Sentenza n. 62/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/03/1975 · relatore Vincenzo Trimarchi
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 133legge 348/1971
- art. 60legge 348/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dal Consiglio regionale della Campania il 28 luglio 1973 e riapprovata
il 13 febbraio 1974, recante "Ricostituzione in comune autonomo della
frazione di San Marco Evangelista", promosso con ricorso del Presidente
del Consiglio dei ministri, notificato il 2 marzo 1974, depositato in
cancelleria il 9 successivo ed iscritto al n. 6 del registro ricorsi
1974.
Visto l'atto di costituzione del Presidente della Regione Campania;
udito nell'udienza pubblica del 22 gennaio 1975 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri, e l'avv. Vincenzo
Spagnuolo Vigorita, per la Regione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ricorso del 2 marzo 1974 il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, ha
proposto questione di legittimità costituzionale della legge
regionale, approvata nelle sedute del 28 luglio 1973 e del 13 febbraio
1974 dal Consiglio regionale della Campania, con cui la frazione di San
Marco Evangelista dei Comuni di Caserta e di Maddaloni è distaccata
dai rispettivi capoluoghi ed è costituita in comune autonomo.
Secondo il ricorrente la legge impugnata sarebbe in contrasto con
l'art. 133, comma secondo, della Costituzione e con l'art. 60 dello
Statuto regionale approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, perché
nel relativo procedimento formativo non sono state "sentite le
popolazioni interessate". Tale adempimento è, infatti, previsto dalla
disposizione costituzionale di raffronto, e l'art. 60 dello Statuto in
conformità ad essa ammette il referendum consultivo per l'istituzione
di nuovi comuni. E si sarebbe dovuto quindi procedere o ad un formale
referendum consultivo previsto da legge-quadro ovvero ad una qualsiasi
altra forma di partecipazione diretta popolare per l'espressione del
parere sul distacco della frazione dai due comuni e sulla sua erezione
in comune autonomo, e non si sarebbe potuto ritenere al fine
sufficienti eventuali pareri espressi dai consigli comunali contro o
cointeressati, in quanto - come già detto - è prescritta la
partecipazione diretta delle popolazioni.
Ha concluso il ricorrente chiedendo alla Corte di voler dichiarare
l'illegittimità costituzionale della legge regionale impugnata.
Davanti a questa Corte si è costituita la Regione Campania, in
persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.
prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita, che ha concluso per l'assoluta
infondatezza e per il rigetto del ricorso.
Secondo la resistente, la Costituzione non prevede il referendam
consultivo, per cui l'audizione delle popolazioni interessate può
avvenire in qualsiasi modo, ed il referendum popolare è strumento
soltanto eventuale; non tutte le Regioni lo hanno previsto e la Regione
Campania lo ha ammesso come possibile forma di consultazione popolare,
non ritenendo di vincolarsi in ogni caso all'uso di tale meccanismo; e
infine, in mancanza di legge regionale sul referendum, la Regione ben
poteva e ben può istituire nuovi comuni ritenendo transitoriamente
persistente la procedura precedentemente seguita dal Ministero, salva
la riserva di legge.
All'udienza del 22 gennaio 1975 il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese e l'avv. prof. Vincenzo Spagnuolo Vigorita
hanno svolto le ragioni a sostegno delle rispettive richieste ed
insistito nelle precedenti conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Con il ricorso introduttivo del presente giudizio è impugnata
in via principale, per contrasto con l'art. 133, comma secondo, della
Costituzione e con l'art. 60 dello Statuto della Regione Campania,
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, la legge, recante
"Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco
Evangelista", approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13 febbraio
1974 dal Consiglio regionale della Campania.
2. - A fondamento della richiesta di declaratoria
dell'illegittimità costituzionale della legge impugnata, il ricorrente
Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la Regione, dopo
l'attuazione dell'ordinamento regionale ordinario, ha il potere di
costituire nuovi comuni nell'ambito del proprio territorio a mezzo di
apposita legge regionale e previa l'audizione delle popolazioni
interessate; che per la Regione Campania, lo Statuto regionale prevede,
in conformità alla prescrizione costituzionale e per l'adempimento da
ultimo ricordato, il referendam consultivo al fine "di assicurare la
democratica ed integrale partecipazione dei cittadini interessati nel
procedimento di costituzione dei nuovi comuni"; che in luogo del
referendam consultivo, può aversi "qualsiasi altra forma di
partecipazione diretta popolare per la espressione del parere"; e che,
essendo prescritta la partecipazione diretta delle popolazioni, non
sono sufficienti "eventuali pareri espressi dai consigli comunali
contro o cointeressati".
3. - Nella specie, il procedimento che si è concluso con la
riapprovazione della legge impugnata ha avuto inizio con la
presentazione alla Prefettura di Caserta di una istanza sottoscritta da
1254 cittadini elettori del Comune di Caserta, abitanti nella frazione
di San Marco Evangelista e costituenti la maggioranza degli elettori di
quella frazione. Sono successivamente intervenute deliberazioni del
Consiglio comunale di Caserta, nonché di quelli di Marcianise e
Maddaloni (dai cui territori si sarebbe dovuto operare il distacco di
parti in favore del costituendo comune), e del Consiglio provinciale di
Caserta. Ed infine - come si legge nella memoria della resistente - si
è avuta la determinazione della Regione, di seguire la procedura
prevista dal testo unico della legge comunale e provinciale del 1934
"non essendo ancora stata approvata la legge regionale concernente il
referendum consultivo".
4. - Per la risoluzione della questione di legittimità
costituzionale sottoposta al suo esame, la Corte non può prescindere
dal considerare la peculiare situazione ricorrente nella specie e
caratterizzata da un canto dall'esistenza della disposizione
costituzionale e della norma statutaria di raffronto e dall'altro dalla
mancanza di una normativa che potesse permettere l'effettuazione del
referendum consultivo e dalla suscettibilità di applicazione delle
norme del t.u. del 1934 vigenti in materia.
Indubbiamente, a seguito della costituzione della Regione Campania,
è venuto meno il fatto che, secondo la sentenza n. 38 del 1969 di
questa Corte, ha per il passato impedito il concreto ricollegamento
alla Regione del potere ad essa riconosciuto con l'art. 133, comma
secondo, della Costituzione, di provvedere, al posto dello Stato, alla
costituzione di nuovi comuni e di attendervi con legge.
Senonché alla Regione, nonostante che la stessa non abbia dato il
dovuto seguito al disposto dell'ultimo comma dell'art. 60 dello Statuto
(secondo cui le modalità per il ricorso al referendam consultivo, per
il suo espletamento e per applicarne l'esito sono disciplinate da legge
regionale approvata a maggioranza assoluta dai Consiglieri in carica),
non può apparire precluso l'esercizio del detto potere ad essa
costituzionalmente riconosciuto. Ove, infatti, dovesse ritenersi il
contrario, gli interessi che sottostanno al precetto costituzionale e
che sono considerati di portata regionale, verrebbero ad essere in atto
privi di una concreta tutela dato che non potrebbe la Regione, e tanto
meno lo Stato, procedere alla istituzione, nel territorio di
competenza, di nuovi comuni. E pertanto è giustificata
l'interpretazione che rifletta siffatta esigenza di tutela.
Soccorre nel senso esposto la possibilità giuridica che alle norme
di cui agli artt. 33 e seguenti del t.u. del 1934 si faccia ricorso, ed
in relazione ad esse si valutino gli adempimenti che hanno preceduto,
in ordine alla legge de qua, l'intervento conclusivo del Consiglio
regionale della Campania.
In detta disciplina legislativa, infatti, accanto alle norme che
esclusivamente concernono l'esercizio, mediante attività
amministrativa, del potere di costituire nuovi comuni, ve ne sono altre
che si riferiscono al modo di formazione e di accertamento della
volontà autonomistica delle borgate o frazioni di comuni e più
ampiamente al modo di esteriorizzazione e conoscenza dell'avviso delle
popolazioni comunque interessate alle variazioni di circoscrizione dei
comuni. E queste norme non possono non avere rilievo in relazione alla
specie. Con la ricordata sentenza n. 38 del 1969 si è implicitamente
dato atto che codeste norme, ancorché in quell'occasione l'assunzione
come parametro dell'art. 133, comma secondo, della Costituzione fosse
considerata non pertinente (perché si trattava, allora, della
costituzione di un nuovo comune realizzata a mezzo di procedimento
amministrativo e prima che la Regione astrattamente competente potesse
in concreto attendervi), non fossero, in sostanza, in contrasto con
quella disposizione costituzionale. E ciò perché questa Corte,
nell'individuare, con la conseguente pronuncia di parziale
illegittimità degli artt. 33, 34 e 35 del citato t.u., l'ambito della
categoria dei cittadini interessati ai provvedimenti ivi considerati,
ha ammesso, sia pure con riferimento all'art. 3 della Costituzione, che
si dovesse far capo da un lato alla volontà dei frazionisti e
dall'altro alle deliberazioni dei consigli comunali relative a
variazioni alla circoscrizione dei comuni; e non ha escluso che
attraverso codesti mezzi e modi potesse realizzarsi l'audizione delle
popolazioni interessate.
Il caso che è oggi all'esame della Corte, presenta aspetti o
elementi che possono essere ricondotti direttamente all'art. 133, comma
secondo, della Costituzione perché la Regione Campania ha inteso ed
intende costituire in comune la frazione di San Marco Evangelista a
mezzo di legge regionale, ed in relazione ai quali non è contestabile
l'adeguamento in fatto al precetto costituzionale; e aspetti o elementi
relativamente ai quali sono norme intermedie, e nei limiti precisati,
quelle contenute nei richiamati artt. 33 e seguenti del t.u., le quali
possono dirsi osservate nella misura in cui ha riscontro e trova
rispetto la sostanziale esigenza di fondo che le popolazioni
interessate all'approvazione della legge regionale siano sentite
attraverso i canali democraticamente adatti a coglierne gli interessi e
le volontà, e nei confronti delle quali norme non può non ammettersi
che del pari sia stato rispettato il ripetuto precetto costituzionale.
Si può quindi concludere ritenendo che alla Corte, in sede di
controllo della legittimità costituzionale di una legge regionale come
quella in esame, è riservato il compito di accertare se il
procedimento in concreto seguito dalla Regione sia conforme a
Costituzione, e specificamente alle disposizioni indicate come
parametro, senza poter sindacare il merito del provvedimento
legislativo riservato alla discrezionale valutazione degli interessi in
gioco da parte del competente organo; e che nel caso de quo il "fatto",
nei sensi e per le ragioni che precedono, risulta adeguato alle
previsioni normative.
E ciò con la conseguenza che debba essere dichiarata non fondata
la questione di legittimità costituzionale sollevata con il ricorso
indicato in epigrafe.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
della legge regionale approvata il 28 luglio 1973 e riapprovata il 13
febbraio 1974 dal Consiglio regionale della Campania, recante:
"Ricostituzione in comune autonomo della frazione di San Marco
Evangelista", questione sollevata, in riferimento all'art. 133, comma
secondo, della Costituzione ed all'art. 60 dello Statuto regionale,
approvato con legge 22 maggio 1971, n. 348, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte