Sentenza n. 611/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della
Provincia di Bolzano 18 ottobre 1978, avente per oggetto:
"Istituzione di corsi di preparazione professionale per assistenti
geriatrici e familiari", promosso con ricorso del Presidente del
Consiglio dei Ministri, notificato il 9 novembre 1978, depositato in
cancelleria il 16 successivo ed iscritto al n. 31 del registro
ricorsi 1978;
Visto l'atto di costituzione della provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il giudice
relatore Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il ricorrente,
e l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 9 novembre 1978 e depositato il 16
successivo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che venga
dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della
Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata, a seguito di rinvio, il
18 ottobre 1978, intitolata "Istituzione di corsi di preparazione
professionale per assistenti geriatrici e familiari", per contrasto
con gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige, in
relazione all'art. 6 del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di
attuazione dello Statuto speciale in materia di addestramento e
formazione professionale);
Le censure concernono esclusivamente l'art. 8 della suddetta
legge, il quale consente alla giunta provinciale di autorizzare
l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare da
parte di cittadini italiani, residenti nella provincia, che abbiano
conseguito all'estero gli attestati di qualifica ivi legalmente
riconosciuti, concernenti la detta professione. A giudizio
dell'Avvocatura, il riconoscimento dei titoli di abilitazione
professionale conseguiti all'estero attiene alla sfera dei rapporti o
convenzioni internazionali, riservati allo Stato dall'art. 6, lett.
a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689. Né potrebbe condividersi,
sempre a giudizio dell'Avvocatura, l'osservazione, contenuta nella
relazione al disegno di legge, secondo la quale le competenze in
materia di addestramento e formazione professionale si estenderebbero
anche al riconoscimento degli attestati di qualifica professionale e
non dei titoli di studio - conseguiti all'estero, in quanto le norme
di attuazione dello Statuto espressamente riservano allo Stato tutto
ciò che attiene ai rapporti internazionali, e quindi anche il
riconoscimento dei titoli di studio e degli attestati professionali
conseguiti all'estero. Del resto, conclude l'Avvocatura, il
riconoscimento avviene sulla base di accordi, stipulati dal Governo e
ratificati dal Parlamento, normalmente improntati al criterio della
reciprocità.
2. - Si è costituita la Provincia autonoma di Bolzano chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale venga dichiarata non
fondata.
Secondo la resistente, la riserva allo Stato delle materie
tradizionalmente disciplinate mediante accordi di diritto
internazionale non comporterebbe che la provincia debba astenersi dal
legiferare in tutte le materie che astrattamente possono formare
oggetto di accordi internazionali. In altre parole, secondo questa
prospettazione la provincia, nel far uso della propria potestà
legislativa, pur se deve osservare gli obblighi e le limitazioni
derivanti dall'avvenuto recepimento nell'ordinamento statale del
contenuto di accordi di diritto internazionale già stipulati, non
può tuttavia restare del tutto fuori da un campo, come quello
relativo al riconoscimento degli attestati di qualifica professionale
conseguiti all'estero, nel quale non esiste alcun accordo
internazionale che possa limitarne la potestà legislativa primaria.
Né, tantomeno, si potrebbe invocare una riserva statale del genere,
in presenza di una competenza legislativa esclusiva che, come
riferisce la Provincia, è stata esercitata in assoluta autonomia e
al di fuori di qualsiasi contatto con i Governi degli Stati che
rilasciano gli attestati oggetto di riconoscimento.
D'altronde, che una disposizione del tipo di quella impugnata dal
Governo non violi i limiti imposti alla potestà legislativa
provinciale, risulterebbe confermato, secondo la resistente, dalla
circostanza che analoga disposizione, relativa alle professioni
parasanitarie, non ha dato luogo ad alcuna censura di illegittimità
costituzionale (art. 6 l. p. 23 ottobre 1975, n. 52, come modificato
con l. p. 22 dicembre 1975, n. 56).
3. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la
Provincia autonoma di Bolzano, nel ribadire le conclusioni già
formulate, ha sottolineato che il d.P.R. 26 gennaio 1980, n. 197, il
quale detta norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di
igiene e sanità, ha previsto, all'art. 6, una specifica competenza
provinciale in ordine alla dichiarazione di equipollenza fra i
diplomi o attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie,
che siano stati acquisiti in Paesi dell'area culturale tedesca da
cittadini italiani residenti nella provincia, e i corrispondenti
titoli rilasciati in Italia. Considerato in diritto
1. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato l'art.
8 della legge della Provincia autonoma di Bolzano, riapprovata il 18
ottobre 1978, intitolata "Istituzione di corsi di preparazione
professionale per assistenti geriatrici e familiari", in quanto,
nell'attribuire alla giunta provinciale il potere di autorizzare
l'esercizio della professione di assistente geriatrico e familiare
anche a cittadini italiani che abbiano conseguito attestati o diplomi
di qualifica professionale all'estero, violerebbe l'art. 8, n. 29,
dello Statuto T.-A.A., in relazione a quanto disposto dall'art. 6,
lett. a), del d.P.R. 1° novembre 1973, n. 689 (Norme di attuazione
dello Statuto T.-A.A. in materia di addestramento e formazione
professionale), che riserva allo Stato il riconoscimento dei diplomi
o degli attestati di qualifica professionale conseguiti all'estero.
2. - La materia del contendere del presente giudizio va, peraltro,
dichiarata cessata per due concomitanti ragioni.
In primo luogo, in conseguenza della entrata in vigore del d.P.R.
26 gennaio 1980, n. 197, che, nel dettare norme di attuazione dello
Statuto T.-A.A. in materia d'igiene e sanità, ha specificamente
demandato alla Provincia autonoma di Bolzano la dichiarazione di
equipollenza (con validità nel territorio provinciale) dei diplomi o
attestati di qualifiche professionali sanitarie ausiliarie acquisiti
nei Paesi dell'area culturale tedesca (v., in tal senso, la sentenza
n. 15 del 1987).
In secondo luogo perché, con legge 15 luglio 1981, n. 19 (dal
titolo identico a quello della legge impugnata), la Provincia
autonoma di Bolzano ha dettato una nuova disciplina della materia
già disciplinata dalla legge oggetto del presente giudizio,
inducendo così, secondo un consolidato orientamento di questa Corte
(v. le precedenti sentt. nn. 273 del 1986, 119 del 1986, 149 del
1985, 309 del 1983), a considerare, anche per questo aspetto, cessata
la materia del contendere.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso di
cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:611 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte