Sentenza n. 620/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/12/1987 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 51d.P.R. 382/1980
- art. 5legge 28/1980
- art. 10legge 705/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 51, secondo
comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 ("Riordinamento della
docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), in relazione all'art. 5,
secondo e quarto comma, lett. a), della legge 21 febbraio 1980, n. 28
("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria
e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione
organizzativa e didattica"), dell'art. 10 della legge 9 dicembre
1985, n. 705 ("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul
riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di
formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica"),
dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 e degli artt. da 50 a
53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) n. 2 ordinanze emesse il 29 maggio 1985 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sui ricorsi proposti da
Broussard Giovanni e da Andreani Domenico contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, iscritte ai nn. 131 e 333 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 24 e 37, prima Serie speciale, dell'anno 1986;
2) ordinanza emessa il 26 febbraio 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da
Scioscia Santoro Antonio contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altri, iscritta al n. 137 del registro ordinanze 1987 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima
Serie speciale, dell'anno 1987;
3) ordinanza emessa il 16 aprile 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Di
Curzio Berardo contro il Ministero della pubblica istruzione ed
altri, iscritta al n. 138 del registro ordinanze 1987 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima Serie
speciale, dell'anno 1987;
4) ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Pizzi
Annibale contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,
iscritta al n. 201 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima Serie speciale,
dell'anno 1987;
5) ordinanza emessa il 30 ottobre 1986 dal Tribunale
amministrativo regionale per l'Umbria sul ricorso proposto da Tavoni
Otello contro il Ministero della pubblica istruzione ed altri,
iscritta al n. 258 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, prima Serie speciale,
dell'anno 1987.
Visti gli atti di costituzione di Broussard Giovanni, di Di Curzio
Berardo, di Andreani Domenico, di Scioscia Santoro Antonio, di Pizzi
Annibale e di Tavoni Otello nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1987 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Uditi gli avvocati Carlo Rienzi per Broussard Giovanni e Di Curzio
Berardo, Giovanni Cassandro per Pizzi Annibale, Fabrizio Salberini
per Tavoni Otello e l'Avvocato dello Stato Antonio Tallarida per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanza del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), sul ricorso,
proposto dal prof. Giovanni Broussard contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, per l'annullamento del giudizio di non
idoneità a professore universitario associato, ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, secondo comma,
del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della
Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e
comma secondo, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) e in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione.
La predisposizione, censurata dal ricorrente, di più di una
commissione giudicatrice per ciascun raggruppamento disciplinare
allorché il numero dei concorrenti alla prova ecceda le ottanta
unità, non è secondo il giudice a quo imputabile al bando di
concorso, ma risale all'art. 51, comma secondo, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 e quindi implica la cattiva applicazione della delega
legislativa di cui all'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, il
cui secondo comma dispone che il concorso "ordinario" per l'accesso
alla fascia dei professori associati è organizzato sulla base di
commissioni "composte, per ciascun raggruppamento di discipline, da
cinque membri effettivi (...) e cinque per eventuali surroghe". Dopo
aver dettato norme sul meccanismo, misto di sorteggio ed elezione,
per la scelta dei predetti componenti, si stabilisce che "le
commissioni possono essere formate da un numero superiore di
commissari in rapporto al numero dei candidati".
Nel quarto comma dello stesso art. 5 della legge di delega n. 28
del 1980, si prevede poi che, in prima applicazione, "il giudizio di
idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di discipline, da
apposite commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o
straordinari, eletti secondo le modalità previste dal secondo
comma".
Posto che nel procedimento a regime (costituente il parametro del
procedimento di prima attuazione) unico sistema per far fronte
all'eccesso di candidati appare l'incremento numerico dei commissari
capace di adattarsi proporzionalmente alla quantità dei concorrenti,
la moltiplicazione, nei giudizi idoneativi, di centri di valutazione
autonoma può ledere il principio della par condicio fra tutti i
partecipanti ad un giudizio per l'accesso a posti pubblici, principio
che rileva anche "sotto il profilo del rispetto del criterio di
imparzialità cui deve ispirarsi l'organizzazione pubblica".
1.2. - Costituitosi davanti a questa Corte, in rappresentanza del
prof. Broussard, l'avvocato Carlo Rienzi, sviluppa varie
argomentazioni dell'ordinanza di rimessione, ricordando, che, come si
evince dai lavori preparatori della legge n. 28 del 1980,
originariamente, tanto per i concorsi che per i giudizi idoneativi,
il Senato prima, la Camera dei deputati poi, previdero la
possibilità di formare sottocommissioni che operassero all'interno
di un'unica commissione, cioè come articolazione di questa,
nell'evidente intento di assicurare criteri concorsuali comuni a
tutti i membri commissari scelti per lo stesso raggruppamento
disciplinare. Ma questa iniziale proposta fu abbandonata e si finì
per optare per la soluzione prevista dall'art. 5, che sancì il
criterio della commissione unica tanto per i concorsi che per i
giudizi idoneativi, sul presupposto evidente che il reclutamento
dovesse in ogni caso ispirarsi a criteri di imparzialità e
omogeneità di giudizio.
Soffermandosi poi sulla natura dell'art. 10 della legge n. 705 del
1985, la difesa, sottolineatone il sostanziale valore innovativo più
che interpretativo, rileva che esso renderebbe improponibile
qualsiasi giudizio di costituzionalità per eccesso di delega (in
proposito, si richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7
aprile 1987). Lo strumento della legge interpretativa non può sanare
ex post atti del Governo emessi nell'esercizio della potestà
legislativa delegata.
1.3. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato, nell'insistere per la
declaratoria di infondatezza della questione così sollevata,
osserva, circa l'ipotizzato contrasto della normativa in esame con
l'art. 76 della Costituzione, che la previsione di più commissioni,
in primo luogo, è coerente con il principio direttivo della diversa
composizione delle commissioni in relazione al numero dei candidati,
così come autenticamente ribadito nell'art. 10 della legge 9
dicembre 1985, n. 705; in secondo luogo, essa è aderente alla
lettera dell'art. 5, quarto comma, lett. a), della legge di delega n.
28 del 1980 da cui si ricava che per i giudizi di idoneità nella
prima applicazione è consentito al legislatore delegato prevedere
che ad un raggruppamento siano addette una o più commissioni,
secondo le esigenze; la previsione di più commissioni è, secondo
l'Avvocatura, coerente col primo comma dell'art. 5 citato, secondo
cui gli autonomi e specifici raggruppamenti disciplinari per i
concorsi a professore associato sono caratterizzati da criteri di
maggiore ampiezza e flessibilità rispetto ai criteri per i concorsi
ad ordinario. La disposizione ha comportato la formazione di
raggruppamenti ampi e affollati di candidati ed esclude quindi la
possibilità di meccaniche trasposizioni dall'uno all'altro tipo di
procedura di selezione, anche tra concorso a regime e giudizio di
idoneità, in prima applicazione, ad associato; infine, ad avviso
dell'Avvocatura, l'impugnato art. 51, essendo stato dettato
dall'esigenza di procedere speditamente nelle procedure idoneative
(anche in vista di una sincronica attuazione delle disposizioni
transitorie), non contrasta con esplicite disposizioni in contrario
del legislatore delegante, il che normalmente equivale
all'attribuzione al legislatore delegato di un certo spazio di
discrezionalità.
Circa il contrasto, dedotto dal giudice a quo, con il principio
della par condicio e con il criterio di imparzialità
dell'organizzazione pubblica, secondo l'Avvocatura, la pluralità di
organi di giudizio è fenomeno del tutto normale nel nostro
ordinamento. Né va dimenticato, osserva l'Avvocatura, che il
principio del buon andamento esige il contemperamento dell'astratta
"tendenza alla reductio ad unitatem con la esigenza concreta di
assicurare la funzionalità degli organismi anzidetti"; tanto più
che, nella specie, si è trattato non di una procedura
concettualmente unitaria di concorso a posti limitati ma di una serie
plurima di giudizi di idoneità ciascuno dei quali sostanzialmente
individuali, al pari degli esami degli studenti universitari.
2.1. - Con ordinanza del 29 maggio 1985 il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 333 del 1986), sul
ricorso proposto dal prof. Domenico Andreani contro il Ministero
della pubblica istruzione avverso il giudizio di non idoneità alle
funzioni di professore associato, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale, sostanzialmente identica alla
precedente, dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980,
n. 382, in relazione all'art. 76 della Costituzione (tenuto conto
dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo della legge 21
febbraio 1980, n. 28) ed in relazione agli artt. 3, primo comma, e
97, primo comma, della Costituzione. L'ordinanza di rimessione svolge
argomentazioni identiche a quelle della ordinanza precedentemente
considerata (v. n. 1).
2.2. - Si è costituito davanti a questa Corte il prof. Domenico
Andreani, rappresentato dall'avvocato Carlo Selvaggi, insistendo
nella richiesta di dichiarazione di illegittimità costituzionale
della normativa in questione. Si sottolinea in particolare che la
"violazione dei limiti e criteri direttivi posti dal Parlamento al
legislatore delegato comporta l'illegittimità delle norme adottate
in difformità, quando la legge delegante e la legge delegata
divergono su scelte fra diversi possibili procedimenti, ove la
adozione di un sistema diverso abbia la capacità potenziale di
influire sulle valutazioni e in definitiva sui diritti destinati ad
essere attribuiti o negati ai destinatari".
2.3. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato insiste nel chiedere che venga
dichiarata infondata la questione.
3.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ( R.O.
n. 137/1987), con ordinanza del 26 febbraio 1986, sul ricorso
proposto dal prof. Antonio Scioscia Santoro contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale: A) dell'art. 51, secondo comma, del
d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in relazione all'art. 76 della
Costituzione (tenuto conto dell'art. 5, quarto comma, lett. a), e
secondo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28) ed in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione; B) dell'art. 10
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3, 24,
97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1 della legge
costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt. 76 e 77,
primo comma, della Costituzione.
Oltre a svolgere in ordine al problema della legittimità
costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. n. 382 del
1980, argomentazioni analoghe a quelle delineate nelle due ordinanze
già considerate, il giudice a quo rileva il contrasto dell'art. 10
della legge 9 dicembre 1985, n. 705, da un lato con l'art. 24 della
Costituzione, primo e secondo comma (nella parte in cui garantisce la
tutela in giudizio dei diritti ed interessi legittimi, nonché nella
parte in cui definisce la difesa diritto inalienabile in ogni stato e
grado del procedimento) e, dall'altro, con le disposizioni relative
alle funzioni ed alle prerogative della Corte costituzionale (artt.
134, 136 e 137 Cost.), nonché con l'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1. Sembra infatti dubbio che
l'ordinamento consenta al legislatore ordinario di rimuovere con
legge interpretativa un possibile rinvio di norme delegate per
sospetta violazione dell'art. 76 della Costituzione, specie quando
della questione sia già stata investita la Corte costituzionale: una
volta emanati gli atti normativi (di delegazione e delegati), il
controllo della legittimità dell'esercizio della funzione
legislativa delegata, con riferimento agli artt. 76 e 77, primo
comma, della Costituzione apparirebbe riservato alla Corte
costituzionale, potendo il legislatore unicamente rimuovere, ma solo
per il futuro e quindi non con legge di interpretazione autentica,
ogni eventuale contrasto, modificando o facendo proprio, recependolo
in legge ordinaria, il contenuto della norma delegata.
3.2. - Intervenuta in difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato si richiama a quanto dedotto
nell'intervento relativo alla controversia introdotta con l'ordinanza
di rimessione n. 138 del 1987.
3.3. - Costituitisi in rappresentanza e difesa del prof. Scioscia
Santoro, gli avvocati Piero Lepri e Raffaele Izzo, nel rinviare alle
argomentazioni già esposte nel giudizio a quo e alle motivazioni
dell'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio,
sottolineano come l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,
abbia voluto legittimare l'eccesso di delega operato dall'art. 51 del
d.P.R. n. 382 del 1980 nei confronti dell'art. 5 della legge di
delega n. 28 del 1980, determinando una "spoliazione delle tutele
giurisdizionali già intraprese per ottenere il rispetto delle leggi
vigenti".
4.1. - Con ordinanza del 16 aprile 1986, il Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n. 138/1987), sul ricorso
proposto dal prof. Berardo Di Curzio contro il Ministero della
pubblica istruzione ed altri, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della
Costituzione e dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in
relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione,
nonché all'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1,
con riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, della Costituzione.
Le argomentazioni di questa ordinanza di rimessione sostanzialmente
coincidono con quelle della ordinanza su cui si è precedentemente
riferito (v. n. 3.1).
4.2. - Si è costituito in questo giudizio il prof. Berardo Di
Curzio, rappresentato dall'avvocato Carlo Rienzi, chiedendo che
questa Corte ritenga fondata la questione di legittimità
costituzionale della normativa in questione.
4.3. - È intervenuta, in rappresentanza del Presidente del
Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, che, per quanto
concerne l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 51 del d.P.R.
n. 382 del 1980 per violazione dell'art. 5 della legge delega n. 28
del 1980, in relazione agli artt. 76, 3, 97 e 24 della Costituzione,
si richiama integralmente all'intervento già effettuato nei
precedenti giudizi.
Per quanto riguarda l'eccezione di incostituzionalità dell'art.
10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, in relazione agli artt. 3,
24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e all'art. 1 della legge
costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, osserva l'Avvocatura che detta
eccezione è irrilevante e comunque infondata una volta respinta
quella concernente la norma interpretata, in quanto, se la legge di
delega nella formazione originaria già legittimava una formazione di
una pluralità di commissioni, risulta evidente che detta norma si
appaleserebbe comunque del tutto legittima. Né, ad avviso
dell'Avvocatura, la norma separatamente è inutile, in quanto si
richiedeva una chiarificazione legislativa dal momento che
l'interpretazione dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980 era stato
oggetto di contestazione giudiziale da parte di molti ricorrenti.
Comunque inammissibile ed infondata sotto il profilo dell'eccesso di
delega si presenta l'estensione all'art. 10 della legge n. 705 del
1985 delle censure ed argomentazioni già proposte nei confronti
dell'art. 51 del d.P.R. n. 382 del 1980, tant'è vero che detto art.
5 della legge n. 28 del 1980 non è stato deferito all'esame di
questa Corte.
Inoltre la formazione di più commissioni per lo stesso giudizio
non urta contro nessun principio costituzionale, atteso che tutti i
docenti chiamati a comporre tali commissioni "appartengono alla
medesima categoria per tutti, e quindi deve presumersi che siano
dotati delle medesime capacità e preparazione, per cui è
indifferente - in diritto - che sia l'uno o l'altro membro della
specifica commissione". In ogni caso, a garantire l'uniformità dei
criteri, il legislatore ha previsto il sistema del sorteggio nella
scelta dei membri delle commissioni. Né la formazione di una
commissione "pletorica" servirebbe ad eliminare "i margini umani di
differenza di giudizio" dovendosi provvedere alla nomina di
sottocommissioni che si comporterebbero alla stregua di distinte
commissioni.
Infine non sussiste ad avviso dell'Avvocatura alcun profilo di
incostituzionalità della norma interpretativa non essendovi lesione
del diritto di difesa del cittadino e neppure menomazione delle
attribuzioni della Corte costituzionale: infatti "la mera pendenza di
controversie giudiziarie o il deferimento di questioni rilevanti
nelle stesse alla Corte costituzionale non è previsto come limite
esterno al potere sovrano del Parlamento di legiferare nella materia,
anche con effetti retroattivi". Ciò si verificherebbe invece qualora
venisse leso il giudicato o estinto il procedimento (l'Avvocatura in
proposito richiama la sentenza di questa Corte n. 123 del 7 aprile
1987), mentre nel nostro caso il sopravvenire della nuova
disposizione ha solo introdotto un altro thema decidendum.
D'altronde, osserva l'Avvocatura, nel caso di specie il Parlamento
non ha sottratto il giudizio alla Corte, ma si è limitato a
regolamentare una materia all'esame della Corte stessa.
5.1. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (R.O. n.
201/1987) sul ricorso proposto dal prof. Annibale Pizzi conto il
Ministero della pubblica istruzione ed altri, con ordinanza del 5
novembre 1986 ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale: A) dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382, per sospetta violazione degli artt. 76 (in relazione
all'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo), 3 e 97 della
Costituzione; e B) dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705,
in relazione agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione
e dell'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, con
riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione. Le argomentazioni
del giudice a quo sono in tutto coincidenti con quelle della
ordinanza sopra considerata (v. sopra n. 4.1).
5.2. - Si è costituito davanti a questa Corte, in rappresentanza
e difesa del prof. Pizzi, il prof. avv. Giovanni Cassandro il quale
osserva che il richiamo, da parte del giudice a quo, alla violazione
dell'art. 24 (diritto di difesa) e degli articoli che elencano poteri
e compiti della Corte costituzionale (134, 136 e 137 Cost.), è un
ulteriore sostegno della lamentata illegittimità, perché la legge
interpretativa mirava "a impedire la difesa dell'interessato e
l'intervento della Corte costituzionale, davanti alla quale, per di
più, la questione era già incardinata", sicché si verrebbe a
profilare un "conflitto di attribuzioni tra potere legislativo e
potere giudiziario".
5.3. - È intervenuta, in rappresentanza e difesa del Presidente
del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato, limitandosi
alle argomentazioni già svolte nei precedenti interventi.
6.1. - Con ordinanza del 30 ottobre 1986 il Tribunale
amministrativo regionale per l'Umbria (R.O. n. 258/1987), su ricorso
proposto dal prof. Otello Tavoni contro il Ministero della pubblica
istruzione ed altro, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e
degli artt. 50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in
relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzione.
Aderendo parzialmente ai dubbi prospettati dal ricorrente, il
giudice a quo osserva che il criterio, seguito dalle norme circa le
quali è posta la questione di legittimità costituzionale, di
sottoporre allo stesso giudizio di idoneità ad associato categorie
eterogenee, urta contro il principio di eguaglianza inteso come
esigenza di diversificare nel trattamento giuridico situazioni
obiettivamente diverse, né corrisponde al principio di buona
amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione. Infatti, tra
le categorie ammesse dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980
(conforme all'art. 5 della legge di delega n. 28 del 1980), risultano
sottoposti alle stesse prove da un lato soggetti che nemmeno erano
addetti istituzionalmente a funzioni docenti o didattiche, né
avevano dovuto superare alcuna selezione atta a dimostrare la loro
idoneità all'insegnamento, e dall'altro incaricati di un
insegnamento universitario da svariati anni "che tale status avevano
acquisito a seguito di un concorso pubblico basato su titoli
accademici e scientifici" (cfr. legge 18 marzo 1958, n. 311, e
successive modificazioni), dove il conclusivo atto di conferimento
dell'incarico (che avveniva con decreto del Ministro) "recava in sé
implicita l'abilitazione all'insegnamento universitario". Discutibile
in ogni caso è, ad avviso del giudice a quo, la previsione nella
normativa impugnata di un giudizio "con le medesime modalità
valutative (e dunque tale da annullare o comunque sminuire le
differenti posizioni di partenza dei candidati), vuoi che si tratti
di professori incaricati, vuoi che si tratti soltanto di tecnici
laureati o di figure equivalenti".
6.2. - In difesa del prof. Tavoni, ha presentato memoria di
costituzione l'avvocato Fabrizio Salberini, il quale, nell'insistere
nella richiesta di declaratoria di illegittimità costituzionale
delle menzionate norme, sviluppa i rilievi accolti nell'ordinanza del
giudice a quo.
6.3. - Intervenendo a difesa del Presidente del Consiglio dei
ministri, l'Avvocatura dello Stato, nel chiedere che la questione
prospettata sia dichiarata non fondata, osserva che il giudizio di
idoneità è funzionale al passaggio in ruolo e non al mantenimento
dello status di docente universitario, mantenimento che la legge
delega n. 28 del 1980 non ha previsto, come non ha previsto una
opzione per esso anziché per l'inquadramento in ruolo. Le
disposizioni in questione sono state dettate non per conservare il
preesistente status di docente universitario, ma per consentire
l'accesso ad un ruolo e ad una qualifica mediante un giudizio
idoneativo ben diverso dalla valutazione già effettuata, a livello
di facoltà, per il conferimento dell'incarico. Inoltre, posto che il
legislatore ha discrezionalmente e non irrazionalmente ritenuto di
ammettere al giudizio altre categorie, all'indomani delle due tornate
riservate è "impensabile un intervento manipolativo sulla
normativa", atteso che lo stesso giudice a quo nell'ordinanza insiste
sul "mantenimento dello status in precedenza posseduto e non
sull'attribuzione di un nuovo status di professore associato". Considerato in diritto
1. - Le ordinanze in epigrafe pongono questioni connesse che vanno
decise con unica sentenza.
2. - Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con
ordinanze del 29 maggio 1985 (R.O. n. 131/1986), del 29 maggio 1985
(R.O. n. 333/1986), del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987), del 16
aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n.
201/1987), e il Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, con
ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987) sottopongono a
questa Corte le seguenti questioni di costituzionalità:
I) Se l'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382,
nel prevedere la costituzione di più commissioni qualora il numero
dei concorrenti al giudizio di idoneità per l'inquadramento nella
fascia dei professori associati superi le ottanta unità:
a) contrasti con l'art. 76 della Costituzione, col discostarsi
dal dettato dell'art. 5 della legge (di delega) 21 febbraio 1980, n.
28, ove (quarto comma) si rinvia, in materia di composizione delle
commissioni per i giudizi idoneativi, al sistema stabilito per il
concorso a regime (secondo comma);
b) contrasti con gli artt. 3 e 97 della Costituzione, non
assicurando la costituzione di più commissioni per un medesimo
raggruppamento disciplinare né la par condicio dei partecipanti né
il criterio di imparzialità cui deve ispirarsi l'azione della
pubblica Amministrazione.
II) Se l'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, contenente
interpretazione autentica dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio 1980, n.
382, contrasti con gli artt. 24, 134, 136, 137 della Costituzione e
con l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, non dovendo
essere consentito al legislatore ordinario di rimuovere con legge
interpretativa un possibile vizio (per sospetta violazione dell'art.
76 Cost.) di norme delegate, specie quando della questione sia già
stata investita la Corte costituzionale.
III) Se l'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e gli artt.
50, 51, 52 e 53 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, nella parte in cui
prevedono che i professori universitari incaricati siano sottoposti,
con le stesse modalità previste per categorie non titolari di corso
di insegnamento, a giudizio di idoneità a professore associato,
contrastino con i principi di eguaglianza (art. 3 Cost.) e di buon
andamento dell'Amministrazione (art. 97 Cost.).
3. - Le questioni non sono fondate.
La legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica") nel
secondo comma dell'art. 5 stabilisce i criteri della disciplina
dell'accesso al ruolo dei professori associati e, tra l'altro, per
quanto attiene al caso di specie, prevede che le commissioni di
concorso, ordinariamente di cinque membri, "...possono essere formate
da un numero superiore di commissari in rapporto al numero dei
candidati".
Nel quarto comma dello stesso art. 5 il rinvio "secondo le
modalità previste dal secondo comma" riguarda esclusivamente il
procedimento elettorale per la formazione delle commissioni, non già
giudicatrici dei concorsi, ma delle due tornate dei giudizi di
idoneità. Queste commissioni sono composte da tre professori, mentre
quelle da cinque o più commissari "in rapporto al numero dei
candidati".
Il tenore letterale della disposizione sub a) del quarto comma:
"il giudizio di idoneità è espresso, per ciascun raggruppamento di
discipline, da apposite commissioni nazionali composte da tre
professori ordinari o straordinari, eletti secondo le modalità
previste dal secondo comma" non lascia alcun dubbio su come il
legislatore delegante abbia voluto porre in maniera diversa il regime
del concorso rispetto a quello dei giudizi di idoneità, quanto al
problema del numero dei candidati. Nel primo, le commissioni di
cinque membri possono accrescersi di un numero maggiore di commissari
in rapporto al numero dei candidati; nel secondo, le commissioni,
essendo determinate nel numero fisso di tre componenti, evidentemente
debbono diventare plurime, per fronteggiare il numero dei candidati
al giudizio di idoneità, entro ciascun raggruppamento di discipline.
Ne consegue che la normativa dell'art. 51 del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica") risulta rispettosa del criterio enunciato nella legge di
delegazione, quando al primo comma riproduce il disposto dell'art. 5,
quarto comma, sub a) della legge n. 28 del 1980, che cioè i giudizi
sono espressi, "per ciascun raggruppamento di discipline, da apposite
commissioni nazionali composte da tre professori ordinari o
straordinari".
Il successivo secondo comma impugnato del citato art. 51 del
d.P.R. n. 382 del 1980 è una deduzione rigorosamente logica dal
criterio, scelto dal legislatore delegante, della moltiplicazione
delle commissioni di tre membri per ciascun raggruppamento
disciplinare e non quello dell'unica commissione di cinque membri che
si accresce di commissari in proporzione del numero dei candidati,
riservato al concorso ordinario da indirsi successivamente alle due
tornate di giudizi idoneativi.
4. - L'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705
("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica") recita: "L'articolo 51
deve essere interpretato nel senso che, ai fini dei giudizi di
idoneità ivi previsti, è consentita la costituzione di più
commissioni giudicatrici per lo stesso raggruppamento disciplinare,
in tal senso intendendosi il principio della diversa composizione
delle commissioni in relazione al numero dei partecipanti, contenuto
nell'articolo 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28".
Appare di tutta evidenza che il legislatore-interprete non innova
alcunché rispetto ai criteri enunciati nella legge di delegazione n.
28 e correttamente recepiti nel decreto delegato. Ne consegue che
dinanzi ad un intervento interpretativo meramente tautologico e
riproduttivo delle norme interpretate la verifica di
costituzionalità in ordine ai parametri invocati resta assorbita
dalla questione di costituzionalità della norma interpretata quando
risulti - come qui risulta - infondata.
5. - La eventuale pluralità delle commissioni giudicatrici entro
uno stesso raggruppamento disciplinare non viola né il principio di
eguaglianza, né quello della imparzialità della pubblica
Amministrazione, dal momento che il legislatore delegato ha inteso
garantire la par condicio dei candidati dettando la norma di cui al
secondo comma dell'art. 51: "Ove il numero dei concorrenti alla prova
idoneativa per un determinato raggruppamento disciplinare superi le
80 unità, si provvederà alla costituzione di più commissioni. I
concorrenti saranno distribuiti nelle commissioni in parti uguali,
per sorteggio".
Il ricorso al sorteggio e all'assegnazione in parti uguali dei
candidati tra le commissioni plurime, infatti, è modalità idonea a
soddisfare entrambi i precetti di cui agli artt. 3 e 97 della
Costituzione.
Non può valere come tertium comparationis il criterio dell'unica
commissione aumentata nel numero dei commissari in proporzione del
numero dei candidati, criterio presente già nel contesto della legge
di delegazione n. 28 del 1980, nel ricordato secondo comma dell'art.
5, nonché, oggetto di dettagliata disciplina, nell'art. 4 del d.P.R.
28 dicembre 1970, n. 1077 ("Riordinamento delle carriere degli
impiegati civili dello Stato").
L'unica commissione è infatti adottata nelle procedure
concorsuali, la cui peculiare finalità è quella di coprire posti in
numero limitato rispetto ai concorrenti, tra i quali devesi
instaurare comparazione e graduazione, per operare la scelta dei
migliori in numero corrispondente a quello dei posti disponibili.
I giudizi previsti nell'impugnato art. 51 del d.P.R. n. 382 del
1980, invece, non sono preordinati ad altro che alla ricognizione per
ogni candidato dei titoli didattici e scientifici sufficienti per il
conseguimento della idoneità all'ingresso nel ruolo dei professori
associati.
È pertanto evidente che siffatti giudizi di idoneità non
inverano una procedura concorsuale e che le modalità delle
commissioni plurime per essi stabilite non è comparabile con quella
della commissione unica integrabile e articolabile in
sottocommissioni prevista per i concorsi ordinari.
Le discriminazioni che sarebbero state operate dalle commissioni
plurime tra i candidati dello stesso raggruppamento, e di cui si
dolgono gli esclusi, attengono a circostanze di fatto in sede
applicativa - quali ad esempio il mancato coordinamento di criteri
generali tra le varie commissioni - non riferibili con nesso di
conseguenzialità alla norma impugnata. Tali disparità di mero
fatto, dando luogo a pregiudizi e inconvenienti privi di rilievo
costituzionale, sono materia propria dell'osservazione dei giudici di
merito.
6. - Senza fondamento si rileva, infine, la censura sulla
eterogeneità delle categorie ammesse ai giudizi di idoneità tra le
quali quella dei professori incaricati avrebbe potuto e dovuto aver
titolo "ad un diverso tipo di giudizio". L'eterogeneità di status
tra a) professori incaricati, b) assistenti del ruolo ad esaurimento,
c) tecnici laureati, astronomi e ricercatori degli osservatori
astronomici e Vesuviano, curatori di orti botanici, conservatori di
musei, cede alla reductio ad unum operata dalla documentata attività
didattica e produzione scientifica nei diversi status realizzate.
Nelle Università e nelle Istituzioni culturali, se esistono doveri
specifici di insegnamento e di ricerca per talune figure, non sono di
fatto impedite e tanto meno formalmente vietate attività didattiche
e scientifiche per tutte le altre.
È pertanto rispettoso della razionalità impostagli dal principio
costituzionale di eguaglianza il legislatore che, per verificare
l'idoneità all'accesso al nuovo ruolo dei professori associati,
richieda a tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano,
attraverso uno stesso tipo di valutazione, il medesimo contenuto
sostanziale di competenza professionale richiesta dalle funzioni da
espletare, sulla base della pregressa esperienza didattica e di
pubblicazione dei propri studi.
Tale rispetto sarebbe anzi mancato, se, al contrario, il
legislatore avesse predisposto tante e diverse modalità di giudizio
quante sono le categorie dei legittimati all'accesso al nuovo ruolo
dei professori associati; perché avrebbe realizzato nella
diseguaglianza dei titoli di legittimazione, riverberata nella
corrispondente diversità delle prove di idoneità, una arbitraria
eguaglianza nello status conclusivo di professore associato.
Per i professori incaricati stabilizzati o completanti il triennio
di incarico al termine dell'anno accademico 1979-80, predisporre una
prova diversa e ad essi specifica avrebbe violato il precetto di
eguaglianza così come si è specificato nella razionalità della
scelta legislativa innanzi descritta. Farli transitare senza
controllo di idoneità attuale, sulla base di titoli-prove,
pubblicazioni, abilitazioni - risalenti spesso a data remota - nel
nuovo ruolo dei professori associati avrebbe certamente violato il
principio di buona organizzazione e buon andamento della pubblica
Amministrazione, di cui all'art. 97 della Costituzione.
La ipotesi di conservazione dello status di professore incaricato
stabilizzato in analogia con quella dell'assistente ordinario, da
indirizzarsi peraltro alla discrezionalità legislativa, non al
giudice della legittimità costituzionale, è devalorizzata dalle
seguenti considerazioni. L'art. 4 del decreto-legge 1( ottobre 1973,
n. 580 ("Misure urgenti per l'Università"), convertito, con
modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, introduceva la
stabilizzazione dell'incarico - precedentemente rinnovabile ad ogni
anno accademico - "fino all'entrata in vigore della legge di riforma
universitaria".
La stabilizzazione dunque non ha trasferito la figura precaria del
professore incaricato in una posizione analoga ad un ruolo ordinario
come quello degli assistenti. Per costoro la conservazione ad
esaurimento trova giustificazione nella incardinazione, quesita e non
amovibile, in un ruolo non temporaneo. Per i professori incaricati,
invece, la scelta legislativa della loro stabilizzazione ad tempus,
fino alla riforma universitaria, postula la totale sostituzione della
relativa figura con quella nuova del professore associato, nel
contesto appunto del riordino generale del personale universitario.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
a) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 51, secondo comma, del d.P.R. 11 luglio
1980, n. 382 ("Riordinamento della docenza universitaria, relativa
fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e
didattica"), sollevata, in relazione all'art. 76 della Costituzione,
tenuto conto dell'art. 5, comma quarto, lett. a), e comma secondo,
della legge 21 febbraio 1980, n. 28 ("Delega al Governo per il
riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di
formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica"), e
in relazione agli artt. 3, primo comma, e 97 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze del 29
maggio 1985 (R.O. n. 131/1986 e n. 333/1986) e del 26 febbraio 1986
(R.O. n. 137/1987), nonché dal Tribunale amministrativo regionale
per l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1/987);
in relazione anche all'art. 24 della Costituzione dal Tribunale
amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio
1986 (R.O. n. 137/1986), del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987) e del
5 novembre 1986 (R.O. n. 201/1987);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 10 della legge 9 dicembre 1985, n. 705
("Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento
della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché
sperimentazione organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione
agli artt. 3, 24, 97, 134, 136 e 137 della Costituzione e dell'art. 1
della legge costituzionale n. 1 del 1948, con riferimento agli artt.
76 e 77 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale
per il Lazio con ordinanze del 26 febbraio 1986 (R.O. n. 137/1987),
del 16 aprile 1986 (R.O. n. 138/1987), del 5 novembre 1986 (R.O. n.
201/1987);
c) dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28
("Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria
e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione
organizzativa e didattica"), sollevata, in relazione agli artt. 3 e
97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per
l'Umbria con ordinanza del 30 ottobre 1986 (R.O. n. 258/1987).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1987.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1987.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:620 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte