Sentenza n. 617/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 3legge 70/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 16 giugno
1977, n. 671, recante "Conferma, ai sensi dell'art. 3 della legge 20
marzo 1975, n. 70, dell'Ente autonomi per la bonifica, l'irrigazione
e la valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia,
Siena e Terni e del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, recante: "Conferma,
ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa
per la formazione della proprietà contadina", promossi con n. 2
ricorsi della Regione Toscana notificati il 6 ottobre 1977 e il 1°
marzo 1978, depositati in Cancelleria il 12 ottobre 1977 e il 9 marzo
1978 ed iscritti al n. 30 del registro ricorsi 1977 e al n. 11 del
registro ricorsi 1978.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Stefano Grassi per la regione Toscana e l'avvocato
dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei
ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso notificato il 6 ottobre 1977 (R. ric. n. 30/77)
la Regione Toscana ha proposto questione di legittimità
costituzionale del d.P.R. 16 giugno 1977, n. 671 (pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 242 del 6 settembre 1977), recante "Conferma,
ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente
Autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria
delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni".
Tale decreto risulterebbe costituzionalmente illegittimo perché
non compatibile con il criterio direttivo, dettato dall'art. 3,
quarto comma, della legge n. 70 del 1975, di "tener conto... delle
competenze delle regioni" nell'individuazione degli enti pubblici
"necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e
democratico" del paese. L'ente di cui si tratta, infatti, secondo
l'assunto della regione Toscana, operando nella materia
dell'agricoltura, di competenza delle regioni, avrebbe dovuto essere
trasferito alle regioni in cui opera, così come esplicitamente
sancisce la tabella B allegata al d.P.R. n. 616 del 1977 e secondo il
procedimento previsto dall'art. 113 di questo decreto. E, attraverso
la violazione del criterio direttivo fissato dalla legge di delega,
l'atto impugnato finirebbe con il violare anche le medesime
competenze regionali, così come riconosciute dalla Costituzione
(artt. 117 e 118 Cost.) che in quel criterio trovano ulteriore
tutela.
Ove non si ritenesse appagante questo coordinamento interpretativo
fra delega contenuta nell'art. 3 della legge n. 70 del 1975 e delega
contenuta nell'art. 1, lett. b), della legge n. 382 del medesimo anno
- coordinamento che sarebbe suggerito dal medesimo art. 3 della legge
n. 70 del 1975, là dove, appunto, impone di tener conto delle
competenze delle regioni - dovrebbe ritenersi che la delega
successiva nel tempo (legge n. 382 del 1975) ha abrogato, in questa
parte (per quel che attiene agli enti che dovranno essere trasferiti
alle regioni), la delega contenuta nella legge anteriore (l. n. 70
del 1975): e, dunque, il decreto legislativo in questione
risulterebbe viziato in misura ancor più radicale e cioè per
difetto assoluto di delega.
Il decreto impugnato, infine, benché pubblicato successivamente,
risulterebbe emanato in data anteriore rispetto al d.P.R. n. 616 del
1977, il quale contempla fra gli enti che dovranno essere trasferiti
alle regioni, quello appunto di cui si tratta (cfr. allegata tab. B,
n. 45); ciò comporterebbe l'abrogazione del decreto impugnato ad
opera del d.P.R. n. 616/77, "prendendo data" l'atto con forza di
legge dal giorno della sua emanazione e non dal giorno della
pubblicazione.
2. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri
contestando le deduzioni della regione ricorrente. Il ricorso sarebbe
inammissibile perché muoverebbe da censure e da parametri estranei
alla tutela delle competenze regionali, come la pretesa inosservanza
dei princìpi e criteri direttivi e la carenza di delega.
La semplice circostanza, peraltro, che l'Ente per la bonifica e
l'irrigazione delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni operi
nella materia dell'agricoltura, di competenza regionale, non sarebbe
sufficiente a ritenerlo trasferito alle regioni interessate, essendo
rimasta ferma la competenza dello Stato sugli enti nazionali e
pluriregionali (art. 2, secondo comma, d.P.R. n. 11 del 1972) fino al
riordino dei medesimi. La circostanza, d'altra parte, che la tab. B,
allegata al d.P.R. n. 616 del 1977, includa questo ente fra quelli
che dovranno essere trasferiti alle regioni con il procedimento di
cui all'art. 113 del medesimo decreto creerebbe un'aspettativa che
peraltro non potrebbe divenire, come tale, parte integrante delle
competenze regionali fissate dalla Costituzione.
Dovrebbe escludersi, comunque, un effetto abrogativo della legge
n. 382 del 1975 nei confronti della legge n. 70 del medesimo anno,
perché le rispettive previsioni opererebbero su piani diversi. La
legge n. 70 prevede la soppressione degli enti inutili, da cui
esclude, ovviamente, quelli di rilevante interesse "economico,
civile, culturale e democratico" indicati nella tabella allegata e da
individuare con decreto delegato; la legge n. 382 del 1975 prevede il
trasferimento alle regioni degli enti che operano nelle materie di
competenza delle medesime ( indicati nell'allegata tab. B),
attraverso un procedimento (art.113) volto ad accertarne la natura
pubblica e ad individuare, ove la natura sia pubblica, eventuali
funzioni residue di rilevanza nazionale. La conservazione dell'ente,
perché di rilevante interesse, non precluderebbe successive
"regionalizzazioni" e, dunque, non violerebbe le competenze
regionali. Ciò sarebbe confermato dalla circostanza che numerosi
enti indicati nella tabella allegata alla legge n. 70 del 1975 e,
dunque, sottratti alla regola generale dell'estinzione, sono indicati
anche nella tab. B allegata al d.P.R. n. 616 del 1977 e, dunque,
sottoposti al procedimento di "regionalizzazione". Ciò varrebbe
anche ad escludere l'abrogazione (ipotizzata da parte ricorrente) del
decreto delegato di "conferma" dell'Ente per la bonifica, irrigazione
e valorizzazione delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni ad
opera del d.P.R. n. 616 del 1977 che, nella tab. B, come si è detto,
ne prevede la regionalizzazione, previe le accennate necessarie
verifiche.
3. - Con ricorso notificato il 1° marzo 1978 (R. ric. n. 11/1978)
la regione Toscana ha proposto questione di legittimità
costituzionale in via principale del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 31 gennaio 1978), recante
"Conferma, ai sensi dell'art. 3 legge 20 marzo 1975, n. 70, della
Cassa per la formazione della proprietà contadina".
Il d.P.R. impugnato, "confermando" la Cassa per la formazione
della proprietà contadina nella sua attuale condizione di ente
statale, violerebbe le competenze regionali in materia di
agricoltura, così come previste dagli artt. 117 e 118 Cost. e
trasferite con d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11, con legge 14 agosto
1971, n. 817, con legge 22 luglio 1975, n. 382, con d.P.R. 24 luglio
1977, n. 616.
La Cassa per la formazione della proprietà contadina è stata
istituita (art. 9 decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121; art. 2
decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; art. 5 legge 23 aprile
1949, n. 165, che ne estende le competenze, dapprima limitate al
mezzogiorno ed alle isole, a tutto il territorio nazionale) al fine
di provvedere all'acquisto di terreni per rivenderli a coltivatori
diretti singoli ed associati. A partire dalla legge 26 maggio 1965,
n. 590, la Cassa è stata affiancata dagli enti di sviluppo, a cui
concede finanziamenti per l'acquisto, la trasformazione dei terreni e
la rivendita, previa formazione di efficienti unità produttive a
coltivatori diretti.
Le funzioni della detta Cassa rientrerebbero fra quelle trasferite
alle regioni con gli atti normativi di cui si è fatto cenno.
Il d.P.R. n. 11 del 1972 attribuisce alle Regioni, in particolare,
"gli interventi concernenti l'adeguamento tecnico-economico delle
imprese agrarie ed in particolare gli interventi a favore della
proprietà coltivatrice" (art. 1, lett. g), nonché relativi ai
"miglioramenti agrari e fondiari" (art. 1, lett, f) ed all'assistenza
tecnica alle imprese agricole (art. 1, lett. e); il d.P.R. n. 616 del
1977 attribuisce alle competenze regionali "gli interventi a favore
dell'impresa e della proprietà agraria singola e associata" (art.
66, primo comma), l'"assistenza aziendale e interaziendale", il
miglioramento fondiario e l'ammodernamento delle strutture fondiarie"
(art. 66, secondo comma), la "ricomposizione, il riordino fondiario,
l'assegnazione e coltivazione di terre incolte abbandonate ed
insufficientemente coltivate" (art. 66, terzo comma), le funzioni
amministrative concernenti ogni tipo di intervento per agevolare
l'"accesso al credito" (art. 109), essendo stati soppressi i fondi di
rotazione di cui alle leggi n. 1208 del 1951, n. 590 del 1965, n. 817
del 1971, n. 910 del 1966 (art. 110); l'art. 3 della legge n. 817 del
1971 trasferisce alle regioni le attribuzioni di cui alla legge n.
590 del 1965, "in materia di provvidenze per lo sviluppo della
proprietà coltivatrice". La legge 30 aprile 1976, n. 386, determina
inoltre le norme di principio per gli enti di sviluppo attribuiti
alle competenze regionali, con funzioni di ammodernamento delle
strutture agricole, promozione e sviluppo della cooperazione,
assistenza tecnica ed economica ai produttori ed associati. La
competenza relativa è stata esercitata dalla regione Toscana con
legge n. 72 del 1977.
La Cassa eserciterebbe, dunque, funzioni già trasferite alle
regioni, le cui competenze risulterebbero lese dalla "conferma"
dell'ente operata, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70 del 1975,
dal decreto presidenziale impugnato, che in tal modo avrebbe
disatteso anche il criterio, indicato nella medesima legge di delega,
di rispettare appunto le competenze regionali.
4. - Si costituiva il Presidente del Consiglio dei ministri,
contestando le deduzioni della regione ricorrente.
La "conferma" di un ente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 70
del 1975, con decreto legislativo delegato, non sarebbe in contrasto,
innanzi tutto, con il successivo trasferimento del medesimo alle
regioni; ciò perché la stessa legge n. 70 del 1975 prevede, nella
tabella allegata, la conferma di enti che, ai sensi della tabella B
allegata al d.P.R. n. 616/77, dovranno essere sottoposti al
procedimento di "regionalizzazione". Nel caso di specie peraltro la
Cassa per la formazione della proprietà contadina non rientrerebbe
fra gli enti che, ai sensi del d.P.R. n. 616/77 (e dell'annessa
tabella B), debbono essere trasferiti alle regioni. La Cassa per la
formazione della proprietà contadina, d'altra parte, è coesistita,
fin dall'inizio, con gli enti di sviluppo (art. 12, legge 26 maggio
1965, n. 590), i cui compiti di stimolo produttivo non
coinciderebbero con quelli, propri della Cassa, di favorire la
formazione della proprietà contadina.
L'ulteriore normativa invocata da parte ricorrente concernerebbe
sempre settori diversi da quelli in cui opera la Cassa, come
l'adeguamento tecnico ed economico della proprietà coltivatrice
(art. 1, lett. g, d.P.R. n. 11 del 1972), l'assistenza tecnica alle
imprese (art. 1, lett. c, d.P.R. n. 11 del 1972), la ricomposizione
fondiaria (art. 66, terzo comma, d.P.R. n. 616 del 1977), gli
interventi a favore della impresa e della proprietà agraria singola
ed associata (art. 66, primo comma, d.P.R. n. 616/77), le misure che
agevolano l'accesso al credito (art. 109 d.P.R. n. 616/77), pur
sempre distinte dall'esercizio del credito, etc.; non concernerebbe
tuttavia le funzioni proprie e specifiche della Cassa, che sono
quelle di favorire la formazione della piccola proprietà
coltivatrice. Considerato in diritto
1. - I giudizi, stante l'analogia delle questioni sollevate,
possono essere riuniti.
2. - Nel primo giudizio la regione Toscana impugna il d.P.R. 16
giugno 1977, n. 671, di conferma dell'"Ente Autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni", per violazione degli artt. 76, 117, 118
Cost., sostenendo che sia stato disatteso il criterio di rispettare
le competenze regionali, indicato dall'art. 3, comma quarto, della
legge di delega 22 marzo 1975, n. 70. Ciò per essere stato
confermato un ente destinato a operare nella materia
dell'agricoltura, materia di competenza regionale, e quindi soggetto
ad essere trasferito alle regioni interessate, ai sensi dell'art. 1,
lett. b), della legge 22 luglio 1975, n. 382 e della tabella B (n.
45) allegata al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.
In subordine, ove questa interpretazione della delega contenuta
nella legge n. 70 del 1975, coordinata con la delega contenuta nella
legge n. 382 del 1975, non fosse condivisa, si dovrebbe ritenere, ad
avviso della Regione ricorrente, abrogata la delega anteriore nel
tempo (quella di cui all'art. 3 della legge n. 70 del 1975) nella
parte in cui concerne gli enti da trasferire alle regioni; ne
deriverebbe che il decreto di "conferma" dell'Ente per la bonifica e
lo sviluppo delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni sarebbe
stato emanato in carenza di delega legislativa.
Il decreto impugnato, comunque, essendo stato emanato prima del
d.P.R. n. 616 del 1977, che prevede (n. 45 dell'allegata tab. B) il
trasferimento alle regioni interessate dell'ente "confermato", anche
se registrato e pubblicato successivamente, dovrebbe ritenersi da
questo abrogato.
Nel secondo giudizio la regione Toscana impugna il d.P.R. 6
gennaio 1978, n. 13, di conferma della Cassa per la formazione della
proprietà contadina, per violazione degli artt. 117 e 118 Cost., in
quanto tale Cassa opererebbe nelle materie attribuite alla competenza
regionale e ne sarebbero già state trasferite le funzioni (art. 3
legge n. 817 del 1971; art. 1 d.P.R. n. 11 del 1972; art. 1 legge n.
382 del 1975; artt. 66, 109, 110 d.P.R. n. 616 del 1977; legge n. 386
del 1976), e per violazione dell'art. 76 Cost., in quanto non sarebbe
stato osservato il criterio, di cui all'art. 3, comma quarto, della
legge di delega n. 70 del 1975, di rispettare le competenze
regionali.
3. - Non è inammissibile, come sostiene il Presidente del
Consiglio dei ministri, la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. n. 671 del 1977, sollevata dalla regione Toscana per
violazione dell'art. 76 Cost.. Nel caso di specie, infatti, il
criterio direttivo (art. 3, quarto comma, n. 4, legge n. 70 del 1975)
che si assume violato attiene proprio alle garanzie delle competenze
regionali ("Il Governo terrà conto dei seguenti criteri: n.4: della
competenza delle regioni"), ed è, dunque, idoneo ad integrare
parametro di costituzionalità in un giudizio promosso in via
principale dalla regione (cfr. sentt. nn. 183 e 192 del 1987).
Ovviamente, peraltro, la questione non solo è strettamente
collegata, ma sostanzialmente si identifica con le altre, con le
quali si lamentano specifiche violazioni delle (norme costituzionali
attributive delle) competenze regionali, e quindi va esaminata e
risolta in una con le dette altre questioni.
4. - La questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli artt. 117 e 118 Cost., del d.P.R. n. 671 del 1977, di "conferma"
dell'Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la valorizzazione
fondiaria delle province di Arezzo, Perugia, Siena e Terni, non è
fondata.
È indiscutibile che con l'art. 1 del d.P.R. n. 11 del 1972, è
stata trasferita alle regioni la competenza amministrativa in materia
di agricoltura.
Con l'art. 2, comma primo, dello stesso decreto, inoltre, sono
state dichiarate trasferibili alle stesse regioni le funzioni
amministrative esercitate dagli organi dello Stato in ordine agli
enti di sviluppo, e più generalmente in ordine agli enti, consorzi,
istituzioni e organizzazioni locali operanti in una sola regione
nelle materie di cui all'art.1.
Con l'art. 2, comma secondo, dello stesso decreto è stato
stabilito che fino a quando non sarà provveduto al riordinamento,
con legge dello Stato, degli enti pubblici (di tutti gli enti
pubblici), compresi quelli di sviluppo, a carattere nazionale o
pluriregionale operanti nelle materie di cui al decreto, resta ferma
la competenza degli organi dello Stato (vale a dire, tenuto conto di
quanto esplicato con il comma primo: le funzioni amministrative
esercitate dagli organi dello Stato) in ordine agli enti medesimi.
Nella specie si tratta dell'Ente per la irrigazione della
Valdichiana, delle Valli contermini aretine, del bacino idrografico
del Trasimeno e dell'alta Valle del Tevere umbro-toscana, istituito
con legge 18 ottobre 1961, n. 1048, e successivamente modificato,
sino a divenire Ente autonomo per la bonifica, l'irrigazione e la
valorizzazione fondiaria nelle province di Arezzo, Perugia, Siena e
Terni, confermato con l'impugnata legge delegata, d.P.R. n. 671 del
1977.
L'Ente in questione, avente compiti di promozione, regolazione e
gestione dell'irrigazione e delle culture irrigue (v. il favore per
l'irrigazione espresso dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910,
concernente lo sviluppo dell'agricoltura nel quinquennio 66-70) in
una vasta area ultraregionale, rientra certamente nell'ampia
categoria degli enti pubblici, compresi quelli di sviluppo, a
carattere nazionale o pluriregionale operanti nella materia
dell'agricoltura - cui si riferisce l'art. 2, comma secondo, del
d.P.R. n. 11 del 1972, dianzi richiamato, per stabilire che le
funzioni esercitate dallo Stato rispetto ad essi rimangono allo Stato
fino al riordinamento degli enti stessi - e quindi fra quelli cui si
riferisce la legge n. 70 del 1975, concernente tutti gli enti
pubblici (il c.d. parastato) ad eccezione degli enti, fra i quali non
rientra l'ente in questione, indicati nell'art. 1, comma secondo e
comma terzo, della stessa legge n. 70.
Come sia attuato il detto "riordino" si desume dall'art. 2 della
legge n. 70 del 1975, che, per la categoria generale degli enti
pubblici di cui all'art. 1, comma primo, prevede la soppressione e la
conseguente cessazione delle rispettive funzioni (nonché la
liquidazione), salva la dichiarazione di loro necessità con i
decreti di cui al successivo art. 3. Con la quale ultima disposizione
è previsto che il Governo, con decreti delegati, individui gli enti
ritenuti necessari "ai fini dello sviluppo economico, civile,
culturale e democratico del paese" (alcuni sono dichiarati tali dalla
stessa legge mediante l'inclusione nella tabella allegata). Ed è
proprio sulla base della delega così conferita che sono state
operate la dichiarazione di necessità e la conferma dell'Ente di cui
si tratta dal d.P.R. n. 671 del 1977, ora impugnato.
Il "riordinamento", quindi, non riguardava il trasferimento delle
funzioni dei detti enti alle regioni, ma solo, secondo l'art. 2,
comma secondo, del d.P.R. n. 11 del 1972, la cessazione o no delle
funzioni statali relative agli enti stessi e la loro sopravvivenza o
no come enti pubblici.
Sempre in materia di agricoltura, va notato che la legge quadro n.
386 del 1976 sugli enti di sviluppo, con norme transitorie e
particolari (artt. 6 e ss.), prevede il trasferimento alle regioni
delle funzioni fino a quel momento esercitate dallo Stato
relativamente ad alcuni Enti di sviluppo, nonché il trasferimento
alle regioni delle funzioni esercitate da tali Enti di sviluppo
(rispettivamente art. 6, comma primo, e art. 6, comma terzo e
quarto).
Ciò conferma che il riordinamento degli enti pubblici operato
dalla legge delega n. 70 del 1975 e dai decreti delegati emanati
sulla base di essa non incideva in alcun modo sul trasferimento delle
funzioni degli enti nazionali e ultraregionali. Trasferimento che
invece sarebbe stato attuato sulla base della delega contenuta nella
legge n. 382 del 1975 e nelle forme previste dall'art. 113 del
decreto delegato n. 616 del 1977 relativamente agli enti nazionali e
ultraregionali in genere, e ad opera della legge n. 386 del 1976 per
gli enti di sviluppo agricolo.
È dunque inattendibile la tesi della regione ricorrente, secondo
la quale, una volta intervenuta la delega ex lege n. 382 del 1975, e
in previsione del trasferimento che avrebbe avuto luogo con
l'esercizio della detta delega (d.P.R. n. 616 del 1977), qualsiasi
attività normativa attinente alla stessa legge n. 70 del 1975 e
all'esercizio della delega in essa contenuta, avrebbe dovuto
intendersi preclusa o sospesa relativamente ad enti (nazionali o
interregionali) operanti nelle materie di competenza regionale,
giacché per definizione essa avrebbe invaso l'autonomia
costituzionalmente garantita della regione (in riferimento all'art.
117 e allo stesso criterio direttivo, concernente la considerazione
delle competenze regionali, stabilito dal n. 4 dell'art. 3 della
legge n. 70 del 1975).
Una siffatta generalizzata preclusione o sospensione è resistita
infatti dalla reciproca indipendenza fra i piani rispettivamente
propri delle due normative, indipendenza che esclude anche ogni
incompatibilità fra le medesime (e quindi l'ipotesi di abrogazione
dell'una da parte dell'altra).
D'altro canto, la stessa prefissione dei criteri della delega di
cui all'art. 3 della legge n. 70 del 1975 è concepita nella
previsione che il legislatore delegato intervenga, e non che si
arresti, di fronte agli enti operanti nelle materie di competenza
regionale, tanto che prescrive che si debba "tener conto" "della
competenza delle regioni" sia ai fini della inclusione degli enti
nell'elenco di quelli ritenuti necessari, che "per la valutazione
dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o
fusione" (art. 3, comma quarto, con riguardo alle ipotesi previste
rispettivamente dal primo, terzo e secondo comma).
In ogni caso, non si potrebbe ritenere né, ex ante, preclusa
dalla previsione del "trasferimento delle funzioni degli enti
nazionali e ultraregionali alle regioni", in quanto considerata
immanente al sistema ex art. 117 Cost., né, ex post, contraria a
tale previsione, un'operazione normativa volta, come quella
impugnata, non già a una definitiva "statalizzazione" dell'ente
considerato e alla esclusione o preclusione della sua
"regionalizzazione", ma a un mero risultato manutentivo
(dichiarazione di necessità e conferma), senza il quale, a norma
dell'art. 2, comma primo, della legge n. 70 del 1975, avrebbe operato
la soppressione di diritto, con conseguente (in tal caso sì)
esclusione o preclusione della "regionalizzazione" dell'ente stesso.
Quanto finora detto trova conferma nel rilievo che nella Relazione
davanti alla Camera al progetto di legge (risultante
dall'unificazione di un disegno governativo e di proposte
parlamentari) che doveva divenire la legge n. 70 del 1975 - relazione
che ha trovato eco nelle discussioni alla Camera - il riordinamento
degli enti (nel suo più ampio senso) è visto come premessa
necessaria anche dell'attuazione (per questa parte) dell'ordinamento
regionale, senza alcun pregiudizio del modo dell'attuazione (che
avrebbe potuto essere sia il passaggio degli enti sotto il controllo
regionale, sia la trasformazione strutturale degli enti stessi ai
fini della loro "regionalizzazione", sia, dunque, il trasferimento
delle funzioni secondo un modello, quale quello disegnato dall'art.
113 d.P.R. n. 616 del 1977).
Per le stesse ragioni va esclusa l'abrogazione dell'art. 3 della
legge n. 70 del 1975 ad opera dell'art. 1 della legge n. 382 del
medesimo anno, per la parte che riguarda gli enti da trasferire alle
regioni e l'abrogazione del d.P.R. n. 671 del 1977, oggetto del
presente giudizio, ad opera del d.P.R. n. 616 del 1977.
5. - Considerazioni analoghe valgono per la seconda questione, che
concerne il d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, di "conferma" della Cassa
per la formazione della proprietà contadina.
L'attività di questa Cassa rientra, senza dubbio, nella materia
dell'agricoltura, materia trasferita alle regioni. La dichiarazione
di necessità, e quindi la conferma della Cassa contadina, non
precludeva peraltro la "regionalizzazione" della Cassa secondo il
procedimento di cui all'art. 113 d.P.R. n. 616 del 1977.
Non vi è dubbio che già con la legge 17 agosto 1971, n. 817,
fosse avvenuto il trasferimento alle regioni delle funzioni
esercitate dal Ministero dell'agricoltura in materia di "provvidenze
per lo sviluppo della proprietà coltivatrice" e può anche
ammettersi che tale trasferimento, concernente l'attuazione dell'art.
47 Cost., fosse in ottemperanza dell'art. 117 Cost. Il trasferimento
stesso riguardava peraltro funzioni statali e particolarmente quelle
esercitate in questa materia dagli organi del Ministero suindicato in
distribuzione dei compiti affidati dalla legge n. 590 del 1965 fra
gli organi stessi, gli Enti di sviluppo agricolo, e la Cassa
contadina.
Né vi è dubbio che, sulla base della legge quadro n. 386 del
1976, la regione Toscana, con la legge regionale 18 settembre 1977,
n. 72, abbia istituito il proprio Ente regionale di sviluppo
agricolo.
Ma qui si trattava di provvedere su un altro Ente, a carattere
già interregionale e successivamente nazionale: appunto la Cassa
per la formazione della piccola proprietà contadina, istituita con
l'art. 9 del decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, con competenza
per le regioni e per i territori di cui all'art. 1 dello stesso
decreto (Abruzzo e Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria,
Sardegna, comuni appartenenti alle province di Latina e Frosinone,
nonché dell'Isola d'Elba) e per la Sicilia, competenza estesa
all'intero Lazio e alla Maremma toscana con il decreto legislativo 5
maggio 1948, n. 1242 e infine a tutto il territorio della Repubblica
con l'art. 5, comma primo, della legge 23 aprile 1949, n. 165.
Ed anche per tale ente, non previsto dalle particolari norme sulla
regionalizzazione concernenti gli enti di sviluppo, si aprivano, su
piani diversi, da un lato il problema del riordinamento, (attesa la
latitudine della formulazione dell'art. 2, comma secondo, del d.P.R.
n. 11 del 1972), dall'altro il problema della "regionalizzazione".
La questione, dunque, è pur sempre quella se in vista della
"regionalizzazione" fosse illegittima, siccome invasiva della
competenza regionale, l'operazione normativa impugnata, eseguita con
l'art. unico del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13, in attuazione della
delega conferita con l'art. 3 della legge n. 70 del 1975.
E la risposta è anche qui negativa, perché l'operazione in
discorso - secondo quanto è stato diffusamente osservato circa le
analoghe questioni sollevate dalla regione Toscana con il ricorso
sopra esaminato - non è in alcun modo preclusiva della
"regionalizzazione".
È appena il caso di notare che tale "regionalizzazione", per la
rilevata mancanza di misure normative specifiche avrebbe potuto
essere operata anche secondo il modulo di cui al d.P.R. n. 616 del
1977. Che ciò non sia accaduto o che la "regionalizzazione" non sia
altrimenti avvenuta, non può comunque ascriversi al d.P.R. n. 13 del
1978, che si è limitato a dichiarare, ex lege n. 70 del 1975,
necessaria e a confermare la Cassa medesima, in tal modo - come già
osservato circa le analoghe questioni sollevate con l'altro ricorso
sopra esaminato - non già "statalizzandola" definitivamente, ma
evitandone la soppressione di diritto ex art. 2, comma primo, della
legge n. 70 del 1975.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del d.P.R. 16 giugno 1977 n. 671 ("Conferma, ai sensi dell'art. 3
della legge 20 marzo 1975, n. 70, dell'Ente Autonomo per la bonifica,
l'irrigazione e la valorizzazione fondiaria delle province di Arezzo,
Perugia, Siena e Terni") proposta in via principale dalla regione
Toscana per violazione degli artt. 76, 117, 118 della Costituzione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del d.P.R. 6 gennaio 1978, n. 13 ( "Conferma, ai sensi dell'art. 3
legge 20 marzo 1975, n. 70, della Cassa per la formazione della
proprietà contadina) proposte in via principale dalla regione
Toscana per violazione degli artt. 117, 118, 76 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:617 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte