Sentenza n. 61/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/02/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 82Codice di procedura civile
- art. 5legge 1578/1933
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (Ordinamento delle
professioni di avvocato e procuratore), convertito, con
modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, e dell'art. 82,
terzo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 28 ottobre 1994 dal Pretore di Monza nel procedimento
civile vertente tra SO.DI.P. S.p.a. e Studios S.r.l., iscritta al n.
56 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1995 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad atti esecutivi, il
Pretore di Monza, fissata l'udienza di comparizione, rilevava che la
creditrice procedente, Studios S.r.l., si era costituita mediante
deposito di comparsa, nella quale si indicavano come difensori
l'avvocato Catanese, del Foro di Firenze, e l'avvocato Moschettini
del Foro di Milano. La costituzione in giudizio era stata effettuata
da un avvocato del Foro di Firenze, in sostituzione dell'avvocato
Catanese.
Dall'atto di costituzione risultava che il legale rappresentante
della Studios S.r.l. aveva rilasciato la procura ad entrambi gli
avvocati, Catanese e Moschettini, che la domiciliazione era presso il
secondo di essi (l'avvocato Moschettini di Milano) e che la
sottoscrizione era stata effettuata solo dal primo (l'avvocato
Catanese di Firenze).
In udienza il difensore dell'opponente, la SO.DI.P. S.p.a.,
eccepiva la nullità della costituzione della parte avversaria, in
quanto effettuata da un procuratore esercente extra districtum.
Il Pretore adito, con ordinanza del 28 ottobre 1994 (R.O. n. 56 del
1995), ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
secondo il quale i procuratori legali possono esercitare la
professione esclusivamente nell'ambito del distretto di corte
d'appello in cui è compreso l'ordine circondariale al quale sono
assegnati. In base al consolidato orientamento della Corte di
cassazione, tale delimitazione territoriale è prescritta a pena di
nullità dell'attività processuale.
Il giudice rimettente, dato atto che la Corte costituzionale si è
già pronunciata nel senso dell'infondatezza della questione con le
sentenze n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977, ha rilevato che
successivamente a tali pronunce sono intervenute nel nostro
ordinamento importanti novità, introdotte dal diritto comunitario,
che renderebbero necessario un riesame del problema.
In breve, la direttiva CEE del 22 marzo 1977, n. 249, alla quale è
stata data attuazione in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31,
consente agli avvocati comunitari di svolgere la professione forense
in Italia, senza limitazioni territoriali. La sola condizione alla
quale deve sottostare l'avvocato comunitario è quella di svolgere le
proprie prestazioni "di concerto" con un avvocato o un procuratore
italiano iscritto all'albo ed abilitato ad esercitare la professione
dinanzi all'autorità giudiziaria adita. Ma, osserva il giudice a
quo, l'obbligo di agire di concerto con un avvocato o un procuratore
italiano abilitato è stato interpretato dalla Corte di giustizia
(sentenze 25 febbraio 1988 e 10 luglio 1991) nel senso che l'avvocato
comunitario deve soltanto eleggere domicilio presso un legale
abilitato a svolgere la professione forense in loco, in modo che
presso di lui possano avere luogo le comunicazioni e le notificazioni
relative al procedimento giurisdizionale.
Di conseguenza, mentre un avvocato o un procuratore di un altro
paese della Comunità europea può esercitare il suo ministero in
Italia in qualsiasi distretto di corte di appello, viceversa i
procuratori italiani possono esercitare il ministero difensivo
soltanto davanti al distretto al cui albo sono iscritti, a pena di
nullità della attività processuale. Tale situazione normativa
darebbe luogo ad una irragionevole discriminazione in danno dei
professionisti italiani, con violazione dell'art. 3 della
Costituzione, in quanto se l'avvocato straniero si ritiene idoneo ad
agire in tutto il territorio senza nocumento né per l'interesse
individuale del cliente ad un corretto svolgimento del diritto di
azione e di difesa, né per l'interesse generale all'ordinato
svolgimento dell'attività processuale, non si vedono ragioni che
giustifichino l'attuale limitazione territoriale dell'attività dei
procuratori italiani.
Il giudice a quo ritiene inoltre che le norme impugnate siano
lesive del diritto al lavoro, tutelato dall'art. 4 della
Costituzione, anche se, nella sentenza n. 54 del 1977, la Corte
costituzionale ha affermato che rientra nella discrezionalità del
legislatore regolare l'esercizio del diritto al lavoro nell'interesse
generale. Ma, secondo l'autorità rimettente, se attualmente il
legislatore ritiene che non sussistono interessi generali che
giustifichino la limitazione territoriale dell'esercizio
dell'attività professionale degli avvocati stranieri, nessuno
specifico interesse potrebbe essere posto a base della limitazione
che persiste in capo ai procuratori italiani.
Quanto alla violazione dell'art. 24 della Costituzione, il Pretore
di Monza ha osservato che gli argomenti addotti dalla Corte
costituzionale a sostegno della infondatezza della medesima
questione, affrontata nelle sentenze n. 54 del 1966 e n. 54 del 1977,
vale a dire l'idoneità della vicinanza del difensore al luogo del
giudizio ad agevolare l'esercizio del diritto di difesa e l'ordinato
svolgimento della giustizia, non appaiono sostenibili alla luce della
più ampia libertà riconosciuta agli avvocati stranieri di
esercitare la professione forense in tutto il territorio italiano.
Il giudice ha concluso con l'osservazione di alcuni cambiamenti di
fatto, che comproverebbero la necessità di eliminare la limitazione
territoriale all'esercizio della professione forense. In particolare
ha sottolineato che: attualmente il difensore intra districtum,
nominato congiuntamente a quello extra districtum, finisce per essere
un difensore meramente fittizio, che si limita a depositare gli atti
scritti dall'altro; che i tempi degli spostamenti sono sensibilmente
diminuiti; che è intervenuta la legalizzazione degli atti trasmessi
via fax. Alla luce di tutti questi cambiamenti, sembrerebbe
sufficiente a soddisfare l'esigenza di celere comunicazione degli
atti processuali imporre ai procuratori non iscritti all'albo del
distretto di corte di appello alla quale afferisce il giudice adito
la sola elezione del domicilio presso un difensore del luogo.
La censura di incostituzionalità, con riferimento ai medesimi
parametri, viene spostata, in via subordinata, per il caso in cui la
Corte costituzionale ritenga ragionevole che il principio di
territorialità possa conservare un valore residuale nel senso della
sua rilevanza come illecito disciplinare, sull'art. 82, terzo comma,
del codice di procedura civile, il quale prevede che, salvi i casi in
cui la legge dispone altrimenti, davanti al pretore, al tribunale e
alla corte d'appello le parti debbono stare in giudizio col ministero
di un procuratore legalmente esercente. La norma appare al giudice
costituzionalmente illegittima se interpretata nel senso che nel
concetto di "procuratore legalmente esercente" rientri anche la
legittimazione territoriale.
2. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Circa
l'asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, nella memoria
si rileva che le norme impugnate, che apparentemente generano una
discriminazione in danno dei procuratori italiani, sarebbero invece
conformi al principio di ragionevolezza. La situazione degli avvocati
stranieri e quella dei procuratori italiani sarebbero differenti, e
ciò legittimerebbe la soggezione a diversi regimi normativi. In
particolare, mentre gli avvocati stranieri svolgono in Italia la
professione forense solo occasionalmente, o comunque temporaneamente,
viceversa l'attività professionale degli avvocati italiani
presenterebbe un carattere di stabilità, che giustificherebbe le
restrizioni territoriali imposte dalle norme impugnate. A conferma
della ragionevolezza della diversità di trattamento, l'Avvocatura ha
ricordato, oltre alla giurisprudenza comunitaria che ha ritenuto
inapplicabile agli avvocati stranieri la limitazione territoriale
nell'esercizio della professione proprio in ragione della
temporaneità della loro attività, anche il decreto legislativo 27
gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva CEE n. 89/48 del
1988, il quale prevede anche per gli avvocati stranieri che
esercitano la professione forense in Italia in regime di stabilimento
l'obbligo di iscrizione all'albo dei procuratori e, di conseguenza,
li sottopone alle medesime restrizioni territoriali valevoli per i
professionisti italiani.
Quanto alle censure sollevate in riferimento agli artt. 4 e 24
della Costituzione, l'Avvocatura si limita a richiamare la
giurisprudenza della Corte costituzionale con la quale analoghe
questioni sono già state dichiarate non fondate. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Monza ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933,
n. 1578 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, il
quale prevede che i procuratori legali possano esercitare la
professione esclusivamente davanti agli uffici giudiziari del
distretto di corte d'appello in cui è compreso l'ordine
circondariale al quale sono assegnati (oltre che davanti al Tribunale
amministrativo regionale competente nel distretto medesimo).
Secondo il rimettente, tale disposizione, nella interpretazione
ormai uniforme della Corte di cassazione, secondo la quale la
sottoscrizione della citazione da parte di procuratore esercente
extra districtum
comporta la nullità insanabile dell'atto, darebbe luogo, in
contrasto con l'art. 3 della Costituzione, ad una irragionevole
discriminazione tra i procuratori italiani, che subiscono la
denunciata limitazione territoriale dell'attività professionale, e
gli avvocati comunitari, che, in base alla direttiva CEE del 22 marzo
1977, n. 249, cui è stata data attuazione in Italia con la legge 9
febbraio 1982, n. 31, sarebbero invece assoggettati all'unica
condizione di svolgere le proprie prestazioni "di concerto" con un
avvocato o un procuratore italiano iscritto all'albo ed abilitato ad
esercitare la professione dinanzi all'autorità giudiziaria adita.
Il giudice a quo ravvisa, inoltre, nella norma impugnata un vulnus
al diritto al lavoro e alla difesa, garantiti, rispettivamente, dagli
artt. 4 e 24 della Costituzione.
In via subordinata, per l'ipotesi in cui la Corte ritenga
ragionevole che il principio della limitazione territoriale
dell'attività professionale dei procuratori legali possa conservare
un valore residuale nel senso della rilevanza sul piano disciplinare
della sua inosservanza, il Pretore rimettente denuncia, in
riferimento ai medesimi parametri costituzionali, l'art. 82, terzo
comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui, nel
prevedere che, salvi i casi in cui la legge dispone altrimenti,
davanti al pretore, al tribunale e alla corte d'appello le parti
debbono stare in giudizio col ministero di un procuratore "legalmente
esercente", fa rientrare nel concetto di "legale esercizio del
ministero" anche la legittimazione territoriale.
2. - Le questioni sono infondate con riferimento a ciascuno dei
denunciati profili di illegittimità.
2.1. - Richiede, anzitutto, una fondamentale precisazione il
presupposto, sul quale il giudice a quo fonda l'asserito contrasto
dell'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933 con l'art. 3 della
Costituzione, relativo al differente regime normativo cui sarebbero
sottoposti, da un lato, gli avvocati o i procuratori di un altro
Stato della Comunità europea, liberi di prestare in Italia la
propria attività in qualsiasi distretto di corte d'appello,
dall'altro i procuratori italiani, che a pena di nullità, possono
esercitare il ministero difensivo soltanto davanti al distretto al
cui albo sono iscritti.
Tale presupposto è, infatti, alla luce di un attento esame del
quadro normativo di riferimento, solo parzialmente da condividere.
L'art. 5 del r.d.l. n. 1578 del 1933 (nel testo sostituito
dall'art. 4 della legge 24 luglio 1985, n. 406) stabilisce che "i
procuratori legali possono esercitare la professione davanti a tutti
gli uffici giudiziari del distretto in cui è compreso l'ordine
circondariale presso il quale sono iscritti, nonché davanti al
Tribunale amministrativo regionale competente, nel distretto
medesimo".
La Corte di cassazione ha interpretato tale disposizione, in modo
costante a partire dalla sentenza delle Sezioni unite n. 4641 del
1988, nel senso che il limite territoriale che essa comporta
all'esercizio della professione di procuratore legale determina la
nullità insanabile dell'atto di citazione sottoscritto dal
procuratore extra districtum, salvo che la procura apposta in calce
od a margine dell'atto sia stata conferita anche ad altro procuratore
territorialmente competente e questi si sia poi regolarmente
costituito in giudizio.
2.2. - Giova, qui, sottolineare che la descritta disciplina
normativa non si estende all'attività di avvocato.
La diversità delle funzioni di assistenza e difesa del cliente,
proprie dell'avvocato, e di quelle di rappresentanza della parte in
giudizio e di esercizio dello ius postulandi, prerogativa del
procuratore, comporta l'osservanza delle regole specifiche di
ciascuna delle due attività: sicché per l'avvocato, che non svolga
anche funzioni procuratorie, e quando non vi sia necessità di
rappresentanza in giudizio, ma solo facoltà di avvalersi di
assistenza per la parte abilitata a sottoscrivere l'atto (v., per il
processo amministrativo, art. 35 del r.d. 26 giugno 1924, n. 1054),
non opera il cosiddetto principio di localizzazione. Invece, le
modalità di svolgimento della professione di avvocato (distinta da
quella di procuratore, anche se con essa cumulabile) restano regolate
dall'art. 4 del citato r.d.l. n. 1578 del 1933, che, al primo comma,
dispone che "gli avvocati iscritti in un albo possono esercitare la
professione davanti a tutte le corti d'appello, i tribunali e le
preture della Repubblica". Pertanto, il potere di rappresentanza nel
giudizio civile di merito (stare in giudizio con il ministero di un
procuratore legalmente esercente: art. 82, ultimo comma, del codice
di procedura civile) può essere attribuito solo ad un procuratore (o
avvocatoprocuratore) iscritto ad un albo del distretto (cosiddetto
principio della esclusività territoriale della rappresentanza
processuale, non esclusivo del sistema vigente in Italia).
2.3. - La normativa citata rivela, in ogni caso, come osservato da
parte della dottrina, la tendenza ad una gestione "protezionistica"
dell'attività forense, sulla quale, nel tempo, avrebbe profondamente
inciso la disciplina comunitaria. Già il trattato di Roma, nel
quadro generale della liberalizzazione delle professioni, all'art. 3
dispone la eliminazione, tra gli Stati membri, degli ostacoli che
limitano la libertà di circolazione dei capitali, dei servizi e
delle persone, mentre, agli artt. 52-66, regola la libertà di
circolazione dei lavoratori non salariati nel mercato comune,
affermando, per un verso, il diritto dei cittadini di uno Stato
membro di esercitare in modo continuo e permanente la propria
attività indipendente in un altro Stato membro (il cosiddetto
diritto di stabilimento: artt. 52-58), per l'altro, la libertà di
prestazione dei servizi (artt. 59-66), intesa come esercizio
temporaneo ed occasionale di attività non salariata.
Ma la più compiuta definizione di detti concetti è dovuta alla
attività di interpretazione del trattato ad opera della Corte di
giustizia e alle direttive CEE.
Con riferimento alla professione forense, la prima direttiva
emanata dal Consiglio è quella del 22 marzo 1977, n. 249, che
limita, peraltro, il suo intervento, come emerge già dal preambolo,
alla prestazione di servizi da parte degli avvocati, della quale
tende a facilitare l'esercizio effettivo, ed impone di riconoscere
come avvocati in tutti gli Stati membri coloro che sono abilitati ad
esercitare le proprie attività professionali con la denominazione
che la direttiva stessa elenca: per l'Italia, il riferimento è agli
avvocati, con esclusione, quindi, dei procuratori.
Per quanto riguarda, in particolare, le attività relative alla
rappresentanza e difesa in giudizio, o dinanzi alle autorità
pubbliche (distinte da tutte le altre autorità), la direttiva, nel
prescrivere che esse debbano essere esercitate nel rispetto delle
regole professionali dello Stato membro ospitante (fatti salvi gli
obblighi cui sono soggette nello Stato di provenienza) e nelle stesse
condizioni previste per gli avvocati stabiliti nello Stato ospitante,
esclude ogni condizione di residenza o di iscrizione ad
un'organizzazione professionale nello stesso Stato (art. 4).
Quale limite alla liberalizzazione delle attività in questione,
l'art. 5 della direttiva prevede, invece, che i singoli Stati possano
imporre agli avvocati di essere "introdotti", secondo le regole o
consuetudini locali, presso il presidente della giurisdizione ed,
eventualmente, presso il presidente dell'Ordine degli avvocati,
nonché di agire di concerto con un avvocato o con un procuratore o
un avoué che eserciti dinanzi alla giurisdizione adita.
La direttiva sulla libera prestazione di servizi ha ricevuto
attuazione in Italia con la legge 9 febbraio 1982, n. 31 - il cui
campo di applicazione è espressamente limitato all'esercizio delle
attività professionali dell'avvocato con carattere di temporaneità
(art. 2) - che obbliga all'osservanza delle norme vigenti
nell'ordinamento italiano ad eccezione, tra l'altro, di quelle
riguardanti il requisito della iscrizione in un albo degli avvocati
(art. 4), e, all'art. 6, riprende la prescrizione della concertazione
di cui al citato art. 5 della direttiva n. 249 del 1977, anche se non
risulta con sufficiente chiarezza la portata di tale obbligo.
Ma ciò che soprattutto rileva in questa sede è che la
delimitazione territoriale dell'esercizio della professione forense
(esclusa, come si è sottolineato, solo con riferimento alla
prestazione temporanea di servizi), riappare invece in maniera chiara
nel caso di accesso alla professione, cioè di "stabilimento"
dell'avvocato in Italia.
Tale ipotesi è prevista e regolata anche dalla direttiva CEE n.
89/48 del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano
formazioni professionali di una durata minima di tre anni. Essa
espressamente afferma, nel preambolo, che il sistema generale di
riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore non è destinato
né a modificare le norme professionali, applicabili a chiunque
eserciti una professione in uno Stato membro, né a sottrarre i
migranti all'applicazione di tali norme, e che si limita a prevedere
misure appropriate, volte ad assicurare che il migrante si conformi
alle norme professionali dello Stato membro ospitante.
L'art. 2 della direttiva chiarisce, poi, che essa si applica al
professionista "stabile", cioè a qualunque cittadino di uno Stato
membro che intenda esercitare, come lavoratore autonomo o
subordinato, una professione regolamentata in uno Stato membro
ospitante.
La direttiva in questione è stata attuata con il decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, il cui art. 13 dispone che il
decreto di riconoscimento in Italia dei titoli di formazione
professionale acquisiti nella Comunità europea attribuisce al
beneficiario il diritto di accedere alla professione e di esercitarla
"nel rispetto delle condizioni richieste dalla normativa vigente ai
cittadini italiani, diverse dal possesso della formazione e delle
qualifiche professionali".
Né la situazione ha subito modifiche per effetto della recente
sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30
novembre 1995 (causa 55/94), la quale ha, anzi, precisato che,
allorché l'accesso ad una attività specifica, o il suo esercizio,
è subordinato, nello Stato membro ospitante, a determinate
condizioni, il cittadino di un altro Stato membro che intende
esercitare tale attività deve, di regola, soddisfarle.
2.4. - L'articolato quadro normativo innanzi descritto dà ragione
della infondatezza della questione sollevata dal Pretore di Monza in
riferimento all'art. 3 della Costituzione.
La presunta discriminazione in danno dei procuratori legali
italiani, dovuta alla limitazione territoriale della loro attività,
in realtà non esiste.
Come già chiarito, la liberalizzazione della professione, voluta
dalla direttiva n. 249 del 1977, si applica in Italia, per espresso
disposto della direttiva stessa e della relativa legge di attuazione,
solo agli iscritti nell'albo degli avvocati, con esclusione dei
procuratori legali, che sono, nel sistema attualmente vigente nel
nostro Paese, gli unici a subire la limitazione di cui si tratta.
Ciò posto, la insussistenza di una discriminazione meritevole di
censura sul piano della legittimità costituzionale si ricava dalla
non omogeneità delle situazioni poste a confronto. Infatti, il solo
caso di esclusione della limitazione territoriale dell'attività
procuratoria - come tale, applicabile anche all'avvocato italiano,
allorché si trovi a svolgere funzioni di quel tipo - è quello di
attività temporanea, in relazione al quale non può validamente
compiersi una operazione di comparazione con lo svolgimento di
attività professionale in Italia, per la diversità delle situazioni
di fatto e di diritto di cui si tratta. Infatti, nella fattispecie
considerata, la comparazione va posta non con l'ipotesi di avvocato
comunitario temporaneamente esercente in Italia (prestazione di
servizi), svincolato dalla territorialità, ma con quella, differente
e che con la prima è in rapporto di reciproca esclusione di avvocato
comunitario stabilmente esercente in Italia in base al c.d. "diritto
di stabilimento", soggetto alla disciplina nazionale che comprende,
tra l'altro, il principio della territorialità e l'obbligo della
iscrizione in apposito albo in Italia.
3. - Le suesposte considerazioni inducono, altresì, ad escludere
la lesione degli altri parametri invocati dal giudice a quo.
Quanto all'art. 4 della Costituzione, questa Corte ne ha già
escluso la violazione ad opera della norma impugnata, affermando che
la garanzia del diritto al lavoro non deve essere intesa nel senso
che non consenta al legislatore ordinario di regolarne l'esercizio
(sentenza n. 54 del 1977).
Anche il presunto vulnus all'art. 24 è stato escluso dalla stessa
sentenza, come già lo era stato dalla sentenza n. 54 del 1966, alla
stregua del rilievo che la limitazione territoriale della competenza
del procuratore legale agevola l'esercizio del diritto ponendo a
disposizione della parte un professionista idoneo a svolgere con la
necessaria tempestività l'attività processuale di competenza,
spesso collegata al rispetto di termini perentori e a rappresentare
al giudice con la necessaria immediatezza ogni esigenza della difesa.
Non ignora la Corte che un vasto movimento d'opinione, che ha
trovato eco, tra l'altro, in numerose proposte legislative, tende ad
innovare tale disciplina, avuto anche riguardo ai progressi
tecnologici nel frattempo intervenuti, che hanno profondamente
modernizzato le comunicazioni e reso, perciò, meno ineludibile la
necessità di un rappresentante intra districtum, salve le esigenze
di elezione di domicilio. Tuttavia, la soluzione di siffatto
problema, come di quello, ad esso in qualche modo collegato, che
coinvolge l'essenza stessa della distinzione professionale tra
avvocati e procuratori, sfugge ad ogni sindacato di legittimità
costituzionale, rientrando nella discrezionalità di scelte
legislative.
4. - Le conclusioni cui la Corte è sin qui pervenuta rendono
superfluo l'esame delle censure in riferimento all'art. 82, terzo
comma, del codice di procedura civile, prive, del resto, di valenza
autonoma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 5 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore),
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione,
dal Pretore di Monza, con l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 82, terzo comma, del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3, 4 e 24 della Costituzione, dal Pretore
di Monza con la stessa ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 febbraio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 28 febbraio 1996.
Il cancelliere: Fruscella
ECLI:IT:COST:1996:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte