Sentenza n. 62/1968
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/06/1968 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 1497/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, quarto
comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, promosso con ordinanza emessa il 26 maggio 1966 dal
Tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Rigacci
Renato ed i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro, iscritta
al n. 190 del Registro ordinanze 1966 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 271 del 29 ottobre 1966.
Visto l'atto di costituzione del Ministeri della pubblica
istruzione e del tesoro;
udita nell'udienza pubblica del 10 maggio 1968 la relazione del
Giudice Enzo Capalozza;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Francesco Agrò,
per i Ministeri della pubblica istruzione e del tesoro.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il signor Roberto Rigacci, proprietario di un edificio sito in
Firenze, via Stoppani, n. 12, e compreso in zona dichiarata di notevole
interesse pubblico in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla
protezione delle bellezze naturali, nell'eseguire una sopraelevazione,
per la quale aveva ottenuto l'autorizzazione della competente
Soprintendenza ai monumenti e la licenza dell'Amministrazione comunale,
procedeva alla copertura di una terrazza, in difformità del progetto e
senza richiedere ulteriori autorizzazioni.
Tratto a giudizio ai sensi dell'art. 41, lett. b, della legge
urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, per non essersi attenuto alle
modalità fissate nella licenza di costruzione, veniva assolto dal
pretore, con formula ampia, con sentenza confermata dal Tribunale.
Con decreto del 19 novembre 1963, il Ministro per la pubblica
istruzione, in applicazione dell'art. 15 della citata legge n. 1497 del
1939, anziché ordinare la demolizione della copertura eseguita in
pregiudizio delle bellezze naturali della località, poneva a carico
del trasgressore l'indennità di lire 1.994.000, quale maggiore somma
tra il danno arrecato ed il profitto conseguito, per la cui riscossione
la competente Direzione provinciale del tesoro intimava ingiunzione di
pagamento.
Avverso l'ingiunzione il Rigacci proponeva opposizione con atto
notificato il 27 gennaio 1965, chiamando in giudizio, dinanzi al
Tribunale di Firenze, i Ministeri della pubblica istruzione e del
tesoro.
Instauratosi il contraddittorio, l'opponente chiedeva, in
principalità, che la pretesa di pagamento fosse dichiarata infondata
per inesistenza della relativa obbligazione e per illegittimità del
suindicati atti amministrativi; e, in subordine, l'ammissione di una
consulenza tecnica per accertare se vi fosse stato un danno effettivo
per l'Amministrazione o alcun vantaggio per il privato, con la
precisazione del loro rispettivo ammontare, al fine della esatta
determinazione della pretesa indennità.
Sulla domanda proposta in via principale, il Tribunale di Firenze,
con sentenza non definitiva, dichiarava "il difetto di giurisdizione
dell'Autorità giudiziaria in quanto la denuncia avrebbe dovuto essere
presentata, se mai, al Consiglio di Stato". Sulla richiesta subordinata
dell'opponente, con ordinanza del 26 maggio 1966, sollevava, poi,
d'ufficio, in riferimento all'art. 102 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della norma contenuta nel quarto comma
dell'art. 15 della suindicata legge del 1939, secondo la quale "se il
trasgressore non accetta la misura fissata dal Ministro, l'indennità
è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti, da
nominarsi uno dal Ministro, l'altro dal trasgressore e il terzo dal
presidente del Tribunale".
Si espone nell'ordinanza che le Amministrazioni convenute,
nell'eccepire l'incompetenza del Tribunale, avevano affermato che la
suddetta procedura darebbe luogo ad un giudizio arbitrale, mentre il
privato opponente aveva replicato trattarsi di un parere vincolante e,
pertanto, di un atto interno del procedimento amministrativo, la cui
fase finale sarebbe data, ai sensi del comma sesto del più volte
richiamato art. 15, dal successivo provvedimento del Ministro, l'unico
ad avere rilevanza esterna.
Osserva, per altro, il Tribunale che tale provvedimento del
Ministro avrebbe il solo scopo di dare forza esecutiva alla pronuncia
del collegio arbitrale sulla determinazione dell'indennità e, inoltre,
che il collegio, essendo chiamato a formulare un "giudizio", giusta il
termine usato nel quinto comma dello stesso art. 15, ed essendo
composto anche di elementi estranei all'Amministrazione, non può
essere considerato un organo consultivo interno della Pubblica
Amministrazione.
Nell'ordinanza si esprime, quindi, l'avviso che la procedura di cui
alla norma denunziata darebbe luogo ad un arbitrato necessario, in
contrasto con l'art. 102 della Costituzione. Al fine di escludere che
possa trattarsi di un'ipotesi di giurisdizione speciale (per la cui
legittimità costituzionale potrebbe valere la non perentorietà del
termine quinquennale di revisione previsto dalla VI disposizione
transitoria della Costituzione), si deduce che il criterio distintivo
tra l'istituto della giurisdizione speciale e l'arbitrato necessario
andrebbe individuato nelle diverse modalità di scelta dei componenti
del collegio, nel senso che allorché tale scelta sia rimessa alla
volontà delle parti, si avrebbe l'arbitrato necessario, mentre se
avvenga ad opera dell'autorità che non sia parte in causa, si avrebbe
giurisdizione speciale. Si osserva, ancora, che nell'arbitrato
necessario la deroga alla giurisdizione ordinaria è indipendente dalla
volontà delle parti, e che, conseguentemente, la questione sollevata
non potrebbe ritenersi infondata senza che a tale soluzione osti la
sentenza n. 2 del 12 febbraio 1963 della Corte costituzionale, che ha
negato l'illegittimità costituzionale dell'arbitrato, di cui al titolo
VIII, libro IV, del Codice di procedura civile, sul riflesso che l'art.
102 della Costituzione non vieta alle parti di ricorrere
volontariamente all'arbitrato.
Sulla rilevanza della questione, si argomenta, infine, che, ove sia
dichiarata l'incostituzionalità della norma denunziata, il Tribunale
potrà passare all'esame di merito della domanda attrice, riguardando
esso la tutela di un diritto soggettivo e dovendo l'indennità essere
determinata secondo criteri tecnici; nel caso, invece, che la questione
venga dichiarata non fondata, il Tribunale dovrebbe pronunziare la sua
incompetenza e non il difetto di giurisdizione. Ma pur nel caso in cui
la controversia vertesse in tema di interessi legittimi, la questione
sollevata conserverebbe la sua rilevanza, rimanendo da decidere se
dichiarare il difetto di giurisdizione nei confronti del Consiglio di
Stato ovvero del collegio arbitrale, con rilevanti ulteriori riflessi,
tra i quali la possibilità di rimessione in termini nel primo caso.
L'ordinanza, regolarmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 271 del 29 ottobre 1966.
Nel giudizio dinanzi a questa Corte si sono costituiti i Ministeri
della pubblica istruzione e del tesoro, rappresentati dall'Avvocatura
generale dello Stato, con deduzioni depositate in data 27 novembre
1966, nelle quali si chiede che la questione sia dichiarata non
fondata.
Deduce l'Avvocatura generale che l'ordinanza di rimessione deve
essere interpretata in connessione con la sentenza non definitiva, cui
viene fatto espresso riferimento. Nella quale si è riconosciuto: 1)
che spetta alla giurisdizione del Consiglio di Stato la valutazione
della legittimità del provvedimento ministeriale che impone al privato
l'obbligo di pagare l'indennità; 2) che il privato non può essere
titolare se non di un interesse legittimo, nel particolare rapporto di
soggezione rispetto alla Pubblica amministrazione, i cui provvedimenti
discrezionali comportano l'affievolimento del diritto di proprietà.
Per quanto, invece, riguarda l'ammontare in concreto
dell'indennità, secondo l'Avvocatura, l'ordinanza porrebbe il problema
se possa residuare un margine di diritti soggettivi; in ordine ai quali
dovrebbe pronunciarsi il Tribunale, se per questo tipo di controversia
non fosse previsto il "giudizio" del più volte citato quinto comma
dell'art. 15, in relazione al precedente comma quarto.
Prosegue l'Avvocatura, deducendo che la scelta fra l'obbligo di
demolizione ed il pagamento della indennità-sanzione, è
manifestamente tipica di un potere discrezionale, che sfocia nell'atto
finale del procedimento, rappresentato dal decreto ministeriale, il
quale include l'an ed il quantum dell'indennità, e può, esso solo,
formare oggetto di un giudizio in senso proprio. L'insussistenza di una
situazione di diritto soggettivo, anche per quanto concerne l'ammontare
dell'indennità troverebbe conferma nel primo comma dello stesso art.
15, per il quale tale ammontare, oltre che in relazione al profitto
conseguito dal trasgressore, va determinato sulla base della
valutazione discrezionale del danno arrecato al pubblico interesse ed
in funzione della protezione delle bellezze naturali e panoramiche.
Sicché, per l'Avvocatura, il "giudizio" del collegio dei periti di
cui alle norme denunziate non darebbe luogo ad un arbitrato, ma
resterebbe un atto interno di carattere preparatorio del decreto
ministeriale. Ed il contravventore, nominando il perito di parte,
offrirebbe soltanto la sua collaborazione all'Amministrazione,
nell'ambito di un collegio, del quale, oltre al funzionario designato
dal Ministro, fa parte altresì un terzo componente, nominato dal
presidente del Tribunale: in piena aderenza col dovere di imparzialità
ora proclamato dall'art. 97 della Costituzione.
Ad avviso dell'Avvocatura, soltanto dopo il responso del periti che
può portare ad una reformatio in peius del precedente decreto, si ha
l'atto conclusivo del procedimento, con il decreto del Ministro, che
non va, pertanto, equiparato alla dichiarazione di esecutorietà del
lodo arbitrale, ed è impugnabile nella sua unicità ed
indivisibilità, secondo i normali rimedi stabiliti dalla legge.
Con memoria illustrativa del 24 aprile 1968, l'Avvocatura generale
dello Stato insiste nelle sue conclusioni, ribadendo che il
procedimento sanzionatorio, previsto dall'art. 15, conserva, durante
tutto il suo iter, natura amministrativa e che non può in alcun modo
essere scisso con l'attribuire ad una fase isolata il carattere di
procedimento arbitrale. L'elemento fuorviante di questa
interpretazione sarebbe dato dal termine "giudizio", usato nel quinto
comma del citato articolo, al quale, tuttavia, non può in alcun modo
essere attribuito il significato di esercizio di un potere
giurisdizionale, ma semplicemente quello di "apprezzamento" o
"valutazione" del collegio del periti. Trattasi, dunque, di un
procedimento articolato per tutelare gli interessi del privato
contravventore, pur sempre caratterizzato da una notazione di
discrezionalità e avente la sua conclusione in un atto amministrativo,
soggetto al normale sindacato di legittimità proprio di tutti gli atti
amministrativi. Considerato in diritto :
1. - L'ordinanza di rimessione propone il problema della
conformità all'art. 102 della costituzione dell'attribuzione
dell'accertamento e della determinazione, rispettivamente, del danno e
della indennità, al collegio del periti previsto dall'art. 15, quarto
comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.
Quest'ultima disposizione configurerebbe, si assume, un arbitrato
necessario; e ciò, comportando l'imposizione di una deroga alla
giurisdizione, sarebbe in contrasto col menzionato art. 102 della
Costituzione.
2. - Non è necessario affrontare in questa sede la questione se
effettivamente l'art. 102 della Costituzione escluda l'ammissibilità
degli arbitrati necessari. Nella specie non ricorre, infatti, una
figura di arbitrato.
Il procedimento previsto dai commi secondo e successivi dell'art.
15 della legge n. 1497 del 1939 prevede che, quando non accetti la
misura dell'indennità liquidata dal Ministro ai sensi del terzo comma,
il soggetto obbligato a pagarla possa chiedere che, in ordine
all'adeguatezza di tale misura, si pronunci un collegio di tre periti,
designati uno da lui stesso, uno dal Ministro e il terzo dal presidente
del Tribunale. Il quarto comma precisa che la pronuncia del collegio è
insindacabile, e il sesto comma aggiunge che il provvedimento del
Ministro, che, a seguito di tale pronuncia, dispone il pagamento, è
immediatamente esecutivo.
Si tratta, ad avviso della Corte, di un procedimento
amministrativo, che si svolge in funzione di un provvedimento
ministeriale (quello previsto dal sesto comma), rispetto al quale la
pronuncia del collegio peritale - al cui merito il Ministro è
obbligato ad attenersi (e invero il quarto comma la dichiara
insindacabile, escludendone in tal modo ogni riesame in sede
amministrativa) - esplica una funzione determinante, sì, ma
strumentale. Né a far attribuire a questa pronuncia carattere di
sentenza o di lodo arbitrale può bastare il dato, puramente formale,
che il quinto comma dell'art. 15 parli di "giudizio del collegio
peritale".
La disposizione denunciata non incide, dunque, nel campo della
giurisdizione. Contro il provvedimento ministeriale adottato in
conformità della pronuncia peritale e, anzi, aperta, per gli
interessati, la via ai comuni rimedi giurisdizionali, inderogabili ai
sensi dell'art. 113 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità Costituzionale,
proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, dell'art. 15, quarto
comma, della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle
bellezze naturali, in riferimento all'art. 102 della Costituzione. i
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1968.
ALDO SANDULLI - ANTONIO MANCA -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI.
ECLI:IT:COST:1968:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte