Sentenza n. 61/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1970 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51legge 272/1913
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 51
della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle
borse di commercio, l'eserecizio della mediazione e le tasse sui
contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278,
concernente le tasse sui contratti di borsa, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 3 giugno 1968 dal tribunale di Milano nel
procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio e Re Ambrogia,
iscritta al n. 202 del registro ordinanze 1968 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 261 del 12 ottobre 1968;
2) ordinanza emessa l'8 maggio 1969 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra De Giorgi Ignazio e Frigeni Alberto,
iscritta al n. 449 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24 del 28 gennaio 1970.
Visti gli atti di costituzione di De Giorgi Ignazio e d'intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1970 il Giudice relatore
Nicola Reale;
uditi l'avv. Pietro Cattaneo, per il De Giorgi, ed il sostituto
avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel giudizio civile promosso dall'agente di cambio Ignazio De
Giorgi, contro la signora Re Ambrogia, per sentirne pronunziare la
condanna al pagamento del saldo di varie operazioni di borsa effettuate
per conto di lei, il tribunale di Milano, con ordinanza 3 giugno 1968,
ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, la questione di legittimità degli artt. 51 della legge
20 marzo 1913, n. 272, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278.
Rilevato che l'attore non aveva ottemperato all'onere, imposto
dalle predette disposizioni, di provare previamente, mediante
l'esibizione dei foglietti bollati o nei diversi modi consentiti dalle
leggi, il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute in dipendenza
delle operazioni di borsa compiute, conseguendone che non fosse
ammissibile l'azione in giudizio secondo il dettato delle norme sopra
richiamate, il tribunale ha osservato che le disposizioni stesse sono
in contrasto col citato art. 24, primo comma, della Costituzione, in
quanto l'adempimento dell'onere tributario inerente alla redazione del
foglietto bollato condizionerebbe non la disponibilità della prova, ma
la procedibilità stessa della domanda, indipendentemente dall'uso di
tale documento in giudizio ed anche se non sorga contestazione sui
diritti fatti valere.
L'Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente
del Consiglio dei ministri, con atto di intervento depositato il 30
ottobre 1968, e con successiva memoria illustrativa dell'11 marzo 1970,
ha concluso che la questione venga dichiarata non fondata.
Esclusa qualsiasi analogia con la regola del solve et repete,
l'Avvocatura assume che l'imposta sui contratti di borsa costituisce un
'imposta sui trasferimenti di ricchezza del tutto simile a quella di
registro presa in esame da questa Corte con la sentenza n. 45 del 1963.
Anche alla disciplina fiscale dei contratti di borsa si dovrebbe,
quindi, applicare il principio per cui non è costituzionalmente
vietato che siano imposte prestazioni fiscali in stretta e razionale
correlazione con il processo, sia che esse configurino vere e proprie
tasse giudiziarie, sia che abbiano riguardo all'uso dei documenti
necessari alla pronuncia finale dei giudici, purché non ne derivi
compressione del diritto di azione.
2. - La stessa questione di costituzionalità, con motivazione
analoga a quella riferita, è stata proposta dal pretore di Milano, con
ordinanza dell'8 maggio 1969, nel corso di altro giudizio civile
promosso dal medesimo agente di cambio De Giorgi contro il signor
Frigeni Alberto, per il pagamento del saldo di un maggior credito per
operazioni di borsa effettuate per conto e per ordine verbale del
convenuto.
Anche in questo caso non era stata data la prova dell'adempimento
del tributo gravante sui contratti dedotti.
Davanti a questa Corte si è costituito il De Giorgi, il quale, con
atto 5 agosto 1969, ha sostenuto che le norme impugnate debbano essere
dichiarate incostituzionali in quanto comminano la "inammissibilità
dell'azione" per il caso di omesso adempimento degli obblighi fiscali
inerenti ai contratti di borsa.
Con successiva memoria dell'11 marzo 1970, il difensore del De
Giorgi, dopo aver richiamato i principi enunciati da questa Corte nelle
sentenze n. 100 del 1964, 80 del 1966 e 157 del 1969, con particolare
riguardo alla circostanza ricorrente nella specie della mancata
ricezione del foglietto bollato recante la sottoscrizione del cliente,
ha osservato che in conseguenza di ciò l'agente di cambio si vedrebbe
esposto a pagare una seconda volta il tributo e le relative penalità
sui contratti in contestazione. Ciò con la conseguenza di dover
soddisfare personalmente il tributo, onde poter chiedere il pagamento
delle relative provvigioni, prima e indipendentemente dall'accertamento
giudiziale della conclusione dei contratti, e col rischio di non
poterne ripetere gli importi dai clienti.
Il che, conclude la difesa del De Giorgi, dimostrerebbe
l'irrazionalità ed eccessività dell'onere derivante dalle
disposizioni impugnate. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze del tribunale e del pretore di Milano
prospettano, in riferimento all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, la stessa questione di legittimità dell 'art. 51 della
legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante l'ordinamento delle borse di
commercio, l'esercizio della mediazione e le tasse sui contratti di
borsa, e dell'art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, concernente
le tasse sui contratti di borsa. Si deve disporre, pertanto, la
riunione dei giudizi perché siano congiuntamente decisi.
2. - In entrambe le controversie l'attore, agente di cambio in
Milano, ha proposto, nei confronti dei convenuti, domande di pagamento
di varie somme, assumendo esserne creditore a titolo di saldo per
operazioni di borsa compiute per incarico degli stessi.
Ciò senza dare preventivamente la prova dell'adempimento delle
obbligazioni tributarie afferenti alle operazioni predette, e
limitandosi ad asserire, nel solo giudizio pendente davanti al pretore
di Milano, di aver tempestivamente redatto, ma di non essere in grado
di esibire i prescritti foglietti bollati, perché "quasi mai" aveva
ricevuto in restituzione dal convenuto la parte già a suo tempo
inviatagli per la sottoscrizione.
Ricorreva, quindi, il caso dell'improcedibilità delle domande
giudiziali giusta il disposto dei già citati art. 51 della legge 20
marzo 1913, n. 272, e art. 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3278, per
cui "non è ammessa alcuna azione in giudizio, nemmeno nei rapporti fra
commissionario e committente, né veruna liquidazione può eseguirsi"
dal comitato direttivo degli agenti di cambio (che ha sostituito in
tale attribuzione il sindacato dei mediatori) "in dipendenza delle
operazioni contemplate" dalle stesse leggi, "se non viene previamente
provato il soddisfacimento delle tasse ed ammende dovute".
Nelle ordinanze di rimessione si osserva che tali norme importano
impedimento all'esercizio anche di quei diritti sulla cui esistenza non
sorge contestazione, e condizionano la procedibilità della domanda al
pagamento dei tributi sui contratti di borsa indipendentemente dall'uso
in giudizio dei foglietti bollati, con l'impiego dei quali il tributo
va normalmente assolto. Da ciò la violazione del precetto dell'art.
24, primo comma, della Costituzione.
Le disposizioni predette, in aderenza al giudizio di rilevanza,
svolto dai giudici del merito in rapporto di necessaria congruenza con
la "causa petendi" dedotta davanti ad essi, devono ritenersi, peraltro,
impugnate limitatamente alla proposizione normativa concernente
l'esercizio dell'azione, restandone esclusa, invece, l'altra parte
degli articoli in questione che condiziona all'adempimento del debito
tributario l'ammissibilità della procedura di liquidazione coattiva a
cura dei comitato degli agenti di cambio.
3. - Ai sensi degli artt. 34 e seguenti della citata legge n. 272
del 1913 e degli artt. 1 e seguenti del R.D. n. 3278 del 1923, e
successive modificazioni, il tributo gravante sui contratti di borsa
(indicati nell'art. 3 di quest'ultimo decreto) è corrisposto mediante
l'impiego di appositi foglietti bollati, posti in vendita
dall'amministrazione finanziaria o (secondo il disposto dell'art. 4)
con l'uso di fogli stampati su carta non filigranata, muniti
preventivamente di bollo a punzone appostovi dagli uffici del registro,
per importo corrispondente alle tabelle all'uopo approvate e infine, in
casi speciali, mediante l'apposizione di marche da annullarsi
direttamente dalle parti.
Il pagamento del tributo, ove non segua immediatamente la
conclusione del contratto, deve essere effettuato non oltre il primo
giorno festivo ad essa posteriore, nello stesso termine fissato per la
consegna all'interessato del foglietto bollato (art. 42 della legge del
1913 e art. 7 del decreto del 1923).
4. - La questione circa la legittimità costituzionale delle
disposizioni impugnate, in riferimento al precetto che garanitisce al
cittadino la tutela giurisdizionale dei suoi diritti (art. 24, primo
comma), non è fondata.
Quando non si tratti, invero, di contestare la legittimità
dell'imposizione tributaria, e nella specie risulta appunto non
contestata la legittimità dell'imposta relativa ai contratti di borsa
dedotti in giudizio (ipotesi del solve et repete), la norma che
subordina all'adempimento del dovere di contribuente l'esercizio del
diritto del cittadino alla tutela giurisdizionale, non appare in
contrasto col suddetto precetto costituzionale.
La Corte ritiene che occorra al riguardo riaffermare il principio,
già da essa enunciato (da ultimo con la sentenza n. 157 dell'11
dicembre 1969), per cui nell'ordinamento giuridico posto in essere
dalla Costituzione repubblicana i diritti individuali dei cittadini
sono armonicamente coordinati con quelli della collettività. In
particolare il diritto di adire gli organi giurisdizionali, sancito
nell'art. 24, primo comma, deve essere contemperato con l'interesse
generale alla riscossione dei tributi, che pure è affermato nell'art.
53, primo comma, della Costituzione.
Né può ritenersi che, per effetto del previo adempimento
dell'imposta sui contratti di borsa, l'esercizio dell'azione risulti,
in concreto; eccessivamente oneroso, sia dal punto di vista economico,
sia con riferimento alle modalità della prova, che di detto
adempimento è richiesta, a carico di chi abbia interesse a proporre o
a proseguire il giudizio.
Tale prova, infatti, non è necessariamente vincolata alla
esibizione del foglietto bollato o di quella parte di esso che e
previsto venga inviata al committente del negozio di borsa, ma è resa
agevole, in ispecie nei rapporti di cui siano parte gli agenti di
cambio, da un complesso di disposizioni concernenti la redazione dei
foglietti bollati o di documenti equipollenti. Basti accennare al caso
in cui, per la consegna del foglietto al cliente, l'agente si avvalga
del servizio postale. Al riguardo sono prevedute dettagliate modalità
(art. 88 del regolamento di esecuzione della legge del 1913, approvato
con R.D. 4 agosto 1913, n. 1068), fra le quali, in particolare, il
rilascio da parte dell'ufficio postale di una copia, esattamente
rispondente al foglietto bollato, con ricevuta in margine. Ciò che è
sufficiente per escludere che l'interessato, al fine di costituire la
prova dell'adempiuto onere fiscale, di cui alle norme in questione,
debba reiterare il pagamento quando dal convenuto, cui era stato
trasmesso per la sottoscrizione, non gli venga restituita la parte del
foglietto di sua spettanza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 51 della legge 20 marzo 1913, n. 272, riguardante
l'ordinamento delle borse di commercio, l'esercizio della mediazione e
le tasse sui contratti di borsa, e 19 del R.D. 30 dicembre 1923, n.
3278, concernente le tasse sui contratti di borsa, proposta con le
ordinanze di cui in epigrafe, in riferimento all'art. 24, primo comma,
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte