Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1978

Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1978 · relatore Arnaldo Maccarone

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 80,

commi dodicesimo e quattordicesimo, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393,

modificato dall'art. 2 della legge 14 febbraio 1974, n. 62 (testo unico

delle norme sulla circolazione stradale) promossi con le seguenti

ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Scicli nel

procedimento penale a carico di Falla Piero Giovanni ed altro, iscritta

al n. 285 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 228 del 27 agosto 1975;

2) ordinanze emesse il 24 gennaio 1976 dal pretore di Chieri nei

procedimenti penali a carico di Salvalaggio Mariano e Cumino Battista,

iscritte ai nn. 735 e 736 del registro ordinanze 1976 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 31 e 44 dell'anno 1977.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1978 il Giudice

relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale

dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R. 15 giugno

1959, n. 393, (c.d. codice della strada), nel nuovo testo risultante

dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, deducendosi che la norma

denunziata, sottoponendo ad identico trattamento sanzionatorio

l'affidamento di veicolo a persona sprovvista di patente, sia che

questa ultima abbia superato, sia che non abbia superato gli esami di

guida, darebbe luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento

tra le due situazioni, resa ancora più evidente dalla circostanza che,

proprio per effetto della entrata in vigore della legge n. 62 del 1974

sopra ricordata, la guida senza patente da parte di chi abbia già

superato i prescritti esami di idoneità non costituisce più reato;

che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile, per difetto di

rilevanza, o comunque infondata;

che i giudizi possono essere riuniti, avendo essi ad oggetto una

identica questione.

Considerato che, contrariamente a quanto dedotto dall'Avvocatura

generale dello Stato, la rilevanza della prospettata questione non può

essere revocata in dubbio, posto che essa concerne la norma che i

giudici a quibus sono chiamati ad applicare per la definizione dei

giudizi demandati alla loro cognizione;

che questa Corte, con la sentenza n. 161 del 16 luglio 1976

(successiva alle ordinanze in epigrafe), ha dichiarato non fondata una

questione di legittimità costituzionale prospettata in termini

identici, rispetto all'art. 79 del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (nel

testo antecedente all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 1974,

n. 62), osservando che pur dopo la degradazione ad illecito

amministrativo della guida senza patente da parte di chi abbia

sostenuto con esito positivo i prescritti esami di idoneità (operata

dalla citata legge n. 62 del 1974), la previsione come reato

dell'affidamento o del consenso alla guida a persona che, non essendo

munita della patente, abbia tuttavia superato gli esami non da luogo ad

alcuna irragionevole disparità di trattamento poiché "le due ipotesi

normative sono del tutto autonome ed hanno ciascuna una propria ratio,

la cui valutazione è riservata alla discrezionalità legislativa che

nella specie è rimasta nei limiti della ragionevolezza";

che, in questa sede, non vengono prospettati profili nuovi né sono

addotti motivi che possano indurre questa Corte a mutare la propria

giurisprudenza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 80, dodicesimo e quattordicesimo comma, d.P.R.

15 giugno 1959, n. 393 (c.d. codice della strada), nel nuovo testo

risultante dalla legge 14 febbraio 1974, n. 62, sollevata, in

riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 aprile 1978.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1978:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte