Sentenza n. 61/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 3legge 41/1986
- art. 35legge 41/1986
citata
- art. 2d.l. 787/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma
terzo, secondo capoverso e 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41
recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)" promosso con
ricorso della Regione Sicilia, notificato il 28 marzo 1986,
depositato in cancelleria il 4 aprile 1986 ed iscritto al n. 7 del
registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli Avvocati Giuseppe Guarino e Giuseppe La Loggia per la
Regione Sicilia, e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 28 marzo 1986, la Regione Sicilia ha impugnato
gli artt. 3, terzo comma, secondo capoverso, e 35 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 (legge finanziaria 1986), in riferimento agli
artt. 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto speciale siciliano e agli
artt. 1, 2, 3, 8 e 9 del d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074.
L'art. 3, terzo comma, secondo capoverso, della l. n. 41 del 1986
dispone che la misura della tassa di circolazione sui veicoli e
autoscafi, a decorrere dall'1 gennaio 1986, è pari a quella
stabilita per il 1985 e "i proventi derivanti dagli aumenti disposti
con l'art. 2 D.L. 22 dicembre 1981, n. 787, conv. nella l. 26
febbraio 1982, n. 52, continuano ad essere riservati all'erario dello
Stato". Secondo la Regione, tale disposizione sarebbe illegittima e
lesiva della propria autonomia, ponendosi in contrasto con gli artt.
36 e 43 dello statuto speciale e con l'art. 2 del d.P.R. n.
1074/1965.
Quest'ultimo articolo dispone infatti che spettano alla Regione
siciliana "tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette e indirette, comunque denominate, ad
eccezione delle nuove entrate tributarie il cui gettito sia destinato
con apposite leggi alla copertura di oneri diretti a soddisfare
particolari finalità contingenti o continuative dello Stato
specificate nelle leggi medesime". Viceversa la disposizione
impugnata si limita a disporre la riserva degli aumenti della tassa
all'erario, senza indicare in alcun modo le finalità particolari che
dovrebbero essere soddisfatte con tali entrate.
Dopo aver precisato il quadro degli interventi normativi in
materia, si rileva, con particolare riferimento all'art. 1 del D.L.
21 dicembre 1982, n. 923, convertito in legge con modificazioni dalla
legge 9 febbraio 1983, n. 29, che esso dispose fra l'altro che
fossero prorogati per il 1983 gli importi da corrispondere per tassa
erariale di circolazione e che l'intero gettito derivante da tale
proroga fosse "di esclusiva spettanza dell'erario", senza peraltro
indicarne la destinazione, la "particolarità dello scopo", richiesta
dalla legge. Altrettanto hanno poi fatto l'art. 5, secondo comma,
della legge finanziaria 1984 e l'art. 3, ora impugnato, della legge
finanziaria del 1986.
Detta riserva, poi, in virtù dell'ultima legge finanziaria, non
è più a tempo determinato, ma definitiva. Ne deriverebbe che il
carattere generico ed indistinto della destinazione del gettito
considerato renderebbe illegittima la norma.
2. - La Regione Sicilia ha impugnato anche l'art. 35 della l. n.
41 del 1986. Delineato lo svolgimento della normazione in materia di
deposito delle disponibilità liquide regionali, la Regione lamenta
che l'esenzione da tale deposito, prevista dall'art. 38 della l. n.
526 del 1982 e della l. n. 720 del 1984, per le sue entrate ex artt.
36 e 38 dello Statuto, sia stata sospesa dall'art. 35 della l. n. 41
del 1984, il quale ha stabilito che, a decorrere dalla data della
entrata in vigore della stessa legge, sino al 31 dicembre 1987, tali
norme non sono più applicabili con il conseguente obbligo per le
aziende di credito che detengono disponibilità della Regione di
versare l'eccedenza, rispetto ai limiti stabiliti, in quattro rate;
in caso di mancata comunicazione alle aziende di credito
dell'ammontare massimo delle giacenze disponibili, le aziende stesse
debbono far riferimento, ai fini del versamento, all'intera
disponibilità.
Tale disposizione - secondo la Regione - sarebbe illegittima e
lesiva della sua autonomia e delle sue competenze, in riferimento
agli artt. 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto e al d.P.R. n. 1074 del
1965, come si evincerebbe dagli stessi princi'pi stabiliti dalla
Corte costituzionale.
In particolare - si espone nel ricorso - l'art. 35 impugnato
comporta una sostanziale deroga alle norme di attuazione dello
Stauto, senza il rispetto delle procedure di cui all'art. 43 dello
Statuto stesso.
L'esigenza di "limitare l'onere derivante dalla provvista
anticipata dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli
enti" sussisterebbe esclusivamente per le entrate provenienti dal
bilancio dello Stato, mentre non sussiste per le entrate proprie che
la Regione siciliana direttamente riscuote, pur avvalendosi di uffici
statali, sostenendo le spese di uffici e servizi (artt. 20 e 37,
secondo comma dello Statuto; artt. 8 e 9 del d.P.R. n. 1074 del
1965).
Riguardo al contributo di solidarietà nazionale previsto
dall'art. 38 dello Statuto, la Regione siciliana osserva che, secondo
quanto stabilito nella sentenza n. 95 del 1981, l'adempimento del
debito da parte dello Stato deve aversi mediante il versamento alla
Regione dell'importo dovuto "nel corso dell'anno successivo a quello
cui il contributo si riferisce", come prevede l'art. 3 della legge n.
182 del 1978, così che la norma impugnata contrasterebbe, al
riguardo, nettamente con tale principio nonché col sistema
finanziario della Regione, quale emerge dallo Statuto, non fondato su
trasferimenti da parte dello Stato, sia pure di quote di tributi
erariali regionalmente riscosse, ma sulla devoluzione totale e piena
dei tributi medesimi, che pertanto assumono le caratteristiche di
veri e propri tributi propri della Regione.
3. - Dinanzi a questa Corte si è costituito il Presidente del
Consiglio dei Ministri chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate.
Ricostruito il sistema normativo concernente la tassa sulla
circolazione dei veicoli e autoscafi e facendo riferimento alla tassa
come configurata dall'art. 5 del D.L. n. 953 del 1982, l'art. 3 della
legge finanziaria del 1984 (L. 27 dicembre 1983, n. 730) ne ha
mantenuto per il 1984 ed il 1985 la misura prevista per il 1983 e
altrettanto ha fatto l'art. 3 della legge finanziaria 1986 (L. 28
febbraio 1986, n. 41), il quale ha statuito che continua ad essere
riservato all'erario dello Stato il provento degli aumenti disposti
con l'art. 2 del D.L. n. 787 del 1981 (conv. nella L. n. 52 del
1982).
Secondo il Presidente del Consiglio, dalla ricostruzione della
successione delle leggi, si desume che il gettito derivante dagli
aumenti preveduti con il D.L. n. 787 del 1981 è rientrato dal 1983
nella riserva allo Stato perché destinato a coprire i maggiori oneri
derivanti allo Stato medesimo dalla legislazione in materia di
finanza locale ed è conforme al precetto contenuto nell'art. 2 del
d.P.R. n. 1074 del 1965, anche in mancanza di un'espressa menzione
della particolare esigenza al cui soddisfacimento è rivolta
l'entrata.
La sola reiterazione della riserva è sufficiente ad assicurare il
permanente collegamento tra l'esigenza sopra specificata e
l'attribuzione del provento allo Stato.
Quanto all'abrogazione delle disposizioni particolari concernenti
le entrate proprie della Regione Sicilia, il Presidente del Consiglio
rileva che la questione coincide con quella proposta dalla Regione
Trentino-Alto Adige con ricorso 27 marzo 1986 (n. 8/86 R.O.). Rinvia
quindi alle considerazioni svolte in riferimento a quel ricorso,
aggiungendo solo che la Corte costituzionale ha più volte distinto
tra norme che disciplinano i procedimenti di acquisizione delle
entrate e norme che regolano la utilizzazione delle giacenze di
tesoreria, ritenendo l'illegittimità delle prime se modificano
unilateralmente i procedimenti disciplinati dalle norme di attuazione
per regolare l'afflusso delle entrate, e invece la legittimità delle
seconde, anche quando incidono su entrate proprie delle regioni a
statuto differenziato, giacché costituiscono manifestazione del
potere statale di regolazione del credito.
Con memoria del 12 novembre 1986 la Regione Sicilia ha
ulteriormente illustrato le proprie richieste.
In particolare, quanto alla questione relativa all'art. 35 della
l. n. 41 del 1986, nelle note depositate si sostiene che la normativa
impugnata sarebbe lesiva dell'autonomia finanziaria della Regione,
secondo i princi'pi stabiliti nelle sentenze n. 242 e 243 del 1985 di
questa Corte, che ha riconosciuto la legittimità costituzionale
della differente regolamentazione in materia finanziaria delle varie
Regioni, giacché "gli stessi Statuti stanno a dimostrare che in tal
campo le ragioni di specialità prevalgono spesso sulle ragioni
d'uniformità di trattamento". Considerato in diritto
4. - È fondata la censura dell'art. 3, terzo comma, secondo
capoverso, seconda parte della l. 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria per il 1986), in relazione all'art. 2, primo comma,
d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074, norme di attuazione dello Statuto
della Regione siciliana in materia finanziaria e in riferimento
all'art. 36 di detto Statuto, approvato con d.legisl. 15 maggio 1946,
n. 455.
Si è già esposto (cfr. n. 1) che la norma impugnata concernente
la tassa di circolazione sugli autoveicoli e gli autoscafi - dispone
che tale tassa (dovuta a decorrere dal 1° gennaio 1983, in base alla
sola iscrizione nei pubblici registri: art. 5, comma 31 d.l. 30
dicembre 1982, n. 953, conv. in l. 28 febbraio 1983, n. 53), è pari
a quella stabilita per l'anno 1985 e che i proventi derivanti dagli
aumenti disposti con l'art. 2 del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787,
convertito con modificazioni nella l. 26 febbraio 1982, n. 52,
"continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato e l'ammontare
di tali aumenti continua a non influire su quello della
corrispondente tassa regionale".
In precedenza, l'art. 4 d.l. 28 febbraio 1981, n. 38 (conv. nella
l. 23 aprile 1981, n. 153) aveva aumentato del 50%, dal 1° gennaio
1981 gl'importi della tassa erariale di circolazione, destinando allo
Stato i proventi di tale aumento al fine di coprire gli oneri
derivanti dallo stesso decreto n. 38 del 1981 per il finanziamento
dei comuni e delle province. Il sopra menzionato d.l. n. 787 del 1981
(conv. nella l. 26 febbraio 1982, n. 52) aveva aumentato
ulteriormente detta tassa, conservandone la destinazione all'erario
dello Stato per la copertura degli oneri inerenti al finanziamento
dei comuni e delle province (art. 2 penultimo comma del d.l. n. 787
del 1981, soppresso dalla legge di conversione, che ha però inserito
analoga disposizione nell'art. 9 del d.l.).
Gli aumenti furono prorogati per il 1983 dall'art. 1 d.l. 21
dicembre 1982, n. 923 (conv. nella l. 9 febbraio 1983, n. 29), e il
relativo gettito continuò ad essere devoluto allo Stato, senza -
peraltro - specifica ed espressa destinazione; devoluzione reiterata
dalla legge finanziaria per il 1984 (l. 27 dicembre 1983, n. 730), la
quale dispose che per il 1984 e il 1985 la tassa di cui all'art. 5,
trentunesimo comma, del d.l. 30 dicembre 1982, n. 953 fosse pari a
quella stabilita per il 1983, prescrivendo che il relativo gettito
spettasse allo Stato (senza indicazione della specifica destinazione
di esso). In connessione con la proroga per il 1983 degli aumenti su
detti, l'art. 36, comma secondo, del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55
(conv. nella l. 26 aprile 1983, n. 131, contenente provvedimenti
urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983) dispose
che agli oneri da esso derivanti si sarebbe provveduto anche con
un'aliquota delle maggiori entrate previste dal d.l. n. 923 del 1982.
5. - L'art. 2 del d.P.R. n. 1074 del 1965, norme di attuazione
dello Statuto della Regione Sicilia in materia finanziaria, sancisce
che, ai sensi del primo comma dell'art. 36 dello Statuto, spettano
alla Regione siciliana, oltre le entrate da essa direttamente
deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito
del suo territorio, dirette o indirette, comunque denominate, "ad
eccezione delle nuove entrate tributarie, il cui gettito sia
destinato con apposite leggi alla copertura degli oneri diretti a
soddisfare particolari finalità contingenti o continuative dello
Stato specificate nelle leggi medesime".
Questa norma ha carattere derogatorio, in quanto sottrae alla
"spettanza" della Regione siciliana le nuove entrate tributarie
erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, che abbiano
destinazione legislativamente prevista e determinata, che ne
giustifichi la sottrazione alla finanza regionale. Questa circostanza
spiega l'apposizione delle "cautele", alle quali l'art. 2 delle norme
attuative dello Statuto condiziona la destinazione "esterna" degli
anzidetti tributi, cautele dirette anche a rendere possibile il
controllo politico sull'esatto e corretto esercizio della deroga.
L'Avvocatura generale dello Stato ha sostenuto che l'adempimento
delle rigorose prescrizioni finalistiche si deve considerare
soddisfatto dall'originaria destinazione degli aumenti in questione
all'erario dello Stato, per far fronte agli oneri inerenti al
finanziamento dei Comuni e delle Province, secondo la disposizione
del d.l. n. 38 del 1981 e da ultimo del d.l. n. 55 del 1983, ai quali
l'impugnato art. 3, terzo comma, si ricollega.
6. - Tale tesi non appare fondata.
Infatti già nel d.l. n. 923 del 1982 manca l'espressa indicazione
della destinazione del provento al soddisfacimento di specifiche
finalità. Né a ciò può ritenersi che fosse sufficiente il
disposto dell'art. 3 del D.L. n. 55 del 1983, nel quale fu statuito
che agli oneri previsti da tale D.L., relativi alla finanza locale,
si sarebbe fatto fronte anche con un'aliquota delle maggiori entrate
previste dal D.L. n. 923 del 1982. Trattasi, infatti, di una norma
che funziona da clausola di copertura di spesa e la indicazione delle
disposizioni relative alle diverse fonti di copertura della spesa
difficilmente può considerarsi per se stessa idonea a rappresentare
le "particolari finalità" perseguite dai connessi proventi, alla
stregua dell'art. 2 delle norme di attuazione dello Statuto siciliano
in materia finanziaria, che richiede una specifica clausola di
destinazione.
Comunque, sicuramente il collegamento con l'originaria
destinazione finalistica dei proventi fu interrotto già dalla legge
n. 730 del 1983 (legge finanziaria per il 1984), che prorogò gli
aumenti in discorso per il 1984 e per il 1985 senza alcuna
indicazione della loro specifica destinazione così come ha fatto per
il 1986, l'impugnato art. 3, terzo comma, della l. n. 41 del 1986.
D'altronde, la mera previsione della devoluzione statale del tributo,
contenuta nella legge finanziaria, non appare idonea ad identificare
la specificità dell'impiego. Compito di quella legge è infatti il
perseguimento di equilibri complessivi e delle strategie per
realizzarli (cfr. art. 11 l. 5 agosto 1978, n. 468: adeguamento delle
entrate e delle uscite del bilancio dello Stato, delle aziende
autonome e degli enti che si ricollegano alla finanza statale, agli
obiettivi di politica economica cui si ispirano il bilancio
pluriennale e quello annuale). Inoltre la precisa e diretta
indicazione delle finalità, alle quali è destinato il tributo, è
particolarmente necessaria nella specie, in quanto si intende
devolvere il relativo gettito al finanziamento degli enti locali, la
cui cura lo Statuto della Regione Sicilia attribuisce in via
esclusiva alla competenza normativa ed amministrativa della Regione.
7. - Giova ricordare, infine, che la Corte (sent. 16 maggio 1968,
n. 47), a proposito della reiterazione dell'addizionale pro Calabria
(legge, quindi, di contenuto diverso da quella finanziaria e con
intenti dichiaratamente finalistici), affermò che la peculiarità
dello scopo era immanente nella legge, dato che quell'addizionale
costituiva "un tipo di tributo" a cui l'Erario era ricorso per
"soddisfare particolari finalità". Particolari finalità, la cui
indicazione fu riscontrata (con riferimento specifico, anche se
implicito: sent. 15 giugno 1967, n. 75) nelle norme di due decreti
legge, relativi ad eventi calamitosi (terremoto), in connessione con
la loro origine e con il loro contenuto. Si trattava dell'aumento
temporaneo dell'imposta sui prodotti petroliferi, deliberato in
concomitanza con gli indicati eventi, alle conseguenze dei quali si
doveva provvedere urgentemente. La comunanza di origine e di
finalità degli interventi era idonea a stabilirne la sincronica
identità di destinazione.
Situazione, questa, del tutto diversa dalla fattispecie in esame,
la quale non corrisponde a legge che istituisce imposta di scopo. La
norma sospettata si limita a disporre il mantenimento alla riserva
statale dei proventi dell'aumento del tributo: circostanza che, in
materia di aumento di addizionale riservata all'Erario e destinata ad
istituire un'entrata sostitutiva di agevolazioni fiscali concesse a
determinate categorie di lavoratori, indusse la Corte a risolvere il
relativo conflitto promosso dalla Regione Sicilia, dichiarando
spettare a questa regione il provento dell'addizionale stessa (sent.
15 marzo 1972, n. 49).
8. - La seconda norma impugnata nel ricorso è l'art. 35 della l.
28 febbraio 1986, n. 41, che ha stabilito, a decorrere dalla sua
entrata in vigore e sino al 31 dicembre 1987, la non applicabilità
delle disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 38 della l. 7
agosto 1982, n. 526 e dell'art. 2 della l. 29 ottobre 1984, n. 720.
Tracciando l'evoluzione della normativa, è da rilevare che l'art.
31 della legge n. 468 del 1978 previde l'obbligo delle Regioni, anche
a statuto speciale, di tenere in conti correnti non vincolati presso
il Tesoro le disponibilità liquide, "limitatamente alle
assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente dal bilancio
dello Stato". A sua volta, l'art. 40 della legge n. 119 del 1981
(modificato successivamente dall'art. 21 del d.l. n. 463 del 1983,
dall'art. 35 della legge n. 730 del 1983 e dall'art. 3 della l. n.
720 del 1984) sancì, da un lato, il divieto del deposito a qualsiasi
titolo presso le aziende di credito, per un importo superiore al 12%
(ridotto al 4% dalla l. n. 720 del 1984) dell'ammontare delle entrate
previste dal bilancio di competenza, con obbligo di versare le somme
in eccedenza nei conti correnti presso il Tesoro; dall'altro lato,
dispose che le somme dei trasferimenti statali affluissero nei conti
presso il Tesoro, con esclusione però del contributo di cui all'art.
38 dello statuto della Regione Sicilia. Al riguardo, l'art. 38,
secondo e terzo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, statuì poi
che, agli effetti delle disposizioni contenute nei predetti artt. 31
della legge
n. 468 del 1978 e 40 della legge n. 119 del 1981 (oltre che dell'art.
10 della legge n. 181 del 1982), non fossero "computabili le somme
costituenti entrate della Regione Sicilia a norma dell'art. 36 dello
statuto della Regione stessa e del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, e quelle alla medesima dovute o
versate a norma dell'art. 38 di detto statuto". Alle somme anzidette
non erano, così, dichiarate applicabili le disposizioni dei più
volte citati artt. 31 legge n. 468 del 1978 e 40 legge n. 119 del
1981.
Tale particolare disciplina, che esonerava la Regione Sicilia dal
"regime di tesoreria", confermata dalla l. 29 ottobre 1984, n. 720,
è divenuta inoperante sino al 31 dicembre 1987, come si è detto, in
base all'art. 35 della l. n. 41 del 1986.
9. - Le censure, contenute nel ricorso, di violazione degli
articoli 20, 36, 37, 38 e 43 dello Statuto siciliano e del d.P.R. n.
1074 del 1965 (in varie disposizioni e, segnatamente, in quella
dell'art. 2), che contiene le norme di attuazione dello Statuto in
materia finanziaria, sono collocate sullo sfondo della "specialità"
della normativa finanziaria della Regione siciliana.
Questa normativa si fonda sul principio enunciato dall'art. 36
St., secondo il quale "al fabbisogno finanziario della Regione si
provvede con i redditi patrimoniali della Regione a mezzo di tributi
deliberati dalla medesima". A questa norma si collega l'art. 2 delle
già ricordate norme di attuazione in materia finanziaria (d.P.R. n.
1074 del 1965), che afferma la "spettanza" alla Regione delle entrate
tributarie "da essa direttamente deliberate, e di tutte le entrate
tributarie riscosse nell'ambito del suo territorio, dirette ed
indirette, comunque denominate", con l'eccezione, che è stata
considerata diffusamente nella prima parte della presente decisione e
che qui non interessa (cfr. nn. 4-5-6-7).
In sostanza, la Regione censura la disposizione dell'art. 35 della
l. n. 41 del 1986, in quanto sottopone al regime di tesoreria - già
introdotto per tutte le Regioni a statuto speciale (eccettuate le
Regioni Sicilia e Trentino-Alto Adige) - le entrate ad essa spettanti
ex artt. 36 Statuto e 2 delle norme di attuazione, vale a dire il
complesso delle entrate tributarie di sua pertinenza.
La Corte non può condividere l'ampiezza della contestazione
regionale; innanzi tutto perché ad essa si oppone (con la eccezione,
che qui si intende formulare) la sua diffusa, univoca giurisprudenza.
10. - L'esigenza di istituire un sistema restrittivo "di giacenza"
delle disponibilità liquide delle Regioni è stata collegata dalla
Corte all'inevitabile gradualità della spesa, che produce un
ristagno delle somme non erogate, con conseguenze gravemente negative
sulle pubbliche finanze. Sicché "diventa un'esigenza fondamentale
per lo Stato limitare l'onere derivante dalla provvista anticipata
dei fondi rispetto all'effettiva capacità di spesa degli enti". La
normativa impugnata "non preclude alle Regioni la facoltà di
disporre delle proprie risorse, nel senso di valutarne
discrezionalmente la congruità rispetto alle necessità concrete e
di indirizzarle verso gli obiettivi rispondenti alle finalità
istituzionali, ma si limita a consentire il controllo del flusso
delle disponibilità di cassa, coordinandolo con le esigenze generali
dell'economia nazionale, nel quadro della regolamentazione del
credito, che è dovere peculiare dello Stato". Anche se questa
separazione comporta "una minore redditività delle somme depositate
nelle tesorerie dello Stato rispetto a quella che si avrebbe presso
le aziende di credito", si tratta di "una conseguenza di fatto che
non investe aspetti costituzionalmente tutelati, non incidendo
sull'autonomia finanziaria delle Regioni" (sentenze 29 ottobre 1985,
n. 243; 22 ottobre 1982, n. 162).
Una volta accertata "la validità d'un limite delle complessive
disponibilità regionali suscettibili di rimanere depositate presso
aziende di credito", la determinazione della corrispondente
percentuale si risolve (sent. 5 novembre 1984, n. 245) in una
puntuale e conseguenziale decisione di "politica economica" che non
si presta ad essere sindacata dalla Corte (sent. n. 243 del 1985
cit.). Quest'ultima decisione, richiamando ancora i princìpi
affermati nella sentenza n. 162 del 1982, ha escluso che il divieto
posto alle Regioni di fruire, al di là del tetto legislativamente
prefissato, delle disponibilità depositate a qualunque titolo presso
aziende di credito, determini "invasione o lesione dell'autonomia
costituzionalmente tutelata", sia delle Regioni a statuto speciale
che di quelle a statuto ordinario.
La Corte non ha motivo di allontanarsi da tale consolidato
indirizzo, anche perché esso è stato costantemente accompagnato
dalla raccomandazione, tratta dalle finalità e dal meccanismo di
funzionamento del "sistema di tesoreria", intesi ad evitare che tale
sistema si trasformi in "un anomalo strumento di controllo sulla
gestione finanziaria regionale, che si presti a venire manovrato in
modo da precludere o da ostacolare la disponibilità delle somme
occorrenti alle Regioni per l'adempimento dei loro compiti
istituzionali. Se si verificasse in tal senso una reale menomazione
dell'autonomia finanziaria, alle Regioni non mancherebbero i mezzi
per invocarne ed ottenerne la tutela" (sentenze 22 dicembre 1977, n.
155 e 8 giugno 1981, n. 94).
11. - Questo premesso, la Corte ritiene che la possibilità di
deroga al sistema, descritto nella sua genesi e nelle sue finalità,
debba valutarsi alla stregua di un motivo, ricorrente sotto vari
profili nell'impugnativa, la quale ha dedotto l'illegittimità della
norma sospettata, in quanto comprensiva delle c.d. "entrate proprie"
(o "tributi propri") della Regione Sicilia.
In verità, non è dato riscontrare nella censura una chiara
individuazione delle fattispecie che si vorrebbero eccettuate,
facendosi riferimento talora alle "entrate che la Regione
direttamente riscuote" e "che non importano trasferimenti di fondi",
talaltra alla peculiarità del modo e del tempo di adempimento
dell'obbligo di "solidarietà" e del versamento del relativo
contributo; talaltra, infine, anche se genericamente, alla
"particolare specialità" del regime della Regione Sicilia, che
"presuppone una totale autonomia della Regione stessa nella provvista
dei mezzi finanziari", fondata "sulla devoluzione totale e piena dei
tributi", ad essa attribuiti, che "pertanto assumono le
caratteristiche di tributi propri".
12. - Per collocare a fuoco la censura, la Corte ritiene
preliminarmente di dover precisare, in base al sistema normativo, il
concetto di "tributi propri" (o di "entrate proprie") della Regione
Sicilia (i termini sono usati come equivalenti), in relazione
all'oggetto, all'evoluzione e ai limiti di operatività sul c.d.
"sistema di tesoreria".
Si è rilevato già che l'art. 31 della legge n. 468 del 1978, nel
primo comma, sancì l'obbligo delle Regioni a statuto ordinario e
speciale di depositare "le disponibilità liquide" in conti correnti
non vincolati con il Tesoro "limitatamente alle assegnazioni,
contributi e quanto altro proveniente dal bilancio dello Stato".
Questo principio e il complesso della disciplina sono fondati
sulla esigenza di non consentire la giacenza in sede regionale di
proventi del bilancio dello Stato che non siano di tempestivo e
sollecito impiego.
Si è del pari descritta la evoluzione della disciplina della l.
n. 468 del 1978, nella quale si inseriva la eccezione al principio
dell'affidamento alla Tesoreria statale, posta nei confronti della
Regione Sicilia dall'art. 38, secondo comma, della l. 7 agosto 1982,
n. 526 e dall'art. 2, terzo comma, della l. 29 ottobre 1984, n. 720.
Tali norme stabilivano - per quello che interessa il presente
giudizio - che, ai fini di determinare il limite delle somme da
depositare presso la tesoreria statale, non fossero computabili le
entrate della Regione Sicilia, ai sensi dell'art. 36 dello Statuto e
delle relative disposizioni di attuazione in materia finanziaria
(d.P.R. 26 luglio 1965, n. 1074) e quelle alla medesima dovute o
versate secondo l'art. 38 di detto statuto.
13. - Nell'impugnazione si rileva che la ratio ispiratrice della
norma restrittiva, vo'lta a limitare l'onere derivante dalla
provvista alla regione di fondi statali rispetto alla effettiva
capacità di spesa, mentre può ricorrere per le entrate provenienti
dal bilancio dello Stato, non è riferibile alle "entrate proprie che
la regione direttamente riscuote e per le quali lo Stato non effettua
alcun versamento alla Regione".
La configurazione (così operata dalla difesa regionale) delle
"entrate (o tributi) proprie" - desunta dall'elemento della
riscossione diretta da parte della regione e dalla mancanza di
trasferimenti finanziari - si discosta dal criterio indicato
dall'art. 119, secondo comma, Cost. In base a quest'ultimo, infatti,
i "tributi propri" regionali sembrano distinguersi da quelli erariali
alla stregua dell'entità dell'attribuzione dei proventi alle
regioni: totale per i primi; parziale per gli altri.
Entrambe le concezioni - quella prospettata dalla ricorrente e
l'altra, di largo impiego dottrinale, fondata sull'interpretazione
letterale della norma dell'art. 119, secondo comma, Cost. - non
coincidono con i criteri espressi in sede costituente (Atti Ass.
cost. pag. 4416-17). Alla stregua dei lavori preparatori la categoria
dei tributi (o entrate) propri appare, invero, riconducibile alla
speciale potestà normativa tributaria della Regione, che si concreta
in tipi di tributi da essa configurati.
Per penetrare l'essenza della categoria di tributi occorre far
riferimento al primo comma dell'art. 119 Cost. - ove è sancito il
principio dell'autonomia finanziaria regionale - piuttosto che al
secondo comma, che è normalmente proposto come norma specifica della
materia.
Il concetto di autonomia (in essa compresa la potestà normativa:
cfr. sent. 19 dicembre 1986, n. 271) dà base unitaria ai tributi
"propri", riferiti sia alle regioni a statuto ordinario che a quelle
a regime speciale, pur nei diversi limiti entro i quali l'autonomia
stessa è capace di operare. Tali limiti sono segnati, per le regioni
a statuto ordinario, dalle leggi della Repubblica (art. 119, primo
comma; sent. 19 dicembre 1986, n. 271 cit.); per le regioni a regime
differenziato, dagli statuti speciali (con le relative norme di
attuazione), nel quadro della Carta costituzionale nonché dei
princìpi e degli interessi generali, cui si informano le leggi dello
Stato (cfr. art. 17 St. Reg. Sicilia).
14. - Nel disegno di questa categoria di tributi (o entrate)
"propri" - quale che ne possa essere la sua concreta consistenza -
ricorrono i motivi che indussero all'adozione per la regione Sicilia
di un sistema di autonomia particolarmente differenziato, anche in
materia tributaria. E, pertanto, la configurazione della categoria va
verificata alla stregua dello statuto speciale e delle relative norme
di attuazione in materia finanziaria.
L'elemento deliberativo diretto da parte della regione, prescritto
dall'art. 36 St. - nel quale si esprimono in modo pregnante
l'affermazione dell'autonomia e il miraggio dell'autosufficienza
finanziaria - è ribadito nell'art. 2, primo comma, delle norme di
attuazione in materia finanziaria.
Questa disposizione amplia il novero dei tributi spettanti alla
regione, comprendendovi tutte le entrate tributarie riscosse
nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle nuove entrate
tributarie, delle quali ci si è già occupati (cfr. nn. 4 e 5).
Accanto all'elemento della "deliberazione diretta" prescritto - in
corrispondenza con l'art. 36 St. - dall'art. 2 cit., l'art. 6 delle
norme di attuazione, dopo averla circoscritta nei "limiti dei
principii del sistema tributario dello Stato", finalizza la potestà
normativa della Regione, prevedendo la facoltà di "istituzione" di
"nuovi tributi in corrispondenza alle particolari esigenze della
comunità regionale".
Entrambi gli elementi concorrono a precisare l'oggetto e i fini
della potestà della Regione Sicilia: questa consente alla Regione di
deliberare "tipi" specifici di tributi, nell'ambito, certamente
residuale, ma non meno qualificante, ad essa assegnato dalla vigenza
delle disposizioni delle leggi tributarie dello Stato, le quali sono
applicabili nel territorio della Regione stessa (art. 6, primo comma,
delle norme di attuazione cit.).
La delimitazione della figura del tributo (o entrata) proprio,
desunta dai lavori preparatori, dalla normativa della Carta
costituzionale e dallo Statuto speciale, nonché dai princìpi delle
leggi dello Stato, viene, dunque, a coincidere puntualmente con a)
l'elemento della "deliberazione diretta" del tributo da parte della
Regione (artt. 36, primo comma, St., 2, primo comma, prima parte,
delle norme di attuazione in materia finanziaria: cfr. sent. 6 giugno
1973, n. 71 di questa Corte), deliberazione che costituisce la più
piena espressione dell'autonomia normativa; con b) la finalità di
provvedere alle esigenze della comunità regionale, alle quali
l'autonomia stessa deve corrispondere (art. 6, secondo comma, norme
di attuazione cit.). Questo elemento caratterizza la finalità
dell'autodeterminazione siccome intesa a provvedere a bisogni
particolari della struttura comunitaria locale; esso si segnalò
(Atti Ass. Cost., loc. cit.) come uno dei momenti qualificanti dello
Statuto speciale e si è riproposto con particolare vigore in sede
parlamentare, in occasione della revisione del "sistema di tesoreria"
per la Regione siciliana - operata dall'impugnato art. 35 l. n. 41
del 1986 -, dando impulso ad appassionati interventi ed a ripetuti
tentativi di soluzioni mediatrici tra le opposte tendenze statali e
regionali.
Non sfugge alla Corte l'attuale non rilevante, consistenza dei
"tributi propri" ("direttamente deliberati": artt. 36 St.; 2, primo
comma, disp. attuaz., cit.) della Regione Sicilia, categoria alla
quale si affidarono molte speranze dei fondatori dello Statuto
speciale; ma alla richiesta della Regione deve riconoscersi anche
valore di principio, intesa com'è ad individuare l'ambito
dell'autonomia regionale in materia tributaria.
L'autonomia anzidetta e la connessa configurazione di %tributi
propri%, oltre ad esplicarsi nella fase costitutiva dei tributi, si
riflette, infatti, sulle operazioni successive (che sono di specifica
titolarità regionale), quali l'impiego e il regime dei relativi
proventi.
15. - Non rientrano, invece, nella categoria dei tributi propri
della Regione Sicilia "le entrate tributarie erariali riscosse
nell'ambito del suo territorio, dirette o indirette, comunque
denominate" (art. 2, primo comma, seconda parte, delle norme di
attuazione) e ogni altro tributo previsto dall'art. 36 St. e dagli
artt. 2 e 4 delle norme di attuazione cit.
Né appartengono a tale categoria le entrate (previste dall'art. 4
delle norme di attuazione) spettanti alla Regione, "relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che
affluiscono ad uffici finanziari situati fuori del territorio della
Regione".
In entrambe le ipotesi non ricorre né l'esercizio diretto di
potestà normativa regionale, né la destinazione peculiare alle
esigenze della comunità regionale, elementi costitutivi, entrambi -
come si è visto - del tipo di tributo (o entrata) proprio regionale.
16. - È infine da escludere dal novero delle "entrate proprie" il
contributo statale devoluto alla Regione siciliana "a titolo di
solidarietà nazionale" (art. 38 St.).
Tale erogazione si colloca tra i "contributi" "provenienti dal
bilancio dello Stato", ai quali si riferisce la ratio e si applica il
precetto dell'art. 31 della l. 5 agosto 1978, n. 468.
Non giova al riguardo far leva sull'espressione "lo Stato verserà
annualmente", contenuta nell'art. 38 St. ora ricordato. La norma
"obbliga" lo Stato al versamento che deve essere effettuato nell'arco
cronologico definito (cfr. art. 3 l. 27 aprile 1978, n. 182);
l'assoggettabilità del contributo a revisione (secondo e terzo comma
dell'art. 38 cit.) non tocca, poi, il modo e il tempo
dell'adempimento.
Non ricorre, quindi, nella figura del contributo di solidarietà
alcuno degli elementi che, come si è visto, valgono a caratterizzare
l'entrata "propria" della Regione Sicilia.
17. - Né giova ad estendere la delimitazione, così operata,
della esenzione dal "sistema di tesoreria", il richiamo agli artt. 17
e 20 dello Statuto che attribuiscono alla Regione funzioni normative
"esecutive ed amministrative", in materia di credito e di risparmio.
Per quanto riguarda tale potestà è da riconoscerle carattere
concorrente con quella statale, dato che essa trova limite nei
princìpi ed interessi generali, cui si informa la legislazione dello
Stato, pur essendo diretta a soddisfare condizioni particolari ed
interessi propri della Regione (art. 17 St. cit.). Non può, dunque,
dubitarsi che la normativa impugnata, adeguando la situazione
regionale siciliana a quella nazionale in materia di "giacenze",
abbia introdotto nell'ambito locale l'osservanza di princìpi e il
rispetto di interessi generali, che si impongono alla Regione nella
sua sfera normativa e amministrativa, fatta eccezione delle "entrate
(o tributi) proprie", alla stregua della presente decisione.
18. - Né può considerarsi rilevante in materia la normativa
della riscossione dei tributi, alla quale si è fatto ampio
riferimento nel ricorso: essa trova puntuali limiti operativi
nell'art. 8 e nell'art. 9 delle stesse norme di attuazione dello
Statuto, le quali prevedono soluzioni aperte sia alla gestione
diretta regionale che a quella statale ovvero alla concessione.
Non appare opportuno approfondire tale tema, poiché esso, in
conformità della giurisprudenza di questa Corte, non si riflette
sull'applicabilità della normativa sul "sistema di tesoreria".
Pertanto non rileva al riguardo il principio, esattamente
affermato, alla stregua della legislazione allora vigente, dall'Alta
Corte per la Regione siciliana (sent. 18 ottobre 1950, n. 7), secondo
il quale la Regione è titolare della potestà di riscossione delle
imposte dirette come necessario riflesso della potestà deliberativa
in materia di tributi.
19. - L'art. 35 della l. n. 41 del 1986 vi'ola gli artt. 36, 37 e
38 dello Statuto della Regione siciliana e l'art. 2, primo comma,
prima parte, delle relative norme di attuazione e, di conseguenza,
l'art. 43 dello Statuto stesso, unicamente nei limiti del riferimento
ai "tributi propri" nei sensi innanzi esposti.
Sotto questo esclusivo aspetto, anche la seconda parte del ricorso
della Regione è da accogliere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, terzo
comma, secondo capoverso, seconda parte, della l. 28 febbraio 1986,
n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", nella parte in cui
dispone che i proventi derivanti dagli aumenti disposti con l'art. 2
del d.l. 22 dicembre 1981, n. 787 (Disposizioni fiscali urgenti),
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 1982, n. 52
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22
dicembre 1981, n. 787, concernente disposizioni fiscali urgenti)
continuano ad essere riservati all'Erario dello Stato;
Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 35 della l. 28
febbraio 1986, n. 41 recante "Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)"
limitatamente alla parte in cui si riferisce anche ai "tributi
deliberati" dalla Regione Sicilia (ex art. 36 R.d.legisl. 15 maggio
1946, n. 455).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte