Corte costituzionale

Ordinanza n. 62/1985

Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1985 · relatore Francesco Saja

Norme in gioco

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 480 del

codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio

1977 dal Giudice conciliatore di Palermo nel procedimento civile

vertente tra Alia Giuseppe e s.p.a. PEM Diffusione libraria, iscritta

al n. 389 del registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 286 dell'anno 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 gennaio 1985 il Giudice

relatore Francesco Saja.

Ritenuto che in data 3-5 ottobre 1975, ad istanza della s.p.a. PEM

Diffusione libraria era notificato in Palermo ad Alia Giuseppe un atto

di precetto per il pagamento della somma di lire 47.225, senza che il

creditore istante provvedesse ad indicare quanto prescritto nella prima

parte del terzo comma dell'art. 480 cod. proc. civ.;

che, in relazione a ciò, l'intimato proponeva opposizione avanti

il Conciliatore di Palermo mediante notificazione nella cancelleria

dello stesso giudice, a norma dell'ultima parte della disposizione

sopra indicata;

che il giudice predetto sollevava questione di legittimità

costituzionale della norma in esame, in riferimento all'art. 24 della

Costituzione, sul rilievo che la forma di notificazione ivi prevista

avrebbe leso il diritto di difesa del creditore, non essendo tenuto il

cancelliere, presso cui l'opposizione era stata notificata, a darne

notizia alla parte interessata.

Considerato che sulla proposta questione non incide la successiva

legge 20 novembre 1982 n. 890 sulle notificazioni a mezzo posta, la

quale nulla ha disposto in proposito;

che la questione stessa è manifestamente non fondata, in quanto la

ricordata forma di notificazione, da un lato, consegue al mancato

adempimento dell'onere imposto al creditore dalla norma impugnata e

quindi è a lui imputabile; e, dall'altro, non impedisce né rende

particolarmente gravoso il diritto di difesa, in quanto il creditore

stesso, non ignorando la propria omissione e quindi la relativa

conseguenza di legge, ben può con l'ordinaria diligenza informarsi

presso il cancelliere e, nel caso di proposta opposizione, ritirare

l'atto e provvedere così alla sua difesa;

che pertanto nessuna violazione dell'art. 24 Cost. può ravvisarsi.

Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle

Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente non fondata la questione di legittimità

costituzionale dell'art. 480, terzo comma, cod. proc. civ., sollevata

in riferimento all'art. 24 Cost. dal Giudice conciliatore di Palermo

con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 1985.

F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO

REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -

ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -

ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI

CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte