Sentenza n. 62/1987
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 02/03/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 35legge 41/1986
citata
- art. 72Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 73Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 74Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge
28 febbraio 1986, n. 41 recante "disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)",
promosso con ricorso della Regione Trentino-Alto Adige, notificato il
27 marzo 1986, depositato in cancelleria il 4 aprile 1986
(successivo) ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1986;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1986 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Uditi gli Avvocati Alessandro Pace per la Regione Trentino-Alto
Adige e l'Avvocato dello Stato Paolo Vittoria per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 27 marzo 1986 la Regione Trentino-Alto Adige ha
impugnato l'art. 35 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (legge
finanziaria 1986), in riferimento agli artt. 104, primo comma, 4, n.
1, 6 e 16 dello Statuto, 3 della Costituzione e 64 del d.P.R. 30
giugno 1951, n. 574.
Nel ricorso si espone che detto articolo, disponendo che sino al
31 dicembre 1987 non si applicano le disposizioni del secondo e terzo
comma dell'art. 38 della legge 7 agosto 1982, n. 526 e del terzo
comma dell'art. 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, determina
l'assoggettamento delle "entrate proprie autonome" della Regione
T.A.A. alla disciplina dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119
(come mod. dall'art. 21, n. 4 della legge 11 novembre 1983, n. 638;
35 della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e 3 della legge 20 ottobre
1984, n. 720). Si lamenta che in relazione a ciò le aziende di
credito, le quali detengano disponibilità della Regione in misura
superiore al limite consentito dal citato art. 40 della legge n. 119
del 1981 e successive modificazioni, debbano versarle, secondo
determinate modalità, nel conto aperto alla Regione presso la
Tesoreria dello Stato.
La Regione sostiene che tale normativa lederebbe innanzitutto
l'art. 104, comma primo dello Statuto, in base al quale le
disposizioni del titolo VI, riguardanti la finanza regionale, possono
essere modificate con legge ordinaria solo previo accordo tra Governo
e Regione, mentre tale accordo, per l'emanazione della normativa
impugnata, è mancato, non ostante che essa limiti l'autonomia
contabile, l'autonomia di bilancio e di spesa della Regione, nonché
le corrispondenti competenze legislative in tali materie, garantite
dallo Statuto.
Nel ricorso si sottolinea che per "entrate proprie autonome" si
debbono intendere i tributi propri della Regione e che rispetto ad
essi l'autonomia contabile, di bilancio e di spesa della Regione deve
ritenersi la più ampia, non potendosi ammettere che essa, pur
godendo di un'autonomia impositiva garantitale dallo Statuto, non
abbia poi il potere di gestire e disporre autonomamente dei proventi
dei tributi regionali. Si deduce altresì la violazione della
competenza legislativa e amministrativa della Regione in materia di
ordinamento degli uffici, nonché dell'autonomia
finanziaria, contabile e patrimoniale, ponendosi la normativa
impugnata in contrasto con gli artt. 4, n. 1, 16, 6 dello Statuto e
64 del d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574. Si sostiene che l'art. 35 della
legge n. 41 del 1986 si pone in contrasto con la legge regionale di
contabilità n. 6 del 1970 e che, facendo affluire la quasi totalità
delle entrate regionali autonome alla Tesoreria dello Stato, con
vincoli di prelievo e interessi prestabiliti, lede l'autonomia
regionale di gestione delle entrate. Si sottolinea che, sino
all'emanazione della normativa impugnata, l'art. 40 della legge n.
119 del 1981, non si applicava alla Regione Trentino-Alto Adige,
proprio in ragione della specialità della sua autonomia, che
consente alla Regione di istituire tributi propri - in concreto da
tempo istituiti con leggi regionali - in relazione ai quali non può
trovare giustificazione la pretesa dello Stato di avocarne i proventi
presso la propria Tesoreria.
La normativa impugnata, infine, lederebbe anche l'art. 3 della
Costituzione, per avere lo Stato dapprima previsto per le entrate
autonome della Regione T.A.A. un trattamento differenziato e
preferenziale, mutandolo poi con l'art. 35 della legge n. 41 del 1986
senza alcuna razionale giustificazione.
2. - Per il Presidente del Consiglio dei Ministri si è costituita
l'Avvocatura dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
non fondate.
Nell'atto di costituzione si premette quanto segue.
La legge 30 marzo 1981, n. 119 (art. 40), nell'introdurre un
regime limitativo della gestione delle giacenze di tesoreria,
dispose, con norma applicabile alle regioni a statuto speciale ed
ordinario, che esse non avrebbero potuto mantenere presso i propri
tesorieri un importo complessivamente superiore al 12 per cento
dell'ammontare delle entrate previste dal loro bilancio di competenza
e che l'eccedenza avrebbe dovuto esser versata nel conto intestato a
ciascuna regione presso la tesoreria dello Stato. Previde pure che,
attraverso il medesimo conto, sarebbero stati accreditati alle
regioni le assegnazioni, i contributi e quanto altro proveniente dal
bilancio dello Stato. La norma però non si applicava ai fondi di cui
all'art. 38 dello Statuto della regione siciliana, nonché a quelli
destinati alle altre regioni a statuto speciale ed alle province
autonome di Trento e Bolzano, in base ai rispettivi statuti.
Successivamente la legge 7 agosto 1982, n. 526 (art. 38) previde che
non si dovesse tener conto, al fine di stabilire la base di computo
delle giacenze che potevano essere ritenute presso i tesorieri
regionali, delle somme costituenti entrate proprie della Regione
Trentino-Alto Adige, le quali potevano restare presso i tesorieri
regionali. Tale regime fu mantenuto dalla legge 29 ottobre 1984, n.
720 (art. 2). L'art. 35 della legge n. 41 del 1986, impugnato dalla
Regione Trentino-Alto Adige, ha eliminato l'eccezione al regime
generale in precedenza istituito e mantenuto per la Regione
Trentino-Alto Adige.
Ciò premesso, l'Avvocatura dello Stato deduce che non vi è stata
nessuna violazione da parte del legislatore statale dell'art. 104
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, poiché la particolare
procedura ivi prevista riguarda l'ipotesi di modificazione delle
norme del titolo VI dello Statuto medesimo con legge ordinaria,
mentre nel caso di specie non vi è stata alcuna modifica di tali
norme, bensì di norme di una precedente legge dello Stato.
Neppure sarebbero violate le altre norme di raffronto, potendosi
legittimamente - secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 162 del 1982 - applicare il regime previsto
dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981 anche alle entrate proprie
regionali, secondo una discrezionalità che il legislatore ha
ritenuto di esercitare in maniera diversa nel tempo.
3. - Con memoria depositata il 7 novembre 1986, la Regione ha
ribadito le proprie tesi, sottolineando che l'art. 38 della legge n.
526 del 1982 ha avuto carattere interpretativo dell'art. 40 della
legge n. 119 del 1981.
Ha inoltre affermato che a norma dell'art. 104 dello Statuto del
Trentino-Alto Adige "l'intervento del legislatore statale in materia
di finanze della Regione, è subordinato all'emanazione di una legge
rinforzata" dall'accordo tra Stato e Regione, legge che in tal caso
si sostituirebbe alla legge ordinaria la quale, ex art. 119 Cost., è
il normale strumento con il quale lo Stato opera il coordinamento
della propria finanza con quella regionale. Considerato in diritto
4. - La norma impugnata (art. 35 legge 28 febbraio 1986, n. 41)
stabilisce l'inapplicabilità temporanea delle disposizioni
contemplate nel secondo e terzo comma dell'art. 38 legge n. 526 del
1982 e nel terzo comma dell'art. 2 legge 29 ottobre 1984, n. 720 e
determina, tra l'altro, l'assoggettamento delle "entrate proprie
della Regione Trentino-Alto Adige" e delle province autonome di
Trento e Bolzano alla disciplina dell'art. 40 della legge 30 marzo
1981, n. 119, così come modificato dall'art. 21 d.legge 12 settembre
1983, n. 463 (conv. nella legge 11 novembre 1983, n. 638) e dall'art.
3 della legge 20 ottobre 1984, n. 720. Dispone, inoltre, che le
aziende di credito interessate sono obbligate a versare nel conto
aperto dalla Regione presso la tesoreria dello Stato le somme che
superino il 4% (art. 3 legge n. 720 del 1984 cit.) dell'ammontare
delle entrate previste nel bilancio di competenza.
La disposizione impugnata, "riguardando la materia finanziaria",
violerebbe - secondo la censura principale - l'art. 104 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
che consente alla legge ordinaria dello Stato di modificare le norme
del titolo VI (finanza della Regione e delle Province) soltanto su
concorde richiesta del Governo e, per quanto di rispettiva
competenza, della Regione e delle due Province, mentre nel caso di
specie tale accordo sarebbe mancato non ostante che la norma
impugnata incida sull'autonomia contabile, di bilancio e di spesa
della Regione. È stato inoltre dedotto il contrasto dell'art. 35 su
detto con gli artt. 4, n. 1, 16 e 6 dello Statuto e con l'art. 64 del
d.P.R. 30 giugno 1951, n. 574 (Norme di attuazione dello Statuto
regionale), giacché la normativa da esso dettata violerebbe la
competenza legislativa e amministrativa regionale in materia di
ordinamento degli uffici e di contabilità, facendo affluire, in
contrasto con la legislazione regionale, la quasi totalità delle
entrate, ancorché riguardanti i tributi propri regionali, presso la
tesoreria dello Stato. Sarebbe violato, infine, anche l'art. 3 Cost.,
avendo la norma impugnata modificato la precedente disciplina - che
esentava le entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige dal
regime di cui all'art. 40 della legge n. 119 del 1981 - senza alcun
ragionevole motivo.
5. - Va preliminarmente affermato che non appare fondata la
censura di violazione, ad opera dell'art. 35 della legge n. 41 del
1986, degli artt. 4, n. 1 e 16 dello Statuto della Regione
Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alla Regione competenze
legislative e amministrative in materia di ordinamento degli uffici,
nonché dell'art. 64 del d.P.R. n. 574 del 1951, che attribuisce alla
Regione analoghe competenze in materia di bilancio. Infatti le norme
sul "regime di tesoreria" non impediscono in alcun modo l'esercizio
delle potestà legislative e amministrative regionali in materia di
organizzazione degli uffici, né esplicano alcuna efficacia nel
procedimento di formazione del bilancio. La puntuale elaborazione di
questo documento contabile si pone unicamente tra i presupposti per
conseguire l'adeguata tempestiva disponibilità da parte dello Stato
delle somme occorrenti alla Regione per provvedere alle esigenze
effettive di spesa. E tale rilievo è sufficiente per dichiarare
infondata anche la censura di violazione dell'art. 64 d.P.R. n. 574
del 1951, che non pone propri precetti, ma dichiara applicabili, in
quanto compatibili, le leggi dello Stato in materia di bilancio e di
rendiconto generale della Regione, fino a quando una legge regionale
non disponga diversamente.
Del tutto inconferente è, poi, l'allegata violazione dell'art. 6
dello Statuto, che riguarda la competenza della Regione in materia di
previdenza e assicurazioni sociali. Né è censurabile la diversa
disciplina data alla materia delle "giacenze" dalla legge impugnata,
rispetto a quella posta dalle leggi n. 526 del 1982 e n. 720 del 1984
sotto il profilo della illogicità e contraddittorietà rispetto alla
precedente normativa che esonerava la Regione dal "sistema di
tesoreria". Infatti la nuova valutazione del legislatore nazionale -
come ha ritenuto la consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr.
da ultimo sent. 1987, n. 60) - deve ritenersi ispirata (eccettuata la
materia delle "entrate proprie") dall'esigenza di regolare i flussi
finanziari e il contenimento della liquidità (secondo apprezzamenti
mutevoli nel tempo, in relazione al mutare della situazione economica
generale), i quali trascendono l'ambito regionale, coinvolgendo
aspetti unitari dell'assetto economico-finanziario della comunità
nazionale (cfr. partic. sent. 19 ottobre 1982, n. 162).
6. - Fondata è, invece, nei limiti che si diranno, la dedotta
violazione dell'art. 104 dello statuto speciale.
È da osservare preliminarmente che il ricordato titolo VI dello
statuto - per le modificazioni del quale l'art. 104 prescrive
l'intervento di una legge "rinforzata" - contiene norme relative alle
entrate tributarie della Regione e delle Province, al controllo delle
relative operazioni di accertamento nonché alla formazione dei
bilanci regionale e provinciale.
L'art. 35 della legge n. 41, ad avviso della Regione, violerebbe
l'autonomia finanziaria regionale, in quanto inciderebbe sul potere
decisorio della Regione circa la destinazione e l'impiego dei
proventi in questione (autonomia contabile) e circa la previsione
delle entrate e dell'erogazione (autonomia di bilancio e di spesa).
La norma contestata, come si è visto, determina l'assoggettamento
alla disciplina dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 delle
"entrate proprie della Regione Trentino-Alto Adige". Nel ricorso non
si identificano tali entrate, ma è chiara l'enunciazione della
pretesa della Regione, di sottrarre al sistema anzidetto tutte le sue
entrate (sul presupposto che esse appartengano alla categoria delle
"entrate proprie").
7. - La valutazione dell'oggetto e del fondamento di siffatta
censura richiede, quindi, una indagine ricostruttiva, preliminare,
alla stregua della quale sia possibile definire la categoria delle
"entrate proprie" della Regione Trentino-Alto Adige.
L'espressione "entrate proprie" non si identifica con l'altra
"tributi propri", contenuta nell'art. 119, secondo comma, Cost.,
anche per la maggiore ampiezza del termine "entrate" rispetto a
quello "tributi". Il contenuto della categoria va definito, invece,
alla stregua della normativa dello statuto speciale della Regione,
che nel titolo VI individua le entrate della Regione e delle Province
autonome. In particolare, l'art. 73 prevede la facoltà della Regione
di istituire con legge "tributi propri in armonia con i principii del
sistema tributario dello Stato", mentre l'art. 72 abilita la Regione
stessa a "stabilire un'imposta di soggiorno, cura e turismo" (cfr.
legge reg. 29 agosto 1976, n. 10).
È da porre in luce l'omogeneità di contenuto delle due norme ora
richiamate: mentre la prima (art. 73 St.) concerne, in linea
generale, la potestà normativa tributaria "propria" della Regione,
che si esprime nella "facoltà" di istituire "suoi" tributi, la
seconda fa riferimento a tale facoltà, concernente un particolare
tributo regionale: l'imposta di soggiorno cura e turismo (art. 72 St.
cit.).
Entrambe le previsioni consentono di distinguere la categoria dei
"tributi propri" dalle altre fattispecie impositive regionali,
conferendo alla categoria stessa rilievo tipologico, chiaramente
desumibile dal primo comma dell'art. 73 St. Questa norma individua
nei "tributi propri" una figura distinta da quelle appartenenti al
sistema tributario dello Stato (con i principii del quale essa si
deve "armonizzare") e da quelle correlate alla sua potestà di
sovrimposizione (il riferimento che la norma fa alla sovraimposta sui
terreni e fabbricati è sintomatico).
Altra entrata della Regione è indicata dall'art. 74 St. nei
proventi dei prestiti interni "emessi" ed "esclusivamente garantiti"
dalla Regione.
La Corte ritiene che ai proventi derivanti dall'esercizio della
potestà, prevista negli artt. 73, primo comma, 72 e 74 dello Statuto
ora ricordati, debba riconoscersi carattere di entrate proprie, in
quanto conseguenti ad atto deliberativo della Regione, fondato su
proprie valutazioni politiche, economiche e finanziarie, nel rispetto
dell'unità del sistema tributario dello Stato.
L'autonoma facoltà di istituzione di tributi da parte della
Regione è poi caratterizzata dalla finalità di provvedere a
peculiari esigenze locali, attraverso il compimento di attività di
promozione e di sviluppo (ad es., turismo: art. 72 St.) o con
l'attuazione di "opere di carattere permanente" (art. 74 St.), capaci
di contribuire al migliore assetto del territorio e al rinsaldamento
della sua struttura.
L'autonomia normativa, che si esprime nella configurazione del
tipo di entrata, si riflette nella peculiarità del fine,
contrassegnato dalla stretta inerenza dei proventi ad esigenze della
comunità regionale. Sì che si assiste ad un costante riferimento
all'ente e alla comunità regionale, che accomuna la fase istitutiva
e quelle successive, quali l'impiego, il regime e la "tenuta" dei
relativi proventi.
Ne deriva che l'art. 35 della legge n. 41 del 1986, assoggettando
alla disciplina dell'art. 40 della legge n. 119 del 1981 anche le
"entrate proprie" così come sopra individuate, non incide su entrate
provenienti dal bilancio dello Stato, e quindi legittimamente
assoggettabili a tale disciplina, secondo quanto ritenuto da questa
Corte (da ultimo con la sentenza n. 60 del 1987). Viceversa, preclude
l'afflusso alla Regione di mezzi finanziari che, secondo il sistema
delineato nel titolo VI dello statuto, deve ritenersi che la Regione
abbia il potere di esigere direttamente (come ha previsto l'art. 24,
primo comma, della legge reg. 13 aprile 1970, n. 6) e di gestire in
piena autonomia. Pertanto la disposizione dell'art. 35 impugnato, non
poteva essere inserita in una legge ordinaria - come invece è
avvenuto - senza il ricorso alla procedura prevista dall'art. 104,
primo comma, dello Statuto.
In quanto riferita alla categoria delle "entrate proprie" come
sopra definita, - alla stregua dello statuto speciale della Regione
Trentino-Alto Adige - la pretesa della Regione è, dunque, fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 35 della legge 28
febbraio 1986, n. 41 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)", nella
parte in cui si riferisce anche alle "entrate proprie" (ex artt. 72,
73, primo comma, e 74 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) della regione
Trentino-Alto Adige.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, palazzo della Consulta il 25 febbraio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 2 marzo 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte