Corte costituzionale

Ordinanza n. 61/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 15/03/2002 · relatore Fernanda Contri

Norme in gioco

usata come parametro

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge

27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili

urbani), promosso con ordinanza emessa il 9 marzo 2000 dal tribunale

di Roma nel procedimento civile vertente tra De Simone Annarita e

Cirimbilla Giovanni ed altro, iscritta al n. 744 del registro

ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 49, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione di De Simone Annarita nonché l'atto

di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice

relatore Fernanda Contri;

Uditi l'avvocato Emanuele Fornario per De Simone Annarita e

l'avvocato dello Stato Paolo Cosentino per il Presidente del

Consiglio dei ministri.

Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza emessa il

9 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 6

della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di

immobili urbani), nella parte in cui non prevede che, in caso di

separazione personale, il convivente more uxorio succeda al

conduttore di un immobile ad uso abitativo anche in mancanza di prole

comune;

che il rimettente afferma che l'attrice ha convissuto more

uxorio con il convenuto nell'appartamento condotto in locazione da

quest'ultimo; che, cessata la convivenza, l'attrice è rimasta

nell'immobile; che l'ex convivente intende riottenere la

disponibilità dell'immobile, facendo valere i propri diritti di

conduttore; che l'attrice ha proposto domanda di accertamento del

proprio diritto a succedere nel contratto di locazione, ai sensi

dell'art. 6 della legge n. 392 del 1978;

che, relativamente al merito della questione, il giudice a

quo osserva come nella coscienza sociale la posizione del convivente

possa ormai essere equiparata a quella del coniuge, anche in mancanza

di figli comuni; mentre, in ordine alla rilevanza, il giudice

rimettente precisa che, nel caso di pronuncia favorevole, l'attrice

subentrerebbe nel rapporto di locazione e non sarebbe obbligata al

rilascio quale occupante senza titolo;

che nel giudizio innanzi alla Corte si è costituita

l'attrice del giudizio a quo insistendo per l'accoglimento della

questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque

infondata.

Considerato che la carente e generica descrizione della concreta

fattispecie non consente di verificare la effettiva rilevanza nel

giudizio a quo della sollevata questione di legittimità

costituzionale;

che nell'ordinanza di rimessione si afferma che il conduttore

intende riottenere la disponibilità dell'immobile, mentre la ex

convivente del medesimo chiede che sia dichiarata la propria

successione nel rapporto di locazione;

che il giudice a quo non specifica quale sia il rapporto tra

le due domande né precisa le ragioni su cui si basa la domanda di

successione nel contratto di locazione, non essendo, in particolare,

chiarito se a sostegno dell'anzidetta domanda di successione sia

stata dedotta la mera cessazione della convivenza ovvero un accordo

delle parti al momento della cessazione della convivenza stessa;

che il rimettente non precisa nemmeno se il rilascio

dell'immobile, cui, come egli afferma, sarebbe obbligata l'attrice

quale occupante senza titolo, sia stato richiesto nello stesso

giudizio dal conduttore piuttosto che dal locatore, non consentendo

in tal modo di comprendere se vi sia un rapporto di pregiudizialità

tra la domanda in relazione alla quale è prospettato il dubbio di

legittimità costituzionale e le altre domande eventualmente proposte

nel medesimo giudizio;

che, in definitiva, la mancata indicazione di elementi

decisivi ai fini della valutazione della rilevanza rende la questione

manifestamente inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente inammissibile la questione di

legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 27 luglio 1978,

n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 27 febbraio 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Contri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 15 marzo 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:61 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte