Sentenza n. 620/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Antonio Baldassarre
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana notificato il
15 aprile 1981, depositato in Cancelleria il 30 successivo ed
iscritto al n. 16 del registro ricorsi 1981, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito della lettera 214903/FCH della Procura
generale della Corte dei Conti - Contenzioso nelle materie di
contabilità pubblica - relativa ai progettati invasi artificiali sul
fiume Merse in provincia di Siena;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Uditi l'Avvocato Alberto Predieri per la Regione Toscana e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso notificato il 15 aprile 1981 il Presidente della
Regione Toscana ha proposto conflitto di attribuzione contro la
lettera prot. n. 214903/FCH della Procura Generale della Corte dei
Conti - Contenzioso nelle materie di contabilità pubblica,
indirizzata al Presidente del Consiglio regionale della Toscana e
firmata dal Vice Procuratore Generale.
Nell'atto impugnato si chiede: a) di comunicare le determinazioni
adottate in merito a certi progettati invasi artificiali sul torrente
Farma e sul fiume Merse, i quali potrebbero danneggiare
irrimediabilmente ambienti degni della massima protezione per le loro
caratteristiche bellezze; b) di conoscere se tali territori godono di
speciale tutela legislativa o rientrino in fattispecie
particolarmente tutelate da apposita normativa.
Negli atti introduttivi del giudizio, le parti sostengono, da un
lato, che l'atto impugnato invade le competenze regionali, in
violazione dell'art. 117 Cost., in relazione agli artt. 66, 82, 87 e
seguenti del d.P.R. n. 616 del 1977, e, dall'altro, che il ricorso va
dichiarato inammissibile o comunque infondato.
Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione
Toscana riconosce, invece, di non avere più interesse, in quanto la
materia reltiva al risarcimento del danno ambientale è ora regolata
dall'art. 18 della legge 8 luglio 1986 n. 749, che ha previsto la
giurisdizione del giudice ordinario, escludendo quindi la
giurisdizione della Corte dei Conti e della Procura Generale (su tale
articolo è intervenuta, peraltro, una sentenza di rigetto di questa
Corte, la n. 641 del 1987). Considerato in diritto Con l'atto impugnato la Procura Generale della Corte dei Conti ha
chiesto informazioni al Presidente del Consiglio regionale della
Toscana al fine di accertare l'eventuale esistenza di un danno
ambientale nei territori interessati dalla costruzione di certi
invasi artificiali sul torrente Farma e sul fiume Merse, in provincia
di Siena.
Successivamente all'emanazione dell'atto impugnato, è entrata in
vigore la legge 8 luglio 1986 n. 349 (Istituzione del Ministero
dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale), che, all'art.
18, ha previsto la giurisdizione del giudice ordinario per
l'accertamento del danno ambientale.
Poiché le informazioni richieste con l'atto impugnato erano
preordinate all'accertamento di un'eventuale responsabilità per
danno ambientale da parte della Corte dei Conti e poiché tale
accertamento è ora precluso dall'art. 18 della citata legge n. 349
del 1986, va dichiarata cessata la materia del contendere, in
conformità alla richiesta della regione ricorrente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso
indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:620 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte