Sentenza n. 62/1965
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/1965 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 50r.d. 3269/1923
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 50,
comma secondo, della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 dicembre 1963 dalla Commissione
provinciale delle imposte dirette e indirette di Avellino su ricorso di
Maffei Generosa contro l'Ufficio del registro di Avellino, iscritta al
n. 81 del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica, n. 144 del 13 giugno 1964;
2) ordinanza emessa il 29 maggio 1964 dalla Commissione provinciale
delle imposte dirette e indirette di Avellino su ricorso di Benigni
Achille contro l'Ufficio del registro di Avellino, iscritta al n. 190
del Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica, n. 39 del 13 febbraio 1965.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 26 maggio 1965 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di aste pubbliche celebrate per la vendita di beni di
pertinenza fallimentare e di beni sottoposti ad esecuzione immobiliare,
Maffei Generosa e Benigni Achille si resero aggiudicatari di alcuni
immobili. Poiché l'Ufficio del registro aveva sottoposto tali
immobili a giudizio di congruità, elevandone conseguentemente il
valore, gli interessati, con ricorso diretto alla Commissione
provinciale delle imposte dirette ed indirette di Avellino, impugnarono
l'avviso di accertamento ad essi notificato, e ne chiesero
l'annullamento, sostenendo che, ai sensi dell'art. 50, comma secondo,
della legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269, gli immobili
acquistati all'asta pubblica non vanno assoggettati a giudizio di stima
dovendosi l'imposta calcolare, per espresso disposto della norma, sulla
base del prezzo di aggiudicazione definitiva.
La Commissione provinciale, con ordinanze emesse in data 6 dicembre
1963 e 29 maggio 1964, dopo aver disatteso la tesi dell'Ufficio del
registro, secondo la quale anche nelle vendite di immobili ai pubblici
incanti, non sarebbe precluso all'erario di ricercare il valore venale
di detti beni, a norma degli artt. 30 e 33 della legge di registro, ha
sollevato di ufficio la questione di legittimità costituzionale del
citato art. 50, comma secondo, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione.
Ha ritenuto la Commissione che la norma impugnata, in virtù della
quale non è consentito accertare l'effettivo valore del bene, crea una
palese sperequazione tra il cittadino acquirente ai pubblici incanti e
colui che acquista con convenzione privata, riservando al primo un
trattamento di favore che non si giustifica ed in cui si ravvisa, per
contro, la violazione del principio, garantito dalla Costituzione,
secondo il quale a parità di situazioni giuridiche, deve corrispondere
parità di disciplina giuridica.
Le due ordinanze, ritualmente comunicate e notificate alle parti ed
al Presidente del Consiglio dei Ministri, sono state rispettivamente
pubblicate sulle Gazzette Ufficiali della Repubblica, n. 144 del 13
giugno 1964 e n. 39 del 13 febbraio 1965.
Nel presente giudizio le parti private non si sono costituite.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto solo nel giudizio
promosso con l'ordinanza 6 dicembre 1963 iscritta al n. 81 del Registro
ordinanze 1964, con deposito di atto di intervento in cancelleria in
data 1 luglio 1964.
L'Avvocatura afferma che la proposta questione di legittimità deve
considerarsi o insussistente o infondata a seconda dell'interpretazione
che si accolga della norma impugnata.
Se si ritiene - condividendo la tesi dell'Amministrazione
finanziaria - che anche per gli immobili venduti ai pubblici incanti ai
sensi dell'art. 50, sia ammissibile il giudizio di stima
dell'Amministrazione diretto ad accertare il valore venale di tali
immobili, allora la questione di legittimità costituzionale non
avrebbe ragion d'essere dal momento che nessuna disparità di
trattamento fiscale vi sarebbe tra beni trasferiti con detto sistema e
beni venduti su libero mercato.
Se, invece, si accoglie l'interpretazione contraria - costantemente
affermata dalla giurisprudenza della Cassazione e della Commissione
centrale - secondo la quale la disposizione impugnata impedisce
all'ufficio il successivo accertamento del valore venale degli immobili
trasferiti per asta pubblica, la questione di costituzionalità deve
dichiararsi non fondata sia in riferimento all'art. 3 che all'art. 53
della Costituzione.
Sotto il primo aspetto l'Avvocatura rileva che non sussiste nella
specie violazione del principio di eguaglianza dei cittadini in quanto
il legislatore può disciplinare con norme diverse situazioni che egli
considera differenziate e tale diversità di trattamento non è
illegittima se non è fondata su particolari condizioni personali e
sociali e se riguarda non singoli ma categorie di cittadini.
Per quanto riguarda la pretesa violazione dell'art. 53 della
Costituzione, per il quale tutti sono tenuti a concorrere alle spese
pubbliche in ragione della loro capacità contributiva, l'Avvocatura
afferma che la particolare disciplina dettata dall'art. 50 per gli
acquirenti all'asta pubblica trova ampie ed evidenti giustificazioni.
In primo luogo essa è giustificata dal fatto che le peculiari
modalità che regolano i trasferimenti nelle aste garantiscono
adeguatamente l'obiettività e la certezza del prezzo pagato, nonché,
quanto meno in via preventiva, la congruità di esso rispetto al valore
venale del bene; in secondo luogo, perché tale disciplina soddisfa ad
un interesse pubblico quale la regolarità degli incanti, consentendo a
chi ad essi partecipa di valutare con sicurezza la somma complessiva
che dovrà pagare nel caso risulti aggiudicatario di beni. Considerato in diritto :
1. - Le due ordinanze di rimessione, indicate in epigrafe,
prospettano alla Corte la medesima questione di legittimità
costituzionale. Esse, pertanto, sono state congiuntamente discusse e
possono essere decise con unica sentenza.
2. - La Commissione provinciale delle imposte di Avellino ha
sollevato la questione di legittimità ritenendo che la disposizione
contenuta nell'art. 50, comma secondo, della legge del registro -
approvata con R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269 - precluda
all'Amministrazione delle finanze di procedere all'accertamento del
valore venale in comune commercio dei beni aggiudicati nelle vendite ai
pubblici incanti.
Secondo l'Avvocatura dello Stato tale preclusione non sussisterebbe
e perciò, venendo a cadere il presupposto in base al quale la
questione di legittimità è stata formulata, verrebbe meno la
questione stessa.
La tesi dell'Avvocatura non può essere accolta.
Ad avviso della Corte l'interpretazione data dal giudice a quo alla
norma impugnata - corrispondente a quella ormai consolidatasi nel tempo
per costante affermazione sia della Corte di cassazione, sia della
Commissione centrale delle imposte - è esatta in quanto trova adeguato
fondamento, oltre che nella lettera, anche nella ratio giustificatrice
della disposizione denunciata.
3. - Passando ora all'esame della proposta questione di
legittimità, è anzitutto da rilevare che il giudice a quo, mentre
nella prima ordinanza di rimessione, ha ravvisato contrasto tra la
norma denunciata e i precetti contenuti negli artt. 3 e 53 della
Costituzione, nella successiva ordinanza, invece, ha ravvisato
l'incostituzionalità in riferimento alla sola violazione del principio
di eguaglianza contenuto nell'art. 3 della Costituzione, mostrando
così di ritenere assorbita in questa seconda censura anche l'altra,
ovvero considerando che il precetto contenuto nel primo comma dell'art.
53 altro non rappresenti se non uno specifico sviluppo, nel campo
tributario, del principio di eguaglianza sancito in via generale
dall'art. 3. A tale conclusione induce, del resto, anche il fatto che
unico è il rilievo formulato dalla Commissione provinciale delle
imposte in ordine alle suddette violazioni: si lamenta in sostanza una
manifesta disparità di trattamento, relativamente all'obbligo
tributario, tra il contribuente che, acquistando un bene ad un'asta
pubblica verrebbe a pagare un'imposta di registro più bassa, perché
calcolata sul prezzo di aggiudicazione, ed il contribuente che,
acquistando su libero mercato un identico bene, verrebbe a pagare una
imposta di gran lunga superiore a seguito del giudizio di congruità da
parte della finanza ai sensi degli artt. 30 e 33 della legge del
registro.
La questione non è fondata.
Il diverso criterio di valutazione, dettato dalla norma in esame
per le vendite di beni ai pubblici incanti, si adegua alle evidenti ed
innegabili differenze esistenti tra siffatte vendite e quelle in libero
commercio. È ben noto che con il sistema della vendita ai pubblici
incanti il trasferimento di un bene si realizza attraverso la rigorosa
osservanza di regole minuziose, unitariamente rivolte a garantire il
regolare svolgimento di una gara. Gli appositi mezzi di pubblicità,
l'osservanza delle forme e dei termini per la celebrazione dell'asta,
la determinazione di un prezzo base, il libero concorso delle offerte,
la sorveglianza costante delle pubbliche autorità rivolta ad evitare
qualsiasi turbativa violenta o fraudolenta dell'incanto, sono tutti
strumenti che la legge ha predisposto perché l'asta pubblica assolva
il suo scopo: consentire il conseguimento del giusto prezzo dei beni
sotto il segno della libertà economica e mediante il gioco della
normale concorrenza e cioè di un prezzo corrispondente al valore di
mercato dei beni stessi.
Chiara quindi appare la ragione della norma in esame: il
legislatore ha ritenuto superflua, sulla base di una sua discrezionale
valutazione, qualsiasi indagine sulla determinazione del valore del
bene venduto ai pubblici incanti, ed ha conseguentemente escluso
l'ammissibilità del giudizio di stima, sia perché le vendite
effettuate con tale sistema - a differenza di quelle del libero mercato
- danno una assoluta garanzia sull'autenticità del prezzo pagato, sia
perché, quando l'asta è stata celebrata nella rigorosa osservanza
delle forme e dei termini dalla legge stabiliti, può a giusta ragione
presumersi che il prezzo di aggiudicazione sia veramente corrispondente
nella misura massima possibile, in quel dato luogo e in quel momento, a
quel valore venale del bene acquistato su libero mercato, che
rappresenta ciò che il procedimento valutativo ricerca.
Nessun privilegio, pertanto, la norma denunciata riserba a favore
di coloro che si rendano aggiudicatari di beni nei pubblici incanti e,
conseguentemente a nessuna ingiusta sperequazione essa dà luogo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riunite le due cause,
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 50, comma secondo, della legge del registro approvata con
R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269, in riferimento agli artt. 3 e 53 della
Costituzione, proposta con le due ordinanze citate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1965.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1965:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte