Sentenza n. 61/1995
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace in relazione all'art. 5 del codice penale
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 dal Tribunale militare
di Padova nel procedimento penale a carico di Cuomo Lazzaro, iscritta
al n. 161 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno
1994;
2) ordinanza emessa il 12 aprile 1994 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Motta Ivan, iscritta al n.
450 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 febbraio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 21 dicembre 1993, il Tribunale militare di
Padova, dopo aver premesso di procedere nei confronti di un giovane
per il reato di mancanza alla chiamata, ha osservato che l'imputato
si è difeso asserendo che l'omessa presentazione era dipesa dalla
mancata notificazione della cartolina precetto: una evenienza,
questa, che, aggiunta all'avvertenza riportata a tergo del modulo
della Difesa utilizzato dai Consigli di Leva per l'invio in congedo
illimitato provvisorio, nella quale si menziona soltanto l'obbligo di
presentarsi alla ricezione della cartolina precetto di chiamata alle
armi, ha verosimilmente ingenerato nell'imputato il convincimento che
il dovere di presentazione sorga solo a seguito della notificazione
del precetto personale, e non, come prescrive l'art. 543, secondo
comma, del Regolamento di esecuzione approvato con r.d. 3 aprile
1942, n. 1133, con la pubblicazione del manifesto di chiamata alle
armi.
Il Tribunale, dunque, "ripropone" questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace
rilevando come questa Corte, pur avendo affermato nella sentenza n.
325 del 1989 che il medesimo art. 39 c.p.m.p. non limita la
disciplina dell'errore di fatto sancita dall'art. 47 del codice
penale, ha omesso in quella ed in altre pronunce di entrare "nel
merito dell'inescusabilità dell'ignoranza di diritto delle norme
costitutive dei doveri militari". Nel caso di specie, puntualizza il
giudice a quo, l'imputato ha ignorato il contenuto del manifesto, "ma
in origine e principalmente ha ignorato la normativa posta dal citato
art. 543" e tale ignoranza è considerata incondizionatamente
inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p. Da qui l'asserita violazione del
principio della personalità della responsabilità penale che questa
Corte ha già avuto modo di riconoscere con riferimento all'art. 5
c.p., ed il conseguente auspicio che la medesima statuizione venga
ora estesa alla norma oggetto di impugnativa, "trattandosi pur sempre
di materia penale".
2. - L'identica questione è stata sollevata dal medesimo
Tribunale con una successiva ordinanza emessa il 12 aprile 1994. In
tale occasione il giudice a quo ha prospettato che la mancata
presentazione alle armi da parte dell'imputato è dipesa dal fatto di
aver egli erroneamente attribuito alla proposizione di un ricorso
straordinario al Capo dello Stato l'effetto di produrre la
sospensione della chiamata alle armi; un errore, questo, che secondo
il rimettente, "si risolve nell'ignoranza dei doveri dello stato
militare, che l'art. 39 c.p.m.p. stabilisce essere
incondizionatamente inescusabile". Ritiene in proposito il giudice a
quo che non sussista alcuna valida ragione per la quale una indagine
sulla colpevolezza, ormai consentita nella generalità dei casi a
seguito della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale
dell'art. 5 c.p., non possa aver rilievo quando si tratti "di
normativa, integratrice del precetto penale, che abbia influenza sui
doveri dello stato militare (art. 3 Cost.)". Accanto a ciò, conclude
il rimettente, un simile mancato rilievo di uno stato soggettivo di
ignoranza verrebbe a porsi in aperto contrasto "anche con principi
basilari sulla responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.)".
3. - Nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per
essere la stessa analoga ad altra già decisa in quel senso da questa
Corte. Considerato in diritto
1. - Le ordinanze sottopongono all'esame della Corte l'identica
questione: i relativi giudizi vanno pertanto riuniti per essere
decisi con un'unica sentenza.
2. - Il Tribunale militare di Padova dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace, in
riferimento all'art. 5 del codice penale, deducendo la violazione
degli artt. 3 e 27 della Costituzione. Più in particolare, nel primo
dei due provvedimenti di rimessione (R.O. 161 del 1994) il giudice a
quo rileva che "l'intransigenza" che caratterizza la disposizione
sottoposta a scrutinio, a norma della quale il militare non può
invocare a propria scusa l'ignoranza dei doveri inerenti il suo stato
militare, appare in contrasto con il principio di personalità della
responsabilità penale nei termini già affermati da questa Corte con
la sentenza n. 364 del 1988 in relazione all'art. 5 del codice
penale, ove appunto si è dato rilievo scusante alla ignoranza
inevitabile. L'identica pronuncia, pertanto, dovrebbe ora essere
estesa all'art. 39 c.p.m.p., "trattandosi pur sempre - osserva il
giudice a quo - di materia penale".
3. - La norma oggetto di censura risente fortemente di una
consolidata impostazione che vede le sue lontane origini in talune
disposizioni emanate per la chiamata alle armi nell'esercito sardo-piemontese. Già nell'Istruzione per l'annuale rassegna dei soldati
temporari del 19 ottobre 1839 si stabiliva, infatti, all'art. 5, che
"Il pretesto d'ignoranza del tempo e luogo in cui succederà la
rassegna non è ammissibile, dacché fu iscritta nel congedo
illimitato analoga avvertenza". Sicché, e contrariamente ai criteri
che attualmente vigono in materia, la inescusabilità della ignoranza
non scaturiva dalla notifica in forma collettiva del provvedimento di
chiamata, vale a dire dalla pubblicazione della "notificanza", ma da
un avvertimento che assumeva le connotazioni di una diffida
personale, in quanto iscritta nel foglio di congedo illimitato.
Aspetto, quest'ultimo che presenta singolari profili di attualità,
specie se si considerano i più che condivisibili auspici che il
giudice a quo formula circa "una maggiore chiarezza nelle
informazioni alle reclute, ad esempio con apposita 'avvertenza' sul
foglio di congedo illimitato provvisorio", nel quale invece compare
il ben più travisante avvertimento che i militari in congedo
illimitato provvisorio hanno l'obbligo di presentarsi "quando
riceveranno la cartolina precetto di chiamata alle armi".
Il principio delineato nella Istruzione del 1839 non perse poi la
sua validità neppure quando venne introdotta nel 1853 la vocatio ad
signa per pubblico manifesto, in quanto il paragrafo 1093 del
successivo Regolamento approvato con r.d. 31 marzo 1855, ebbe
testualmente a prescrivere che "il pretesto d'ignoranza della
chiamata sotto le armi non potrà legittimare la non presentazione o
l'indugio dei militari in congedo illimitato a raggiungere il corpo".
Da qui l'avvio di un rigoroso e consolidato orientamento
giurisprudenziale che, ponendo a fulcro proprio il principio di
inescusabilità, era solito derivare da esso il postulato, fatto
palese in antiche massime, che "l'ignoranza della chiamata sotto le
armi non può servire di scusa a chi poteva e doveva tenersi
informato di tutto ciò che concerne il servizio militare, non
essendovi disposizione di legge che imponga all'Autorità di renderlo
personalmente avvertito". Una volta ricondotta, quindi, l'ignoranza
del manifesto a violazione di un dovere dello stato militare, e
affermato che il dovere di tenersi al corrente della chiamata
risultava in concreto violato in tutti i casi in cui se ne fosse
verificata l'ignoranza, finiva per divenire conclusione pressoché
obbligata quella di ritenere - come in effetti la giurisprudenza
ritenne - che l'ignoranza della chiamata disposta per manifesto
equivalesse in tutto e per tutto all'ignoranza della legge,
cosicché, presumendosi la conoscenza di quest'ultima, allo stesso
modo dovesse presumersi, iuris et de iure, la conoscenza della prima.
Nonostante che al principio di inescusabilità della ignoranza,
dettato dal par. 1093 del Regolamento del 1855, fosse annesso
prevalentemente il valore di canone ermeneutico piuttosto che quello
di autonoma fonte precettiva, la mancata riproduzione della norma nei
successivi regolamenti del 1877 e del 1890 diede luogo a tali
"dubbiezze e perplessità" da indurre le Commissioni incaricate della
stesura degli attuali codici militari ad adottare la formulazione poi
trasfusa nell'art. 39, al dichiarato fine - come si legge nella
relazione della Commissione Ministeriale al progetto definitivo - di
"togliere ogni difficoltà in materia di conoscenza dei manifesti di
chiamata alle armi, intorno alla quale si è sempre tormentata la
giurisprudenza alla ricerca di una norma sicura di responsabilità".
Si osservò, a tal proposito, che la norma contenuta nel progetto
poteva "risolversi in una condizione di sfavore creata per il
militare, per il quale si verrebbe a ritenere non applicabile il
principio, affermato dalla legge penale comune, che l'errore su una
legge diversa dalla penale, quando ha cagionato un errore sul fatto
che costituisce il reato, esclude la punibilità (art. 47 cod.
pen.)". Ma si rilevò che "l'esigenza pratica" di cui innanzi si è
detto "e alla quale l'esperienza impone di attribuire grandissimo
valore", consigliava il mantenimento della norma proposta, anche "per
ribadire il concetto della inutilità di ogni indagine sulla
effettiva conoscenza dei doveri inerenti alle molteplici
manifestazioni del servizio militare, ai fini della determinazione
del dolo. Si pensi, ad esempio, al caso dei rapporti tra pari grado,
quando ad alcuno di essi sia conferita una superiorità in comando:
non potrà il militare invocare l'ignoranza di quei doveri di
sottomissione al pari grado, disposti dai regolamenti; ed è bene -
si affermò - che tale concetto trovi esplicita enunciazione nella
legge". Dal testo del progetto venne invece espunto il riferimento
alla "ignoranza della legge penale militare", essendo apparso che
tale previsione "costituisse la ripetizione di un principio affermato
nella legge penale comune (art. 5 del c.p.) e quindi pienamente
applicabile nella materia militare, dato il carattere complementare
del progetto, senza bisogno di un esplicito richiamo" (v. Relazione
della Commissione Ministeriale n. 41).
4. - Dai brevi cenni offerti sulla lontana origine della norma e
dai lavori preparatori del codice penale militare di pace possono
dunque trarsi alcuni spunti utili per l'inquadramento della questione
sottoposta all'esame di questa Corte. Il principio di inescusabilità
della ignoranza della chiamata, anzitutto, fu coniato all'interno di
un sistema che prescindeva dal pubblico manifesto, per saldarsi,
invece, al precetto personale che insorgeva all'atto della relativa
iscrizione nel foglio di congedo di ciascun militare. Introdotta,
poi, la chiamata per manifesto, il principio fu mantenuto dal
legislatore per l'"esigenza pratica" di impedire che il militare,
accampando a propria scusa l'ignoranza dei regolamenti, potesse
dedurre la non conoscenza dei doveri inerenti al proprio stato e
sottrarsi, quindi, alle relative sanzioni. Espungendo, pertanto, il
riferimento alla inescusabilità della ignoranza della legge penale
militare proprio perché "coperto" dalla generale previsione dettata
dall'art. 5 c.p., gli autori del codice militare hanno con chiarezza
inteso estendere l'area di quel principio, fino a comprendervi
qualsiasi fonte non primaria dalla quale possono promanare doveri
inerenti allo stato militare la cui inosservanza è dalla legge
prevista come reato. In relazione a quelle fonti, dunque, si evoca
una indifferenza normativa circa la relativa conoscenza, al punto da
rendere configurabile, per le singole fattispecie e con riferimento
alla consapevolezza dei doveri che da quelle fonti promanavano, una
sorta di dolus in re ipsa, malgrado la "condizione di sfavore creata
per il militare" a causa della possibile elusione del principio
sancito dall'art. 47 c.p. in tema di rilevanza dell'errore su legge
diversa da quella penale.
Da tutto ciò è quindi possibile trarre già una prima
conclusione che ben potrà soccorrere come insopprimibile nucleo di
riferimento attorno al quale far ruotare la disamina della fondatezza
del quesito che il giudice a quo solleva: il principio della
inescusabilità della ignoranza dei doveri militari, frutto, come si
è visto, di una più che secolare tradizione dell'ordinamento
militare italiano, trova un suo valido aggancio e una sua coerenza
sistematica soltanto se correlato alla gerarchia di valori propria
dell'epoca in cui fu elaborato il codice penale militare di pace.
Un'epoca, quindi, nella quale, anche a voler prescindere dalle
peculiarità storiche di quel contesto, non potevano certo trovare
adeguato risalto gli ineludibili e fondamentali principi che soltanto
la successiva legge fondamentale dello Stato ebbe ad introdurre.
5. - Questa Corte ha avuto modo di occuparsi in più circostanze
dell'art. 39 c.p.m.p.
In una prima occasione (v. ordinanza n. 221 del 1987) la questione
venne dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, essendosi
ritenuto che entrambi i casi oggetto dei provvedimenti di rimessione
si riferivano ad imputati ben a conoscenza del fatto che la chiamata
dei giovani di leva avveniva per pubblici manifesti e
subordinatamente anche per cartolina precetto. Successivamente (v.
ordinanza n. 151 del 1988), la questione venne ancora una volta
dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, ma si sottolineò
come la norma impugnata, proprio perché "espressione di ben altra
stagione politica", avesse indotto la dottrina e la giurisprudenza
dell'epoca ad adoperarsi "per reimpostare la problematica e
l'interpretazione" della norma stessa, "in funzione delle nuove
'norme di principio sulla disciplina militare' (l. 11 luglio 1978 n.
382) in guisa da consentire una possibile correlazione con l'art. 47
ult. co. cod. pen.".
Anche con l'ordinanza n. 787 del 1988 la questione fu dichiarata
inammissibile per difetto di rilevanza ma (e il dato assume non poco
risalto) la Corte non mancò di osservare che, ove nel caso di specie
fossero davvero venuti in discorso l'ignoranza o l'errore sui doveri
inerenti allo stato di militare, "si sarebbe effettivamente allora
prospettata una questione di possibile scusabilità sia
dell'ignoranza che dell'errore, che si sarebbe potuta esaminare anche
in relazione alla sentenza n. 364 del 1988 di questa Corte". Un
assunto, dunque, che, seppure enunciato in forma ipotetica,
rappresenta comunque un precedente del quale occorre doverosamente
tenere conto.
Più articolati sono i passaggi che hanno contrassegnato la
sentenza n. 325 del 1989, essendo stata la questione sollevata sotto
un duplice profilo riguardante, il primo, l'art. 5 del codice penale
e il secondo l'art. 47, primo e terzo comma, dello stesso codice.
Quanto al primo profilo, dedotto, stavolta, con espresso richiamo
alla sentenza n. 364 del 1988, la Corte ritenne inammissibile la
questione sul rilievo che il giudice a quo aveva omesso di precisare
se e per quali motivi riteneva potersi prospettare nel caso di specie
una ignoranza inevitabile "sulla portata imperativa del manifesto di
chiamata", con ciò lasciando trasparire la pertinenza della norma al
tema che la questione intendeva sollevare e, dunque, la necessità di
affrontare il merito ove l'ordinanza di rimessione fosse stata
adeguatamente motivata sul punto. Sul secondo degli accennati
profili, invece, la Corte, facendo leva su di un recente e condiviso
orientamento giurisprudenziale ormai affrancatosi dalla non più
giustificabile "ideologia degli autori del codice", pervenne ad una
soluzione interpretativa affermando che "l'errore sulla portata del
manifesto, vertendo su un atto amministrativo, è in realtà errore
sul presupposto storico per l'attuazione del dovere in concreto" e
come tale da qualificare alla stregua di "errore di fatto .. che
incide sul dolo, secondo i principi del diritto penale militare ex
art. 16 del codice penale, rendendo rilevante questo errore anche
nell'area dell'art. 39 del codice penale militare di pace". Ed è
proprio su quest'ultima linea che hanno poi finito per attestarsi le
più recenti pronunce, tutte di manifesta inammissibilità, relative
ad altrettanti giudizi promossi sempre dal Tribunale militare di
Padova (v., in particolare, le ordinanze n. 247 del 1991, n. 7 del
1992 e n. 205 del 1994).
6. - Le sollecitazioni che il giudice a quo ha insistentemente
rivolto a questa Corte al fine di risolvere il quesito se ed in quali
limiti debba essere riconosciuto valore scriminante alla ignoranza
dei doveri inerenti allo stato militare, svelano, dunque, l'esistenza
di un problema di fondo cui la giurisprudenza di questa Corte non ha
sin qui offerto adeguata soluzione. Limitare, infatti, la rilevanza
dell'errore alla non conoscenza del manifesto di chiamata, inteso
questo alla stregua di un mero atto amministrativo idoneo a generare
null'altro che il "dovere in concreto" di presentazione alle armi, ed
obliterare, per questa via, il rilievo che può assumere l'ignoranza
della norma da cui promana il "dovere in astratto", produce
l'ineluttabile effetto di dar vita ad un circuito per così dire
autodimostrativo che, arrestandosi all'errore finale, prescinde da
quella che ne può essere la causa generatrice: l'ignoranza, appunto,
della norma regolamentare che fa obbligo alle reclute, abbiano o meno
ricevuto la cartolina precetto, di presentarsi comunque "nei giorni
stabiliti dal manifesto, la cui pubblicazione vale per essi come
precetto personale" (art. 543 del regolamento per l'esecuzione del
testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento del regio
esercito, Parte seconda, approvato con r.d. 3 aprile 1942, n. 1133).
Orbene, nella ordinanza emessa il 21 dicembre 1993 (R.O. 161 del
1994) il Tribunale militare di Padova prospetta proprio una simile
evenienza, osservando motivatamente che nel caso di specie la omessa
tempestiva presentazione del militare è dipesa, in via principale,
non dalla mancata conoscenza del contenuto del manifesto di chiamata,
ma dal fatto di aver ignorato la normativa posta dal citato art. 543
del regolamento. Un errore, dunque, tuttora considerato
incondizionatamente inescusabile dall'art. 39 c.p.m.p., di cui
pertanto si chiede, ancora una volta, la declaratoria di
illegittimità costituzionale in riferimento all'art. 5 del codice
penale, come dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza
n. 364 del 1988.
7. - Sono fin troppo note le ragioni che indussero questa Corte a
dichiarare, con la appena ricordata sentenza n. 364 del 1988, la
parziale illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale.
Si osservò, infatti, sulla base, anche, di una approfondita
ricostruzione storico-sistematica dell'importante tema, condotta alla
luce dei valori costituzionali che esso coinvolgeva, che dal
principio sancito dall'art. 27, primo comma, della Costituzione,
occorreva trarre il corollario che la legittima punibilità di un
fatto dovesse "necessariamente includere almeno la colpa dell'agente
in relazione agli elementi più significativi della fattispecie
tipica". Collegando poi fra loro i precetti enunciati dal primo e dal
terzo comma dell'art. 27 della Carta fondamentale si dedusse
"l'illegittimità costituzionale della punizione dei fatti che non
risultino essere espressione di consapevole, rimproverabile contrasto
con i (od indifferenza ai) valori della convivenza espressi dalle
norme penali", osservandosi, a tal proposito, che "il ristabilimento
dei valori sociali "dispregiati" e l'opera rieducatrice ed
ammonitrice sul reo hanno senso soltanto sulla base della dimostrata
"soggettiva antigiuridicità" del fatto". Accanto a ciò, si ritenne
che l'art. 5 del codice penale fosse in contrasto tanto con il
principio di uguaglianza, derivando dalla norma un identico
trattamento per situazioni fra loro dissimili, quali sono quella di
"chi agisce con la coscienza della illiceità del fatto" rispetto a
quella di "chi invece con tale coscienza non opera", quanto con il
principio affermato nel secondo comma dell'art. 3 della Costituzione,
ben potendo l'ignoranza della legge dipendere o da un fatto dello
Stato, che "non abbia reso obiettivamente riconoscibili (o
"prevedibili") alcune leggi", o dalla "mancata rimozione degli
"ostacoli"" di cui alla citata previsione costituzionale.
Ma assai più radicalmente, ed è questo l'aspetto che in questa
sede maggiormente interessa, si ritenne che l'art. 5 del codice
penale violasse "lo spirito stesso dell'intera Carta fondamentale ed
i suoi essenziali principi ispiratori", rilevandosi a tale riguardo
che "far sorgere l'obbligo giuridico di non commettere il fatto
penalmente sanzionato senza alcun riferimento alla consapevolezza
dell'agente, considerare violato lo stesso obbligo senza dare alcun
rilievo alla conoscenza od ignoranza della legge penale e
dell'illiceità del fatto, sottoporre il soggetto agente alla
sanzione più grave senza alcuna prova della sua consapevole
ribellione od indifferenza all'ordinamento tutto, equivale a
scardinare fondamentali garanzie che lo Stato democratico offre al
cittadino ed a strumentalizzare la persona umana, facendola
retrocedere dalla posizione prioritaria che essa occupa e deve
occupare nella scala dei valori costituzionalmente tutelati".
L'ampiezza di simili principi è dunque tale da investire tutti i
temi che tradizionalmente hanno ruotato attorno al precetto della
inescusabilità della ignoranza della legge penale. Svilito, infatti,
il già criticato dogma della presunzione assoluta di conoscenza, non
ha più senso operare, ai fini che qui rilevano, sottili disamine a
margine degli elementi normativi del fatto o procedere a faticose e
sempre opinabili distinzioni delle fonti "esterne" alla fattispecie
incriminatrice, allo scopo di verificare se le stesse possano o meno
qualificarsi come integratrici del precetto penale, onde consentire
il trasferimento dell'errore su quest'ultimo, in precedenza del tutto
irrilevante, nell'alveo dell'errore su legge extra penale ai sensi
dell'art. 47, terzo comma, del codice penale. Una volta stabilito che
l'ignoranza sulla legge penale scrimina in tutti i casi in cui la
stessa sia risultata inevitabile, è di tutta evidenza che un
siffatto principio debba valere anche nelle ipotesi in cui
l'ignoranza verta sull'eventuale presupposto normativo della
fattispecie incriminatrice, non potendosi certo pervenire al
paradosso di ammettere una lettura differenziata dei valori
costituzionali che con la citata sentenza si è inteso preservare a
seconda delle modalità tecniche attraverso le quali ogni singola
fattispecie viene ad essere strutturata. L'ignoranza o l'errore,
dunque, sia che esso riguardi la previsione incriminatrice in quanto
tale, sia che si rifletta su una disposizione che la norma stessa
richiama o più semplicemente presuppone, assumerà comunque rilievo
in tutti i casi in cui la mancata od erronea conoscenza del dato
normativo, inteso questo in tutte le sue componenti, sia dipesa da
cause che hanno reso inevitabile quella ignoranza o quell'errore. E
se tutto ciò vale nelle interferenze che possono stabilirsi fra le
leggi penali, a fortiori alle medesime conclusioni occorrerà
pervenire nel caso in cui l'errore cada su una legge diversa da
quella penale e riguardi non il fatto ma l'estensione del precetto.
8. - Le conclusioni cui occorre pervenire sono, a questo punto,
evidenti. Già nella ricordata sentenza n. 325 del 1989, infatti,
questa Corte non mancò di rilevare come l'interpretazione dell'art.
39 c.p.m.p. quale limite all'efficacia scusante dell'errore su legge
extra penale, pur se, "certamente rispondente alla ideologia degli
autori del codice", non potesse ritenersi più giustificabile, "sia
perché contraria ai principi fondamentali del diritto penale (che
sono principi di civiltà), sia perché nel nuovo ordinamento
democratico, anche militare, quei principi sono collegati
all'ispirazione di fondo della Costituzione che rende ormai
anacronistica quella interpretazione". Ma il punto da affrontare e
definitivamente risolvere non sta nell'ignoranza del "dovere in
concreto" e, dunque, del fatto inquadrabile nell'area dell'art. 47,
terzo comma, del codice penale, ma nel più radicale errore, o
ignoranza, che investa la stessa fonte normativa che quel dovere
costituisce "in astratto": errore di diritto, dunque, rispetto al
quale l'art. 39 c.p.m.p. introduce una previsione di totale
irrilevanza ed inescusabilità che si presenta del tutto impermeabile
a qualsiasi tentativo di manipolazione interpretativa. Una siffatta
preclusione diviene, allora, inaccettabile per le stesse
considerazioni che indussero questa Corte a dichiarare la parziale
illegittimità costituzionale dell'art. 5 del codice penale, giacché
se l'ignoranza inevitabile di una norma penale esclude la punibilità
della condotta, a maggior ragione alla stessa conclusione deve
condurre l'ignoranza inevitabile delle ben più flebili, variegate e
certo meno conosciute e conoscibili disposizioni regolamentari sulle
quali si fondano i molteplici doveri che ineriscono allo stato
militare. E ciò appare ancor più doveroso ove si consideri, da un
lato, l'impossibilità di sottoporre a scrutinio di costituzionalità
tutte le fonti non legislative dalle quali sorgono doveri militari la
cui inosservanza è penalmente sanzionata (v., con riferimento
proprio al r.d. 3 aprile 1942, n. 1133, l'ordinanza n. 124 del 1973);
dall'altro, la fluidità di tali fonti, essendo le stesse
suscettibili di mutamenti in funzione delle variabili scelte che
l'autorità amministrativa è abilitata a compiere, e, sotto un
ultimo ed assorbente profilo, l'impossibilità di far leva su di una
supposta specificità dell'ordinamento militare per predicare il
mantenimento nel sistema di una norma che, al di là di qualsiasi
adeguamento sul piano applicativo, si appalesa ormai in aperto
contrasto con i fondamentali valori di uno stato democratico.
Se di specificità dell'ordinamento militare si vuol continuare a
parlare agli effetti che qui interessano, ciò sarà possibile solo
nella ben diversa prospettiva di costruire su di essa una equilibrata
elaborazione dei necessari canoni ermeneutici alla cui stregua
condurre l'accertamento in concreto se l'ignoranza del dovere sia
stata o meno inevitabile; una elaborazione, questa, rispetto alla
quale dovranno essere tenuti nel massimo conto i principi che a tale
riguardo questa Corte ha enunciato nella più volte richiamata
sentenza n. 364 del 1988 (segnatamente al n. 27), trattandosi di
principi di ordine generale la cui validità deve ritenersi
senz'altro trasferibile anche nell'area della norma che qui si
censura.
L'art. 39 del codice penale militare di pace deve pertanto essere
dichiarato costituzionalmente illegittimo, in riferimento agli artt.
3 e 27 della Costituzione, nella parte in cui non esclude
dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato
militare l'ignoranza inevitabile.
9. - Diversa è la situazione che il medesimo Tribunale militare
di Padova ha prospettato con l'ordinanza emessa il 12 aprile 1994
(R.O. 450 del 1994). In tal caso, infatti, è lo stesso giudice a quo
a precisare che l'imputato, il quale "non ha mai avuto l'intenzione
di sottrarsi ai suoi obblighi di leva", ha dichiarato "di non essersi
tempestivamente presentato in quanto il padre, che curava in
esclusiva i rapporti con l'autorità militare, gli aveva detto che la
sua partenza era automaticamente sospesa a seguito di proposizione
del ricorso straordinario al Capo dello Stato", erroneamente
attribuendo a tale atto gli stessi effetti che - secondo una
informativa avuta per iscritto dal Distretto Militare di Torino -
scaturiscono dalla proposizione del ricorso al T.A.R.
Nel caso di specie, dunque, la mancata presentazione per
l'espletamento degli obblighi di leva non può ritenersi scaturita
dalla ignoranza dei doveri inerenti allo stato militare, che
l'imputato ben conosceva, ma unicamente dal fatto di avere egli
erroneamente attribuito ad uno specifico rimedio amministrativo i
medesimi effetti sospensivi sulla chiamata alle armi che, secondo le
informazioni ricevute dal proprio padre, si sarebbero determinati a
seguito del ricorso in sede giurisdizionale. Un errore, dunque, che
non cade sul dovere in sé considerato o sulla relativa fonte
precettiva, ma che si incentra, più semplicemente, sui rapporti che
legano fra loro il procedimento di gravame e gli effetti dell'atto
amministrativo assoggettato a reclamo. La rilevanza di un tale errore
sull'esistenza o meno del reato contestato all'imputato va pertanto
risolta dal giudice militare alla stregua dei criteri interpretativi
adottati dalla giurisprudenza per casi analoghi.
Pertanto la questione proposta deve essere dichiarata
inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 39 del codice
penale militare di pace, nella parte in cui non esclude
dall'inescusabilità dell'ignoranza dei doveri inerenti allo stato
militare l'ignoranza inevitabile;
dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 39 del codice penale militare di pace in
relazione all'art. 5 del codice penale, sollevata, in riferimento
agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Tribunale militare di
Padova con ordinanza del 12 aprile 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 febbraio 1995.
Il Presidente: SPAGNOLI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte