Sentenza n. 62/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/04/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 1744/1962
- art. 2legge 1744/1962
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove disposizioni per
l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale
sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1969 dal tribunale
di Roma nel procedimento civile vertente tra Poluzzi Calisto e
l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 116 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 102 del 22 aprile 1970.
Visto l'atto di costituzione dell'Amministrazione finanziaria;
udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per l'Amministrazione finanziaria.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con contratto del 1 maggio 1964, registrato il 12 dello
stesso mese, Calisto Poluzzi concedeva in locazione a Domenico
Petrigliano un suo locale adibito a negozio per il periodo dal 1
maggio 1964 al 30 aprile 1969.
Alla registrazione l'atto scontava la relativa imposta annuale ai
sensi della legge 29 dicembre 1962, n. 1744.
Alla scadenza del primo anno contrattuale, il Poluzzi ometteva di
effettuare il pagamento dell'imposta per l'annata maggio 1965-aprile
1966.
Nell'ottobre del 1965 il conduttore si rendeva però moroso ed il
contratto era risolto con ordinanza pretorile del 6 dicembre 1965.
Successivamente il Petrigliano era dichiarato fallito con sentenza del
17 dicembre dello stesso anno.
A decorrere dal 1 ottobre 1967 il Poluzzi, avuta la disponibilità
del negozio, lo concedeva in locazione ad altro conduttore e registrava
il relativo contratto.
In data 13 maggio 1968 il 2 ufficio del Registro atti privati di
Roma ingiungeva al Poluzzi di provvedere al pagamento di L. 2.057.540
per imposta di registro ed accessori relativamente al primo contratto e
per gli anni di locazione dal 1 maggio 1965 al 30 aprile 1969.
Avverso l'ingiunzione il Poluzzi proponeva opposizione davanti al
tribunale di Roma, chiedendo che l'imposta e gli accessori come sopra
liquidati venissero dichiarati non dovuti e che comunque l'imposta
fosse liquidata secondo giustizia e per il periodo fino al dicembre
1965 e tutt'al più fino all'aprile 1966.
L'Amministrazione delle finanze con la comparsa di risposta
chiedeva il rigetto delle domande dell'opponente, perché del tutto
infondate, ma con la memoria, a seguito della sentenza n. 49 del 1969
di questa Corte, ammetteva che per quanto concerneva la parte di
imposta richiesta a titolo di IGE le dette domande dovessero ritenersi
fondate e insisteva perché le stesse fossero invece respinte per ogni
altra somma pretesa con l'ingiunzione opposta.
2. - Il tribunale con ordinanza del 3 dicembre 1969 osservava che
l'art. 2 della citata legge n. 1744 del 1962, per il richiamo al
precedente art. 1 consente la percezione annuale dell'imposta generale
sull'entrata nei casi in cui i contratti di locazione pluriennali
"abbiano avuto una durata inferiore all'anno".
Riteneva che il sistema di percezione dell'imposta predisposto
dall'art. 1 comporta che "per l'identico tributo relativo all'imposta
sull'entrata, una particolare categoria di contribuenti venga ad essere
sottoposta a diverso e più oneroso trattamento in confronto alla
categoria generale senza alcun motivo che ne giustifichi la
razionalità ed anzi con l'anomala conseguenza di dar luogo alla
nascita di una obbligazione tributaria di durata anche virtuale, senza
il concreto verificarsi di un'entrata imponibile". E deduceva che i
connotati dell'imposta sull'entrata non vengono ad annullarsi nella
imposta di registro prevista dalla legge n. 1744, e che la natura
dell'IGE non ne consentiva una percezione esclusivamente temporale.
E pertanto il tribunale sollevava la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della citata legge n. 1744 del 1962,
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
3. - Davanti a questa Corte non si costituiva il Poluzzi.
Si costituiva invece l'Amministrazione delle finanze con deduzioni
depositate il 12 maggio 1970.
Secondo l'Avvocatura dello Stato la questione non sarebbe fondata.
Innanzitutto la sentenza n. 49 del 1969 non sarebbe applicabile, nelle
sue affermazioni di principio, alla fattispecie: in quella pronuncia,
infatti, si era ravvisata una disparità di trattamento tra coloro che
stipulavano un contratto pluriennale unico e coloro che stipulavano
distinti contratti per ogni anno; mentre analoga contrapposizione non
potrebbe essere effettuata nella situazione de qua dovendosi ritenere
che normalmente le locazioni abbiano durata di un anno. Osservava
ancora l'Avvocatura che non appare irrazionale la riscossione
dell'imposta generale sull'entrata su un contratto di locazione di
durata non superiore all'anno anticipatamente in occasione della
registrazione della scrittura contenente l'atto economico che dà luogo
all'entrata (art. 23 della citata legge 19 giugno 1940, n. 762): e
tanto più che normalmente si ha il pagamento anticipato di più ratei
del canone o dell'intero canone. Tale sistema di riscossione anticipata
dell'imposta sull'entrata, peraltro, sarebbe pienamente legittimo per
il fatto che la capacità contributiva deve essere riferita alla
"idoneità soggettiva alla obbligazione di imposta, rivelata dal
presupposto al quale la prestazione è collegata", e per ciò che tale
presupposto deve risultare collegato alla sfera dell'obbligato mediante
un legame effettivo. Nella fattispecie la giuridica esistenza di un
contratto di locazione farebbe ragionevolmente presumere il passaggio
effettivo del canone dal conduttore al locatore: tale presunzione
infatti troverebbe di regola rispondenza nella realtà economica.
Infine l'Avvocatura dello Stato osservava che proprio in tema di IGE
non sarebbe né nuovo né episodico il sistema convenzionale e
forfettario di ancorare le aliquote non ai movimenti effettivi di
denaro bensì a movimenti presunti e che per la stessa imposta vige
altresì il sistema dell'abbonamento. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe il tribunale di Roma
solleva la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2
della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (contenente nuove disposizioni
per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta generale
sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni immobili
urbani) in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Specificamente sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza
la detta disciplina legislativa nella parte in cui consente, per il
richiamo operato dall'art. 2 all'art. 1 della legge, la percezione
annuale dell'imposta generale sull'entrata nei casi in cui i contratti
di locazione pluriennali "abbiano avuto una durata inferiore all'anno".
2. - Il tribunale, a fondamento della sollevata questione ripete
sostanzialmente gli stessi argomenti in forza dei quali questa Corte,
con sentenza n. 49 del 1969, ha dichiarato la illegittimità
costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della citata legge nella
parte in cui consentiva, per i contratti di locazione di durata
pluriennale, la percezione annuale dell'imposta generale sull'entrata
anche nell'ipotesi di intervenuta risoluzione del contratto nell'anno
precedente.
Vi sarebbe anche qui in relazione alla detta imposta una disparità
di trattamento per "una particolare categoria di contribuenti" e nei
confronti della "categoria generale"; codesta disparità non sarebbe
razionalmente giustificata, e si avrebbe, conseguentemente,
un'obbligazione tributaria di durata anche virtuale, senza il concreto
verificarsi delle condizioni ipotizzate dalla legge per la relativa
imposizione.
Senonché, ad avviso della Corte, le due ipotesi normative,
rispettivamente oggetto della precedente decisione e della attuale
denuncia, non presentano caratteristiche tali da potere essere
considerate identiche o essere poste sullo stesso piano ai fini del
giudizio sulla legittimità costituzionale delle norme denunciate.
3. - Con la sentenza n. 49 del 1969, la Corte, chiamata a
verificare se la ricordata previsione normativa fosse in contrasto con
l'art. 3 (e non anche con l'art. 53 ) della Costituzione, ha rilevato
che, secondo la disciplina dettata con la legge n. 1744 del 1962,
l'imposta sull'entrata, pur costituendo una componente della nuova
imposta (di registro) (ed anzi la componente, in percentuale, di
maggior peso economico), aveva mantenuto "la sua individualità
distintiva"; e che nonostante ciò, si era avuto l'accostamento
all'imposta di registro al fine di unificazione dell'imposta da pagare
e, per entrambe le imposte, si era prevista la liquidazione con
riferimento alle rendite catastali degli immobili locati o, in
mancanza, ai corrispettivi pattuiti.
Ed a proposito della disciplina dettata per i contratti di
locazione pluriennali, posto che la previsione della liquidazione
annuale dell'imposta sulla entrata dava luogo ad una speciale forma di
rateazione senza conferire carattere autonomo ai singoli versamenti, la
Corte, con la stessa pronuncia, ha ravvisato l'esistenza di una non
razionale disparità di trattamento nei confronti delle parti dei detti
contratti, in relazione alla generalità degli assoggettati all'imposta
sull'entrata, perché quelle parti sarebbero tenute a corrispondere
l'imposta in base alla liquidazione annuale, nonostante l'intervenuta
risoluzione del contratto nell'anno precedente.
In tal modo ha colto la possibilità di considerare compatibili per
l'imposta sull'entrata la conservazione della sua individualità e
l'attuazione di un sistema di liquidazione e riscossione ancorato alla
registrazione del contratto ed a parametri che prescindono dall'attuale
ed effettiva verificazione dell'entrata pattuita, ma nel contempo e
specificamente ne ha visto l'incompatibitità in termini di violazione
del principio di eguaglianza là ove la norma consentiva la
liquidazione e percezione della detta imposta relativamente ad un
rapporto di locazione non più esistente.
Per tanto, la Corte ha ritenuto che l'esistenza del contratto di
locazione pluriennale non legittimasse la liquidazione annuale
dell'imposta sull'entrata a far tempo dall'anno successivo a quello in
cui il relativo rapporto era venuto meno.
E correlativamente ha posto in evidenza il differente trattamento
che altrimenti sarebbe stato usato nei confronti delle parti
contrattuali messe queste ultime a raffronto con la generalità degli
altri contribuenti della stessa imposta.
4. - Con la questione ora prospettata non si è in presenza di una
situazione analoga a quella già valutata e non ricorrono identiche
ragioni che comportino o consentano una pronuncia nello stesso senso
della precedente.
Infatti, nonostante che il giudice a quo, nel sollevare la
questione, si sia riferito agli artt. 1 e 2 della citata legge n. 1744
del 1962, in sostanza viene denunciata la norma, contenuta in detti
articoli, che permette, per i contratti pluriennali, la liquidazione
annuale (e cioè non all'atto della registrazione del contratto e per
tutta la durata pattizia dello stesso, sibbene la liquidazione anno per
anno e con riferimento alla prevista durata del rapporto per il singolo
anno) e anticipata (e cioè entro i 20 giorni dalla data di inizio
dell'annata locatizia stabilita nel contratto) della imposta
sull'entrata anche quando, nell'annata a riferimento, il rapporto di
locazione abbia a cessare in epoca anteriore alla sua scadenza.
Ora, la situazione delle parti contrattuali è - come si è
rilevato - diversa da quella che le stesse parti avevano, prima della
citata sentenza n. 49 del 1969, in sede di liquidazione annuale ed a
cagione dell'intervenuta cessazione del rapporto nell'anno precedente.
In quel caso la liquidazione ed esazione dell'imposta era prevista per
un rapporto di locazione non più esistente; nel presente caso, invece,
è prevista per un rapporto vigente. Le parti contrattuali allora erano
tenute ad una imposta in relazione ad un'obbligazione (quella dei
canoni) che non esisteva e che non sarebbe più potuta venire ad
esistenza in forza del contratto registrato; ora sono tenute alla
stessa imposta ma l'obbligazione dei canoni è già adempiuta in tutto
o in parte e comunque è certa e liquida e solo l'esigibilità di essa
sarebbe eventualmente riportata a future scadenze.
Tali essendo la situazione considerata e la disciplina che ne dà
la norma impugnata, questa non è in contrasto con il principio di
eguaglianza.
L'art. 3 della Costituzione consente al legislatore di valutare le
situazioni obiettive e di adottare le corrispondenti normative, col
limite di dover disciplinare in modo eguale le situazioni eguali ed in
modo diverso quelle differenti e sempre che in contrario non ricorrano
logiche e razionali giustificazioni.
Nella specie, la situazione messa in evidenza non è eguale ad
altra, e quindi il limite posto per il legislatore non aveva ragione e
modo di operare. Né può dirsi che in contrario rilevi la
verificazione della ipotesi che il contratto non duri per l'intero
periodo pattizio, e che quindi per il semplice fatto che possa venir
meno o venga meno la corresponsione della pigione, meritino di essere
egualmente disciplinate la rilevata situazione in vista del realizzarsi
della detta ipotesi e la situazione di chi, in generale, non
verificatasi l'entrata, non sia tenuto a corrispondere la relativa
imposta. Perché, giusta quanto la Corte ha affermato nella sua
precedente pronuncia e ritiene ora di confermare, l'imposta
sull'entrata nella legge n. 1744 conserva la propria individualità
distintiva, ma sottosta, accostandosi all'imposta di registro, ad una
unificazione con questa nel sistema di accertamento, di liquidazione e
di percezione.
E allora, va tenuto presente, e quand'anche la situazione in
oggetto potesse essere assimilata a quella generale per via della
mancata riscossione dei canoni, che oggetto di valutazione è la norma
in quanto prevede il ripetuto sistema di liquidazione ed esazione.
E per ciò si deve ritenere che la norma in parte qua non urta
contro il disposto dell'art. 3, perché non regola in modo eguale due
situazioni diverse o in modo difforme due situazioni eguali, e comunque
perché la disciplina che essa detta è razionalmente giustificata. La
liquidazione anno per anno dell'IGE per i contratti pluriennali e la
percezione anticipata dell'imposta dovuta in base alla singola
liquidazione trovano, nella specie, una adeguata e logica spiegazione.
Ed in particolare, la liquidazione annuale la trova nell'esigenza di
applicare le aliquote all'imponibile (aggiornato ed) esistente
all'inizio di ciascuna annata locatizia; e la percezione anticipata, a
sua volta, trova quella giustificazione nell'esigenza di una mediazione
tra l'interesse a riscuotere l'imposta di registro (quale imposta di
titolo ed in quanto comprensiva dell'imposta sull'entrata) all'atto
della registrazione del contratto, e l'interesse acché la imposta
venga corrisposta a fronte di una entrata effettiva, e concretamente
nel possibile pagamento anticipato delle pigioni e comunque nella larga
probabilità che le pigioni stesse siano pagate alle scadenze o ne sia
realizzato coattivamente il credito.
Infine non va trascurato, sotto il profilo della eccepita
disparità di trattamento che la norma impugnata determinerebbe secondo
l'ordinanza del tribunale di Roma, ed a conferma della tesi secondo cui
tale disparità non sussiste, che al sistema di accertamento,
liquidazione e percezione dell'imposta sull'entrata non sono estranee
ipotesi in cui tali operazioni vengono effettuate con riferimento al
presunto numero degli atti economici imponibili e quindi senza un
rigoroso e puntuale riscontro tra entrata effettiva e obbligo di
imposta. Basta al riguardo, e tra l'altro, infatti, tenere presente la
facoltà concessa al Ministro per le finanze dall'art. 10 del d.l.lgt.
19 ottobre 1944, n. 348 in relazione a determinate categorie di entrate
ed estesa con successivi provvedimenti ad altre categorie (d.l.lgt. 7
giugno 1945, n. 386, art. 9; D.L.C.P.S. 27 dicembre 1946, n. 469, art.
12, ecc.).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1744 (nuove
disposizioni per l'applicazione delle leggi di registro, dell'imposta
generale sull'entrata e del bollo ai contratti di locazione dei beni
immobili urbani), sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal
tribunale di Roma, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI
- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte