Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/1990

Questione dichiarata infondata · depositata il 02/02/1990 · relatore Aldo Corasaniti

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 20legge 408/1949
  • art. 5legge 1150/1967
  • art. 20legge 26/1968
  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 109, comma

secondo, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul

Mezzogiorno) promosso con l'ordinanza emessa il 17 febbraio 1989

dalla Corte d'Appello di Cagliari nei procedimenti civili riuniti

vertenti tra Montixi Celino ed altri e l'Amministrazione finanziaria

dello Stato iscritta al n. 327 del registro ordinanze 1989 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27/1° serie

speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice

relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto che la Corte d'appello di Cagliari, nel giudizio promosso

da Montixi Celino ed altri contro l'amministrazione finanziaria dello

Stato, con ordinanza emessa il 17 febbraio 1989 ha sollevato

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30

giugno 1967, n. 1523 (T.U. delle leggi sul Mezzogiorno), nella parte

in cui non prevede l'esclusione della decadenza dalle agevolazioni

fiscali previste nel primo comma, quando l'opera per la quale è

prevista l'agevolazione medesima non abbia potuto essere realizzata

per causa di forza maggiore, diversamente da quanto prevede l'art. 20

della legge 2 luglio 1949, n. 408, in tema di agevolazioni tributarie

in materia di edilizia;

che, nella specie, gli attori contestavano la pretesa

dell'amministrazione finanziaria alla normale imposta di registro

dovuta - in conseguenza della intervenuta decadenza dalle

agevolazioni fiscali di cui all'art. 109 del d.P.R. n. 1523 del 1967

- sul trasferimento (avvenuto con atto pubblico del 9 luglio 1971) di

terreni da destinare alla costruzione di stabilimenti industriali

tecnicamente organizzati, deducendo che la mancata realizzazione del

fine dell'acquisto entro il termine di legge non era dovuta a causa

ad essi imputabile, ma alla sopravvenuta imposizione di vincoli

d'inedificabilità sui terreni;

che, secondo il giudice a quo, la suindicata norma fiscale di

favore non esclude la decadenza nelle ipotesi di forza maggiore,

mentre diversa disciplina è dettata dall'art. 20 della legge n. 408

del 1949, che, in tema di agevolazioni per l'incremento delle

costruzioni edilizie, fa espressamente salvo il caso di forza

maggiore agli effetti del recupero della normale imposta di registro

quando il fine dell'acquisto non sia conseguito nel prescritto

termine, sicché sembra sussistere una irragionevole disparità di

trattamento, apparendo coincidenti le finalità delle agevolazioni

fiscali concesse con le due disposizioni sopra menzionate;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la

infondatezza della questione.

Considerato che la legge 2 febbraio 1960, n. 35, autenticamente

interpretata con l'art. 5 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n.

1150, convertito nella legge 7 febbraio 1968, n. 26, ha modificato,

in tema di agevolazioni tributarie per l'edilizia, la disciplina

dettata dall'art. 20 della legge n. 408 del 1949 (che imponeva

l'obbligo di ultimazione del fabbricato entro il biennio successivo

all'inizio dei lavori, salvo il caso di forza maggiore), abolendo

l'obbligo di ultimazione dei lavori entro il biennio, ed ha previsto,

quale condizione per usufruire dei benefici, che la costruzione deve

essere ultimata "in ogni caso" entro i tre anni successivi al termine

del 31 dicembre 1970, senza considerare l'eventuale incidenza di

cause di forza maggiore;

che, pertanto, già all'epoca dell'insorgenza del rapporto

tributario oggetto del giudizio a quo (1971), la disciplina della

decadenza, sia in materia di industrializzazione del Mezzogiorno che

in materia di edilizia, era contrassegnata dal comune criterio della

irrilevanza delle cause (ivi compresa la forza maggiore) che avessero

in concreto impedito il raggiungimento, entro un dato termine, degli

scopi in vista dei quali le agevolazioni fiscali erano stabilite;

che la questione va quindi dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

dell'art. 109, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523

(Testo unico delle leggi sul Mezzogiorno), sollevata con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 31 gennaio 1990.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1990:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte