Sentenza n. 62/1998
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 17/03/1998 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16legge 408/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie),
promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1996 dal tribunale di
Salerno nel procedimento civile vertente tra Fusco Roberto e il
Ministero delle finanze, iscritta al n. 1277 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47,
prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
Motivazione
Ritenuto in fatto Nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto l'opposizione
avverso l'iscrizione a ruolo di tassa automobilistica, l'adito
tribunale di Salerno ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, comma 3, della legge 29 dicembre 1990,
n. 408 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni
delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di
imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione.
Deleghe al Governo per la revisione del trattamento tributario della
famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle
agevolazioni tributarie), nella parte in cui stabilisce che l'azione
giudiziaria di opposizione avverso l'iscrizione a ruolo dei tributi,
per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie,
può essere proposta entro centottanta giorni dalla notifica della
decisione dell'intendente di finanza, o, in mancanza di questa, dal
sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.
Il carattere necessario del previo esperimento della procedura
amministrativa appare al giudice a quo in contrasto con gli artt. 24
e 113 della Costituzione, anche alla luce della giurisprudenza della
Corte costituzionale, che ha sottolineato che, pur non comportando le
predette norme costituzionali una assoluta correlazione tra la
nascita del diritto soggettivo e la sua azionabilità, che può
essere differita ad un momento successivo laddove lo richiedano
esigenze di ordine generale e superiori finalità di giustizia,
tuttavia il legislatore è sempre tenuto ad osservare il limite
imposto dalla necessità di non rendere la tutela giurisdizionale
eccessivamente difficoltosa, proprio in ossequio al principio della
piena attuazione della garanzia fissata dai ricordati precetti
costituzionali. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale sottoposta
all'esame della Corte ha per oggetto l'art. 16, comma 3, della legge
29 dicembre 1990, n. 408, nella parte in cui prevede l'esperibilità
dell'azione giudiziaria "di opposizione ad iscrizione a ruolo" di
tributi entro centottanta giorni dalla notifica della decisione (di
ricorso avverso l'iscrizione a ruolo per motivi di merito e di
legittimità) dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa,
dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.
Viene denunciata la violazione degli artt. 24 e 113 della
Costituzione da parte della norma denunciata, che impone il previo
esperimento del procedimento amministrativo giustiziale, senza che
tale imposizione trovi le sue ragioni in esigenze di carattere
generale o in superiori finalità di giustizia.
2. - La questione è fondata.
La norma denunciata comporta che la tutela giurisdizionale del
soggetto contribuente, nei cui confronti è stata effettuata
iscrizione a ruolo di tributi (e sovrattassa), per i quali non è
ammesso ricorso alle commissioni tributarie, viene subordinata al
previo esperimento del ricorso amministrativo.
Questa Corte, investita dell'esame di costituzionalità di altre
norme, sempre nel settore tributario, strutturate in maniera
sostanzialmente analoga alla presente (art. 12 del d.P.R. 26 ottobre
1972, n. 641, tassa sulle concessioni governative; art. 39 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 640, imposta sugli spettacoli; art. 33 del d.P.R.
26 ottobre 1972, n. 642, imposta di bollo), ha sempre ritenuto che
l'assoggettamento dell'azione giudiziaria all'onere del previo
esperimento di rimedi amministrativi con conseguente differimento
della proponibilità dell'azione a un certo termine decorrente dalla
data di presentazione del ricorso, è legittimo solo se giustificato
da esigenze di ordine generale o da superiori finalità di giustizia,
non ritenute esistenti nei casi considerati (sentenze n. 233 del
1996; n. 56 del 1995; n. 360 del 1994; n. 406 del 1993).
Proprio con riferimento alla tassa automobilistica - cui la
fattispecie esaminata dal giudice a quo si riferisce, ed alla quale
si applica la nuova norma, che ha sostituito l'ingiunzione di
pagamento dell'ufficio del registro con l'iscrizione a ruolo del
tributo dovuto e della soprattassa e con un meccanismo di contenzioso
analogo - la citata sentenza della Corte n. 233 del 1996 ha
sottolineato che si tratta di controversie sull'an della pretesa
creditoria della pubblica amministrazione, essendo l'entità della
tassa normativamente predeterminata, per cui non vi è una esigenza
di accertamenti tecnici o di esame (previo) in sede amministrativa.
3. - La violazione degli art. 24 e 113 della Costituzione risulta
ulteriormente evidenziata dalla circostanza che, in base alla norma
denunciata in questa sede, il ricorso amministrativo avverso
l'iscrizione a ruolo "non sospende l'esecutività del ruolo", mentre
è prevista una semplice "facoltà di disporre la sospensione della
riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato"
dell'intendente di finanza (art. 16, comma 3, della legge n. 408 del
1990). Ancorché vi sia possibilità di tutela giurisdizionale contro
il mancato o il viziato (per profili di legittimità) esercizio della
facoltà di sospensione dell'intendente, come nei riguardi di tutti
gli atti della pubblica amministrazione, è evidente che, attraverso
un simile percorso, il soggetto contribuente trova una eccessiva
difficoltà per la propria tutela giurisdizionale e rischia di non
avere la possibilità di adire un giudice, se non dopo avere già
subito quanto meno l'inizio della procedura esecutiva di riscossione
per un titolo esecutivo, nei cui confronti non ha immediata tutela
giurisdizionale.
4. - Di conseguenza, anche nel presente caso, si impone la
dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma
denunciata nella parte in cui non prevede l'esperibilità dell'azione
giudiziaria anche in mancanza del preventivo ricorso amministrativo.
5. - Giova, infine, richiamare anche nella presente occasione le
precisazioni della precedente sentenza n. 233 del 1996 in ordine alla
ragionevolezza del rispetto dei termini di decadenza, qualora il
soggetto contribuente si sia avvalso del procedimento amministrativo
in una libera scelta della specifica ulteriore forma di tutela
riconosciutagli, nonché in ordine ai poteri del giudice, avanti al
quale l'azione è proposta, di verificare le modalità e il termine
della concreta esperibilità della stessa azione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, comma 3,
della legge 29 dicembre 1990, n. 408 (Disposizioni tributarie in
materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di
riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di
razionalizzazione e semplificazione. Deleghe al Governo per la
revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite
finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie) nella
parte in cui non prevede, nelle controversie di cui allo stesso art.
16, comma 2, l'esperibilità dell'azione giudiziaria avverso
l'iscrizione a ruolo anche in mancanza del preventivo ricorso
amministrativo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 marzo 1998.
Il Presidente: Guizzi
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 17 marzo 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte