le modalità della
relativa corresponsione (art. 39), e i casi in cui questa deve cessare
(art. 41), prevedendo altresì la completa disciplina finanziaria
dell'onere e le sanzioni, penali e amministrative, per le indebite
percezioni (artt. 42-44).
3. - Ciò posto, è da escludere che al decreto emanato dal
Ministro, in esplicazione del suo compito, come innanzi si è
accennato, possa comunque attribuirsi quella "forza di legge", cui si
riferisce l'art. 134 della Costituzione, quando indica gli atti
sottoposti all'esame di questa Corte nei giudizi di legittimità
costituzionale.
A tale conclusione si perviene per considerazioni che attengono
tanto alla forma dell'atto che al suo contenuto.
Quanto alla forma, sia che si faccia riferimento all'art. 76 che
all'art. 77 della Costituzione - articoli che sono tutti e due
richiamati nell'ordinanza di rinvio del Tribunale di Lecce - è da
notare che tanto i decreti-legge che i decreti legislativi delegati
sono adottati non da un singolo Ministro - sia pure di concerto con
altro Ministro - ma dal Governo (articoli citati), previa deliberazione
collegiale del Consiglio dei Ministri (art. 95), e quindi dal Governo
nella sua concreta accezione di organo unitario; e sono emanati, quali
decreti aventi valore di legge, non dal singolo Ministro competente per
materia, ma dal Presidente della Repubblica (art. 87). Inoltre i
decreti-legge, in particolare, debbono essere convertiti in legge,
secondo le forme e i termini stabiliti dall'art. 77.
Quanto al suo contenuto, è da escludere che il decreto impugnato
abbia in sé quel contenuto innovativo del preesistente ordinamento
legislativo che è caratteristico della legge o dell'atto avente,
comunque, forza di legge. Il legislatore, infatti, come innanzi si è
accennato, prevede esso, nella legge del 1949, la serie di ipotesi,
astratte e generali, organicamente collegate, che danno luogo alla
concessione del sussidio straordinario di disoccupazione, ponendo così
in essere una compiuta ed esauriente disciplina della materia: al
Ministro, in sostanza, resta solo affidata la materiale attuazione del
precetto legislativo, che si estrinseca nella scelta delle località e
delle categorie di lavoratori cui applicare il beneficio previsto dalla
legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione proposta dal Tribunale di
Lecce, con ordinanza 14 novembre 1961, sulla legittimità
costituzionale del decreto del Ministro del lavoro 31 agosto 1954,
concernente la concessione a determinate categorie di lavoratori del
sussidio straordinario di disoccupazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte