Sentenza n. 62/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/02/1993 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 205/1989
- art. 1legge 205/1989
- art. 4legge 205/1989
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo e
secondo comma, 2 e 4 del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 121,
convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n. 205
(Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati
mondiali di calcio del 1990) e degli artt. 2, primo comma, lett. e) e
4, primo, secondo e terzo comma, della legge della Regione Lazio 17
luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari in occasione dei mondiali di
calcio 1990), promosso con ordinanza emessa il 7 e 14 giugno 1990 dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio sui ricorsi riuniti
proposti dalla s.r.l. ELMAR ed altri contro il Comune di Roma ed
altri, iscritta al n. 421 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36 prima serie speciale
dell'anno 1992;
Visti gli atti di costituzione della s.r.l. ELMAR ed ECTOR, di
Pantanella Cecilia ed altri, della s.r.l. Compagnia Finanziaria
Laziale, della s.a.s. TELEX 1 ed altre, della s.n.c. COMED 81, di
Beltramo Luciana, della s.r.l. FE.ME.C. ed altri, del Comune di Roma
e della Regione Lazio nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 15 dicembre 1992 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Uditi gli avvocati Stanislao Aureli per le s.r.l. ELMAR ed ECTOR,
Giuseppe e Riccardo Lavitola per Pantanella Cecilia ed altri,
Alessandro Pallottino per la s.r.l. Compagnia Finanziaria Laziale,
Mario Sanino per la s.a.s. TELEX 1 ed altre, Federico Mannucci per la
s.n. c. COMED 81 e Beltramo Luciana, Bruno Riitano per la s.r.l.
FE.ME.C. ed altri, Enrico Lorusso per il Comune di Roma, Franco G.
Scoca per la Regione Lazio e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nei giudizi promossi dalla s.r.l. Elmar, dalla s.r.l. C.P.C.
Servizi, dai signori Pantanella, dalla s.p.a. Terriera Milvia, dalla
s.a.s. Telex 1 di Sergio Broise e C., dalla s.a.s. Summarex di Sergio
Broise e C., dalla soc. Summaron di Sergio Broise e C., dalla s.n. c.
Comed 81 di Antonio De Luca e soci, da Luciana Beltramo, dalla s.r.l.
FE.MEC., da Marcella Tabolacci, da Severino Civitella, da Armando
Civitella, dalla s.r.l. Coop. Centro Stampa Regionale, dalla s.r.l.
Ector, dalla s.r.l. Società Editoriale Ore 12 per l'annullamento di
un complesso di provvedimenti del Comune di Roma relativi alla
approvazione del parco pubblico attrezzato di Tor di Quinto ed alle
conseguenti procedure espropriative, il Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, dopo aver disposto la riunione dei ricorsi,
ha sollevato, con ordinanza del 7-14 giugno 1990 (R.O. n. 421 del
1992), varie questioni di legittimità costituzionale nei confronti
degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 4 del d.-l. 1° aprile 1989,
n. 121, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1989, n.
205 (Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai
campionati mondiali di calcio del 1990) e degli artt. 2, primo
comma, lett. e) e 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della
Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari in
occasione dei mondiali di calcio 1990), per violazione degli artt.
3, 11, 24, 97, 113 e 128 della Costituzione.
2. - In primo luogo il T.A.R. del Lazio contesta la conformità al
dettato costituzionale della procedura regolata dall'art. 2, primo e
terzo comma, della legge n. 205 del 1989 laddove si prevede che "una
conferenza cui partecipano tutti i rappresentanti delle
amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare
atti d'intesa, nonché a rilasciare pareri, autorizzazioni,
approvazioni, nulla osta" sia chiamata a pronunciarsi sui progetti
esecutivi delle opere pubbliche e che "l'approvazione assunta
all'unanimità sostituisce ad ogni effetto gli atti d'intesa, i
pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta previsti
dalle leggi statali e regionali".
Sottolinea il T.A.R. remittente che le disposizioni denunciate non
prevedono la partecipazione alla conferenza dei servizi degli stessi
soggetti investiti, nei singoli ordinamenti di settore, del potere di
emettere gli atti di intesa, i pareri etc., con la conseguenza che
alla conferenza potrebbero partecipare "rappresentanti" diversi dai
soggetti abilitati per legge ad adottare gli atti del procedimento
sostituiti dalla deliberazione della conferenza dei servizi. Inoltre
- sostiene il giudice a quo - alle sedute della conferenza che
adottano le delibere sostitutive non è prevista come necessaria la
presenza di tutti i rappresentanti delle amministrazioni, con la
conseguenza che anche la regola dell'unanimità necessaria per
garantire l'effetto sostitutivo potrebbe non garantire la corretta
esplicazione dei poteri amministrativi.
Di qui, ad avviso del T.A.R. del Lazio, il sospetto di un
contrasto tra le norme impugnate e l'art. 97 della Costituzione in
quanto gli atti d'intesa, i pareri, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali
potrebbero essere assorbiti da una deliberazione assunta dalla
conferenza dei servizi senza la partecipazione dei soggetti
costituzionalmente competenti ad esprimere la volontà delle
amministrazioni o degli enti, con una sostanziale elusione delle
norme che nell'ordinamento provvedono a ripartire le competenze tra i
vari organi amministrativi e che, in relazione alla speciale e
provata idoneità tecnica e professionale dei soggetti preposti ai
singoli uffici, garantiscono il corretto esercizio dei poteri
amministrativi.
Dubbi di legittimità costituzionale analoghi a quelli manifestati
in ordine all'art. 2, primo e terzo comma, della legge n. 205 vengono
poi espressi nella stessa ordinanza anche in relazione alle norme
dettate dall'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della
Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46.
3. - In secondo luogo, l'autonomia dell'ente comunale sarebbe
violata dalla norma contenuta nella seconda parte del terzo comma
dell'art. 2 della legge n. 205 del 1989, dove si prevede che
l'approvazione all'unanimità da parte della conferenza dei servizi
"comporta, per quanto occorra, variazione anche integrativa agli
strumenti urbanistici e ai piani territoriali senza necessità di
ulteriori adempimenti". Per effetto di tale disposizione il Comune -
ad avviso del T.A.R. del Lazio - verrebbe sostanzialmente privato dei
propri poteri in materia urbanistica, con conseguente violazione
dell'art. 128 della Costituzione, che affida a leggi generali dello
Stato la disciplina delle funzioni e dei limiti dell'autonomia degli
enti locali territoriali.
4. - Anche il diritto di difesa in giudizio dei soggetti
interessati dai procedimenti espropriativi, risulterebbe, ad avviso
del giudice remittente, fortemente compresso dalla normativa in
questione. Tale limitazione - lesiva degli artt. 24 e 113 della
Costituzione - discenderebbe dal fatto che la localizzazione
dell'opera è stata, nel caso di specie, compiuta con una norma
legislativa che ha direttamente individuato il parco di Tor di Quinto
tra le opere da realizzare in occasione dei campionati mondiali di
calcio 1990, negando così - in assenza di un procedimento
amministrativo diretto a tale individuazione - una efficace difesa
agli interessati in sede di giustizia amministrativa.
5. - Nell'ordinanza di rinvio viene poi individuato un ulteriore
profilo di incompatibilità della norma dettata dall'art. 4 della
legge n. 205 con l'art. 11 della Costituzione e con i principi di
imparzialità e ragionevolezza che devono ispirare le scelte del
legislatore. La contraddizione risiederebbe nel fatto che la
possibilità di deroga alle normali procedure concorsuali in tema di
appalti pubblici è realizzabile - ai sensi dell'art. 5 lett. d)
della legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente l'adeguamento delle
procedure di aggiudicazione alle direttive della Comunità economica
europea - solo in caso di imprevedibilità degli eventi che rendono
eccezionalmente urgente l'esecuzione delle opere, mentre nel caso in
esame era nota da tempo la designazione dell'Italia quale paese
ospitante dei campionati mondiali di calcio 1990.
6. - Infine l'ordinanza prospetta l'illegittimità costituzionale
del primo comma dell'art. 1 della legge n. 205 nella parte in cui si
riferisce all'elenco allegato che contempla (al n. 38 dell'area di
Roma) la realizzazione del parco di Tor di Quinto. Per tale opera
risulterebbe, infatti, dubbia - secondo il giudice a quo - la
sussistenza dei requisiti indicati dalle lettere a) e b) del secondo
comma dell'art. 1 della citata legge n. 205 e, in particolare, la
connessione strumentale dell'opera stessa con le opere viarie
necessarie per la manifestazione sportiva, tanto più che il progetto
esecutivo del parco era già stato in precedenza approvato ai sensi e
per gli effetti della legge n. 1 del 31 gennaio 1978.
Analoghe considerazioni dovrebbero valere - sempre a giudizio del
giudice remittente - anche per gli artt. 2, primo comma, lett. e) e
4, primo, secondo e terzo comma, della legge regionale 17 luglio 1989
n. 46, in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione.
7. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si sono costituiti la s.r.l.
Elmar, la s.r.l. Ector, i Signori Pantanella, la s.r.l. Compagnia
Finanziaria Laziale, (già Soc. Terriera Milvia p. Az.), la s.a.s.
Telex 1, la s.a.s. Summarex 1, la s.n. c. Comed 81 di Antonio De Luca
e soci, la Signora Luciana Beltramo, la s.r.l. FE.MEC., tutti per
aderire alle censure di illegittimità costituzionale prospettate dal
T.A.R. del Lazio.
Il Comune di Roma si è costituito per sostenere l'infondatezza
delle questioni sollevate.
Hanno altresì spiegato intervento la Regione Lazio ed il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, per sostenere
l'inammissibilità e l'infondatezza delle stesse questioni.
A sostegno delle tesi prospettate nell'ordinanza è intervenuto in
giudizio anche il Codacons (Coordinamento delle associazioni per la
difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori),
asserendo di essere parte costituita nel giudizio promosso dalla
Società editoriale Ore 12.
8. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione tutte le parti
costituite e intervenute hanno presentato memorie al fine di
sviluppare le rispettive tesi. Considerato in diritto
1. - Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità
dell'intervento in giudizio del Codacons (Coordinamento delle
associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e
dei consumatori), che, alla data del deposito dell'ordinanza di
rimessione, non aveva assunto la qualità di parte in alcuno dei
giudizi che la stessa ordinanza ha provveduto a riunire ai fini della
prospettazione delle questioni di costituzionalità di cui è causa
(cfr. sent. 315 del 1992).
2. - Il T.A.R. del Lazio dubita della legittimità costituzionale
degli artt. 1, primo e secondo comma, 2 e 4 della legge 29 maggio
1989 n. 205 (Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1°
aprile 1989 n. 121, recante interventi infrastrutturali nelle aree
interessate dai campionati mondiali di calcio del 1990) e degli artt.
2, primo comma, lett e) e 4, primo, secondo e terzo comma, della
legge regionale del Lazio 17 luglio 1989 n. 46 (Interventi finanziari
in occasione dei campionati mondiali di calcio) in relazione a cinque
diversi profili, che possono essere così riassunti:
a) gli artt. 2, primo e terzo comma, della legge n. 205 del
1989 e l'art. 4, primo, secondo e terzo comma, della legge della
Regione Lazio n. 46 del 1989 verrebbero a violare il principio del
buon andamento della pubblica amministrazione sancito dall'art. 97
della Costituzione nella parte in cui prevedono una "conferenza di
servizi" con il compito di valutare e approvare i progetti esecutivi
delle opere da realizzare: "conferenza" cui sono chiamati a
partecipare tutti i rappresentanti delle amministrazioni statali e
locali interessate al procedimento e le cui determinazioni, se
assunte all'unanimità, sostituiscono ad ogni effetto gli atti di
intesa, i pareri, le autorizzazioni, le approvazioni, i nulla osta
previsti dalle leggi statali e regionali. L'incostituzionalità della
"conferenza" discenderebbe dal fatto che alla stessa potrebbero
partecipare, quali rappresentanti delle varie amministrazioni, anche
soggetti diversi da quelli legittimati a porre i vari atti del
procedimento, mentre le deliberazioni adottate dall' organo, anche se
assunte con l'unanimità dei presenti, non richiederebbero la
presenza necessaria di tutti i soggetti abilitati a parteciparvi;
b) l'art. 2, seconda parte del terzo comma, della legge n. 205
del 1989 risulterebbe in contrasto con l'art. 128 della Costituzione,
dal momento che l'approvazione dei progetti da parte della
"conferenza", comportando variazioni anche integrative agli strumenti
urbanistici ed ai piani territoriali senza necessità di ulteriori
adempimenti, verrebbe a violare l'autonomia dei Comuni limitando le
competenze agli stessi spettanti in materia urbanistica;
c) gli artt. 2 e 4 della legge n. 205 del 1989 sarebbero in
contrasto con gli artt. 24 e 113 della Costituzione avendo limitato
il diritto di difesa spettante ai soggetti colpiti dai procedimenti
espropriativi mediante la copertura legislativa data ad una serie di
atti ed operazioni normalmente affidate all'autorità amministrativa
e nelle quali è di regola garantita la partecipazione degli
interessati;
d) l'art. 4 della legge n. 205 del 1989, nel prevedere un
affidamento delle opere non subordinata ai criteri fissati dalla
legge 8 agosto 1977 n. 584 (secondo le direttive poste dalla
Comunità economica europea in tema di appalti pubblici), verrebbe a
violare i principi costituzionali sulla imparzialità e
ragionevolezza della legislazione nonché l'art. 11 della
Costituzione;
e) gli artt. 1, primo e secondo comma, della legge n. 205 del
1989 e l'art. 2, primo comma, lett. e) della legge regionale n. 46
del 1989 sarebbero in contrasto con gli artt. 3, 24, 97 e 113 della
Costituzionie, dal momento che il parco di Tor di Quinto non
risponderebbe ai requisiti fissati dalla stessa legge per le
realizzazioni delle opere connesse con i campionati mondiali del
1990, risultando dubbia la connessione strumentale dell'opera in
questione con le opere viarie necessarie per lo svolgimento della
manifestazione sportiva.
Nessuna delle questioni prospettate appare fondata nei termini che
verranno di seguito esposti.
3. - Va innanzitutto escluso che l'istituto della "conferenza di
servizi", disciplinato dall'art. 2 della legge n. 205 del 1989 e
dall'art. 4 della legge della Regione Lazio n. 46 del 1989, possa
ritenersi in contrasto con il principio del buon andamento
dell'attività amministrativa sanzionato dall'art. 97 della
Costituzione, dal momento che, nella disciplina in esame, detto
istituto appare orientato proprio verso la realizzazione di tale
principio, nell'ambito di quelle particolari condizioni di urgenza
che il legislatore si è trovato a dover affrontare in occasione dei
mondiali di calcio del 1990.
In una recente pronuncia questa Corte - nel giudicare la
legittimità di una conferenza regionale costituita quale sede per la
valutazione di progetti di edilizia sanitaria da parte di tutti i
soggetti comunque interessati al procedimento - ha avuto modo di
sottolineare come "la previsione di un organo misto in cui,
nell'esercizio di funzioni amministrative, siano rappresentati tutti
i soggetti portatori di interessi coinvolti nel procedimento di
realizzazione delle opere, in modo che tali soggetti possano
confrontarsi direttamente ed esprimere le loro posizioni, trovando,
in un quadro di valutazione globale, soluzioni di corretto ed idoneo
contemperamento delle diverse esigenze" venga a configurarsi quale
"mezzo di semplificazione e snellimento dell'azione amministrativa"
(sent. n. 37 del 1991): mezzo da valutare con favore anche alla luce
di quei recenti indirizzi che, nella legislazione statale di
principio, hanno condotto a valorizzare l'istituto della "conferenza
di servizi" sia nell'ambito dell'ordinamento delle autonomie locali,
ai fini della formazione degli accordi di programma tra enti locali
ed altri soggetti pubblici (art. 27 della legge 8 giugno 1990 n.
142), sia nell'ambito del procedimento amministrativo, qualora si
presenti opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi
pubblici coinvolti nel procedimento (art. 14 della legge 7 agosto
1990, n. 241).
Va, peraltro, rilevato che nell'ordinanza di cui è causa la
costituzionalità della "conferenza di servizi" prevista dalle norme
impugnate viene contestata non tanto come istituto in sé, quanto in
relazione alle particolari modalità con cui la stessa, ad avviso del
giudice a quo, sarebbe stata in concreto attuata: e questo in
relazione sia alle forme di partecipazione dei rappresentanti delle
amministrazioni interessate al procedimento (data l'asserita
possibilità di una partecipazione anche di soggetti non legittimati
al compimento dei singoli atti), sia ai criteri di assunzione delle
deliberazioni da parte della "conferenza", nel caso in cui tali
deliberazioni, assunte con l'unanimità dei presenti, siano destinate
a sostituire ad ogni effetto i singoli atti del procedimento (stante
l'asserita eventualità di deliberazioni adottate anche senza la
presenza di tutti i soggetti legittimati).
Ma l'interpretazione delle norme impugnate che è stata adottata
nell'ordinanza di rinvio su questi due aspetti non può essere
condivisa.
4. - In primo luogo né la lettera né lo spirito della disciplina
posta dall'art. 2 della legge n. 205 del 1989 (nonché dall'art. 4
della legge regionale n. 46 del 1989) consentono di affermare che
alla "conferenza di servizi" prevista da tali norme sia consentita la
partecipazione, quali rappresentanti delle amministrazioni
interessate, di soggetti non abilitati ad adottare gli atti del
procedimento destinati ad essere assorbiti nella pronuncia finale
della conferenza, o, comunque, sprovvisti della competenza ad
esprimere validamente, nella sede collegiale, la volontà dell'ente
di appartenenza. Tale eventualità deve ritenersi esclusa dal momento
che risulterebbe in contrasto con la natura stessa di una "conferenza
di servizi" quale quella contemplata dalle norme in esame, investita
della competenza a esercitare, quale organo di raccordo tra varie
amministrazioni, poteri non solo istruttori, ma anche deliberativi,
suscettibili di sostituire, ove la delibera di approvazione
dell'opera sia stata assunta all'unanimità, tutti gli atti compresi
nelle varie fasi della procedura ordinaria. Con la conseguenza che,
ai fini di una valida formazione dell'organo, i rappresentanti delle
amministrazioni chiamate a partecipare allo stesso non potranno non
disporre - o per competenza propria o per delega ricevuta dall'organo
istituzionalmente competente - dei poteri corrispondenti all'atto del
procedimento spettante alla sfera dell'amministrazione rappresentata.
In secondo luogo, non risponde ad una corretta lettura delle norme
denunciate neppure la tesi secondo cui sarebbe sufficiente che le
delibere adottate in "conferenza", per poter spiegare i propri
effetti sostitutivi, vengano approvate con il voto unanime dei soli
presenti e non anche dei componenti l'organo, con la conseguente
possibilità di delibere assunte all'unanimità, ma senza la presenza
di rappresentanti di amministrazioni investite, nel procedimento,
della tutela di interessi primari.
Anche questa interpretazione appare in contrasto sia con i
contenuti della disciplina in esame, dove si prevede che alla
"conferenza di servizi" partecipino "tutti i rappresentanti" delle
amministrazioni comunque tenute ad adottare atti del procedimento
(art. 2, primo comma, legge n. 205 del 1984 e art. 4, primo comma
legge regionale n. 46 del 1989); sia con la funzione dell'istituto in
esame, che, a fini di semplificazione, è stato introdotto dalla
legge non tanto per eliminare uno o più atti del procedimento,
quanto per rendere contestuale quell'esame da parte di
amministrazioni diverse che, nella procedura ordinaria, sarebbe
destinato, invece, a svolgersi secondo una sequenza temporale
scomposta in fasi distinte.
Sono, dunque, le caratteristiche proprie della "conferenza"
prevista dalle norme impugnate ad imporre - stante anche la non
operatività, nel caso di specie, della disciplina successivamente
introdotta mediante l'art. 14, terzo comma, dalla legge n. 241 del
1990 - che, ai fini della validità delle delibere adottate, debba
concorrere, con l'unanimità dei votanti, anche la presenza
necessaria di tutti i rappresentanti chiamati a comporre la
"conferenza". Questa soluzione, oltre che rispondente alla natura ed
alla funzione dell'istituto in esame, viene, tra l'altro, a trovare
un avallo significativo nei lavori preparatori della legge n. 205 del
1989, in relazione all'ordine del giorno che, su proposta del
relatore, venne approvato dal Senato nella seduta del 24 maggio 1989
al fine di impegnare il Governo a diramare direttive volte a
specificare che "l'approvazione di cui al comma terzo dell'art. 2
svolge gli effetti previsti soltanto se il consenso unanime è
espresso da tutti i componenti la conferenza".
La questione prospettata nei confronti dell'art. 2, primo e terzo
comma, della legge n. 205 del 1989 e dell'art. 4, primo, secondo e
terzo comma, della legge regionale n. 46 del 1989, con riferimento
all'art. 97 della Costituzione, dev'essere, pertanto, dichiarata
infondata nei termini che sono stati sopra precisati.
5. - Infondata si presenta anche la questione di costituzionalità
sollevata nei confronti dell'art. 2, seconda parte del terzo comma,
della legge n. 205 del 1989 per violazione dell'autonomia comunale
garantita dall'art. 128 della Costituzione. La norma impugnata - nel
prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere
assunta all'unanimità dalla conferenza di servizi "comporta, per
quanto occorra, variazione anche integrativa agli strumenti
urbanistici ed ai piani territoriali ..senza necessità di ulteriori
adempimenti" - non appare lesiva dell'autonomia comunale, dal momento
che l'art. 128 della Costituzione, nel fondare tale autonomia sui
"principi fissati da leggi generali della Repubblica", non esclude
che la legge statale, nel rispetto di tali principi (oggi espressi
dalla legge 8 giugno 1990, n. 142), possa apportare - in presenza di
situazioni particolari, quale quella che ha dato luogo alla
disciplina in esame - variazioni alle procedure ordinarie connesse
all'esercizio delle competenze spettanti all'ente locale; variazioni
che, nella specie, non hanno, tra l'altro, determinato una
sottrazione di competenza a danno del Comune, dal momento che lo
stesso, come ente rappresentativo degli interessi connessi
all'assetto ed alla utilizzazione del territorio, è chiamato in ogni
caso a partecipare, con una presenza necessaria e determinante,
all'attività della "conferenza".
6. - Parimenti priva di fondamento appare la censura prospettata
nei confronti dell'intera disciplina che forma oggetto di impugnativa
per violazione del diritto di difesa di cui agli artt. 24 e 113 della
Costituzione. Ed invero, né la localizzazione dell'opera da parte
della legge né la copertura legislativa data dalle norme impugnate
ad atti del processo espropriativo normalmente affidati al potere
amministrativo possono di per sé rappresentare una indebita
compressione del diritto di difesa spettante ai soggetti interessati
ai procedimenti espropriativi, dal momento che - in assenza
nell'ordinamento attuale di una "riserva di amministrazione"
opponibile al legislatore - non può ritenersi preclusa alla legge
ordinaria la possibilità di attrarre nella propria sfera di
disciplina oggetti o materie normalmente affidate all'azione
amministrativa quali quelle afferenti allo svolgimento delle procedure di esproprio: con la conseguenza che, in questi casi, il diritto
di difesa concesso ai soggetti espropriati non risulterà annullato,
ma verrà a connotarsi secondo il regime tipico dell'atto legislativo
adottato, trasferendosi dall'ambito della giustizia amministrativa a
quello proprio della giustizia costituzionale. Questo rilievo, di
per sé decisivo, non esime d'altro canto dal constatare anche che,
nel caso in esame, la procedura adottata dalla legge n. 205 del 1989,
pur nella sua specialità legata all'urgenza, non preclude
l'esercizio, sia da parte della "conferenza di servizi" che di altri
soggetti, di poteri amministrativi, lasciando di conseguenza aperta
la possibilità di una tutela anche in sede di giustizia
amministrativa (come dimostra la stessa presenza dei giudizi nel cui
ambito sono state sollevate le questioni di costituzionalità di cui
è causa).
7. - Infondata risulta anche la questione sollevata, in relazione
all'art. 3 della Costituzione, nei confronti dell'art. 1, primo e
secondo comma, della legge n. 205 del 1989 e dell'art. 2, primo
comma, lett. e) della legge regionale n. 46 del 1989, nella parte in
cui elencano tra le opere da realizzare nell'area di Roma il parco di
Tor di Quinto. Tale censura investe, nella sostanza, la
ragionevolezza della scelta operata dal legislatore mediante la
localizzazione dell'opera in questione, scelta che, con riferimento
al tempo in cui la stessa venne operata ed al quadro complessivo
degli interventi relativi all'area di Roma, non poteva certamente
qualificarsi né manifestamente irragionevole né intimamente
contraddittoria rispetto ai criteri generali enunciati, ai fini della
individuazione delle opere da realizzare, dall'art. 1, secondo comma,
della stessa legge. E questo specialmente in relazione al fine,
indicato dalla stessa norma, di garantire "la mobilità del pubblico
nei centri urbani" e "l'afflusso negli stadi", stante la vicinanza
del parco progettato con una delle maggiori strutture sportive
destinate ad ospitare i campionati.
8. - Va, infine, dichiarata l'inammissibilità per difetto di
rilevanza della questione sollevata nei confronti dell'art. 4 della
Legge n. 205 del 1989 per violazione dei principi costituzionali di
cui agli artt. 3, 11 e 97 della Costituzione.
La disciplina espressa nell'art. 4 regola, infatti, la procedura
per l'affidamento in appalto delle opere da realizzare, mentre i
provvedimenti di cui si chiede l'annullamento nel giudizio a quo
attengono esclusivamente alle fasi anteriori, regolate dall'art. 2,
concernenti l'approvazione del progetto ed i conseguenti atti
espropriativi. Nessuna incidenza può, dunque, esplicare la questione
ai fini della decisione delle controversie all'esame del T.A.R. del
Lazio.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale sollevata, con l'ordinanza di cui in
epigrafe, nei confronti dell'art. 2, primo comma e prima parte del
terzo comma, della legge 29 maggio 1989 n. 205 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1989 n. 121, recante
interventi infrastrutturali nelle aree interessate ai campionati
mondiali di calcio del 1990) e dell'art. 4, primo, secondo e terzo
comma, della legge della Regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46
(Interventi finanziari in occasione dei campionati mondiali di calcio
1990), in relazione all'art. 97 della Costituzione;
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale,
sollevate, con la stessa ordinanza, nei confronti degli artt. 1,
primo e secondo comma, e 2, seconda parte del terzo comma, della
legge 29 maggio 1989 n. 205 e dell'art. 2, primo comma, lett. e)
della legge della regione Lazio 17 luglio 1989 n. 46, in relazione
agli artt. 3, 24, 113 e 128 della Costituzione;
Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
sollevata, con la stessa ordinanza, nei confronti dell'art. 4 della
legge 29 maggio 1989 n. 205 in relazione agli artt. 3, 11, 24, 97 e
113 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte