Sentenza n. 62/1971
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/03/1971 · relatore Francesco Paolo Bonifacio
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 304-bisd.P.R. 447/1988
- art. 3legge 932/1969
- art. 304-bislegge 932/1969
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 304
bis, ter e quater, e 366, secondo comma, del codice di procedura
penale, e dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente
"modificazioni al codice di procedura penale", promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 21 marzo 1969 dal pretore di Camposampiero
nel procedimento penale a carico di Filippi Emanuele, iscritta al n.
305 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969;
2) ordinanza emessa il 9 febbraio 1970 dal pretore di Roma nel
procedimento penale a carico di Germano Guido ed altri, iscritta al n.
98 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 76 del 25 marzo 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Francesco Paolo Bonifacio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza del 21 marzo 1969 il pretore di Camposampiero ha
rimesso all'esame di questa Corte una questione di legittimità
costituzionale concernente l'art. 304 bis, primo comma, del codice di
procedura penale "nella parte in cui non prevede l'interrogatorio
dell'imputato tra gli atti cui hanno diritto di assistere i difensori",
nonché l'art. 366, secondo comma, dello stesso codice "nella parte in
cui prevede la mera nomina del difensore e quindi esclude l'assistenza
del difensore stesso all'interrogatorio". Ad avviso del giudice a quo
le due disposizioni violano, nelle parti denunziate, sia il principio
di eguaglianza, sancito nell'art. 3 della Costituzione, sia il diritto
di difesa, garantito dall'art. 24 della Costituzione.
2. - Con la stessa ordinanza è Stata Sollevata altra questione di
legittimità costituzionale, avente ad oggetto gli articoli 304 bis,
ter e quater c.p.p. "nella parte in cui prevedono per i difensori
soltanto come un diritto - e quindi facoltativa - anzicché come un
dovere - perché necessaria - la loro assistenza agli atti indicati nel
primo comma dell'art. 304 bis". Secondo il pretore, la legge,
stabilendo che il difensore ha diritto di assistere a determinati atti
istruttori, rimetterebbe all'arbitrio del difensore stesso la predetta
assistenza, laddove le garanzie previste dall'art. 24 della
Costituzione devono far capo direttamente all'imputato: il parallelo
con la necessaria presenza del difensore nella fase dibattimentale
dovrebbe indurre a ritenere che, nel rispetto della norma
costituzionale di raffronto, anche a proposito degli atti istruttori
indicati nell'art. 304 bis (e, quindi, anche dell'interrogatorio, da
ricomprendersi fra essi in base alla prima questione) l'imputato debba
essere necessariamente assistito da un difensore. La disciplina
impugnata - così conclude l'ordinanza - contrasta anche con l'art. 3
della Costituzione perché rimettendo all'arbitrio del difensore
l'assistenza agli atti istruttori, dà luogo ad una disparità di
trattamento tra gli imputati, ai quali "sarà assicurata la costante
assistenza nel processo, non in funzione della loro specifica posizione
di accusati, ma in relazione alla loro posizione economica e sociale
privilegiata".
3. - Anche il pretore di Roma, con ordinanza del 9 febbraio 1970,
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 Cost., una questione di
legittimità costituzionale dell'art. 304 bis c.p.p. "nei limiti in cui
non statuisce il diritto del difensore di assistere all'interrogatorio
dell'imputato e dell'indiziato di reità in relazione all'art. 3 legge
5 dicembre 1969, n. 932".
4. - Nei due giudizi nessuna delle parti si è costituita e non è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri. Ai sensi
dell'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, le due
cause vengono decise in camera di consiglio. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, aventi ad oggetto questioni in parte identiche,
vengono riuniti e decisi con unica sentenza.
2. - Per quanto riguarda la questione, sollevata da entrambe le
ordinanze di rimessione, relativa all'esclusione del diritto del
difensore di assistere, nella fase istruttoria, all'interrogatorio
dell'imputato, è da rilevare che il recente decreto legge 23 gennaio
1971, n. 2 (convertito, con modificazioni, in legge 18 marzo 1971, n.
62), modificando il testo dell'art. 304 bis del codice di procedura
penale, ha compreso anche l'interrogatorio dell'imputato fra gli atti
istruttori ai quali i difensori delle parti hanno diritto di assistere.
La Corte, tuttavia, non ritiene di dover restituire gli atti ai giudici
che hanno proposto la questione affinché, in relazione a questo
sopravvenuto atto legislativo, rinnovino l'esame della sua rilevanza.
Ed infatti, prima dell'entrata in vigore del citato decreto, era già
stata depositata e pubblicata la sentenza n. 190 del 1970, con la quale
l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p. fu dichiarato illegittimo nella
parte in cui esso escludeva il diritto del difensore dell'imputato di
assistere all'interrogatorio. In seguito a tale decisione ed a partire
dal 24 dicembre 1970 (giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 324) la norma denunziata dal
pretore di Camposampiero e dal pretore di Roma aveva, dunque, già
perduto la sua efficacia (art. 136 Cost.), col conseguente obbligo di
tutti i giudici di non farne ulteriore applicazione. Di tal che la
relativa questione - proposta, come risulta dalle motivazioni e dai
dispositivi delle due ordinanze, solo in relazione al difensore
dell'imputato - deve essere dichiarata, nella parte in cui ha ad
oggetto l'art. 304 bis, primo comma, c.p.p., manifestamente infondata.
3. - La Corte non può ignorare che il decreto legge 23 gennaio
1971, n. 2, è stato emanato in considerazione del fatto che alcune
autorità giudiziarie avevano ritenuto di dover negare l'immediata
operatività della statuizione contenuta nella sentenza n. 190, sul
presupposto che il dispositivo di questa, cadendo su una omissione
legislativa, tendesse ad una positiva integrazione del diritto
obiettivo, non consentita al giudice della costituzionalità delle
leggi.
La Corte, mentre constata che il pronto intervento legislativo ha
reso superfluo il ricorso ad altri strumenti giuridici idonei a
ripristinare il pieno rispetto delle competenze costituzionali, non
può sottrarsi al dovere di affermare che la dichiarazione di parziale
illegittimità dell'art. 304 bis c.p.p. venne adottata nell'esercizio
dei suoi istituzionali poteri, che le impongono di eliminare
dall'ordinamento quelle norme che, in base alla sua insindacabile
valutazione, risultino contrastanti con la Costituzione. Ora, a parte
il problema della sindacabilità delle omissioni legislative che si
risolvano in violazione di precetti costituzionali (sindacabilità che
non si può in assoluto escludere senza far venir meno in ampia misura
le garanzie del sistema) e dei limiti che, secondo la varietà dei
casi, il giudizio di costituzionalità incontra nell'esercizio di
siffatto controllo, è certo che nel caso in esame la pronuncia della
Corte ebbe ad oggetto una statuizione legislativa che, per il fatto di
essere solo indirettamente desumibile dal testo impugnato, non per ciò
si risolveva in una mera omissione: essendo vero, al contrario, che,
riconoscendo il diritto del difensore ad assistere ad atti
tassativamente indicati, l'art. 304 bis positivamente imponeva che
l'interrogatorio venisse assunto in assenza di lui. Che poi,
dichiarando illegittima questa parte della disposizione, la decisione
della Corte abbia determinato una espansione dei diritti processuali
del difensore, è cosa che riesce di agevole comprensione quando si
tenga presente che la perdita di efficacia di una norma, conseguente
alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, è sempre fonte di
una innovazione nel diritto vigente, riconoscibile con l'impiego dei
normali canoni ermeneutici.
Ciò precisato, la Corte - consapevole dell'importanza che sul
piano della effettiva vigenza della Costituzione ha il momento
applicativo del diritto, e massimamente quello giurisdizionale - deve
sottolineare che l'applicazione ulteriore, sicuramente vietata dal
vigente ordinamento (cfr. sentenza n. 49 del 1970), di una norma
riconosciuta e dichiarata costituzionalmente illegittima non solo
comporta una violazione dell'ordine costituzionale delle competenze,
giacché paralizza gli effetti delle attribuzioni conferite alla Corte
(le cui pronuncie sono sottratte al sindacato di altri poteri), ma
arreca grave e pericoloso pregiudizio all'effettiva operatività delle
supreme garanzie predisposte dalla Costituzione della Repubblica.
4. - La questione di legittimità costituzionale dell'articolo 366,
secondo comma, c.p.p., sollevata dal pretore di Caniposampiero nella
parte in cui tale disposizione "prevede la mera nomina del difensore e
quindi esclude l'assistenza del difensore stesso all'interrogatorio",
è destituita di fondamento, giacché la denunzia si riferisce ad un
contenuto normativo che risulta del tutto estraneo a quell'articolo. È
infatti l'art. 304 bis, primo comma, che stabilisce a quali atti
istruttori il difensore ha diritto di assistere: e fra tali atti
rientra ormai, per effetto della ricordata sentenza n. 190 del 1970,
anche l'interrogatorio dell'imputato.
5. - Del pari non fondata è la questione di legittimità dell'art.
3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, che, nonostante una certa
ambiguità del dispositivo dell'ordinanza di rimessione, deve ritenersi
essere stata sollevata dal pretore di Roma.
La disposizione impugnata, che modifica l'art. 225 c.p.p.,
disciplina gli atti di polizia giudiziaria ed espressamente statuisce
che nel corso delle relative indagini "si osservano le norme
sull'istruzione formale". Di tal che è certo che anche nei confronti
dell'indiziato di reato trova applicazione l'articolo 304 bis nel
contenuto normativo quale risulta a seguito della dichiarazione di
parziale illegittimità costituzionale di cui innanzi si è discorso.
6. - Il pretore di Camposampiero ha altresì denunziato, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., gli artt. 304 bis, ter e quater
c.p.p. nella parte "in cui prevedono, per i difensori, soltanto come un
"diritto " - e quindi facoltativa - anzicché come un " dovere " -
perché necessaria - la loro assistenza agli atti indicati nel primo
comma dell'art. 304 bis".
Nel proporre la relativa questione, il giudice a quo parte dal
presupposto che, parlando la legge di un " diritto" del difensore, essa
rimetta al completo arbitrio di costui l'assistenza agli atti
istruttori, nonostante che l'imputato debba essere considerato come il
vero destinatario delle garanzie difensive volute dall'art. 24 della
Costituzione. Ma siffatta premessa è del tutto inesatta. Ed invero è
anzitutto da precisare che il diritto del difensore ad assistere a
determinati atti è, nel contempo, diritto dell'imputato a farsi
assistere da lui: e si tratta di un diritto processuale al quale è
correlativo l'obbligo del giudice di ammettere la presenza del
difensore e di porlo in grado, a mezzo dell'avviso previsto dall'art.
304 ter (e salvo il caso di assoluta urgenza, previsto dall'ultimo
comma della disposizione), di assistere agli atti per i quali il suo
intervento è previsto. Diverso è il rapporto fra il difensore ed il
suo patrocinato, giacché nell'ambito di esso quel che nei confronti
del giudice e delle altre parti è esercizio di un diritto processuale,
diventa adempimento di un dovere professionale, che trova la sua
sanzione anche nelle misure disciplinari che possano colpire il
professionista. E poiché sotto tale aspetto, è da escludersi che il
difensore (senza distinzione secondo che si tratti di difensore di
fiducia o di ufficio) sia libero di esercitare o meno l'assistenza di
cui si discorre - magari, come paventa il giudice a quo, orientandosi
secondo criteri di maggiore o minor vantaggio economico - risulta
insussistente la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, non
essendo possibile in alcun modo collegare alle disposizioni impugnate
una disparità nel trattamento dei singoli soggetti secondo le diverse
loro condizioni economiche e sociali.
La questione è infondata anche in un ulteriore aspetto della sua
prospettazione. Sembra al giudice a quo che una puntuale osservanza
dell'art. 24 della Costituzione esiga la necessaria presenza del
difensore agli atti previsti dall'articolo 304 bis, così come la sua
presenza è necessaria, in base all'ordinamento vigente, nella fase
dibattimentale: in altri termini, per la validità degli atti
istruttori di cui si discorre non dovrebbe esser ritenuto sufficiente
che il difensore sia posto in grado di assistervi. La Corte,
richiamandosi ai principi costantemente affermati, secondo i quali il
diritto inviolabile di difesa garantito dalla norma costituzionale di
raffronto non comporta che il suo esercizio debba essere disciplinato
in modo identico in ogni tipo di procedimento ed in ogni fase
processuale, ritiene che, una volta che sia stato assicurato il diritto
dell'imputato di nominare un difensore di fiducia e, in mancanza di
tale nomina, di essere assistito da un difensore di ufficio, ed una
volta che sia stato garantito il diritto del difensore a svolgere
adeguati interventi, il legislatore abbia il potere di valutare se
determinati atti processuali possano essere validamente compiuti anche
se il difensore si astenga dal presenziarvi. E non esce dai limiti di
siffatta discrezionalità una disciplina che, diversamente valutando le
esigenze difensive nella fase istruttoria ed in quella dibattimentale,
ritenga, per quanto riguarda la prima, che esse non impongano,
attraverso la sanzione della nullità degli atti, una necessaria
partecipazione del difensore.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 304 bis, primo comma, del codice di procedura
penale, già dichiarato con sentenza n. 190 del 1970 costituzionalmente
illegittimo nella parte in cui esclude il diritto del difensore
dell'imputato di assistere all'interrogatorio;
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 366, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata dalla ordinanza del pretore di Camposampiero, nella parte
indicata in motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
c) dichiara non fondata la questione di legittimità costi
tuzionale degli artt. 304 bis, ter e quater del codice di procedura
penale, sollevata dalla stessa ordinanza, nella parte indicata in
motivazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
d) dichiara non fondata la questione di legittimità costi
tuzionale dell'art. 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, contenente
"modificazioni al codice di procedura penale", sollevata, nella parte
indicata in motivazione, dall'ordinanza del pretore di Roma in
riferimento all'art. 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 marzo 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte