Sentenza n. 61/1979
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/07/1979 · relatore Livio Paladin
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti promossi con ricorsi del Presidente della
Regione Toscana, notificati il 20 aprile 1977 e il 5 aprile 1978,
depositati in cancelleria il 2 maggio 1977 e il 26 aprile 1978 ed
iscritti ai nn. 9 del registro 1977 e 14 del registro 1978, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito dei decreti del Ministro per
il tesoro, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 20
novembre 1976 e 11 ottobre 1977, rispettivamente concernenti la
ripartizione per gli anni 1977 e 1978 del fondo comune fra le Regioni
a statuto ordinario.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 18 aprile 1979 il Giudice relatore
Livio Paladin;
uditi l'avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorsi rispettivamente notificati il 20 aprile 1977 ed il 5
aprile 1978, la Regione Toscana ha proposto due consecutivi conflitti
di attribuzione, impugnando i decreti 20 novembre 1976 (pubbl. in G.U.
23 febbraio 1977, n. 50) ed 11 ottobre 1977 (pubbl. in G.U. 7 febbraio
1978, n. 37): mediante i quali il Ministro per il tesoro, di concerto
con il Ministro per le finanze, ha ripartito fra le Regioni a statuto
ordinario - quanto agli anni 1977 e 1978 - il fondo comune di cui agli
artt. 8 della legge n. 281 del 1970 ed 1 della legge n. 356 del 1976.
In effetti, il Ministro competente ha interpretato l'art. 1 della
legge n. 356 del 1976 nel senso che la cifra-base, cui applicare la
percentuale di incremento annuo del complesso delle entrate tributarie
dello Stato, debba essere di norma costituita - per tutto il
quinquennio 1977-1981 - dalla somma che lo stesso Parlamento ha fissato
per l'esercizio finanziario 1976 nella cifra di L. 767.495.200.000:
con la conseguenza che il fondo comune sarebbe sempre rappresentato
dalla risultante di quella cifra-base più la predetta percentuale di
incremento, salva soltanto l'ipotesi - prevista dall'art. 1, quarto
comma - che l'entità del fondo si dimostri più elevata, qualora
calcolata secondo i criteri già stabiliti dall'art. 8 della legge n.
281 del 1970. Constatato perciò che il calcolo del primo tipo
determinava una cifra più alta di quella derivante dal calcolo del
secondo tipo (1.069 miliardi in luogo di 812, per il 1977; 1.413
miliardi in luogo di 977, per il 1978) il Ministro ha senz'altro
stabilito nella prima cifra la consistenza del fondo da ripartire fra
le Regioni a statuto ordinario.
Così facendo, però, il Ministro avrebbe operato in un modo
illegittimo, menomando l'autonomia finanziaria che l'art. 119 Cost.
garantisce alle Regioni, nelle forme e nei modi stabiliti dalle
apposite leggi dello Stato: dal momento che l'art. 1 della legge n. 356
del 1976 dovrebbe applicarsi - secondo la Regione Toscana - nel senso
di maggiorare della predetta percentuale di incremento il fondo comune
calcolato secondo i criteri originari, anziché la cifra-base di 767
miliardi, già fissata per il 1976. Per meglio dire, la ricorrente
afferma che quella cifra-base dovrebbe tenersi presente, negli anni
successivi al 1976, solo nell'ipotesi che l'entità del fondo comune
risulti inferiore a 767 miliardi, per effetto di un decremento dei
relativi introiti tributari. In ogni altro caso, viceversa, è al fondo
stesso che bisognerebbe avere riguardo; sicché per il 1977 la
cifra-base da maggiorare dovrebbe essere di 812 e non di 767 miliardi,
per il 1978 di 977 miliardi, e via discorrendo.
Il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene, per contro,
l'infondatezza della questione sulla quale si regge la tesi della
ricorrente. In particolar modo, quella lettura priverebbe di
significato l'art. 1, quarto comma, della legge n. 356 del 1976 ("La
consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato art. 8
qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma
precedente"): in quanto all'art. 8 della legge n. 281 del 1970 si
dovrebbe far ricorso - in base a questo comma - nella sola ipotesi di
un incremento del gettito delle imposte di fabbricazione e sul consumo
(già costituenti il fondo comune) ben superiore al complessivo
aumento delle entrate tributarie dello Stato; mentre in ogni altro caso
la cifra- base rimarrebbe fissata in L. 767 miliardi. In linea più
generale, poi, da parte statale si osserva che la ratio dell'art. 1
della legge n. 356 del 1976 consisterebbe nel correlare l'ammontare del
fondo comune alla maggiorazione delle entrate tributarie dello Stato;
non già nel conferire al fondo stesso un ritmo di incremento alquanto
più elevato, come invece si verificherebbe - di fatto - se venisse
accolta l'interpretazione regionale.
In una successiva memoria la Regione Toscana ha per altro
sviluppato i propri assunti: notando in primo luogo che, secondo i
lavori preparatori della nuova legge finanziaria, il fondo comune - e
non la cifra-base di 767 miliardi - doveva venire integrato
proporzionalmente all'incremento del gettito tributario dello Stato; e
sottolineando, in secondo luogo, che solo a questo modo s'intenderebbe
la proposizione iniziale dell'art. 1 della legge stessa, per cui
l'ammontare del fondo istituito dall'art. 8 della prima legge
finanziaria "è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote dei
tributi erariali ivi indicati, a una quota del complesso delle entrate
tributarie dello Stato". Quello previsto dall'art. 1, primo comma,
sarebbe dunque il flusso normale del finanziamento delle Regioni a
statuto ordinario. Per converso, terzo e quarto comma, riguarderebbero
- alternativamente - due ipotesi di carattere eccezionale: il terzo
comma, disponendo che la cifra-base da maggiorare sia sempre quella di
767 miliardi (già determinata per il 1976) qualora la consistenza del
fondo comune originariamente inteso scenda al di sotto del livello
stesso; il quarto comma, prevedendo invece che il fondo comune non
debba venire maggiorato affatto, qualora l'entità di esso superi la
cifra-base di 767 miliardi, accresciuta della predetta percentuale di
incremento complessivo delle entrate tributarie dello Stato.
Nella pubblica udienza, entrambe le parti hanno ribadito le
rispettive argomentazioni. Considerato in diritto :
1. - Data l'identità del tema di cui si controverte in ambedue le
ipotesi, fatta soltanto eccezione per i diversi anni di riferimento, i
giudizi sui conflitti sollevati dalla Regione Toscana vanno riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - Assumendo che sarebbe erronea l'interpretazione dell'art. 1
della legge n. 356 del 1976, sulla quale si fondano entrambi i decreti
ministeriali impugnati, e che gli atti stessi risulterebbero dunque
illegittimi, la Toscana rivendica - in sede di ripartizione del fondo
comune fra le Regioni a statuto ordinario - somme maggiori di quelle
che le sono state attribuite dal Ministro competente, quanto agli
esercizi finanziari 1977 e 1978.
Pretese del genere non possono, però, venir fatte rientrare
nell'ambito di quei conflitti fra Regioni e Stato la cui risoluzione
spetta a questa Corte. A dimostrazione dell'inammissibilità dei
ricorsi regionali, valgono infatti le stesse considerazioni che la
Corte ha già svolto, nella sentenza n. 111 del 1976. In quella
decisione si riconosce esplicitamente che "nella esperienza
attuativa... la nozione di conflitto di attribuzione si è estesa anche
ad ipotesi in cui non tanto veniva contestata l'appartenenza del
potere concretamente esercitato, quanto l'esercizio di tale potere,
idoneo a determinare una lesione della sfera di attribuzione del
soggetto ricorrente". Ma anche in quest'ultimo senso - ha precisato la
Corte - "oggetto della decisione è stato pur sempre l'accertamento
della spettanza di una competenza, con l'eventuale conseguente
annullamento dell'atto adottato dal soggetto... riconosciuto
responsabile di invasione o di menomazione della sfera di competenza
propria dell'altro".
Ora, ciò che accomuna la controversia in esame a quella cui si
riferiva la sentenza n. 111 del 1976 consiste appunto nella
circostanza che, in entrambe le ipotesi, non si trattava e non si
tratta di alcuna lesione delle competenze regionali, per sé
considerate. Nel primo dei due casi, oggetto dei ricorsi delle Regioni
interessate era invece "una effettiva e diretta vindicatio rerum",
concernente l'appartenenza di determinati complessi di beni forestali;
nel caso attualmente in questione, del pari, la Corte è chiamata a
giudicare della fondatezza di pretese regionali aventi un contenuto
puramente patrimoniale.
Non si vuole porre in dubbio, a questa stregua, che l'autonomia
finanziaria delle Regioni di diritto comune sia costituzionalmente
garantita, con particolare riferimento ai "tributi propri" ed alle
"quote di tributi erariali" che devono esser loro attribuiti per
l'adempimento delle "funzioni normali" spettanti alle Regioni stesse;
cosicché le illegittime applicazioni dei criteri stabiliti dalle
relative leggi finanziarie dello Stato possono tradursi in una
indiretta violazione dell'art. 119, secondo comma, Cost. E- certo,
però, che i ricorsi della Regione Toscana non hanno di mira - né
direttamente né indirettamente - lesioni o menomazioni di specifiche
attribuzioni regionali; ma tendono unicamente a contestare l'uso che il
Ministro competente ha fatto quanto ad un'attribuzione propria dello
Stato, come quella consistente nel ripartire il cosiddetto fondo
comune, sulla base di norme legislative statali che non conferiscono
alle Amministrazioni regionali nessuna funzione costituzionalmente
tutelata, neppure nel senso di farle concorrere al procedimento
formativo dei decreti ministeriali impugnati.
Ne segue, pertanto, che il proposto conflitto fra Regione e Stato
non rappresenta l'idoneo strumento di tutela giurisdizionale delle
richieste avanzate dalla ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione,
proposti dalla Regione Toscana in relazione ai decreti 20 novembre 1976
ed 11 ottobre 1977, emanati dal Ministro per il tesoro di concerto con
il Ministro per le finanze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte