Sentenza n. 61/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, commi
quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito fondiario, approvato
con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, promosso con ordinanza emessa il 1
giugno 1966 dal Tribunale di Benevento nel procedimento civile vertente
tra Di Dio Angelo ed altri e la Sezione autonoma del credito fondiario
della Banca nazionale del lavoro, iscritta al n. 166 del Registro
ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 239 del 24 settembre 1966.
Visti gli atti di costituzione della Banca nazionale del lavoro e
di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 22 aprile 1968 la relazione del
Giudice Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l'avv. Giuseppe Cosenza, per la Banca nazionale del lavoro,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò, per il
Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con atti datati rispettivamente 15 luglio e 29 settembre 1960 la
Sezione autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro
concedeva ad Angelo Di Dio un mutuo fondiario con garanzia ipotecaria
gravante su fondo del debitore sito in Benevento.
In data 17 febbraio 1962 decedeva il mutuatario Angelo Di Dio.
Successivamente, a seguito di morosità nel pagamento delle rate di
mutuo, la Sezione mutuante intimava alla ditta iscritta, precetto di
pagamento che, in sede di notificazione, veniva consegnato "a mani
dell'erede figlio Pompeo, così qualificatosi", e procedeva a
pignoramento immobiliare, sempre a carico della ditta iscritta, con
atto del 25 settembre 1963, che, in sede di notificazione, veniva
consegnato "a mani di Di Dio Antonino, fratello del titolare Pompeo,
convivente e capace".
Con ricorso datato 28 settembre 1963, diretto al giudice
dell'esecuzione presso il Tribunale di Benevento, Pompeo Di Dio e
Felicina Reale, questa ultima in nome proprio e quale legale
rappresentante del figli minori Antonio, Benedetto, Anna e Giovanni Di
Dio, proponevano opposizione avverso i suddetti atti di precetto e
pignoramento immobiliare, deducendo la nullità ed inefficacia del
precetto e del pignoramento, sotto il profilo che questi erano stati
diretti al debitore deceduto con notificazione ad uno solo degli eredi,
oltre l'anno dalla morte del debitore originario, nonché per avere
agito il creditore procedente in forza di titolo qualificato esecutivo,
ma non notificato agli eredi a norma dell'art. 477 del Codice di
procedura civile. Deducevano, inoltre, la violazione dell'art. 506 del
Codice civile, in relazione all'art. 408 dello stesso Codice.
Alla udienza di comparazione delle parti, la Sezione di credito
fondiario, chiedeva il rigetto dell'opposizione deducendo che, a norma
dell'art. 20 del testo unico delle leggi sul credito fondiario,
approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, qualora i successori ed
aventi causa del debitore non provvedano a notificare giudizialmente il
trasferimento in loro favore dell'immobile ipotecato, gli atti
giudiziari possono essere ritualmente diretti contro il debitore
iscritto.
Nella specie, pertanto, non avendo i successori dell'originario
debitore Angelo Di Dio provveduto ad effettuare la notificazione
predetta, gli atti di precetto e di pignoramento erano stati
legittimamente diretti nei confronti del debitore iscritto.
Infine, secondo l'istituto mutuante, non poteva invocarsi nella
fattispecie l'art. 506 del Codice civile, in quanto tale norma non
poteva ritenersi abrogativa della legge speciale anteriore.
Il Tribunale di Benevento, con ordinanza emessa il 1 giugno 1966,
sollevava di ufficio la questione di legittimità costituzionale del
commi quarto e quinto dell'art. 20 del T.U. delle leggi sul credito
fondiario, approvato con R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in relazione
all'art. 24, comma secondo della Costituzione.
Assumeva il Tribunale che le norme indicate, disponendo che "in
mancanza di tale notificazione (quella prevista nei commi precedenti)
gli atti giudiziali... possono essere diretti (dall'istituto mutuante)
contro il debitore iscritto, quando anche il fondo per morte (di
questo)... sia nel frattempo passato nelle mani di uno o più eredi"...
e che "avvalendosi di codesta facoltà, l'istituto non ha l'obbligo di
citare in causa gli altri interessati", costituiscono una speciale
deroga a ben noti principi sanciti dal Codice civile e dal Codice di
procedura civile. Infatti, con la norma dettata dal citato art. 20, per
un verso, si statuisce che il creditore ipotecario, quando il bene
ipotecato sia stato trasferito ad altro soggetto, può legittimamente
proseguire la procedura espropriativa nei confronti dell'originario
debitore senza notificare gli atti ai successori; per altro verso, si
deroga al principio generale secondo cui ogni procedimento giudiziario
può essere instaurato solo nei confronti di persone viventi.
Nella specie, poi, dalla prosecuzione del giudizio nei confronti
del debitore originario, già deceduto, consegue che anche i soggetti
in favore dei quali il bene è stato trasferito debbano essere
considerati terzi.
Da codesta impostazione, secondo l'ordinanza del Tribunale,
deriverebbe che, in primo luogo, la opposizione proposta dagli eredi di
Angelo Di Dio non potrebbe essere qualificata opposizione del debitore,
a sensi degli artt. 615 e 617 del Codice di procedura civile, bensì
opposizione di terzo, diretta a contestare la legittimità
dell'esecuzione intrapresa ed a dichiarare la irritualità degli atti;
in secondo luogo, attesa l'indicata qualificazione dell'opposizione,
dovrebbe essere integrato il contraddittorio nei confronti del debitore
esecutato, nella specie, nei confronti di Angelo Di Dio, deceduto.
Ma codesta integrazione non potrebbe essere effettuata, essendo il
debitore deceduto, e non prevedendo l'art. 20 citato, alcun
accorgimento idoneo a far sì che quel soggetto possa essere utilmente
presente nel processo: onde la violazione dell'art. 24, comma secondo,
della Costituzione.
L'ordinanza veniva ritualmente notificata, comunicata e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 24 settembre 1966.
Delle parti private si costituiva soltanto la Sezione autonoma di
credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, con deduzioni
depositate in data 12 ottobre 1966 cui facevano seguito altre deduzioni
depositate in data 8 aprile 1968, e chiedeva che questa Corte
dichiarasse non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20 citato.
A sostegno della propria richiesta la Sezione di credito fondiario,
con gli indicati atti, premesso il richiamo della sentenza n. 166 del
1963 di questa Corte, con la quale si affermava il principio che le
particolari agevolazioni di natura sostanziale e processuale concesse
agli istituti esercenti il credito fondiario trovano la loro
giustificazione nella peculiare natura pubblicistica degli interessi da
questi perseguiti, deduceva che le disposizioni impugnate con
l'ordinanza del Tribunale di Benevento si inseriscono, per l'appunto,
nel complesso di norme dettate per la realizzazione di quegli
interessi, ritenuti da questa Corte, meritevoli di speciale tutela.
In particolare si sottolineava, negli indicati scritti difensivi
che l'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. sul credito fondiario,
non pone limitazioni insuperabili al diritto di difesa, bensì
sottopone l'esercizio di esso all'adempimento di un onere del tutto
ragionevole, quale quello costituito dalla notificazione all'istituto
dell'avvenuto trasferimento del bene ipotecato.
D'altra parte le peculiari forme di pubblicità cui è sottoposto
il procedimento di esecuzione immobiliare costituiscono, secondo la
difesa dell'istituto, strumenti idonei per portare a conoscenza del
successori o aventi causa del debitore originario l'inizio e la
prosecuzione del processo esecutivo.
Nella specie, poi, gli eredi del Di Dio erano pienamente venuti a
conoscenza della esistenza della procedura esecutiva immobiliare, come
è dimostrato dal fatto che essi hanno proposto tempestivamente
opposizione.
Approfondendo ulteriormente le argomentazioni indicate, la difesa
dell'istituto mutuante contestava che l'opposizione proposta dagli
eredi di Angelo Di Dio fosse da inquadrare entro lo schema della
opposizione di terzo, diversi essendone i caratteri, a norma dell'art.
619 del Codice di procedura civile. Conseguentemente negava che
potesse profilarsi un problema di integrazione del contraddittorio,
anche sotto il profilo che tutti i successori del debitore iscritto
erano parti nel giudizio.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri interveniva in giudizio a
mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato che depositava in data 13
ottobre 1966 atto di intervento, e in data 9 aprile 1968, memoria
difensiva, e chiedeva che venisse dichiarata la infondatezza della
sollevata questione.
A sostegno della richiesta l'Avvocatura dello Stato richiamava
preliminarmente la già citata sentenza n. 166 del 1963 di questa
Corte, e rilevava che la norma impugnata, ponendo a carico della parte
interessata un onere di natura esclusivamente processuale, non lede il
diritto di difesa, ma si inquadra nel complesso di norme dirette, per
la tutela di interessi superiori, a rendere più agevoli e spedite le
procedure esecutive nei confronti del debitori per mutui fondiari.
D'altra parte, i commi quarto e quinto del più volte citato art.
20, secondo l'Avvocatura, non determinano violazione alcuna del diritto
di difesa del terzo proprietario del bene, in quanto a questo è aperto
la possibilità di avvalersi di tutti quei mezzi processuali che egli
ritenga idonei alla sua difesa nei confronti del creditore
espropriante.
Conseguentemente, secondo l'Avvocatura, non è lesiva del diritto
di difesa la norma che impone agli eredi o aventi causa del debitore
originario l'onere di notificare tale loro qualifica, dovendosi
considerare costoro, qualora la notificazione in parola non sia stata
effettuata, semplici detentori del bene, nei cui confronti il creditore
espropriante non ha alcun obbligo processuale. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale di Benevento, nel procedimento iniziato da Pompeo
Di Dio ed altri (quali eredi di Angelo Di Dio) col ricorso diretto al
giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di dover ravvisare un'opposizione
di terzo avverso l'esecuzione immobiliare premessa dalla Sezione
autonoma di credito fondiario della Banca nazionale del lavoro, contro
il debitore iscritto Angelo Di Dio già deceduto. Ha ritenuto altresì
di doversi porre il problema della necessità o meno che il
contraddittorio venisse integrato con la chiamata in giudizio del detto
debitore e lo ha risolto positivamente, giudicando pregiudiziale che a
ciò si provvedesse. Poste queste premesse, al Tribunale è parsa
rilevante e non infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, commi quarto e quinto, del testo unico delle leggi sul
credito fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, in
riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione. Il diritto
di difesa non sarebbe garantito, con l'effettività e le possibilità
di esercizio volute dalla Costituzione, perché le dette disposizioni,
pur prevedendosi come unico legittimato passivo della speciale
procedura esecutiva immobiliare l'originario debitore iscritto
ancorché deceduto, non dicono, qualora gli atti siano stati diretti a
costui, come lo stesso possa essere chiamato e comparire nel
procedimento esecutivo o essere citato e costituirsi in quello
incidentale di opposizione di terzo e comunque difendersi contro le
pretese avanzate dall'avversario o da terzi.
2. - Nonostante che il Tribunale, di fronte alla specie sottoposta
al suo esame, abbia sollevato la questione di legittimità
costituzionale nei termini sopradetti, e che di essa, così come è
stata prospettata, potrebbe essere dichiarata immediatamente
l'infondatezza, stante la non configurabilità di un diritto di difesa
del debitore iscritto che sia deceduto e stante altresì la mancanza di
validi strumenti per un'eventuale tutela di interessi autonomi ed
oggettivamente considerati, appare opportuno che la relativa ordinanza
venga interpretata in senso utile.
Escluso altresì che si possa dire circa l'ammissibilità e
legittimità dell'esercizio, sia pure indiretto, del diritto di difesa
da parte del debitore iscritto che sia già deceduto, la Corte si dà
carico di valutare la denunciata violazione dell'art. 24, comma
secondo, della Costituzione, prendendo in considerazione la posizione
delle persone che, a seguito della morte del debitore iscritto, gli
siano succedute in qualità di eredi, e, in forza di trasferimento o
della stessa successione mortis causa, abbiano acquistato la proprietà
del bene ipotecato.
Così impostato il problema, non dovrebbe dar luogo a fondate
perplessità il fatto che l'istituto mutuante possa dirigere gli atti
giudiziari contro il debitore iscritto, ancorché deceduto, e possa
quindi promuovere contro di lui la esecuzione immobiliare, senza
obbligo di "citare in causa" i suoi successori. Va, anzitutto, rilevato
che le relative disposizioni non riflettono un'ipotesi isolata
dell'ordinamento giuridico. In tema di espropriazione per pubblica
utilità è infatti parimenti consentito che il procedimento si
instauri nei confronti del proprietario iscritto nei registri catastali
ed in difetto nei ruoli dell'imposta fondiaria (art. 16 della legge 25
giugno 1865, n. 2359).
E va ancora osservato che, nell'ipotesi di morte del debitore
iscritto, quella facoltà esiste e permane se e fino a quando i
successori a titolo universale o particolare del debitore e gli aventi
causa non notifichino giudizialmente all'istituto "come essi sono
sottentrati nel possesso e godimento del fondo ipotecato", con elezione
di domicilio nel luogo del Tribunale nel cui circondario è situato il
fondo (art. 20, commi primo e terzo, cit. T.U.).
L'istituto mutuante, da un canto, ed i successori ed aventi causa
del debitore iscritto già deceduto, dall'altro, trovano, in tal modo,
nelle citate disposizioni, una corretta ed equilibrata tutela del
rispettivi interessi. In particolare, la norma che condiziona la
possibilità di diretta ed immediata conoscenza del processo esecutivo
da parte del detti successori ed aventi causa, all'adempimento
dell'indicato onere, non può dirsi posta in violazione dell'art. 24,
comma secondo, della Costituzione ed anzi rientra, come è stato
esattamente notato dalla difesa della Sezione di credito fondiario e
dall'Avvocatura dello Stato, in un complesso di disposizioni (contenute
nel citato testo unico) e dirette ad assicurare attraverso la più
rapida ed agevole realizzazione il buon funzionamento del meccanismo
del credito, e ritenute da questa Corte conformi al dettato
costituzionale (sentenza n. 166 del 1963). Ma se il ripetuto onere non
viene osservato e quindi l'istituto mutuante dirige gli atti giudiziari
contro il debitore iscritto, ancorché deceduto, non è consentito
vedere in ciò una compressione o menomazione del diritto di difesa del
successori ed aventi causa. Effettuata dal debitore originario
l'elezione di domicilio (giusta l'implicito disposto dell'art. 43,
comma secondo, del citato testo unico), la notificazione degli atti (ed
in caso di esecuzione immobiliare, del precetto, del pignoramento,
dell'istanza di vendita, ecc.) deve aver luogo "al domicilio eletto
nell'istrumento di mutuo" e la consegna viene legittimamente fatta alle
persone previste dalle norme e dai principi di diritto comune. Tutto
ciò rende possibile e comunque non esclude che gli interessati abbiano
diretta conoscenza del processo esecutivo che li riguardi. Ma ove non
bastasse, soccorrono altri strumenti ed accorgimenti, che, saggiamente
usati, integrano il sistema in modo tale che non risulta impedito né
viene reso difficile l'esercizio del diritto di difesa da parte dei
soggetti sostanzialmente esecutati e del successori nell'originario
debito. Rientra certamente, infatti, e tra l'altro, tra i poteri del
giudice quello di disporre, ad es., che il precetto ed il pignoramento
consegnati a persona qualificatasi come crede del de cuius (come è
avvenuto nella specie), siano notificati nuovamente ed a detta persona,
nella qualità.
E non si perviene a differenti conclusioni, neppure se si ipotizzi
il caso che la morte del debitore originario si verifichi in
circostanze oggettive e soggettive tali per cui i successori e gli
aventi causa la ignorino, con la conseguenza di non essere in fatto a
conoscenza (interessata) dell'iniziata e proseguita esecuzione
immobiliare. Pur nella mancanza di una notifica del titolo esecutivo
(che non è necessaria - come dice espressamente l'art. 43, comma
primo, del citato testo unico - nei confronti del debitore originario)
ai successori ed aventi causa del defunto, è attraverso il compimento
degli atti (anche se sono stati diretti a sensi del testo unico) della
procedura esecutiva, che i successori ed aventi causa vengono ad essere
adeguatamente posti in grado di aver conoscenza della procedura
esecutiva stessa e di proporre nel processo esecutivo o in quello di
opposizione, le loro ragioni e difese. Per convincersi di ciò, basti
pensare al fatto che il pignoramento va trascritto (art. 555 del Codice
di procedura civile) e che l'acquirente del bene ipotecato, il quale
non abbia curato di farsi conoscere dall'istituto mutuante, ha
interesse ad accertare se intervengano trascrizioni contro il suo dante
causa ed a favore del detto istituto; che dell'istanza di vendita deve
essere data pubblica notizia a norma dell'art. 490 del Codice di
procedura civile (art. 173 delle disposizioni d'attuazione di detto
Codice): che alla determinazione del valore dell'immobile pignorato
(sempre che l'istituto mutuante non si avvalga della valutazione
fattane nel contratto di mutuo) si procede dal giudice anche a mezzo di
un esperto da lui nominato (art. 568 del Codice di procedura civile); e
che alla pubblicità prevista dal citato art. 490 è soggetta
l'ordinanza di vendita.
In tal modo, i successori e gli aventi causa dell'originario
debitore hanno larghe possibilità di venire a conoscenza della
procedura esecutiva.
3. - Sulla base della conoscenza, direttamente o indirettamente
acquisita, dell'esistenza del processo esecutivo rivolto contro
l'originario debitore ed inteso alla realizzazione del credito a mezzo
della vendita del bene pignorato, i successori ed aventi causa del
debitore defunto sono posti in grado di far valere le loro ragioni e
difese. Così essi possono comparire nel processo esecutivo, prendendo
parte, ad es., all'udienza fissata per l'autorizzazione della vendita e
in tal caso possono fare osservazioni circa il tempo e le modalità
della vendita stessa. Possono altresì proporre opposizione
all'esecuzione e agli atti esecutivi.
Del pari secondo le norme di diritto comune, è assicurata la
partecipazione al processo di codesti soggetti qualora venga proposta
opposizione di terzo, attesa l'esistenza di un litisconsorzio
necessario tra l'opponente, il creditore procedente ed il debitore
esecutato (e a seguito della morte di questo, i suoi successori ed
aventi causa).
Deve per ciò riconoscersi che è sufficientemente garantito
l'esercizio del diritto di difesa. La esistenza, nel processo
esecutivo, di preclusioni e decadenze, poste a garanzia dell'interesse
del creditore ed a carico del debitore o del terzo e sostanzialmente
intese a tutelare l'esigenza obiettiva di una giustizia efficace e
sollecita, non pone i detti soggetti in una posizione diversa da quella
riconosciuta al debitore iscritto, qualora gli atti esecutivi siano a
lui rivolti e portati a diretta sua conoscenza, perché, ad avviso
della Corte, dal complesso .delle disposizioni speciali e di diritto
comune, in parte sopra ricordate, è assicurato quel presupposto
(conoscenza o agevole conoscibilità) che, nell'assenza di termini
eccessivamente brevi e di operazioni preparatorie eccessivamente
complesse, toglie alle preclusioni e alle decadenze l'astratta
potenzialità ad incidere sul diritto di difesa.
4. - Nel caso sottoposto al suo esame, il Tribunale di Benevento,
avendo ritenuto che gli eredi dell'originario debitore iscritto avevano
proposto un'opposizione di terzo, si è prospettato ed ha risolto
positivamente, come si è detto, il problema della necessità di
integrazione del contraddittorio.
A prescindere dalla circostanza, non rilevante in questa sede, che
nella specie opponenti (qualificati terzi dal Tribunale) erano proprio
i successori (e tutti i successori) del debitore (iscritto già
deceduto ed) esecutato e quindi il contraddittorio era integro, ed
ipotizzando invece che alla integrazione dovesse provvedersi, anche in
relazione a codesta ipotesi, la denunciata illegittimità
costituzionale dell'art. 20, commi quarto e quinto, del citato testo
unico non esiste perché alla mancanza di un obbligo a carico
dell'istituto procedente di "citare in causa gli altri interessati e
non intervenuti per integrare il giudizio" fa riscontro il disposto di
cui all'art. 102 del Codice di procedura civile, applicabile nei
confronti degli opponenti e senza che questi assumano un onere non
sopportabile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 20, commi quarto e quinto, del T.U. delle leggi sul credito
fondiario, approvato con il R.D. 16 luglio 1905, n. 646, sollevata con
l'ordinanza indicata in epigrafe, in riferimento all'art. 24, comma
secondo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte