Sentenza n. 61/1997
Altra decisione · depositata il 14/03/1997 · relatore Massimo Vari
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio promosso con ricorso della provincia autonoma di Trento,
notificato l'11 dicembre 1995, depositato in cancelleria il 28
successivo per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto
1 settembre 1995 del Ministro della sanità recante "Disciplina dei
rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi
trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non
accreditate, dotate di frigoemoteche", nonché in relazione al
decreto in pari data dello stesso Ministro della sanità recante
disciplina in tema di "Costituzione e compiti dei comitati per il
buon uso del sangue presso i presidi ospedalieri", ed iscritto al n.
38 del registro conflitti 1995;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 26 novembre 1996 il giudice
relatore Massimo Vari;
Uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Gualtiero Rueca per la
provincia autonoma di Trento e l'avvocato dello Stato Giuseppe O.
Russo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la provincia
autonoma di Trento ha sollevato conflitto di attribuzione nei
confronti dello Stato, in relazione al decreto del Ministro della
sanità 1 settembre 1995, recante "Disciplina dei rapporti tra le
strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle
pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di
frigoemoteche" e al decreto, in pari data, dello stesso Ministro
recante "Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del
sangue presso i presidi ospedalieri".
La ricorrente, rilevato che entrambi i provvedimenti assumono,
quale propria base legale, l'art. 11, comma 1, della legge 4 maggio
1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al
sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di
plasmaderivati), lamenta il mancato rispetto dei limiti che
discendono da tale disposizione, come risultante a seguito della
parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale contenuta
nella sentenza n. 49 del 1991 della Corte costituzionale, con la
conseguente compressione della sfera di attribuzione riservata dallo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige alla provincia autonoma
in tema di sanità e assistenza ospedaliera (art. 9, numero 10, e
art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670).
Secondo la ricorrente, a seguito della predetta sentenza - con la
quale è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art.
11, comma 1, della legge n. 107 del 1990, nella parte in cui
contemplava una potestà ministeriale di indirizzo e coordinamento
rivolta alle regioni e alle province autonome - la disposizione in
parola consente al Ministro della sanità di emanare soltanto "le
norme per l'attuazione" della legge, nell'ambito della competenza sua
propria e delle autorità a lui sottordinate e nel rispetto del
procedimento indicato dall'art. 17, comma 4, della legge n. 400 del
1988.
Viceversa, nessuno dei due decreti impugnati si conforma, secondo
la provincia, alle esigenze che la Corte ebbe a ricordare nella
sentenza n. 49 del 1991. Non sono rispettate le esigenze di forma
previste dallo stesso art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988,
in quanto i decreti non contengono la denominazione "regolamento",
né in premessa è richiamato il previo parere del Consiglio di
Stato. Nel contenuto, essi oltrepassano il legittimo ambito di
operatività dei regolamenti ministeriali, in quanto impongono
vincoli e compiti in materie di sicura competenza provinciale, in
contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b), della legge n. 400 del
1988.
2. - In particolare, quanto al primo decreto, relativo ai rapporti
tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e
quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di
frigoemoteche, l'art. 1 obbliga le regioni, e quindi le province
autonome, ad individuare, entro sessanta giorni, le strutture
pubbliche e private dotate di frigoemoteca ed i servizi di
immunoematologia e trasfusione o i centri trasfusionali di
riferimento, stabilendo, altresì, in dettaglio le regole relative
all'attività trasfusionale svolta dalle case di cura private. L'art.
2, pur rinviando formalmente alle vigenti disposizioni regionali,
disciplina l'afferenza territoriale delle strutture pubbliche prive
di servizi trasfusionali o delle case di cura private, accreditate o
meno, imponendo (comma 2) che la struttura pubblica competente
garantisca le prestazioni nell'arco delle 24 ore, mentre l'art. 5,
che si occupa dei servizi di urgenza, indica anche i criteri di
collegamento funzionale per gli ospedali e le case di cura private.
In tema di gestione dei servizi di emoteca, regole minute e
dettagliatissime circa i rapporti, interni a ciascuna sede di
ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti, sono dettate
nell'art. 4, il quale impone ai reparti stessi una serie di compiti
sulla scorta delle indicazioni del responsabile della struttura
trasfusionale competente. Il comma 3 dello stesso articolo obbliga il
direttore sanitario della casa di cura privata o della struttura
pubblica dotata di frigoemoteca a nominare un medico referente per lo
sviluppo di una serie di attività inerenti i servizi trasfusionali,
mentre l'art. 10 assegna alle regioni l'effettuazione di controlli
sistematici sulla corretta applicazione del decreto, stabilendo
altresì che il responsabile del centro regionale di coordinamento e
compensazione invii le relazioni ricevute all'assessore regionale
alla sanità (individuando, dunque, anche l'organo regionale
competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia organizzativa
della provincia).
3. - Anche il secondo decreto, relativo alla costituzione ed ai
compiti dei comitati per il buon uso del sangue presso i presidi
ospedalieri, sarebbe lesivo delle competenze provinciali. L'art. 1
stabilisce che il direttore generale dell'azienda sanitaria, entro
trenta giorni, costituisca il comitato per il buon uso del sangue;
mentre gli artt. 2 e 3 indicano nel dettaglio la composizione e la
struttura organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del
comitato.
La ricorrente evidenzia che la violazione delle competenze
provinciali "è accompagnata da una palese lesione dell'art. 136
della Costituzione, in tema di efficacia della dichiarazione di
illegittimità costituzionale delle leggi", giacché i decreti
impugnati presupporrebbero una ben più ampia base legale, quale in
ipotesi avrebbe potuto essere fornita dal testo originario dell'art.
11, dichiarato parzialmente illegittimo dalla Corte.
Né le norme contenute nei due decreti possono essere ricondotte,
contrariamente a quanto indicato nelle premesse dei medesimi, alla
"attività di coordinamento tecnico", che si differenzia, come la
stessa Corte ha più volte sottolineato, dalla funzione di indirizzo
e coordinamento. A parte che non si tratta di direttive, ma di atti
che "hanno (...) la forma precisa e specifica del regolamento
ministeriale", essi non contengono direttive meramente tecniche,
volte a disciplinare i "rapporti esterni" di uffici regionali con
uffici statali, ma recano una disciplina organizzativa interna dei
presidi sanitari, imponendo attività, compiti e scadenze alle
regioni.
4. - Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si è
costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso
sia dichiarato inammissibile o infondato.
Osserva l'Avvocatura che la provincia non nega la potestà del
Ministro della sanità di emanare norme secondarie in materia, ma
cerca di estendere a tale potestà i limiti che sono propri della
funzione di indirizzo e coordinamento, non esercitata nella specie,
allo scopo di presentare il conflitto come una prosecuzione della
questione decisa con la sentenza n. 49 del 1991.
La censura relativa alla assenza, nei decreti, della denominazione
"regolamento" e alla mancata menzione del parere del Consiglio di
Stato, oltre ad essere inammissibile, in quanto non pertinente ad un
conflitto di attribuzione, sarebbe anche infondata, potendo
l'attuazione di disposizioni legislative avvenire sia mediante
regolamenti sia mediante atti di natura non regolamentare. Anche il
profilo relativo alla necessità che le norme secondarie di
attuazione della legge n. 107 del 1990 riguardino solo le
attribuzioni del Ministro, e non anche quelle delle Regioni, sarebbe
inammissibile, prima che infondato, non essendo accompagnato da
alcuna analisi sul riparto di competenze nella sub-materia delle
"attività trasfusionali".
Anche il profilo relativo al carattere eccessivamente dettagliato
delle norme impugnate sarebbe infondato, in quanto le regole per
l'attuazione di una legge non possono che essere dettagliate.
Infine, quale rilievo "d'ordine generale", si evidenzia che i due
decreti sono contestati globalmente, "senza separare le singole
proposizioni in essi contenute".
5. - In prossimità dell'udienza, hanno presentato memorie sia la
difesa della provincia autonoma di Trento che l'Avvocatura dello
Stato.
La difesa della provincia osserva che le censure relative alla
mancanza dei requisiti formali sono rivolte a mettere in evidenza il
sostanziale difetto di base giuridica degli atti impugnati, il cui
carattere invasivo delle competenze provinciali è indipendente dalla
possibilità o meno di configurare atti regolamentari. Anche perché
- se si tratta di atti di altro tipo - essi appaiono ancor più
illegittimi per invasione della sfera provinciale e per la totale
mancanza di fondamento giuridico.
Si reputa, inoltre, infondata la eccezione di inammissibilità
sollevata dall'Avvocatura, sull'assunto che nel ricorso mancherebbe
una previa analisi del riparto di competenza tra Stato e Provincia in
materia: il ricorso evidenzia, infatti, con chiarezza e con un
articolato riferimento alle disposizioni dei due decreti, che gli
atti impugnati risultano illegittimi in quanto disciplinano aspetti
attinenti alla organizzazione e alla erogazione di servizi di
competenza regionale e provinciale. Inoltre l'omissione del parere
del Consiglio di Stato, se tale dovesse essere la situazione,
comporta il vizio dell'atto nella sua totalità.
Infine, quanto al terzo rilievo dell'Avvocatura, secondo la quale
"le regole per l'attuazione di una legge non possono che essere
dettagliate", si afferma che i riferimenti, contenuti nel ricorso, al
grado di dettaglio della disciplina invasiva hanno solo lo scopo di
illustrare la "particolare gravità e abnormità della lesione".
6. - Dal canto suo, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per
l'inammissibilità del ricorso, osserva che la violazione della legge
n. 400 del 1988, in quanto legge ordinaria, non può essere censurata
davanti alla Corte costituzionale. Inoltre, con riguardo ad entrambi
i decreti, la provincia si sarebbe limitata ad una mera elencazione
delle disposizioni che si assumono invasive; peraltro, affermando che
i decreti ministeriali dovrebbero, secondo l'art. 11, comma 1, della
legge n. 107 del 1990, limitarsi ad intervenire nelle materie di
competenza del Ministro, la ricorrente omette di spiegare perché
tali disposizioni riguardano invece compiti della provincia. La
apoditticità del ricorso emerge anche là dove esso esclude
trattarsi di direttive di carattere tecnico. Il petitum si presenta,
in conclusione, di carattere generico, non essendo collegato ad una
chiara e specifica dimostrazione della invasività dei decreti.
Nel merito, si rileva come, nella materia de qua, molteplici sono,
secondo quanto affermato proprio dalla sentenza n. 49 del 1991, gli
interventi statali, ritenuti legittimi dalla Corte, svolti attraverso
normazione secondaria dello stesso Ministro della sanità. Con i
decreti impugnati il Ministro ha assolto al suo compito, emanando una
serie di norme tecniche rivolte a dare attuazione alla legge n. 107
del 1990, norme che attengono alla competenza dello Stato e non
intaccano minimamente quella delle regioni. L'invasività va esclusa
anche per quelle norme che sembrerebbero viziate, come nel caso
dell'art. 10, comma 2, del primo decreto: la disposizione, nella
prima parte ha il carattere di coordinamento tecnico, mentre nella
seconda non è attributiva, ma solo dichiarativa, di una competenza
già esistente e che la provincia, nella sua autonomia, è libera di
modificare. Considerato in diritto
1. - La provincia autonoma di Trento solleva conflitto di
attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione a due decreti
del Ministro della sanità, entrambi datati 1 settembre 1995,
recanti, rispettivamente, "Disciplina dei rapporti tra le strutture
pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e
private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche" e
"Costituzione e compiti dei comitati per il buon uso del sangue
presso i presidi ospedalieri".
Secondo la ricorrente i provvedimenti, pur assumendo a base l'art.
11, comma 1, della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le
attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi
componenti e per la produzione di plasmaderivati), nella portata
conseguente alla sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 1991,
non si mantengono nei limiti propri di un regolamento di attuazione,
ledendo, perciò, le attribuzioni garantite alla provincia dall'art.
9, numero 10, e dall'art. 16 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670
(Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Si lamenta in particolare che:
non sono rispettate le esigenze di forma previste dall'art. 17,
comma 4, della legge n. 400 del 1988, mancando la denominazione
"regolamento" e non essendo specificato, in premessa, che
l'assunzione dei provvedimenti medesimi è avvenuta previo parere del
Consiglio di Stato;
vengono imposti, in contrasto con l'art. 17, comma 1, lettera b),
della legge n. 400 del 1988, vincoli e compiti in materia di
competenza provinciale, che non possono essere considerati
espressione di una attività di direzione tecnica cui il singolo
ministro sia legittimato;
risulta disatteso l'art. 136 della Costituzione, a causa della
violazione dei limiti posti dalla sentenza n. 49 del 1991 al potere
ministeriale contemplato all'art. 11, comma 1, della legge n. 107 del
1990.
2.1. - Vanno esaminate, in via pregiudiziale le eccezioni di
inammissibilità sollevate dall'Avvocatura dello Stato, la quale
deduce, da un canto, che il motivo concernente l'assenza di
indicazioni formali, quali la denominazione di "regolamento" e la
mancata menzione del parere del Consiglio di Stato, non sarebbe
pertinente ad un conflitto di attribuzione volto a dedurre la
lesività dei provvedimenti impugnati e, dall'altro, che la lamentata
invasione delle competenze provinciali da parte delle norme
secondarie di attuazione della legge n. 107 del 1990 si risolverebbe
in una petizione di principio, mancando al riguardo nel ricorso una
analisi del riparto di competenze nella sub-materia delle "attività
trasfusionali".
2.2. - La prima eccezione è da reputare fondata, con conseguente
inammissibilità del relativo motivo di ricorso. Infatti, come già
la Corte ha avuto occasione di precisare, nei giudizi per conflitto
di attribuzione promossi dalle regioni o province autonome nei
confronti dello Stato, le norme che rilevano ai fini del giudizio
sulla lesività degli atti sono quelle relative alla distribuzione
delle competenze (sentenza n. 357 del 1996).
Non altrettanto può dirsi, invece, per l'eccezione attinente alla
dedotta assenza di analiticità delle doglianze sollevate. Il fatto
che taluna delle censure abbia carattere del tutto generale e venga
riferita cumulativamente a più disposizioni non osta, invero,
all'individuazione della reale portata del ricorso, il cui contenuto
è reso evidente anche dal puntuale riferimento alla precedente
sentenza della Corte n. 49 del 1991. Per il resto, la questione del
grado di specificità delle doglianze avanzate nel ricorso può,
tutt'al più, essere valutata sotto il profilo dei molteplici
possibili modi di impostazione degli atti difensionali, ma non può
fondatamente sorreggere un'eccezione volta a contestare l'assenza dei
necessari elementi della proposta impugnativa.
3. - Nel merito il ricorso è fondato.
Il quadro dei rapporti fra la provincia di Trento e lo Stato, nella
materia qui considerata, si fonda, per un verso, sull'art. 9 dello
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con d.P.R. 31
agosto 1972, n. 670, che attribuisce alla provincia la competenza
concorrente in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, con
l'ulteriore specificazione contenuta nell'art. 2, secondo comma, del
d.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 (Norme di attuazione dello statuto per
la regione Trentino-Alto Adige in materia di igiene e sanità), come
sostituito dall'art. 1 del d.P.R. 16 marzo 1992, n. 267, che affida
alla provincia stessa "le potestà legislative ed amministrative
attinenti al funzionamento e alla gestione delle istituzioni ed enti
sanitari"; e, dall'altro, sull'art. 4, numero 6, della legge 23
dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale),
il quale dispone che, con legge dello Stato, sono dettate norme
dirette ad assicurare condizioni e garanzie di salute uniformi per
tutto il territorio nazionale in materia tra l'altro, di "raccolta,
frazionamento, conservazione e distribuzione del sangue umano".
Di queste ultime esigenze si è fatta carico la legge n. 107 del
1990, i cui obiettivi sono stati individuati, proprio dalla sentenza
n. 49 del 1991, da un lato, nella soluzione del problema
"dell'autosufficienza della disponibilità del sangue e dei suoi
componenti utilizzabili a scopi terapeutici, in modo da eliminare la
dipendenza dall'estero" e, dall'altro, nell'apprestamento di una
disciplina che, in stretta connessione con la tutela del diritto
inviolabile alla salute (art. 32 della Costituzione), consenta di
erogare le relative prestazioni con la massima uniformità possibile
su tutto il territorio nazionale. La menzionata sentenza, nel
riconoscere alla suddetta disciplina i caratteri di una vera e
propria legge-cornice, destinata, perciò, ad essere applicata in
tutti gli enti dotati "di potestà legislativa concorrente e
amministrativa in materia sanitaria, vale a dire in tutte le regioni
a statuto ordinario, in quelle a statuto speciale e nelle province ad
autonomia differenziata", ha censurato, tuttavia, l'art. 11, comma 1,
perché inteso a riconoscere al Ministro della sanità un'anomala
facoltà di emanare "norme di indirizzo e coordinamento" "per
l'attuazione" della legge stessa. A seguito della parziale
dichiarazione di illegittimità costituzionale, la disposizione in
parola, come si desume chiaramente dalla sentenza, va letta nel senso
che spetta al Ministro della sanità emanare "le norme per
l'attuazione" della legge.
4. - Ma è proprio alla luce dei limiti coessenziali a tale
competenza ministeriale che le doglianze avanzate dalla Provincia
risultano fondate.
La ricorrente lamenta che il primo provvedimento - nel disciplinare
i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi
trasfusionali e quelle pubbliche e private dotate di frigoemoteche -
appresti una disciplina organizzativa che, anche in ragione
dell'analiticità e specificità delle disposizioni, incide in senso
limitativo sulle sue competenze.
A supporto di siffatta doglianza, richiama particolarmente:
l'art. 1, secondo il quale le regioni sono tenute ad individuare,
entro sessanta giorni, le strutture pubbliche e private dotate di
frigoemoteca ed i servizi di immunoematologia e trasfusione o i
centri trasfusionali di riferimento, stabilendo altresì in dettaglio
le regole relative all'attività trasfusionale svolta dalle case di
cura private;
l'art. 2, che contempla una disciplina dell'afferenza
territoriale delle strutture prive di servizi trasfusionali, con la
imposizione (comma 2) alla struttura pubblica competente di garantire
le prestazioni nell'arco delle 24 ore;
l'art. 4, che reca regole minute e dettagliatissime, in tema di
servizi di emoteca, circa i rapporti, interni a ciascuna sede di
ricovero, tra il direttore sanitario e i vari reparti;
l'art. 5, che determina i criteri di collegamento funzionale per
gli ospedali e le case di cura private, in materia di servizi di
urgenza;
l'art. 10 che dispone che le regioni sono tenute ad effettuare
controlli sistematici sulla corretta applicazione del decreto,
prevedendo altresì che il responsabile del centro regionale di
coordinamento e compensazione deve inviare le relazioni ricevute
all'assessore regionale alla sanità (individuando dunque anche
l'organo regionale competente, con ulteriore riduzione dell'autonomia
organizzativa della provincia).
5. - Nelle premesse, il contestato provvedimento richiama
espressamente l'art. 6, comma 3, della legge n. 107 del 1990,
relativo all'obbligo del collegamento funzionale tra i presidi
ospedalieri che non dispongono di una propria struttura
trasfusionale, da un canto, ed i servizi di immunoematologia e
trasfusione o i centri trasfusionali territorialmente competenti,
dall'altro. Ma, né tale disposizione né le altre di carattere
organizzativo contenute nella legge-quadro n. 107 del 1990, possono
consentire una disciplina come quella sopra menzionata che,
obbligando a puntuali adempimenti ed introducendo dettagliate norme
che disegnano strutture e procedimenti nell'ambito proprio della
Provincia, lede le competenze di quest'ultima in materia di
assistenza sanitaria e ospedaliera. Infatti, come la Corte ha più
volte affermato, un regolamento ministeriale di esecuzione e di
attuazione di una legge statale, quale quello per l'appunto previsto
dal già citato art. 11, non può porre norme volte a limitare la
sfera delle competenze delle regioni e delle province autonome in
materie loro attribuite (v., ad esempio, sentenze nn. 250 del 1996,
482 e 333 del 1995 e 461 del 1992); detto principio non solo deriva
dalle regole costituzionali relative all'ordine delle fonti
normative, ma è stato espressamente sancito dall'art. 17, comma 3,
della legge n. 400 del 1988, che circoscrive la potestà
regolamentare ministeriale alle sole "materie di competenza del
Ministro o di autorità sottordinate".
Né la pretesa competenza statale, e quindi ministeriale, ad
emanare la disciplina regolamentare in questione, può trovare
giustificazione nell'esistenza di interessi nazionali, perché la
compressione della competenza regionale (o provinciale) non può
essere predicata se non sulla base di una positiva ed inequivoca
scelta in tal senso dello stesso legislatore statale. Ma, a
differenza di altri casi, pur presenti nella legge n. 107 del 1990,
detta legge non contiene, per l'aspetto qui considerato, alcuna
specifica ed espressa previsione di poteri ministeriali giustificati
alla stregua dell'unitarietà degli interessi sottostanti.
6. - Ad analoghe valutazioni si presta anche il secondo
provvedimento, relativo alla costituzione dei comitati per il buon
uso del sangue, censurato dalla provincia per il fatto di prevedere:
all'art. 1, che il direttore generale dell'azienda sanitaria,
entro trenta giorni, costituisca il detto comitato;
agli artt. 2 e 3, nel dettaglio, la composizione, la struttura
organizzativa, i compiti e la cadenza delle riunioni del comitato
medesimo.
Trattasi di strutture non menzionate espressamente nella legge n.
107 del 1990, la cui attivazione, come cardine organizzativo per
assicurare il buon uso del sangue, è contemplata nel "piano per la
razionalizzazione del sistema trasfusionale italiano per il triennio
1994-1996", approvato con d.P.R. 7 aprile 1994, sulla base dell'art.
1, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, che demanda all'Esecutivo la predisposizione e l'adozione dei
progetti-obiettivo inseriti nel Piano sanitario nazionale.
In questo caso, in mancanza oltretutto di specifici riferimenti
nella legge n. 107 del 1990, si giustifica ancor meno una disciplina
ministeriale che incide con dettagliate disposizioni
sull'organizzazione delle aziende ospedaliere, materia rimessa, sia
pure nell'osservanza dei principi fissati dallo stesso decreto
legislativo n. 502 del 1992, alla competenza delle Regioni e delle
Province autonome.
7. - La difesa della parte resistente, facendo riferimento alle
premesse dei provvedimenti impugnati, richiama, onde giustificarne
l'adozione, la "necessità di emanare norme di carattere tecnico,
uniformi a livello nazionale", argomento questo in cui è dato
cogliere un riferimento a quella giurisprudenza della Corte secondo
la quale il potere ministeriale di emanare direttive o norme
tecniche, rispondenti a finalità generali che trascendono gli
interessi che si intendono tutelare con le competenze attribuite alle
regioni e alle province autonome, non è lesivo delle competenze di
queste ultime (sentenze nn. 356 del 1994, 483 del 1991 e 474 del
1988).
Ma neanche questa via può essere utilmente percorsa per derogare
alle regole sul riparto delle competenze. A parte il fatto che anche
tali poteri, vertendo, nella specie, su materie idonee ad interferire
in competenze proprie delle regioni e province autonome, debbono
reperire espresso fondamento in una previsione di legge, la Corte è
dell'avviso che vanno intese per norme tecniche quelle prescrizioni
che vengono elaborate generalmente sulla base dei principi desunti
dalle c.d. "scienze esatte" o dalle arti che ne sono applicazione
(come, ad esempio, le prescrizioni che individuano standards
qualitativi o metodologie di rilevazione dati e/o di trattamento
materiali). Non si possono, perciò, ricondurre a tale categoria
disposizioni quali quelle in esame, che appaiono, invece, volte - per
lo più e salvo limitate eccezioni (v. ad es. art. 4, comma 4, e art.
5, comma 3, del decreto relativo ai rapporti tra le strutture
provviste di servizi trasfusionali e quelle dotate di frigoemoteche)
- a fissare criteri di organizzazione, ad individuare organi e
procedure, a disciplinare, quanto al primo provvedimento, i criteri
di gestione delle frigoemoteche come pure i rapporti tra i presidi
sanitari e le strutture pubbliche territorialmente competenti; e,
quanto al secondo, a predeterminare la composizione e i compiti dei
comitati con riguardo, persino, alle scansioni temporali della loro
attività.
L'accoglimento del ricorso per le ragioni esposte, assorbe ogni
altro motivo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che non spetta allo Stato disciplinare con decreto del
Ministro della sanità, con riguardo alla provincia autonoma di
Trento, i rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi
trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non
accreditate, dotate di frigoemoteche, nonché disciplinare la
costituzione e i compiti dei comitati per il buon uso del sangue
presso i presidi ospedalieri; e di conseguenza annulla i decreti del
Ministro della sanità in data 1 settembre 1995 indicati in epigrafe,
nella parte in cui non fanno salve le competenze della provincia
autonoma di Trento.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 marzo 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 14 marzo 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte