Sentenza n. 62/1979
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1979 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55legge 35/1974
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, 51,
commi settimo e ottavo, e 55 della legge regionale della Toscana 4
luglio 1974, n. 35, promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1976
dal pretore di Grosseto, nel procedimento civile vertente tra Bellandi
Alessandro e il Comune di Castiglione della Pescaia, iscritta al n. 703
del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1977.
Udito nella camera di consiglio del 19 aprile 1979 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento di opposizione avverso una ingiunzione
di pagamento per violazione dell'art. 22 della legge 4 luglio 1974, n.
35, della Regione Toscana, il pretore di Grosseto ha sollevato - con
ordinanza emessa il 23 ottobre 1976 - questione di legittimità
costituzionale dello stesso art. 22, nonché degli artt. 51 e 55 della
predetta legge regionale.
Il giudice a quo sostiene, in primo luogo, che l'art. 51, settimo
ed ottavo comma, della legge toscana n. 35 del 1974 (intitolata
"Difesa della fauna e regolamentazione dell'attività venatoria")
violerebbe gli artt. 3 e 117 Cost., non prevedendo che le ingiunzioni
comunali di pagamento delle somme dovute per le infrazioni alle norme
regionali sulla caccia siano vidimate e rese esecutive dal pretore.
In secondo luogo, nell'ordinanza di rinvio si impugnano gli artt.
22 e 55 della medesima legge - in vista degli articoli 3, 5, 25,
secondo comma, e 117 Cost. - dal momento che essi implicherebbero la
coesistenza, per gli stessi fatti, di sanzioni amministrative previste
da disposizioni legislative regionali e di sanzioni penali tuttora
comminate dalle corrispondenti disposizioni legislative statali.
In terzo luogo, si assume che l'art. 51, sesto, settimo ed ottavo
comma, sarebbe illegittimo anche per contrasto con l'art. 24 Cost., in
quanto disporrebbe l'esecutività dell'ingiunzione concernente il
pagamento di una maggiorazione del dieci per cento, da parte di coloro
che non abbiano tempestivamente versato l'ammontare della relativa
sanzione, negli stessi casi in cui gli interessati propongano ricorso
dinanzi all'autorità giudiziaria.
In quarto luogo, si censurano ancora una volta gli articoli 22 e
51, in riferimento agli artt. 3 e 117 Cost., poiché "non enunciano i
criteri di applicazione delle sanzioni pecuniarie tra il minimo ed il
massimo previsti", e nemmeno statuiscono "l'obbligo delle
amministrazioni comunali di indicare i criteri ai quali in concreto si
sono attenute".
Nel giudizio davanti a questa Corte, nessuna parte si è costituita
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - Il giudice a quo contesta variamente, tanto sul piano
sostanziale quanto sul piano processuale, la legittimità
costituzionale della disciplina sanzionatoria stabilita dalla legge
regionale toscana n. 35 del 1974, allo scopo di proteggere la fauna e
di regolamentare la caccia.
Da un lato, cioè, la disciplina in questione si porrebbe in
contrasto con gli artt. 3, 5, 25, secondo comma, e 117 Cost., sia che
la clausola abrogativa di "tutte le norme statali in materia di
caccia" - contenuta nell'art. 55 - venisse riferita alle stesse norme
penali allora vigenti in materia, sia che tali norme coesistessero con
quelle regionali, determinando una duplicità di sanzioni - penali ed
amministrative - in ordine alle medesime infrazioni venatorie: dal che
risulterebbe - specificamente - l'illegittimità delle sanzioni
amministrative previste nell'art. 22, per violazione del quale si era
provveduto all'ingiunzione che aveva dato luogo al procedimento di
opposizione davanti al pretore di Grosseto. Parallelamente, il pretore
osserva inoltre che l'art. 22, come pure l'art. 51 della legge toscana
sulla caccia, lascerebbe libere le amministrazioni comunali di fissare
ad arbitrio la misura di ciascuna sanzione, fra il minimo ed il
massimo determinati nell'articolo stesso; sicché ne verrebbero
congiuntamente lesi la norma generale di eguaglianza dei cittadini ed i
principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, cui le norme
legislative regionali si debbono attenere.
D'altro lato, il giudice a quo argomenta che l'art. 51, settimo ed
ottavo comma, violerebbe l'art. 3 Cost. nonché i più specifici
principi desumibili dalla legislazione statale in materia di
riscossione delle entrate patrimoniali, anche in quanto configurerebbe
l'ingiunzione come un "titolo esecutivo di piena efficacia",
prescindendo dal visto pretorile. Del pari, le disposizioni del sesto,
del settimo e dell'ottavo comma dell'art. 51 sarebbero incompatibili
con il diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., là
dove impongono il pagamento della somma dovuta, maggiorata del dieci
per cento per chi non abbia tempestivamente assolto la sanzione, pur
quando sia pendente opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria.
Ma le questioni così proposte all'esame della Corte sono tutte
infondate.
2. - Va ricordato, anzitutto, che questa Corte ha dichiarato
costituzionalmente illegittimo - con la sentenza n. 79 del 1977 -
l'art. 55 della legge regionale toscana n. 35 del 1974, "nella parte
in cui, statuendo che cessano di avere applicazione tutte le norme di
leggi statali in materia di caccia..., non esclude dall'effetto
abrogativo le norme... aventi natura penale"; sicché le sanzioni
amministrative già previste dalla legge stessa, prima dell'entrata in
vigore della legge statale 27 dicembre 1977, n. 968 (contenente nuovi
principi e disposizioni per la disciplina della caccia), non rendevano
inoperanti le sanzioni penali vigenti in materia, ma si aggiungevano
ad esse. In linea generale, tuttavia, la Corte ha precisato più volte
(a partire dalla sentenza n. 21 del 1957) che "all'infuori delle
sanzioni penali ve ne sono... altre che la Regione può dettare, quali
le sanzioni civili e amministrative, e anche le sanzioni di carattere
specificamente pecuniario, purché non convertibili...". E ciò si
giustifica in particolar modo nel caso dell'art. 22 della predetta
legge regionale, dal momento che esso proibisce ed assoggetta ad
apposite sanzioni amministrative l'abbattimento o la cattura di un
numero di capi superiore a quello contestualmente indicato quanto a
determinate specie di selvaggina, in termini che non trovano riscontro
in alcuna disposizione legislativa statale penalmente sanzionata.
Non si può ritenere, d'altronde, che le sanzioni pecuniarie
comminate dall'art. 22 siano così poco definite da risultare lesive
dell'art. 3 Cost., nonché dei principi fondamentali stabiliti dalle
leggi ordinarie dello Stato (compromettendo così, per questa parte, la
legittimità dello stesso art. 51). Per sé considerato,
indipendentemente dalle specifiche applicazioni di cui devono
rispondere le singole amministrazioni comunali, l'art. 22 non
stabilisce nulla che lo renda difforme dalla generalità delle
corrispondenti disposizioni legislative statali; ed anzi mantiene il
divario fra il minimo ed il massimo delle sanzioni, entro una misura
tale da non prestarsi ad alcuna censura d'irragionevolezza.
3. - Non contrasta con la norma generale d'eguaglianza, né con i
principi informatori delle leggi statali vigenti in materia, nemmeno
il disposto per cui "l'ingiunzione costituisce titolo esecutivo",
contenuto nell'ottavo comma dell'art. 51 (che il pretore di Grosseto
impugna in collegamento con il comma precedente). A torto, infatti, il
giudice a quo presuppone che l'intera disciplina legislativa
fondamentale, in tema di assolvimento delle sanzioni pecuniarie, debba
essere tuttora ricercata nel regio decreto 14 aprile 1910, n. 639: con
particolare riguardo al principio stabilito dall'art. 2 cpv., secondo
cui "la ingiunzione è vidimata e resa esecutoria dal pretore".
Nell'esaminare quali siano gli attuali principi del settore, non si
può non tener conto che l'immediata esecutività delle ingiunzioni è
stata affermata dall'art. 9, terzo comma, della legge 3 maggio 1967,
n. 317, quanto al "sistema sanzionatorio delle norme in tema di
circolazione stradale e delle norme dei regolamenti locali"; ed è
ribadita, quanto al "sistema sanzionatorio delle norme che prevedono
contravvenzioni punibili con l'ammenda", dall'art. 8, terzo comma,
della legge 24 dicembre 1975, n. 706 (cui ora fa espresso richiamo
l'art. 32 della legge n. 968 del 1977, quanto alle "infrazioni
amministrative" per violazione delle leggi sulla caccia). Queste nuove
norme legislative, la cui legittimità costituzionale non è qui in
discussione, alterano completamente i termini ed escludono l'attualità
della questione proposta dal pretore di Grosseto, con riferimento agli
artt. 3 e 117 della Costituzione.
A torto, inoltre, l'ordinanza di rimessione asserisce che la
disciplina in esame avrebbe reso incontestabile l'esecutività delle
ingiunzioni stesse, senza attribuire nessun peso ai ricorsi
eventualmente proposti in sede giurisdizionale. Nell'impugnare in tal
senso il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'art. 51, il giudice a
quo non ha considerato che tali disposizioni non possono venir
correttamente interpretate e valutate, separandole dal nono comma: alla
stregua del quale, "entro il termine ultimo previsto per il pagamento,
l'interessato può ricorrere dinanzi all'autorità giudiziaria
competente ai sensi dell'art. 3 del t.u. 14 aprile 1910, n. 639". Ciò
significa che la legge regionale toscana sulla caccia non ha inteso
interferire per nulla nel procedimento giurisdizionale di opposizione
alle ingiunzioni di pagamento; e, specificamente, non ha derogato in
nessun modo all'art. 3, secondo comma, del regio decreto in questione,
per cui "l'autorità adita ha facoltà di sospendere il procedimento
coattivo".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 luglio 1974, n.
35, della Regione Toscana, sollevata dal pretore di Grosseto con
l'ordinanza indicata in epigrafe e già decisa da questa Corte con la
sentenza n. 79 del 1977;
b) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
degli artt. 22 e 51 della legge predetta, sollevate dal pretore di
Grosseto, in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 25, secondo comma, e
117 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1979.
F.to: LEONETTO AMADEI - EDOARDO
VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE
ROSSANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1979:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte