Sentenza n. 62/1980
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/04/1980 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 415 e 416
cod.proc.civ., promosso con ordinanza, emessa il 10 dicembre 1975 dal
Pretore di Napoli nel procedimento civile Vertente tra Daniele Giovanni
e la Società Grandi Traghetti, iscritta al n. 130 del registro
ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 78 del 24 marzo 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 13 febbraio 1980 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con decreto 9 ottobre 1975, stilato in calce al ricorso depositato
nell'interesse di Giovanni Daniele il 6, e notificato alla convenuta
s.p.a. Grandi Traghetti, in una con copia del ricorso, il 13 ottobre
1975 in Napoli, Via Marchese Campodisola 13, il Pretore di Napoli
fissò per la discussione l'udienza del 26 novembre 1975. Oggetto della
controversia: dichiarazione di annullamento del licenziamento intimato
al Daniele con raccomandata 26 settembre 1975 e i conseguenti ordine di
reintegra nel posto di lavoro e liquidazione del risarcimento dei danni
a norma degli artt. 7 e 18, comma secondo, legge 20 maggio 1970, n.
300, e, in ipotesi, dell'art. 2 legge 15 luglio 1966, n. 604.
La convenuta si costituì mediante memoria difensiva 26 novembre
1975, in cui si limitò a sollevare questione di costituzionalità
dell'art. 415 c.p.c., nella parte in cui dispone che tra la data di
notificazione al convenuto di copia del ricorso e del decreto di
fissazione della udienza di discussione e la data della udienza deve
intercorrere termine non minore di trenta giorni, per il contrasto con
la gradualità dei termini per la comparizione del convenuto in
relazione al luogo della notificazione dell'atto introduttivo del
giudizio di cui all'articolo 163 bis c.p.c. per il rito ordinario.
Con ordinanza 10 dicembre 1975, debitamente comunicata e notificata
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 24 marzo 1976 (n. 130
reg. ord. 1976), il Pretore, precisato che, stante la decadenza in cui
la convenuta era incorsa, la questione non poteva non essere sollevata
d'ufficio, l'ha ritenuta non manifestamente infondata sulla base di
diffusa motivazione, in cui pone in rilievo le distinzioni correnti tra
il convenuto in processo a rito ordinario e il convenuto in
controversia individuale di lavoro; distinzioni, che suonerebbero
offesa agli artt. 3 e 24 Cost. "specie con riferimento all'ipotesi di
notificazione da eseguirsi fuori del distretto di corte d'appello".
Nell'atto di intervento, depositato il 24 marzo 1976, la Presidenza
del Consiglio dei ministri dubita della rilevanza della proposta
questione nella presente specie, in cui la notificazione del ricorso e
del decreto pretorile è stata eseguita nella circoscrizione della
corte d'appello, e, al fine di dimostrarne la infondatezza, sottolinea
le esigenze sostanziali che giustificano le peculiarità del rito
speciale del lavoro. Nessuna delle parti si è costituita.
Alla udienza pubblica del 13 febbraio 1980, in cui il giudice
Andrioli ha svolto la relazione, la Presidenza ha insistito nelle già
prese conclusioni. Considerato in diritto :
Posto che il ricorso in copia e il decreto pretorile di fissazione
della udienza di discussione sono stati notificati nella stessa città
in cui ha sede l'adita Pretura, è agevole constatare che, ove fosse
applicabile l'art. 313 c.p.c., il termine per la comparizione sarebbe
stato di soli quattro e non di venti giorni, quanti ne richiede il
combinato disposto degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi secondo
e terzo, c.p.c.
Senonché il Pretore, ampliando la prospettazione della convenuta,
non si è limitato a dubitare della congruità dei termini di
comparizione in riferimento alle distanze tra la sede del giudice adito
e i luoghi di notificazione del ricorso, ma dubita della sufficienza
dei termini previsti nel rito speciale del lavoro per la preparazione
della difesa del convenuto e, pertanto, la questione non può dirsi
irrilevante sebbene sia lecito annotare che la specie, quale risulta
dagli atti della controversia, non è tra le più idonee a suscitar
dubbi sulla conformità degli artt. 415, comma quinto, e 416, commi
secondo e terzo, c.p.c. all'art. 24, comma secondo, Cost.
Ma, pur assumendo a base della cognizione la notifica del ricorso
effettuata fuori del distretto di corte d'appello, in cui ha sede il
giudice adito (il che - lo si ripete - non è avvenuto nella specie che
ne occupa), la Corte giudica, in conformità della sentenza n. 13/1977,
non fondata la questione.
Non solo il rito ordinario, quale vige a seguito della Novella del'
50, non può essere ragionevolmente assunto ad esempio di "giusto
procedimento" (le leggi successive al 1950 e recente progetto di
riforma depongono in opposto senso) e, pertanto, il sospetto di
violazione dell'art. 3 è ingiustificato, ma dottrina e giurisprudenza
offrono del secondo comma dell'art. 416 interpretazione correttamente
restrittiva, intesa ad assoggettare a preclusione soltanto le tardive
eccezioni in senso proprio, alla stessa guisa che l'art. 420, comma
quinto, consente al convenuto, costituitosi all'udienza di discussione,
e allo stesso attore di proporre mezzi di prova, che non han potuto
proporre prima. A tacere dell'arricchimento, previsto nell'art. 421,
dei poteri istruttori del giudice del lavoro il cui esercizio - nel
superiore interesse della giustizia - ben può colmare eventuali lacune
di difesa delle parti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità degli articoli
415 e 416 C.P.C., come sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24
Cost., dal Pretore di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 aprile 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -
GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -
BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO
PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO
LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1980:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte