Sentenza n. 61/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 12/03/1975 · relatore Giulio Gionfrida
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 40legge 1034/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 40
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali
amministrativi regionali), promossi con ordinanze emesse l'11 e il 26
aprile 1974 dal tribunale amministrativo regionale per la Sicilia,
rispettivamente sui ricorsi di Aiazzi Clelia contro la Commissione
provinciale di controllo di Agrigento e di Terrani Santi ed altri
contro la Commissione provinciale di controllo di Messina, iscritte ai
nn. 261 e 338 del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 231 del 4 settembre 1974 e n. 265 del 10
ottobre 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Giulio Gionfrida;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
A seguito di ricorso proposto da Clelia Aiazzi avverso un
provvedimento della Commissione provinciale di controllo di Agrigento,
l'adito T.A.R. della Sicilia - ritenuto che l'atto nella specie
impugnato rientrava nella competenza del Consiglio di giustizia
amministrativa per la Regione siciliana, ex art. 5 del d.l. 6 maggio
1948, n. 654, in quanto "provvedimento definitivo di autorità avente
sede nella Regione" - con ordinanza 11 aprile 1974, in accoglimento di
eccezione della ricorrente, ha sollevato questione di legittimità, in
riferimento agli art. 125, comma secondo, 3, comma primo, 24, commi
primo e secondo, e 113, comma primo, della Costituzione, dell'art. 40
della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nella parte, appunto, in cui
limita la competenza del T.A.R. per la Regione siciliana.
Identica questione di costituzionalità dell'art. 40 della legge
1971 n. 1034 citata è stata riproposta dal T.A.R. per la Sicilia, con
successiva ordinanza 26 aprile 1974, emessa sul ricorso di Santi
Terrani ed altri contro atto della Commissione provinciale di controllo
di Messina.
Innanzi a questa Corte, è intervenuto in entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, che ha concluso nel senso di una declaratoria di
infondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :
1. - Con la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei
tribunali amministrativi regionali, il legislatore ha sopperito alla
situazione determinatasi a seguito della dichiarazione di
incostituzionalità della G.P.A. e dei Consigli comunali e provinciali
quali organi del contenzioso elettorale, e, in pari tempo, ha inteso
dare attuazione al precetto dell'art. 125, comma secondo, della
Costituzione, il quale, appunto, prevede che siano costituiti, nella
Regione, "organi di giustizia amministrativa di primo grado".
Per quanto, in particolare, riguarda la Sicilia, dispone tuttavia,
l'art. 40 della legge succitata che "fino a quando non si procederà
alla revisione dell'attuale sistema di giustizia amministrativa nella
Regione siciliana la competenza del T.A.R. istituito in Sicilia è
limitata alle materie indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6
della presente legge" e, cioè, ai soli ricorsi già di competenza
delle G.P.A. ed a quelli relativi al contenzioso elettorale.
La legittimità di tale disposizione è appunto posta in dubbio
nelle ordinanze di rimessione.
2. - La norma violerebbe, innanzitutto, gli artt. 3 e 125 della
Costituzione, giacché verrebbe a creare una "disarmonia" tra
l'ordinamento della giustizia amministrativa in Sicilia e quello del
restante territorio nazionale.
In quest'ultimo, infatti, i T.A.R. sono previsti come organi di
giustizia amministrativa decentrati con competenza di carattere
generale - aventi, per di più, giurisdizione esclusiva in materia di
concessioni di beni o servizi pubblici (ex art. 5 legge 1971 cit.) -
mentre in Sicilia la competenza del locale tribunale amministrativo è
- come detto - limitata alle sole materie del contenzioso elettorale ed
a quelle già di competenza delle G.P.A.; poiché permane, per il
resto, la giurisdizione del Consiglio di giustizia amministrativa per
la Sicilia, istituito con d.l. 6 maggio 1948, n. 654.
Per di più, relativamente ai "provvedimenti definitivi delle
amministrazioni regionali e delle altre autorità aventi sede nella
Regione" - per i quali non è ammesso l'appello all'Adunanza plenaria
del Consiglio di Stato (previsto dall'art. 5, comma terzo, d.l. 1948
cit. contro le sole decisioni su ricorsi avverso atti
dell'Amministrazione statale) - la competenza del C.G.A. è di unico
grado. E ciò comporterebbe una ulteriore ragione di violazione
dell'art. 125 della Costituzione, sotto il profilo del contrasto con il
principio di tutela del doppio grado.
Risulterebbero, inoltre - sempre secondo il giudice a quo - violati
gli artt. 24 e 113 della Costituzione, in quanto, nelle materie di
competenza del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione
siciliana, le parti sarebbero tenute ad avvalersi di avvocati
cassazionisti, con aggravio di spese e conseguente limitazione del
diritto di difesa.
Infine, altro motivo di violazione degli artt. 24 e 113, nonché
dell'art. 3 della Costituzione, sarebbe rappresentato dal fatto che,
rispetto alla giurisdizione del C.G.A., la definitività costituirebbe
tuttora presupposto per l'impugnabilità dell'atto amministrativo,
laddove, per la giurisdizione dei T.A.R. ciò non sarebbe più
richiesto ex art. 20 legge 1034 del 1971 citata.
3. - Appare preliminare la questione concernente la violazione
degli artt. 3 e 125 della Costituzione.
Senza dubbio, una volta che il legislatore ha deciso, in
conformità del precetto dell'art.125 Cost., istituendo i tribunali
regionali quali organi di giurisdizione di primo grado, di attuare un
sistema di giustizia amministrativa che si articola in un doppio grado
di giurisdizione, un diverso sistema nell'ambito della Regione
siciliana non potrebbe ritenersi legittimo, a meno che ciò non fosse
reso necessario dal rispetto di altre norme di rango costituzionale.
Quest'ultima è, appunto, la tesi dell'Avvocatura. La quale ravvisa
l'ostacolo costituzionale anzidetto nell'art. 23 dello Statuto speciale
siciliano (approvato con legge costituzionale 1948, n. 5) - secondo cui
"gli organi giurisdizionali centrali avranno in Sicilia le rispettive
sezioni per gli affari concernenti la Regione" - in attuazione del
quale è stato, con il menzionato d.l. 1948, n. 654, creato il
Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, come sezione
giurisdizionale del Consiglio di Stato.
La conseguente insopprimibilità del C.G.A. ed immodificabilità
delle sue competenze ad opera del legislatore ordinario avrebbe,
appunto, posto il problema della coesistenza, in Sicilia, di tale
organo con l'istituendo T.A.R. e necessitato la sua soluzione nel senso
di attribuizione al T.A.R. siciliano delle sole competenze in
precedenza attribuite ad organi diversi dal C.G.A.
La norma denunziata, sancendo tale soluzione, si sottrarrebbe,
perciò, ai formulati rilievi di incostituzionalità.
4. - Siffatte argomentazioni non hanno consistenza.
La istituzione del T.A.R. in Sicilia con la competenza
generalizzata propria degli altri T.A.R. non contrasta con lo Statuto
siciliano, le cui norme aventi carattere speciale prevarrebbero, alla
stregua dell'art. 116 Cost., in caso di contrasto, sulle disposizioni
contenute nel titolo V della stessa Costituzione.
L'art. 23 dello Statuto attiene soltanto al decentramento degli
organi giurisdizionali centrali per gli affari concernenti la Regione,
al che non contrasta la istituzione di organi di giustizia
amministrativa di primo grado con competenza generalizzata.
Né vale rilevare che, se al T.A.R. della Sicilia si fosse
attribuita una sfera di competenza corrispondente a quella degli altri
tribunali amministrativi regionali, ciò avrebbe inciso sulla
competenza del Consiglio di giustizia amministrativa quale prevista dal
d.l. 6 maggio 1948, n. 654, in quanto, riguardo agli atti
amministrativi contemplati nell'art. 6 di tale provvedimento
legislativo, il C.G.A. da giudice di primo od unico grado si
trasformerebbe in giudice di seconda o ultima istanza.
A parte che il predetto decreto legislativo ha valore di legge
ordinaria, basta considerare che l'art. 5, comma primo, nel determinare
la suaccennata competenza del Consiglio di giustizia amministrativa si
riferisce a quelle stesse "attribuzioni devolute dalla legge al
Consiglio di Stato" ed è pienamente rispondente allo spirito della
norma, anche in correlazione al disposto dell'art. 23 dello Statuto
siciliano (il quale è appunto richiamato nell'art. 1 cpv. del decreto
legislativo), che, nei limiti in cui si verifichi la trasformazione del
Consiglio di Stato in giudice di appello, questa si rifletta
corrispondentemente sulla competenza del Consiglio di giustizia
amministrativa, così come per altro previsto nel secondo comma dello
stesso art. 5, con riguardo alle funzioni in grado di appello avverso
le decisioni delle Giunte provinciali amministrative "o degli organi di
giustizia amministrativa di primo grado che eventualmente saranno ad
esse sostituite".
La questione è pertanto fondata.
5. - La dichiarazione di parziale illegittimità, nei sensi sopra
esposti, della norma denunciata vale di per sé ad eliminare anche le
disarmonie prospettate dalle ordinanze di rimessione sotto gli altri
profili concernenti la giurisdizione in materia di concessioni di beni
o servizi pubblici, la difesa tecnica delle parti e la definitività o
meno dell'atto amministrativo quale presupposto della sua
impugnabilità: profili, il cui esame resta, pertanto, assorbito.
È ovvio che questa pronuncia della Corte, mentre per il resto non
tocca la disciplina dettata per il Consiglio di giustizia
amministrativa dal d.l. 6 maggio 1948, n. 654, deve intendersi di per
sé sufficiente a restringere la portata dell'ultimo inciso del secondo
comma dell'art. 40 della legge n. 1034 del 1971.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 40 della legge
6 dicembre 1971, n. 1034 (Istituzione dei tribunali amministrativi
regionali), nella parte in cui limita la competenza del tribunale
amministrativo regionale istituito nella Regione siciliana alle materie
indicate nell'art. 2, lett. a, e nell'art. 6 della legge medesima.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte