Sentenza n. 62/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 77d.P.R. 164/1956
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 4legge 51/1955
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 77 del D.P.R.
7 gennaio 1956, n. 164, promosso con ordinanza emessa il 15 gennaio
1962 dal Tribunale di Parma nel procedimento penale a carico di Cesari
Aldo, iscritta al n. 50 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14 aprile 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Verzì;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Valente Simi, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso del procedimento penale contro Cesari Aldo, imputato del
delitto di omicidio colposo e di due distinte contravvenzioni alla
legge per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni,
su istanza della difesa, il Tribunale di Parma - con ordinanza del 15
gennaio 1962 - sollevava questione di legittimità costituzionale
dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, in relazione all'art.
4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli artt. 76
e 77 della Costituzione.
Si osserva nell'ordinanza che l'art. 4 della legge delegante 12
febbraio 1955, n. 51, mentre dispone che per le violazioni delle
norme... "potrà essere stabilita la pena dell'arresto fino a tre mesi
e dell'ammenda non superiore a lire 300.000", non fissa i limiti minimi
di pena, intendendo con ciò rinviare a quanto dispone in via generale
l'art. 26 del Codice penale. Invece la legge delegata stabilisce
all'art. 77 la pena dell'ammenda in misura minima di lire 50.000,
100.000 e 200.000, a seconda delle diverse contravvenzioni, violando i
limiti della delega legislativa.
Riconosciuta così la non manifesta infondatezza e la rilevanza
della suindicata questione di legittimità costituzionale, il detto
Tribunale ha ordinato la sospensione del giudizio e la trasmissione
degli atti a questa Corte.
L'ordinanza è stata regolarmente notificata, comunicata e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del 14
aprile 1962.
Nel presente giudizio vi è stato soltanto l'intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dalla
Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria e nella memoria
illustrativa del 5 febbraio 1963, l'Avvocatura dello Stato deduce la
manifesta infondatezza della questione proposta, osservando che l'art.
26 del Codice penale si limita a fissare il limite minimo e massimo
dell'ammenda senza vincolare per nulla il legislatore nella pena da
comminare per i singoli reati. Aggiunge che la legge delegante, avendo
stabilito la sola misura massima della pena, ha inteso imporre un solo
limite, rimettendo al potere discrezionale del legislatore delegato di
fissare i minimi della sanzione e che non sembra possibile desumere un
vincolo da una legge ordinaria, come il Codice penale, che per sua
natura è pienamente derogabile anche dagli atti legislativi delegati.
Cita, infine, una sentenza della Corte di cassazione, che ha dichiarato
manifestamente infondata la stessa questione. Considerato in diritto :
L'eccesso di delega, che l'ordinanza del Tribunale di Parma pone a
fondamento della questione di legittimità costituzionale dell'art. 77
del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, non sussiste. La questione sorge
soltanto per la interpretazione data dal Tribunale alla norma dell'art.
4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, la quale ha posto un limite
massimo (lire 300.000) alla pena dell'ammenda, ma nulla ha detto in
merito al minimo della stessa pena. Secondo il Tribunale, col
silenzio, il legislatore avrebbe inteso rinviare alla disposizione
dell'art. 26 del Codice penale, onde l'art. 77 suindicato - nel
comminare per le varie contravvenzioni ammende che vanno da un minimo
di lire 50.QOO, di lire 100.000 e di lire 200.000 fino a quel massimo
fissato dalla legge delegante - avrebbe violato i limiti della delega
legislativa.
Rileva questa Corte che la norma dell'art. 4 della legge n. 51 del
1955 non si presta alla interpretazione data dal Tribunale, quando
venga inquadrata ed esaminata nei rapporti fra legge delegante e legge
delegata.
Ed infatti - anche a non volere tenere conto della ampiezza della
delega, quale si desume dall'art. 3 della legge n. 51 del 1955 - basta
considerare che l'oggetto principale della delega contenuta nell'art. 4
è precisamente quello di fissare le sanzioni penali per le singole
violazioni alle norme di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro-il
che vuoi dire, in altri termini, determinare un minimo ed un massimo di
ammenda entro il quale il giudice possa spaziare nella applicazione
concreta della pena-, per dedurre che già sussiste la delega di
fissare il minimo di ammenda. Quando si tenga presente che, nel
processo formativo della legge delegata, c'è sempre uno sviluppo di
ulteriore attività legislativa, sia pure circoscritta entro limiti di
tempo, di oggetto, di principi e di cri teri direttivi, mal si
giustifica, nel silenzio della legge delegante sui minimi di ammenda,
il rinvio ad una disposizione di altra legge ordinaria, quale è il
Codice penale.
Inoltre, nel sistema del Codice penale, le disposizioni che
prevedono i singoli reati, determinano, di regola, per ciascuno di
essi, il minimo ed il massimo della sanzione, spaziando entro i limiti
della norma generale che descrive il tipo e le caratteristiche della
pena. Ne consegue, da un canto, che l'impugnato art. 77, fissando
minimi di pena al di sopra di quelli stabiliti dall'art. 26 del Codice
penale, si è in sostanza attenuto a siffatto principio; e, dall'altro,
che l'argomento addotto dal Tribunale di Parma avrebbe potuto trovare
giustificazione soltanto nel caso in cui il legislatore avesse fissato
minimi di ammenda inferiori a quelli previsti dall'art. 26.
Infine, lo stesso art. 77, che commina, per ciascuna
contravvenzione, minimi di pena decisamente elevati, risponde alle
finalità che il legislatore delegante intendeva conseguire e ad una
direttiva implicitamente contenuta nella legge delegante. Come risulta
dalle relazioni parlamentari, l'ammenda fu elevata nel massimo dalle
lire 80.000 previste a quel tempo dal Giudice penale a lire 300.000,
allo scopo dichiarato di evitare che la sanzione penale rimanesse
inoperante e potesse "indurre eventualmente il datore di lavoro a
correre il rischio di pagare la penale piuttosto che sostenere il
maggiore onere necessario per l'adozione delle indispensabili misure di
sicurezza". Se sussisteva, pertanto, la particolare esigenza di
conferire alla pena una più valida forza ed efficienza, il legislatore
delegato era tenuto a proporzionarla anche nei rapporti fra minimo e
massimo e non poteva, senza frustrare lo scopo perseguito dalla legge
delegante, partire dal minimo di ammenda di sole lire 160, quale era
quello previsto a quel tempo dall'art. 26 del Codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 77 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, sollevata dal
Tribunale di Parma con l'ordinanza del 15 gennaio 1962, in relazione
all'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 51, ed in riferimento agli
artt. 76 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZI.
ECLI:IT:COST:1963:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte