Sentenza n. 62/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Nicola Jaeger
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2337, promosso con
l'ordinanza 26 giugno 1956 del Tribunale di Lecce, pronunciata nel
procedimento civile vertente fra Persone' Egidio ed Alessandro e la
Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente Puglia e Lucania,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 213 del 25
agosto 1956 ed iscritta al n. 248 del Registro ordinanze 1956.
Vista la dichiarazione d'intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
uditi l'avv. Enrico Bassanelli ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con atto di citazione notificato il 10 agosto 1955 i signori Egidio
ed Alessandro Persone' convennero davanti al Tribunale di Lecce la
Sezione speciale per la riforma fondiaria dell'Ente per lo sviluppo
della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania,
nonché il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, esponendo che
mediante decreto del Presidente della Repubblica in data 19 novembre
1952, n. 2337 (pubblicato nel supplemento della Gazzetta Ufficiale n.
295 del 20 dicembre 1952), era stato approvato il piano
particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente nei confronti
degli attori e relativo ad un comprensorio di terreni in agro di
Nardò, per complessivi ettari 169.22.11 ed era stato disposto il
trasferimento in proprietà dell'Ente dei terreni espropriati.
Gli attori chiedevano che il Tribunale dichiarasse che essi sono
attualmente proprietari e legittimi possessori dei beni compresi nel
piano di espropriazione, avendo acquistato i beni stessi con atti di
donazione e di compravendita del 1906 e del 1950, mentre il decreto
presidenziale di espropriazione avrebbe dovuto essere considerato
costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 76 e 77 della
Costituzione, per avere con esso il Governo ecceduto dai limiti della
delegazione conferitagli con l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n.
230, e con la legge 21 ottobre 1950, n. 841.
I convenuti si costituivano e contestavano le domande. Su istanza
degli attori, il Tribunale di Lecce disponeva la sospensione del
giudizio e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, con
ordinanza in data 26 giugno 1956, regolarmente notificata e comunicata
ai soggetti e agli organi indicati dalla legge e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 25 agosto 1956.
Le questioni sottoposte al giudizio della Corte dall'ordinanza del
Tribunale sotto il profilo dell'eccesso di delega sono le seguenti:
a) se, nel calcolo della superficie totale, ai sensi dell'art. 4
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, si dovessero includere anche le
aree classificate come fabbricati rurali, che non sarebbero espressive
di reddito dominicale, giusta il disposto dell'art. 16 del testo unico
sul nuovo catasto;
b) se, determinata la percentuale di scorporo, con riferimento alla
proprietà di tutti i beni di un soggetto, in tutto il territorio dello
Stato, ai sensi dell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
dell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, si dovesse poi
concretamente espropriare una superficie corrispondente a quella
percentuale del reddito totale ovvero una parte corrispondente alla
stessa percentuale dei soli beni compresi nel perimetro di riforma.
Davanti alla Corte costituzionale si costituivano in termini gli
attori del giudizio principale Egidio ed Alessandro Persone' e l'Ente
Puglia e Lucania, ed interveniva nel giudizio il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato, come l'Ente, dalla Avvocatura
generale dello Stato.
I primi concludevano perché fosse dichiarata la illegittimità
costituzionale del decreto presidenziale di esproprio, la difesa
dell'Ente perché fosse dichiarata la improponibilità o la
inammissibilità e, in subordine, la infondatezza delle questioni
sollevate.
Le argomentazione esposte nelle deduzioni e nelle memorie delle
parti e successivamente illustrate nella discussione orale ripropongono
temi discussi anche nelle altre cause analoghe dibattute davanti alla
Corte, con particolare ricchezza di citazioni e di analisi dei lavori
preparatori della riforma agraria. Considerato in diritto :
La Corte ha già avuto occasione di pronunciarsi sulla eccezione
pregiudiziale sollevata dall'Avvocatura generale dello Stato, con la
sentenza n. 59 del 13 maggio 1957 e non rileva ragioni sufficienti per
indurla a modificare il proprio giudizio.
In quanto alle questioni di legittimità costituzionale proposte
dal Tribunale di Lecce, essa osserva che esattamente la difesa
dell'Ente Puglia e Lucania ha sostenuto che i fabbricati rurali mancano
di propria autonomia funzionale e costituiscono un elemento di ausilio
per la conduzione di terreni agrari di cui concorrono a migliorare il
reddito, onde la mancanza di estimazione delle particelle che li
sopportano è soltanto apparente e l'incremento di reddito determinato
dalla loro presenza è incorporato nell'estimo dei terreni cui servono
e dei quali seguono le sorti.
Si può aggiungere che molti dei dubbi insorti su questo punto sono
dovuti al linguaggio usato dalle leggi di riforma, nel testo delle
quali si leggono spesso espressioni che sembrano riferirsi soltanto a
terreni (terreni classificati in un modo o nell'altro, terreni
espropriabili, terreni da conservare, da trasformare, ecc.); il che
deriva evidentemente dal fatto che il legislatore aveva presenti, come
uno dei fini della riforma, la trasformazione e il miglioramento dei
terreni. Sennonché, nella maggior parte dei casi, oggetto della
espropriazione non è e non può essere soltanto il terreno, ma anche
altri beni, che al terreno ineriscono e che servono, direttamente o
indirettamente, alla coltivazione, quali i magazzini, le stalle, i
granai, le abitazioni dei coltivatori e simili. Ed è naturale che il
reddito dominicale complessivamente accertato per i terreni includa
anche quella parte che può derivare dall'uso di tali beni ausiliari,
ma che non si presterebbero neppure ad una valutazione distinta ed
autonoma.
Più delicata e più discussa è l'altra questione, se la
percentuale di scorporo, calcolata con riferimento alla proprietà di
tutti i beni situati in qualunque parte del territorio della
Repubblica, ai sensi dell'art. 4 della legge stralcio e dell'articolo
unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, dovesse poi concretamente
applicarsi all'intera proprietà o soltanto alla porzione di beni
compresa nel perimetro di riforma.
Su questo punto, si deve riconoscere che la difesa degli
espropriati ha posto efficacemente in evidenza diversi inconvenienti
che conseguono alla applicazione del sistema adottato e che possono
eventualmente anche diminuirne la efficacia; ma la indicazione di tali
inconvenienti, dovuti in definitiva al fatto che non si è provveduto
finora ad una riforma agraria nazionale e si è preferito procedere
parzialmente e gradualmente, si risolve in una critica dei criteri
adottati dalla legge di delegazione, piuttosto che in una dimostrazione
di illegittimità costituzionale dei decreti legislativi conseguenti.
Proprio nella legge di delegazione e in altre leggi successive si
trovano disposizioni, le quali stabiliscono che "Nel caso di proprietà
di terreni situati in parte nei territori indicati nell'art. 1 della
presente legge, e in parte fuori di tali territori, lo scorporo
derivante dall'art. 4 si applica ai terreni situati nei territori di
cui all'art. 1 fino alla totale applicazione della quota di esproprio"
(art. 13 della legge stralcio); che "L'Ente espropriante può
provvedere alla espropriazione dei terreni oggetto della comunione,
fino ad esaurire il valore della quota ideale spettante a detto
condominio. La porzione espropriata sarà imputata alla quota del
condominio colpito da espropriazione" (art. 8, secondo comma, legge 18
maggio 1951, n. 333); che "Gli Enti di riforma possono pubblicare piani
particolareggiati di espropriazione... fino al 30 settembre 1952...
quando in conseguenza dell'applicazione dell'art. 10 della legge 21
ottobre 1950, n. 841, siano stati esonerati dalla espropriazione
terreni compresi in piani espropriativi pubblicati nei termini e sia
così divenuta necessaria, per integrare la quota di scorporo in
osservanza della legge stessa, la pubblicazione di nuovi piani che
comprendono altri terreni in luogo di quelli esonerati" (art. 2, primo
comma, legge 2 aprile 1952, n. 339).
Anche se nessuna delle disposizioni riferite sarebbe da sola
sufficiente a risolvere il problema, dal loro congiunto esame e dal
loro coordinamento, oltre che dalla considerazione della ratio della
legge 16 agosto 1952, n. 1206, si ricava la convinzione che il
legislatore ha voluto che la percentuale di scorporo, calcolata con
riferimento alla proprietà di tutti i beni situati in qualunque parte
del territorio nazionale, possa concretarsi sui beni esistenti in una
sola zona, compresa nel perimetro della riforma, anche se l'esproprio
giunga ad assorbire integralmente tutti i terreni che l'espropriando
possiede nella zona e perfino se la quota da espropriare superi la
estensione di quei terreni.
Né si può sostenere che questa soluzione si trovi in contrasto
con le norme della Costituzione, e in particolare con quelle contenute
nell'art. 3, senza contestare la legittimità costituzionale di tutta
la riforma fondiaria, così come è stata finora compiuta, perché è
chiaro che una riforma parziale non può non determinare disparità di
trattamenti da zona a zona e da categorie a categorie territoriali di
proprietari e di lavoratori agricoli; ma ciò appare previsto ed
ammesso dalle norme contenute nell'art. 44 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta la eccezione pregiudiziale proposta dall'Avvocatura
generale dello Stato,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1952, n. 2337,
in riferimento alle norme contenute negli artt. 76 e 77, primo comma,
della Costituzione, nell'art. 4 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e
nell'articolo unico della legge 16 agosto 1952, n. 1206, proposte con
l'ordinanza 26 giugno 1956 del Tribunale di Lecce.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte