Sentenza n. 62/1970
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/04/1970 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 326/1953
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del
D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (istituzione della scuola popolare
contro l'analfabetismo), ratificato e modificato dalla legge 16 aprile
1953, n. 326, promosso con ordinanza emessa il 22 gennaio 1969 dal
pretore di Nicosia nel procedimento penale a carico di Fussone Cesare,
iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 66 del 12 marzo 1969.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'8 aprile 1970 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Casamassima
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
In seguito alla denunzia di alcuni insegnanti elementari Idi
Nicosia, i quali lamentavano la sussistenza di abusi è di
irregolarità nella ripartizione dei corsi della scuola popolare contro
l'analfabetismo, denunzia che aveva formato argomento ad un'accesa
polemica sui giornali locali, il pretore di Nicosia iniziava un
procedimento penale a carico del prof. Cesare Fussone. Più
precisamente, il prof. Fussone veniva imputato del reato di cui
all'art. 323 del codice penale, perché, "abusando dei poteri inerenti
alle sue funzioni di ispettore scolastico delegato provinciale per le
scuole popolari e per l'educazione degli adulti, di presidente del
consorzio provinciale dei patronati scolastici, di presidente del
patronato scolastico di Enna, di dirigente del Centro U.N.L.A. di
Pergusa, al fine di recare un danno (consistente nella mancata
percezione dello stipendio, nel mancato conseguimento del punteggio
utile per le varie graduatorie provinciali e per la partecipazione ai
concorsi magistrali) agli insegnanti di Nicosia, segnalati dagli enti
di questo ultimo comune ed al fine di procurare un contrapposto e
corrispondente vantaggio agli insegnanti degli altri comuni della
provincia di Enna, segnalati dagli enti di detti comuni, si adoperava
affinché non venisse assegnato alcun corso agli enti di Nicosia, che
ne avevano fatto richiesta".
Nel corso del procedimento, così iniziato, con ordinanza 22
gennaio 1969 il pretore di Nicosia sollevava questione di
illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 4 e 33 della Costituzione,
dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 (istitutivo della
scuola popolare), ratificato e modificato dall'articolo unico della
legge 16 aprile 1953, n. 326, nella parte in cui prevede che, nel caso
di scuole organizzate da enti o da associazioni, con oneri a loro
totale carico o a carico dello Stato, la nomina degli insegnanti ha
luogo su proposta e d'intesa con gli enti e le associazioni stessi è
che l'insegnamento in seguito a tali nomine è valutato ad ogni effetto
come servizio di incarico o supplenza.
La non manifesta infondatezza veniva così motivata:
a) contrasto con l'art. 3 per violazione del principio di
uguaglianza, derivante dalla parificazione del servizio prestato nelle
scuole gestite da enti o da privati a quello prestato nella scuola di
Stato, agli effetti di ulteriori incarichi o di concorsi;
b) contrasto con l'art. 4, in quanto ben lungi dal promuovere le
condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro, si viola il
diritto acquisito con la inclusione nella graduatoria provinciale per
gli incarichi, consentendo che si prescinda dall'ordine della
graduatoria stessa;
c) contrasto con l'art. 33 perché enti e privati hanno bensì
diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, ma senza oneri
per lo Stato.
Quanto alla rilevanza, poi, veniva affermata sotto il profilo che
una pronunzia di accoglimento comporterebbe una diversa valutazione
penale del fatto per effetto della eliminazione dal capo di imputazione
del danno consistente nel mancato conseguimento di punteggio utile per
le varie graduatorie provinciali e per la partecipazione ai concorsi
magistrali.
Dopo l'adempimento delle formalità di legge, la questione viene
ora sottoposta al giudizio della Corte.
È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con
la memoria depositata il 31 marzo 1969, chiede che la questione venga
dichiarata non fondata, in base alle seguenti considerazioni:
a) non sussiste violazione dell'art. 33 della Costituzione, in
quanto l'intervento finanziario dello Stato, data la particolare
organizzazione delle scuole popolari, non può in nessun caso assumere
la natura di intervento a favore della scuola privata;
b) non sussiste violazione dell'art. 3, in quanto, per la
particolare organizzazione sopra richiamata, anche le scuole gestite da
enti ed associazioni assolvono compiti d'interesse' statale e, quindi,
è giusto che il servizio presso di esse prestato sia valutato come
servizio statale;
c) non sussiste, infine, violazione dell'art. 4 perché l'eventuale
abuso della potestà di designazione e di nomina "d'intesa" può
rendere illegittimo e come tale annullabile in sede amministrativa o di
giurisdizione amministrativa l'atto che ne sia viziato, ma non acquista
rilevanza costituzionale. Considerato in diritto :
1. - Per una migliore identificazione delle questioni sottoposte
all'esame della Corte è bene premettere alcuni richiami al sistema
normativo nel quale trova collocamento l'articolo di legge (art. 4 del
D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599 e successive modificazioni), la
cui legittimità costituzionale è posta in dubbio con l'ordinanza di
rinvio.
Come risulta dal suo titolo e dall'art. 1, con tale decreto
legislativo venne istituita una scuola popolare per combattere
l'analfabetismo, per completare l'istruzione elementare e per orientare
all'istruzione media o professionale: scuola gratuita, diurna o serale,
per giovani e adulti, da istituire presso le scuole elementari, le
fabbriche, le aziende agricole, le istituzioni per emigranti, le
caserme, gli ospedali, le carceri ed in ogni ambiente popolare, specie
in zone rurali, in cui se ne avverta il bisogno.
Dal primo comma dell'art. 4 si desume, altresì, che fra gli scopi
della istituzione di questo nuovo tipo di scuola rientra anche quello
di combattere la disoccupazione intellettuale.
I corsi di tale scuola sono, poi, istituiti dal provveditore agli
studi o di sua iniziativa o su richiesta di enti, associazioni o
privati che dimostrino di possedere i mezzi per organizzare ed
assicurare il regolare funzionamento dei corsi stessi, con l'eventuale
concorso dello Stato, mentre la spesa per il personale insegnante
grava, in ogni caso, su apposito capitolo del bilancio del Ministero
della pubblica istruzione (artt. 3, quale risulta modificato dalla
legge 16 aprile 1953, n. 326, 11 e 12).
Infine, per il contestato art. 4, quale risulta modificato dalla
citata legge n. 326 del 1953:
a) l'insegnamento nei corsi della scuola popolare è affidato per
incarico provvisorio, con nomina del provveditore agli studi a persone
che siano fornite dei titoli richiesti per ottenere incarichi di
insegnamento nelle scuole elementari e non abbiano altra occupazione
retribuita;
b) l'insegnamento è valutato ad ogni effetto come servizio di
incarico o supplenza;
c) nel caso di scuole organizzate da enti o da associazioni, la
nomina ha luogo su proposta e di intesa con questi;
d) l'insegnante deve essere prescelto fra quelli compresi nella
graduatoria provinciale di incarico e supplenza.
2. - Quanto sopra chiarito, in ordine logico deve essere accertato
in primo luogo se sussiste il denunziato contrasto con l'art. 33 della
Costituzione, secondo cui le scuole e istituti di educazione possono
essere istituiti da enti e privati ma "senza oneri per lo Stato".
Dall'esame del sistema normativo sopra richiamato nelle sue linee
essenziali risulta peraltro in modo evidente che la scuola popolare
contro l'analfabetismo è scuola esclusivamente' statale.
Evidenti esigenze funzionali, dato che istituzionalmente tale
scuola deve svolgere la sua attività in qualsiasi ambiente popolare,
in cui se ne manifesti il bisogno - ed è molto significativa, al
riguardo, l'elencazione esemplificativa contenuta nell'art. 1 della
legge - rendono, più che opportuna, necessaria l'utilizzazione di
qualsiasi mezzo che appaia idoneo per la sua sempre maggiore
diffusione.
L'affidamento della semplice gestione di alcuni corsi ad enti ed
associazioni più vicini a quell'ambiente popolare che ne deve ritrarre
i benefici e che di quell'ambiente meglio conoscono le esigenze e,
nella maggior parte dei casi, per i loro fini istituzionali ne
difendono e patrocinano gli interessi, costituisce, evidentemente, uno
dei mezzi più efficaci agli scopi suddetti.
Ma enti, associazioni e perfino privati così utilizzati
costituiscono soltanto organi o strumenti dei quali lo Stato, che tale
scuola ha istituita e che la dirige, la controlla e la finanzia, si
avvale per la migliore realizzazione dei fini che con la scuola stessa
si è prefisso di raggiungere.
Perciò il precetto di cui al terzo comma dell'art. 33 della
Costituzione è stato male invocato.
3. - Se, come si è dimostrato, anche i corsi, la cui gestione sia
affidata, con finanziamento statale, ad enti ed associazioni, debbono
considerarsi statali, evidentemente l'insegnamento impartito in tali
corsi non può non essere valutato, ad ogni effetto, come servizio
prestato nelle scuole' statali.
Pertanto, il secondo comma del denunziato art. 4 del D.L.C.P.S. n.
1599 del 1947, quale risulta modificato dall'articolo unico della legge
n. 326 del 1953, non contrasta con il principio di uguaglianza sancito
dall'art. 3 della Costituzione;
4. - Non può contestarsi che, per effetto del terzo comma del
ripetuto art. 4, in forza del quale, nel caso di scuole organizzate da
enti o da associazioni, la nomina degli insegnanti (sempre da parte del
provveditore agli studi) ha luogo su proposta e di intesa con gli enti
o associazioni stessi, si può derogare, nell'effettuare tale nomina,
dall'ordine della graduatoria provinciale di incarico e supplenza.
Se, al riguardo, non fossero sufficientemente eloquenti le
espressioni "su proposta" e "di intesa" contenute nel citato terzo
comma, basterebbe ad eliminare ogni dubbio il successivo quarto comma,
in forza del quale l'insegnante da nominare deve essere "prescelto" fra
quelli compresi nella suddetta graduatoria.
Poiché per le nomine nelle scuole organizzate e gestite
direttamente dallo Stato, attraverso i provveditorati agli studi,
l'ordine della graduatoria provinciale deve, di regola, essere
tassativamente osservato, l'ordinanza di rinvio ravvisa nella
possibilità di deroga sopra illustrata violazione degli artt. 3 e 4
della Costituzione: infatti, da un lato porrebbe in essere una
disparità di trattamento tra insegnanti da nominare per le scuole
organizzate e gestite direttamente dai provveditorati agli studi e
insegnanti da nominare per le scuole organizzate e gestite da enti ed
associazioni; dall'altro eluderebbe, per quest'ultima categoria di
insegnanti, il diritto o, quanto meno, la legittima aspettativa al
collocamento loro derivanti dall'ordine di graduatoria.
Senza che occorra stabilire se l'ordine di graduatoria ponga in
essere un vero e proprio diritto o una semplice legittima aspettativa
alla nomina, non può certo contestarsi la potestà del legislatore di
derogarvi, sempre che la deroga sia determinata da motivi funzionali e
comunque razionali.
Intanto, anche per i corsi organizzati direttamente dai
provveditori agli studi, pur restando fermo, in astratto, il principio
della osservanza dell'ordine della graduatoria provinciale degli
incarichi e supplenze, in concreto - ed ecco perché sopra si è usato
l'inciso "di regola" - quel principio subisce deroghe imposte da
ragioni oggettive (preferenza per gli insegnanti di sesso maschile o di
sesso femminile a seconda che si tratti di scuole maschili o femminili
ed assegnazione alternativa in caso di scuole miste) oppure da ragioni
soggettive (limitazione posta dall'interessato nella domanda di
inclusione nella graduatoria circa le sedi cui intende essere destinato
o non accettazione di sede disponibile).
Può, così, legittimamente accadere che, o per mancanza di vacanze
nei tipi di scuole cui può essere destinato o per mancanza di vacanze
nelle sedi indicate nella domanda di incarico o supplenza, un
insegnante meglio classificato nella graduatoria provinciale non
consegua alcun incarico o supplenza e lo consegua, invece, altro
insegnante che lo segua, anche di molti posti in quella graduatoria
(può perfino verificarsi il caso limite del primo in graduatoria non
occupato e dell'ultimo occupato).
Ma ben diversa si presenta la situazione per quanto attiene ai
corsi affidati ad enti o associazioni.
Come sopra si è rilevato, gli enti o associazioni che si assumono
il compito della organizzazione e gestione di scuole popolari
costituiscono organi e strumenti dei quali lo Stato si avvale per
meglio realizzare i suoi fini d'interesse pubblico in questo
particolare e delicato settore della pubblica istruzione. Ma organi e
strumenti che hanno, peraltro, proprie e peculiari caratteristiche ed
esigenze, che si assumono il compito di organizzare ed assicurare il
regolare funzionamento dei corsi loro affidati e che, per giunta,
tranne la spesa per il personale insegnante, hanno a loro carico tutte
le altre spese di organizzazione, di gestione e di funzionamento di
detti corsi.
Di qui la necessità di un personale insegnante, che, a parte i
requisiti generici di capacità, del possesso dei quali si ha la prova
per il fatto stesso della inclusione nella graduatoria provinciale,
possegga anche requisiti specifici di conoscenza dell'ambiente nel
quale è chiamato a svolgere la sua attività e di idoneità
all'insegnamento per la particolare scolaresca e del modo come si
svolgono i corsi.
Necessità avvertita dal legislatore in modo tale da porre la
designazione dell'insegnante non come una mera facoltà, ma come un
vero e proprio obbligo per l'ente, associazione o privato che intenda
ottenere l'assegnazione di un corso di scuola popolare, salvo
quell'intesa con il provveditore agli studi, al quale in definitiva
spetta sempre la nomina, intesa evidentemente richiesta per il
controllo della capacità particolare alla quale è preordinata la
designazione (art. 6, comma secondo, lett. F) della ordinanza
ministeriale 8 maggio 1967, n. 8040/22/SP, pubbl. nel B.U. del
Ministero della P.I. n. 19 dell'11 maggio 1967).
Non potestà arbitraria, dunque, ma semplice potestà discrezionale
di scelta, informata, peraltro, a quei criteri oggettivi delle
necessità funzionali di questo particolare tipo di scuola, che
risultano dalle considerazioni che precedono.
Dagli stessi criteri risultano i fini ed i limiti di quella
potestà, ogni deviamento dai quali implica eccesso di potere e rende
la nomina, che ne sia viziata, annullabile nei modi e forme di legge.
Ci si trova, pertanto, di fronte ad una di quelle discipline
differenziate per situazioni differenziate, che, secondo la costante
giurisprudenza di questa Corte, non violano il principio di
uguaglianza.
Le stesse considerazioni valgono, dato che ammettono la
legittimità, nei limiti sopra enunciati, della deroga all'ordine di
graduatoria, anche a dimostrare che non sussiste nemmeno la denunziata
violazione dell'art. 4 della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 del D.L.C.P.S. 17 dicembre 1947, n. 1599, ratificato e
modificato dall'articolo unico della legge 16 aprile 1953, n. 326:
"Istituzione della scuola popolare contro l'analfabetismo", sollevata
con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 4 e 33 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 aprile 1970.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1970:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte