Sentenza n. 61/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giuseppe Chiarelli
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 6legge 841/1950
- art. 9legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dei decreti del
Presidente della Repubblica 27 maggio 1952, n. 844, e 27 dicembre 1952,
n. 3832, promosso con ordinanza emessa il 16 novembre 1964 dal
Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Patrizi Montoro
Patrizio, Innocenzo e Fabrizio e l'Ente per la colonizzazione della
Maremma tosco-laziale, iscritta al n. 8 del Registro ordinanze 1965 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo
1965.
Visti gli atti di costituzione di Patrizi Montoro Patrizio,
Innocenzo e Fabrizio e dell'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale;
udita nell'udienza pubblica del 30 marzo 1966 la relazione del
Giudice Giuseppe Chiarelli;
uditi l'avv. Carlo Selvaggi, per i Patrizi Montoro, e l'avv.
Guido Astuti, per l'Ente Maremma.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - L'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale, in
esecuzione delle leggi di riforma fondiaria, in data 29 maggio 1951
pubblicò il piano particolareggiato di esproprio relativo alla tenuta
di Castel Giuliano, sita nel Comune di Bracciano, di proprietà dei
Signori Patrizi Montoro, compilato in base ai dati del vecchio catasto,
ancora vigente in Bracciano.
I proprietari della tenuta, ai sensi dell'art. 6 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, e dell'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333,
proposero ricorso alla Commissione censuaria centrale, deducendo
l'erroneità di quei dati, e chiedendone la rettifica. In particolare
essi richiesero che fosse riconosciuto che la superficie complessiva
della tenuta era di ettari 1915.85.21, quale risultava dagli elementi
del nuovo catasto in formazione, e non quale risultava da un estratto
catastale relativo al catasto vigente, rilasciato in data 19 maggio
1951 e tenuto presente dall'Ente. Rivendicavano perciò una superficie
in aumento, rispetto a quella portata dal piano di esproprio, di ettari
102.22.61. Quanto alla qualità di coltura e alle classi di
produttività, i ricorrenti segnalavano delle variazioni verificatesi
nell'ambito della particella 325, avvalendosi anche qui degli elementi
stabilizzati con la pubblicazione degli atti del nuovo catasto.
Sui proposti capi del ricorso il Collegio dei periti presso la
Commissione censuaria centrale procedette ad accertamenti, che
risultano da una relazione in data 30 luglio 1951. Tale relazione
ritenne avallabile la predetta superficie di ettari 1915.85.21, come
dedotto dai ricorrenti, e specifico' le cause determinanti la segnalata
differenza di ettari 102.22.61. Quanto alla qualità di coltura e alle
classi di produttività, la relazione, dopo aver provveduto al
collegamento degli elementi di stima del nuovo catasto con quelli
tariffali del catasto vigente, pervenne a stabilizzare l'effettivo
imponibile dominicale spettante alla particella 325 in relazione al
reale stato di fatto al novembre 1949, e a calcolare un incremento di
reddito nella detta particella. Infine, valutò l'incremento di
imponibile relativo alla restante superficie in aumento risultante
dagli elementi del nuovo catasto, in base alla tariffa media vigente,
determinandolo in lire 8.991,16.
La Commissione censuaria centrale, con decisione 1 agosto 1951,
facendo proprie le proposte del Comitato, accolse il ricorso per quanto
si riferiva alla superficie, rettificata in ettari 1915.85.21 anziché
1813.62.60, e per quanto si riferiva al reddito dominicale complessivo,
rettificato in lire 303.390,13 anziché 283.969,74.
In seguito a notifica di questa decisione, l'Ente per la
colonizzazione della Maremma segnalò alla Commissione censuaria
centrale di non aver modo di procedere alla definizione di un conforme
piano di esproprio, per la impossibilità di assegnare alle singole
particelle del catasto vigente le rispettive quote di imponibile, per
quanto cumulativamente espresse in lire 8.991,16. Per incarico della
Commissione, il Collegio dei periti ricalcolò il reddito dominicale
attribuibile ai singoli terreni costituenti la tenuta di Castel
Giuliano, in base alla superficie risultante dagli atti del nuovo
catasto per ciascuna particella catastale ed in funzione dei redditi
unitari già definiti dalla Commissione censuaria centrale per le
qualità del vigente catasto. I detti calcoli portarono a confermare
la superficie totale dell'azienda, quale già stabilita nella
precedente decisione della Commissione, e a una rettifica del reddito
dominicale, dovuta a differenti elementi di calcolo (lire 308.669,07 in
luogo di 303,390,13). La Commissione deliberò in tal senso, con
decisione 18 ottobre 1951.
L'Ente elaborò quindi un nuovo piano di esproprio, prevedendo lo
scorporo di una superficie complessiva di ettari 1198.77.11,
corrispondenti a un R.I.D. di lire 235.541.71. Poiché gli espropriandi
avevano intanto chiesto di fruire del beneficio del terzo residuo, con
un primo decreto del Presidente della Repubblica, in data 27 maggio
1952, n. 844, furono espropriati ettari 872.72.00 di superficie e con
un secondo decreto presidenziale, del 27 dicembre 1952, n. 3832, furono
vincolati ettari 279.80.50 di superficie. Con successivo decreto fu
concessa agli espropriandi la quota del terzo residuo.
2. - Con atto di citazione notificato il 25 maggio 1961 il marchese
Patrizio Patrizi Montoro, per sé e per i figli, conveniva davanti al
Tribunale di Roma l'Ente Maremma, deducendo l'illegittimità
costituzionale dei citati decreti per violazione delle leggi 12 maggio
1950, n. 230; 21 ottobre 1950, n. 841, e 18 maggio 1951, n. 333, con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, e chiedendo, previa
remissione a questa Corte della questione di legittimità
costituzionale, la condanna dell'Ente a restituire l'intero
comprensorio, o a risarcire il danno, nel caso che questo fosse stato
alienato a terzi. L'Ente Maremma si costituiva in giudizio,
contestando la fondatezza della questione di legittimità
costituzionale.
Il Tribunale disponeva consulenza tecnica. In seguito al deposito
della relazione del consulente d'ufficio e di note del consulente
tecnico di parte attrice, il Tribunale, con ordinanza del 16 novembre
1964, rimetteva a questa Corte la questione di legittimità
costituzionale.
Nell'ordinanza si afferma, al fine di dimostrare la non manifesta
infondatezza della questione, che i piani posti a fondamento dei
decreti di esproprio sono stati elaborati dall'Ente espropriante sulla
base delle due deliberazioni della Commissione censuaria centrale,
delle quali la prima indicava solo le variazioni di consistenza in
forma globale dell'intera tenuta, e la seconda le quote d'incremento
delle singole particelle in relazione al nuovo catasto in formazione,
anziché a quello allora vigente, senza rettificare i dati unitari di
quest'ultimo e senza stabilire corrispondenze unitarie tra questo e il
nuovo catasto. Si soggiunge che le deliberazioni della Commissione
censuaria centrale sono basate su accertamenti catastali che non
potevano considerarsi definitivamente acquisiti ai registri del catasto
secondo le leggi che regolano la materia, e che l'Ente Maremma ha
proceduto a stabilire le variazioni e la corrispondenza tra i due
catasti senza averne la competenza e senza l'osservanza delle norme a
tutela dell'espropriando.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata e pubblicata.
3. - Si sono costituiti in giudizio i signori Patrizi,
rappresentati e difesi dall'avv. Carlo Selvaggi, con atto 28 gennaio
1965, e l'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale,
rappresentato e difeso dall'avv. Guido Astuti, con deduzioni
depositate il 2 aprile 1965.
In tali deduzioni l'Ente nega che nella specie ci sia stata
violazione degli artt. 4 e 6 della legge di delegazione. Infatti la
Commissione censuaria centrale, constatato che gli errori del vecchio
catasto emergevano anche dalle operazioni eseguite per la formazione
del nuovo, non si limitò a far riferimento ai dati raccolti per tale
formazione, ma procedette alla rettifica dei dati del vecchio catasto
in base agli accertamenti compiuti. Con la seconda decisione, la
Commissione censuaria centrale provvide a precisare i dati di
superficie e qualità per le singole particelle del vecchio catasto,
stabilendo il reddito imponibile particellare in funzione dei redditi
unitari già definiti dalla Commissione censuaria centrale per il
vecchio catasto. Nelle deduzioni si fa quindi rinvio alla relazione
del consulente tecnico d'ufficio e alle sue conclusioni, che erano
state nel senso che i calcoli operati sui redditi dominicali per
stabilire la quota di scorporo erano risultati tecnicamente validi,
perché tratti da elementi forniti dalla Commissione censuaria
centrale, e che l'opera tecnica dell'Ente per tradurre in termini del
vecchio catasto quanto la Commissione censuaria centrale aveva
determinato in termini del nuovo fu quasi automatica e quanto mai
limitata, e pertanto esecutiva, applicativa e non innovativa o
integrativa. L'Ente conclude per l'infondatezza della questione,
chiedendo che ove, in via del tutto ipotetica, si riconoscesse
l'illegittimità parziale dei due decreti, essa sia dichiarata con la
formula "in quanto", perché il giudice di merito proceda agli
accertamenti di fatto diretti ad accertare l'ipotetico errore di
procedimento nel calcolo della superficie e negli altri accertamenti
tecnici.
La difesa dei signori Patrizi, in una memoria depositata il 17
marzo 1966, ha premesso che l'eccezione di illegittimità
costituzionale è fondata sull'asserita esistenza di vizi nel
procedimento preparatorio dei decreti presidenziali, e precisamente
sulla divergenza tra i dati posti a base delle norme legislative
delegate e quelli che, a norma della legge delegante, avrebbero dovuto
essere presi in considerazione.
Richiamandosi alla relazione di consulenza, nella memoria si rileva
che la Commissione censuaria centrale nella seconda decisione si è
espressa, sì, in termini unitari, ma riferiti al nuovo catasto in
formazione anziché a quello allora vigente. Il che significa,
soggiunge la memoria, che anche la seconda deliberazione considerò
globalmente l'intera superficie della tenuta e non provvide a ripartire
l'eccesso di superficie e di reddito dominicale tra i numeri di mappa
variati rispetto alla consistenza ad essi attribuita dal catasto
vigente. Si criticano, quindi, le considerazioni del consulente, il
quale aveva ritenuto regolare l'operato dell'Ente, che, sulla base
della seconda delibera della Commissione censuaria centrale, aveva
elaborato il nuovo piano di esproprio fondandosi sui dati del catasto
in formazione, e quindi giuridicamente inesistente, invece che su
quelli del catasto allora vigente, e aveva trasposto i dati del nuovo
catasto nel vecchio, in assenza di ogni intervento dell'organo tecnico
del catasto, unico competente.
La memoria conclude nel senso che la Corte riconosca
l'illegittimità costituzionale degli impugnati decreti, spettando poi
al Tribunale giudicare degli effetti della sua pronuncia.
4. - La difesa dell'Ente ha sviluppato i suoi argomenti in una
memoria depositata il 17 marzo 1966. In essa si premette che con i
decreti legislativi impugnati è stata espropriata meno della metà
della quota scorporabile della proprietà terriera dei signori Patrizi,
con riferimento alla sua consistenza al 15 novembre 1949; e ciò per
insufficienza della superficie posseduta dagli espropriandi in zona di
riforma fondiaria. Una eventuale declaratoria di illegittimità
parziale, quindi, non comporterebbe alcuna riduzione della quota di
scorporo e sarebbe pertanto irrilevante.
Si insiste quindi sulla infondatezza della questione, e si rileva
che, quand'anche sussistesse la denunciata violazione, essa
concernerebbe mere norme di procedimento, non determinanti un errore o
eccesso della quota di scorporo, e in nessun caso configurabili come
violazione dei "principi e criteri direttivi", di cui all'art. 76 della
Costituzione.
Nel merito, la memoria riesamina le varie fasi del procedimento
seguito nella specie, per rilevare come l'Ente non ha compiuto nessuna
delle operazioni di accertamento riservate alla competenza della
Commissione censuaria centrale, mentre le operazioni di collegamento
materiale da esso eseguite rientravano nella sua competenza di
rielaborare il piano, sulla base degli elementi analitici forniti dalla
Commissione censuaria centrale, sempre applicando la tariffa d'estimo
relativa al vecchio catasto.
5. - Nella discussione orale le difese delle parti hanno ribadito
le tesi rispettive. Considerato in diritto :
1. - La questione è infondata.
Nelle sentenze in materia di riforma agraria, questa Corte ha avuto
ripetutamente occasione di rilevare come intento del legislatore,
chiaramente espresso nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
sia stato di colpire la proprietà soggetta allo scorporo nella sua
consistenza reale alla data del 15 novembre 1949. A questo scopo, e
per evitare sperequazioni, nelle zone in cui sono in vigore i vecchi
catasti, l'Ente espropriante e il proprietario espropriato hanno
facoltà, ai sensi dell'art. 6 della legge citata e dell'art. 9 della
legge 18 maggio 1951, n. 333, di ricorrere alla Commissione censuaria
centrale, ai fini della determinazione definitiva del reddito
dominicale imponibile, per ogni questione riflettente la non
corrispondenza della estensione, della classe di produttività e della
qualità di coltura rispetto ai dati risultanti dal catasto (sentenza
n. 81 del 1957).
Nel caso presente, l'Ente per la colonizzazione della Maremma
tosco-laziale aveva compilato il piano particolareggiato di esproprio
in base ai dati del vecchio catasto pontificio, vigente in Bracciano.
Che questi dati non corrispondevano alla realtà fu sostenuto dagli
interessati, i quali adirono la Commissione censuaria centrale,
assumendo che la consistenza della proprietà di cui l'Ente
espropriante avrebbe dovuto tener conto corrispondeva ai dati che erano
stati accertati in occasione della preparazione del nuovo catasto. La
Commissione censuaria riconobbe la fondatezza del reclamo e, in seguito
ad accertamenti compiuti dal Comitato degli esperti, rettificò,
esattamente nel senso richiesto dai ricorrenti, i dati su cui si era
basato il piano di esproprio.
Pertanto, gli elementi forniti dal nuovo catasto in formazione non
costituirono una base arbitraria del piano di scorporo, assunta senza
alcun riferimento alla data 15 novembre 1949, ma furono un mezzo,
invocato dagli interessati e valutato dalla Commissione centrale, per
rettificare i dati del detto piano nel senso voluto dalla legge.
Non vale richiamarsi in proposito ai casi precedenti, in cui fu
dichiarata da questa Corte la illegittimità costituzionale di decreti
di esproprio, che, basandosi su dati del nuovo catasto non ancora in
vigore alla data del 15 novembre 1949, non avevano tenuto conto della
consistenza effettiva della proprietà a tale data. Nella specie in
esame, gli elementi del nuovo catasto in formazione furono valutati e
utilizzati, in conformità alla richiesta degli interessati, proprio
per determinare la situazione da ritenere esistente a quella data.
La Commissione censuaria centrale, nelle sue decisioni, non si
limitò, pertanto, a far riferimento ai dati raccolti per la formazione
del nuovo catasto, ma procedette alla rettifica e alla precisazione dei
dati del vecchio catasto, in base agli elementi dedotti dai proprietari
e accertati dalla Commissione stessa come validi per la determinazione
della consistenza della proprietà alla data del 15 novembre 1949. Non
furono, quindi, disattese dalla Commissione le condizioni poste dalla
legge delegante per il valido esercizio del potere delegato.
2. - Non ha maggior fondamento l'assunto che l'Ente espropriante
avrebbe esorbitato dalla sua competenza, sostituendosi agli organi
tecnici del catasto, nella elaborazione definitiva del piano di
esproprio.
Va considerato in proposito che, come risulta dalla precedente
esposizione dei fatti, in seguito alla prima decisione della
Commissione censuaria centrale l'Ente Maremma ricorse alla stessa
Commissione per ottenere una ulteriore precisazione dei dati da essa
accertati, data la impossibilità di attribuire quegli incrementi di
superficie e di reddito dominicale che erano stati indicati
cumulativamente nella decisione alle singole particelle risultanti dai
mappali del vecchio catasto. Per incarico della Commissione, il
Collegio dei periti identificò analiticamente tutte le particelle dei
fogli di mappa del nuovo catasto in formazione, che concorrevano a
formare l'intera tenuta di Castel Giuliano secondo la rappresentazione
topografica di questa nel vecchio catasto, e fissò per ciascuna di
queste particelle i redditi parziali, secondo le corrispondenti tariffe
di estimo del catasto vigente. In base a tali calcoli, la Commissione
censuaria, nella seconda decisione del 18 ottobre 1951, confermò la
superficie totale dell'azienda già accertata con la precedente
decisione e rettificò, per una lieve differenza di calcolo, il dato
riguardante il reddito dominicale.
Sulla base dei dati catastali, complessivi e particellari, in tal
modo aggiornati dalla Commissione, l'Ente Maremma rifece il calcolo
della quota di scorporo ed elaborò il nuovo piano particolareggiato,
applicando i risultati a cui era pervenuta la Commissione stessa.
L'operazione di traduzione in termini del vecchio catasto di quanto era
stato accertato in termini del nuovo, non consistette, come ha rilevato
la relazione del consulente tecnico nominato dal Tribunale, in
operazioni di accertamento, riservate alla competenza della Commissione
censuaria centrale, ma in semplici calcoli di collegamento materiale,
desunti dai dati contenuti nelle decisioni della Commissione stessa e
nei relativi allegati.
Ciò facendo, a giudizio di questa Corte, l'Ente espropriante si
mantenne nei limiti della competenza, ad esso attribuita dalla legge,
di procedere alla elaborazione dei piani particolareggiati di
esproprio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza del
Tribunale di Roma del 16 novembre 1964, sulla legittimità
costituzionale dei decreti del Presidente della Repubblica 27 maggio
1952, n. 844, e 27 dicembre 1952, n. 3832 (espropriazione per riforma
fondiaria), in relazione all'art. 6 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, e all'art. 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333, e in riferimento
agli artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte