Sentenza n. 62/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/03/1996 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 58r.d. 148/1931
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 58, secondo
comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148
(Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti di
lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale
delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di
concessione), promosso con ordinanza emessa il 29 marzo 1995 dal
tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Giuliano
Nocentini e ATAF (Azienda Trasporti Area Fiorentina), iscritta al n.
334 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Giuliano Nocentini e dell'ATAF,
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella udienza pubblica del 12 dicembre 1995 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Uditi gli avvocati Giorgio Bellotti per Nocentini Giuliano e Paolo
Fanfani per l'ATAF, nonché l'avvocato dello Stato Franco Favara per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio di appello - promosso da G. Nocentini,
dipendente dell'Azienda Trasporti Area Fiorentina (ATAF) - avverso la
sentenza del pretore 15-29 novembre 1994, con la quale era stato
dichiarato il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria
ordinaria a conoscere della domanda, avente per oggetto un
provvedimento irrogativo di una sanzione disciplinare, il Tribunale
di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione) nella parte in cui
prevede che la giurisdizione relativa alle "controversie insorgenti
dalle pronunce dei collegi disciplinari" spetti al giudice
amministrativo e non al giudice ordinario.
L'ordinanza non ignora che questa Corte ebbe a pronunciarsi su
analoga questione con la sentenza n. 208 del 1984, dichiarandola non
fondata.
Ritiene, tuttavia, che successivamente alla succitata pronuncia
siano intervenute "profonde modifiche" del quadro normativo in
materia, tali da suggerire un riesame della questione.
In particolare il giudice a quo ripropone la questione ponendo come
nuovo tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di
lavoro dei ferrovieri, a seguito e per effetto della legge 17 maggio
1985, n. 210, che ha operato una riforma radicale e della Azienda
autonoma delle Ferrovie dello Stato e del rapporto di lavoro del
personale.
Con riguardo a quest'ultimo aspetto si sottolinea che, in virtù
della citata legge n. 210 del 1985, i rapporti di lavoro dell'Ente
Ferrovie dello Stato sono stati trasformati da rapporti di lavoro
pubblico in rapporti di diritto privato ed è stata, altresì,
demandata alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria ogni
controversia, compresa quella in materia disciplinare.
Ad avviso del giudice a quo ciò ha costituito il primo passo di
una progressiva tendenza volta a "ricondurre nella sfera
giurisdizionale della magistratura ordinaria ... l'intero contenzioso
del pubblico impiego".
Alla luce delle suesposte innovazioni normative il giudice a quo
ritiene superate le statuizioni contenute nella sentenza n. 208 del
1984 con riguardo alla censura concernente l'art. 3 della
Costituzione in quanto, in virtù della citata legge n. 210 del 1985,
si affermerebbe l'esigenza di conformare il trattamento dei
dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato a quelli delle aziende
autoferrotranviarie, attesa l'omogeneità delle due categorie,
evidenziata anche dal fatto che entrambe insisterebbero in un settore
di particolare rilevanza pubblica.
Più in particolare, il giudice a quo sostiene che - ferma la
constatazione per la quale non può, in via di principio, affermarsi
che la tutela del dipendente dinanzi al giudice amministrativo sia
meno vantaggiosa di quella ottenibile dal giudice ordinario -
l'evoluzione dell'ordinamento positivo, nel senso sopra richiamato,
ha comportato l'emersione di un trattamento differenziato, nella
materia in esame, che sarebbe in conflitto con il principio di
uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, nonché con quello
di tutela giurisdizionale di cui all'art. 24, primo comma, della
Costituzione, "sotto il profilo di una giurisdizione in linea con le
qualificazioni sostanziali delle posizioni lese".
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituita la parte
privata - appellante nel giudizio a quo - la quale, in aderenza alle
argomentazioni svolte con l'ordinanza di remissione, chiede che la
norma censurata sia dichiarata costituzionalmente illegittima.
3. - Si è, altresì, costituita dinanzi alla Corte l'Azienda
Trasporti Area Fiorentina (ATAF), concludendo per la infondatezza
della proposta questione.
In particolare si sostiene che la circostanza in virtù della quale
alcuni soggetti sono sottoposti alla giurisdizione amministrativa
mentre altri sono sottoposti alla giurisdizione della autorità
giudiziaria ordinaria non vale a qualificare una disuguaglianza di
carattere negativo. E ciò, avuto particolare riguardo a quanto
ritenuto dallo stesso remittente per il quale "non può affermarsi,
in via di principio, che dinanzi al giudice amministrativo il
dipendente abbia una tutela meno vantaggiosa di quella che avrebbe
dinanzi al giudice ordinario".
Si ritiene, inoltre, che la questione sia stata già risolta da
questa Corte con la sentenza n. 208 del 1984.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri -
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato - il
quale ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o
"quanto meno non fondata".
Ad avviso dell'Avvocatura la circostanza che lo stesso giudice a
quo riconosca che la tutela dinanzi al giudice amministrativo non è,
in via di principio, "meno vantaggiosa" di quella che si avrebbe
dinanzi al giudice ordinario, priverebbe di giustificazione
l'evocazione del parametro posto dall'art. 24 della Costituzione.
Quanto alla censura relativa al principio di uguaglianza, si
osserva che mancherebbe, nell'ordinanza di rimessione, qualsivoglia
indicazione idonea a superare sul punto la sentenza n. 208 del 1984.
Si rileva, infine, che l'ambito di operatività della disposizione
impugnata, è stato circoscritto da più sentenze delle Sezioni unite
civili della Corte di cassazione. Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Firenze dubita, in riferimento agli artt. 3 e
24 della Costituzione, della legittimità costituzionale dell'art.
58, secondo comma, dell'allegato A, al regio decreto 8 gennaio 1931,
n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei
rapporti di lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del
personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in
regime di concessione), nella parte in cui devolve alla cognizione
dell'autorità giurisdizionale amministrativa, anziché al giudice
ordinario, il sindacato sulla legittimità delle sanzioni
disciplinari, irrogate a carico dei dipendenti di aziende
autoferrotranviarie in concessione.
Ad avviso del remittente la violazione dell'art. 3 della
Costituzione consisterebbe nella disparità di trattamento che si
verrebbe a creare tra autoferrotranvieri e dipendenti delle Ferrovie
dello Stato, soprattutto a seguito della legge 17 maggio 1985, n.
210, che ha privatizzato il rapporto di lavoro del personale
ferroviario, demandando la cognizione delle relative controversie al
giudice ordinario.
Sarebbe, altresì, violato l'art. 24 della Costituzione in quanto
la tutela giurisdizionale, prevista dalla norma censurata, non
sarebbe in linea con le qualificazioni sostanziali delle posizioni
lese.
2. - La questione non è fondata.
Questa Corte ha ritenuto (sentenza n. 208 del 1984) che la
devoluzione al giudice amministrativo della cognizione delle
controversie, concernenti i provvedimenti disciplinari, irrogati al
personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in concessione,
non contrasta con gli artt. 3 e 24 della Costituzione.
E ciò avuto riguardo "ai peculiari caratteri della materia ... i
quali hanno indotto il legislatore, nella sua discrezionalità, a
preferire la giurisdizione amministrativa per quel che attiene alle
controversie disciplinari ...", nonché, avuto riguardo al risalto
dell'interesse pubblico che connota il servizio di trasporto in
concessione (sentenza n. 208 del 1984).
Il giudice a quo ripropone la questione assumendo come nuovo
tertium comparationis la disciplina attuale del rapporto di lavoro
dei ferrovieri, a seguito e per effetto della citata legge n. 210 del
1985, che - operando una radicale riforma dell'Azienda delle Ferrovie
dello Stato - ha, altresì, privatizzato il rapporto di lavoro del
relativo personale, demandando alla cognizione dell'autorità
giudiziaria ordinaria le relative controversie di lavoro, comprese
quelle in materia disciplinare.
Senonché la legge n. 210 del 1985 non ha inciso sul quadro
normativo, concernente sia la natura (multiforme) dei soggetti
pubblici e privati che gestiscono in concessione il trasporto
autoferrotranviario, sia il rapporto di lavoro degli
autoferrotranvieri, che è restato differenziato, anche in sede di
contrattazione, dalla disciplina del rapporto di lavoro dei
ferrovieri, nonostante i tratti di analogia che connotano le
rispettive attività lavorative.
Al riguardo questa Corte ha costantemente affermato, alla stregua
della vigente normativa, la specialità del rapporto di lavoro
autoferrotranviario (sentenze n. 39 del 1969; n. 130 del 1970; n. 168
del 1973; n. 257 del 1984 e n. 300 del 1985) escludendo,
successivamente e per conseguenza, che con riguardo a detto rapporto
possa trovare applicazione la disciplina prevista per i ferrovieri
con la legge n. 210 del 1985 (sentenza n. 500 del 1988). La Corte,
tuttavia, e proprio con la sentenza n. 500 del 1988, ha espresso
l'auspicio che il legislatore provvedesse all'"ammodernamento" della
disciplina degli autoferrotranvieri, attraverso una riforma integrale
e non settoriale, ed insieme sollecita. Detto auspicio è stato
raccolto dalla legge 12 luglio 1988, n. 270 la quale ha operato un
definitivo mutamento, in ordine al sistema delle fonti (art. 1, commi
1 e 2), disponendo la delegificazione del rapporto di lavoro dei
dipendenti delle aziende esercenti servizi di trasporto e, quindi,
autorizzando la contrattazione collettiva di categoria a derogare
alle disposizioni contenute nel regolamento, allegato A al r.d. 8
gennaio 1931, n. 148. Detta deroga, tuttavia, non si estende alla
materia disciplinare ed in particolare alla giurisdizione su di essa,
come pure riconosciuto dalla giurisprudenza delle Sezioni unite della
Corte di cassazione e del Consiglio di Stato.
Pertanto anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del
1988, secondo una scelta discrezionale del legislatore, continua ad
essere affidata al giudice amministrativo, ex art. 58, dell'allegato
A al r.d. n. 148 del 1931, la giurisdizione sui ricorsi proposti
contro i provvedimenti che abbiano irrogato sanzioni disciplinari,
quale che sia l'organo che ha emesso il provvedimento e quale che sia
la tipologia del rapporto di lavoro. Sotto questi profili, pertanto,
la nuova normativa, rappresentata dalla più volte citata legge n.
210 del 1985, non fa venire meno la specialità del rapporto degli
autoferrotranvieri, che trova riscontro anche nella peculiarità
organizzativa delle relative aziende. Detta specialità, essendo
rimessa alla discrezionalità del legislatore, non è censurabile, in
questa sede, se non sotto il profilo della irrazionalità.
Discrezionalità che, peraltro, appare correttamente esercitata in
quanto preordinata a tutelare l'interesse collettivo - e pertanto
ritenuto dal legislatore preminente - al buon funziona- mento del
servizio pubblico del trasporto ferrotranviario, avuto riguardo alle
variegate e multiformi (anche per dimensioni) tipologie di gestione
da parte di aziende autonome o da parte di soggetti privati, tutti in
regime di concessione e con poteri derivanti dal rapporto di
concessione in ordine anche alla sicurezza e alla polizia dei
trasporti.
Alla luce delle pregresse affermazioni, non sussiste l'omogeneità
necessaria a rendere comparabili le situazioni poste a raffronto dal
giudice a quo, ed è, quindi, destinato a cadere l'ipotizzato
contrasto della norma censurata con l'art. 3 della Costituzione.
Quanto all'ulteriore parametro evocato dal giudice a quo, ovvero
all'art. 24 della Costituzione, è costante giurisprudenza di questa
Corte il principio, affermato anche nella già citata sentenza n.
208 del 1984 e più recentemente ribadito con la sentenza n. 428 del
1993, in virtù del quale il legislatore può differenziare la tutela
giurisdizionale, con riguardo alla particolarità del rapporto da
regolare, anche sotto il profilo dell'organo investito della
giurisdizione.
In particolare questa Corte ha costantemente affermato che la
tutela dinanzi al giudice amministrativo non è, in via di principio,
meno valida di quella che si avrebbe dinanzi al giudice ordinario
(sentenze n. 140 del 1980 e n. 47 del 1976).
A ciò si aggiunge che il legislatore, nella scelta discrezionale
del giudice cui attribuire la competenza per la tutela di specifiche
materie con posizioni di diritto soggettivo, può tenere conto dei
diversificati poteri istruttori, nonché delle attitudini di
apprezzamento specie del vizio di eccesso di potere, e della
immediatezza di efficacia del potere di sospensione propri del
sistema processuale relativo al tipo di giurisdizione prescelto.
Pertanto, anche riguardo all'art. 24 della Costituzione, la norma
censurata supera il vaglio di costituzionalità e di conseguenza la
questione prospettata deve ritenersi, sotto ogni profilo, non
fondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 58, secondo comma, dell'allegato A al regio decreto 8
gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina
giuridica dei rapporti di lavoro con quelle sul trattamento
giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di
navigazione interna in regime di concessione) sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Firenze con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 marzo 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'8 marzo 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte