Sentenza n. 62/1966
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1966 · relatore Giovanni Battista Benedetti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 648, secondo
comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
14 maggio 1964 dal Giudice istruttore di Bologna nel procedimento
civile vertente tra la Società "Euribrid" e la Società "Matton Nord",
iscritta al n. 13 del Registro ordinanze 1965 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo 1965.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri e di costituzione delle Società "Matton Nord" ed "Euribrid";
udita nell'udienza pubblica del 20 aprile 1966 la relazione del
Giudice Giovanni Battista Benedetti;
uditi l'avv. Emilio Sivieri, per la Società "Matton Nord",
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto ingiuntivo in data 3 ottobre 1963, emesso dal
Presidente del Tribunale di Bologna su ricorso di pari data della
Società per azioni "Euribrid", veniva intimato alla Società in nome
collettivo "Matton Nord" di pagare la somma di lire 18.594.000.
Contro tale decreto la società ingiunta proponeva opposizione
negando il suo debito, ma la società creditrice, nel domandare il
rigetto dell'opposizione, chiedeva al giudice istruttore di concedere
l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 648,
comma secondo, del Codice di procedura civile, dichiarandosi disposta a
versare la prevista cauzione.
La difesa della società ingiunta proponeva allora la questione di
legittimità costituzionale della citata norma rilevando che la
possibilità di accordare, dietro cauzione, l'esecuzione provvisoria
del decreto d'ingiunzione comporta una violazione del diritto di difesa
del convenuto ed è pertanto in contrasto col precetto contenuto
nell'art. 24 della Costituzione che tale diritto dichiara inviolabile.
Con ordinanza del 14 maggio 1964, il Giudice istruttore del
Tribunale di Bologna, dopo aver affermato di essere egli funzionalmente
competente a decidere sulla istanza di provvisoria esecuzione,
accoglieva la predetta eccezione di illegittimità, osservando che,
quando il creditore offra cauzione, il diritto di difesa del debitore
ed il principio del contraddittorio appaiono violati mentre d'altra
parte, la garanzia della cauzione può rivelarsi del tutto illusoria.
Ritenuta, pertanto, non manifestamente infondata e rilevante la
questione di legittimità rimetteva gli atti a questa Corte.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 65 del 13 marzo
1965.
Nel presente giudizio si sono costituiti sia la Società "Matton
Nord", ingiunta opponente, rappresentata e difesa dall'avv. Renato
Alessi e dagli avvocati Ezio Piacentini e Adriano Pallottino, sia la
Società "Euribrid", ingiungente opposta, col patrocinio dell'avv.
Enzo Veronesi.
È pure intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.
Nelle deduzioni depositate in cancelleria il 22 dicembre 1964 la
difesa della società debitrice ha preliminarmente osservato, in ordine
alla legittimazione del giudice istruttore a proporre una questione di
legittimità costituzionale, che nel caso di specie la competenza ad
emettere ordinanza di rimessione della questione alla Corte
costituzionale spetta al giudice istruttore vertendo il giudizio di
costituzionalità su una norma processuale la cui applicazione è dalla
legge rimessa a tale giudice e non al collegio di cui egli fa parte.
Nel merito la difesa rileva che l'art. 648, comma secondo, del
Codice di procedura civile, sancendo l'obbligo per il giudice di
concedere la provvisoria esecuzione di un decreto ingiuntivo se la
parte che la richiede offra cauzione, comporta la impossibilità per il
soggetto ingiunto di qualsiasi difesa per opporsi alla esecuzione.
Né può ritenersi che la cauzione rappresenti una adeguata
garanzia ed una efficace contropartita della mancanza della tutela del
debitore, in quanto, a parte il fatto che il risarcimento del danno non
equivale mai a una reintegrazione in forma specifica della sfera
giuridica lesa, il giudice non potrà mai preventivamente determinare
congruamente l'entità e la natura di tutti i danni che la provvisoria
esecuzione potrà arrecare: ed in ogni caso diversa è la funzione di
garanzia, cui assolve la cauzione, da quella del diritto del cittadino
alla difesa che l'art. 24 della Costituzione considera inviolabile.
Conclude, pertanto, la difesa chiedendo che la Corte voglia
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.
Nelle deduzioni depositate il 29 marzo 1965 la difesa della
società creditrice nega che la norma denunciata contrasti con
l'invocato precetto costituzionale, osservando che la cauzione per
spese, restituzioni e danni prestata dal creditore vale a ristabilire
un perfetto equilibrio tra le parti contendenti. Quanto poi alla
pretesa violazione del diritto di difesa sostiene che in sede di
applicazione dell'art. 648 del Codice di procedura civile il
contraddittorio resta integro: l'ammontare della cauzione è
determinato dal giudice nel libero contraddittorio degli interessati ed
in correlazione ad un procedimento speciale che presuppone acquisizioni
già avvenute e diritti sostanzialmente già accertati.
Il giudice istruttore conserva integro il suo potere di vagliare le
ragioni delle parti e può anche negare l'esecuzione provvisoria se la
difesa del debitore dimostri l'eventuale incongruità della cauzione.
Secondo la difesa della società creditrice, anche in relazione alla
strutturazione particolare del procedimento monitorio, la cui essenza
sta nella celerità e nella concentrazione processuale, può quindi
affermarsi che la potestà di assistenza sia tecnica che professionale
non viene meno, donde l'infondatezza della proposta questione.
Nell'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri,
depositato in cancelleria il 18 marzo 1965, l'Avvocatura si sofferma
anzitutto a considerare il problema riguardante la legittimazione del
giudice istruttore a proporre questioni di legittimità costituzionale,
risolvendolo in senso affermativo sul rilievo che, nel caso in esame,
non può disconoscersi che spettano al giudice poteri decisori in
ordine alla istanza di provvisoria esecuzione.
Sul merito della questione l'Avvocatura rileva che l'eccezione di
illegittimità potrebbe essere superata, ove la norma impugnata venisse
correttamente interpretata, tenendo opportunamente conto della
incidenza che le norme costituzionali esercitano sulle altre norme
giuridiche.
E due sarebbero, ad avviso dell'Avvocatura, le interpretazioni
correttive dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura
civile.
Secondo la prima, si potrebbe sostenere che anche nella ipotesi di
esecuzione provvisoria concessa dietro cauzione, dovrebbe trovare
applicazione la norma contenuta nell'art. 649 del Codice di procedura
civile che consente al giudice istruttore, su istanza dell'opponente,
quando ricorrano gravi motivi, di sospendere l'esecuzione del decreto.
Questa prima interpretazione presta tuttavia il fianco alla
obiezione che non si vede come il giudice istruttore possa ritenersi,
per un verso, tenuto a concedere l'esecuzione e, per un altro verso
abbia il potere di sospendere l'esecuzione concessa.
Per la seconda interpretazione, ritenuta più attendibile
dall'Avvocatura, se il giudice istruttore non potesse sospendere per
gravi motivi l'esecuzione concessa ai sensi dell'art. 648, comma
secondo, dovrebbe, peraltro, per gli stessi motivi, poterla rifiutare.
L'art. 649 dovrebbe essere interpretato estensivamente nel senso che
quando ricorrano gravi motivi il giudice istruttore può rifiutarsi di
concedere l'esecuzione provvisoria chiesta a norma dell'art. 648,
secondo comma.
Questa seconda interpretazione determinerebbe il superamento della
questione di legittimità, per essere gli effetti del contraddittorio
tenuti in conveniente considerazione.
Si sofferma, infine, l'Avvocatura sul significato di altro punto
della norma impugnata: quello relativo alla idoneità della cauzione, e
fa all'uopo rilevare che dal provvedimento del giudice, il quale valuti
convenientemente tale idoneità, nessun pregiudizio può derivare al
debitore opponente.
Il giudice istruttore, infatti, gode di ampi poteri per quanto
riguarda la determinazione sia dell'ammontare che del modo nel quale la
cauzione deve essere prestata e tali poteri gli derivano dal combinato
disposto degli artt. 119 del Codice e 86 delle disposizioni di
attuazione, a norma dei quali può stabilire che la cauzione sia
prestata mediante uno degli schemi di garanzia reale (pegno, ipoteca),
mediante fideiussione di un terzo o con deposito di danaro o di titoli.
L'Avvocatura contesta perciò l'affermazione contenuta
nell'ordinanza di rinvio secondo la quale la cauzione potrebbe
rivelarsi del tutto illusoria ed osserva che, se ciò avviene,
significa o che il giudice è stato tratto in inganno circa la
congruità dell'offerta garanzia o che non ha osservato nel suo
effettivo contenuto la norma in questione la quale esige una cauzione
idonea a garantire le eventuali restituzioni, spese e danni.
Conclude, pertanto, l'Avvocatura chiedendo che la Corte voglia
dichiarare infondata la questione proposta. Considerato in diritto :
1. - Il presente giudizio trae origine da una ordinanza di rinvio
emessa dal giudice istruttore del Tribunale di Bologna in un
procedimento civile di opposizione a decreto ingiuntivo.
La questione sottoposta all'esame della Corte è se la norma
contenuta nell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile,
che fa obbligo al giudice istruttore di concedere l'esecuzione
provvisoria del decreto ingiuntivo qualora la parte che l'ha chiesta
offra cauzione, violi il principio del contraddittorio e il diritto di
difesa per il debitore ingiunto e sia conseguentemente illegittima per
contrasto con l'art. 24 della Costituzione che assicura
l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del
procedimento.
2. - La Corte osserva, in via preliminare, che esattamente il
giudice istruttore ha ritenuto di poter promuovere, con propria
ordinanza, il presente giudizio di legittimità costituzionale.
La norma processuale denunciata riserva al giudice istruttore
poteri decisori in ordine al provvedimento di provvisoria esecuzione
del decreto ingiuntivo, provvedimento che, per come dispone il primo
comma del citato articolo, assume la forma di ordinanza non
impugnabile.
Poiché trattasi di una norma che solo il giudice istruttore in
pendenza dell'opposizione è tenuto ad applicare per decidere in merito
ad un provvedimento che è di sua esclusiva competenza, non può
disconoscersi che nel caso considerato spetti a tale giudice, e non al
collegio al quale egli è addetto, valutare se sia non manifestamente
infondata e rilevante l'eccezione di incostituzionalità riguardante
detta norma e proporre, in conseguenza, a questa Corte la relativa
questione di legittimità costituzionale.
3. - Per la decisione del merito della questione non occorre
esaminare le interpretazioni correttive della norma impugnata
richiamate dall'Avvocatura per superare la questione di legittimità.
La Corte ritiene che non sussiste l'asserito contrasto tra l'art.
648, comma secondo, del Codice di procedura civile e l'art. 24 della
Costituzione.
L'esecuzione provvisoria, come risulta dallo stesso titolo della
norma denunciata, è concessa con ordinanza "in pendenza di
opposizione", in un momento cioè in cui essendosi, ad istanza del
debitore, instaurato un normale giudizio di cognizione, si è
costituito il contraddittorio e il debitore può esercitare il suo
diritto di difesa. E non v'ha dubbio che il giudice, nell'esaminare la
richiesta del creditore convenuto nel giudizio di opposizione, debba
tener conto delle eventuali deduzioni che la difesa del debitore
riterrà di sottoporgli e che non potranno non influire sul
provvedimento che il giudice è tenuto ad adottare. Infatti, poiché
la provvisoria esecuzione è subordinata ad una cauzione la cui misura
e il modo nel quale deve essere prestata restano affidati al prudente
apprezzamento del magistrato, è evidente che le ragioni difensive del
debitore non mancheranno di esercitare a tal fine la loro efficacia.
Anche in ragione della gravità dei motivi rappresentati, il giudice
determinerà la cauzione in modo che essa risulti giusta ed adeguata
sì da richiamare, da un canto, il creditore ad un meditato
apprezzamento del proprio diritto e da rappresentare, d'altro canto,
per il debitore una seria garanzia non solo per le spese e le
restituzioni ma anche per i danni che gli potranno derivare
dall'esecuzione del decreto impugnato.
La disposizione denunciata consente al creditore, al quale non sia
stato concesso dal giudice dell'ingiunzione, di ottenere, nel rispetto
del contraddittorio e garantendo il debitore con congrua cauzione,
l'esecuzione provvisoria di un decreto emesso attraverso la preventiva
valutazione degli elementi formali previsti dalla legge, salva
naturalmente restando ogni ulteriore discussione in ordine alla
fondatezza della pretesa del creditore.
Si può, quindi, affermare che la difesa della parte debitrice sia
formalmente e sostanzialmente assicurata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 648, comma secondo, del Codice di procedura civile in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 giugno 1966.
GASPARE AMBROSINI - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO.
ECLI:IT:COST:1966:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte