Sentenza n. 626/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 27 aprile 1985, depositato in Cancelleria il 7 maggio 1985 ed
iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1985, per conflitto di
attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro per i beni
culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984, concernente il
trasferimento di personale statale (assunto ex legge n. 285/1977) in
servizio presso le Soprintendenze per i beni A.A.A.S. di Cagliari e
di Sassari, alla Regione Sardegna ai sensi dell'art. 8, comma
secondo, del d.P.R. n. 348 del 1979;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
dello Stato Ivo Braguglia per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 26 aprile 1985, notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri il 27 aprile 1985 e depositato presso la
Cancelleria di questa Corte in data 7 maggio 1985, la Regione
Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale,
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro dei beni culturali ed ambientali del 1° ottobre 1984,
concernente il trasferimento alla Regione Sardegna di personale
statale - assunto ex lege n. 285 del 1977 - in servizio presso le
Soprintendenze per i beni ambientali, architettonici, artistici e
storici di Cagliari e di Sassari.
Ad avviso della ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe
lesivo, oltre che degli artt. 3, lett. a) ed f), e 6, dell'art. 56
dello Statuto di autonomia, che impone (vengono a tal proposito
citate le sentenze di questa Corte nn. 180 del 1980 e 237 del 1983)
una procedura particolare, con il necessario intervento di una
Commissione paritetica Stato-Regione, per il trasferimento alla
Regione Sardegna di funzioni, uffici e personale dallo Stato o da
enti pubblici nazionali. L'art. 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348,
recante norme di attuazione dello Statuto in relazione alla legge 22
luglio 1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, non
derogherebbe - né lo potrebbe - a tale disposizione dello Statuto e
si limiterebbe ad integrarla, dettando ulteriori disposizioni per il
trasferimento alla Regione dei dipendenti in servizio presso gli
uffici già statali, e fissando in particolare il princìpio del
consenso di tali dipendenti in ordine al trasferimento stesso.
Violati, altresì, sarebbero gli artt. 57, 74 ed 80 del d.P.R. n.
348 del 1979, i quali rispettivamente dispongono la delega alla
Regione delle funzioni amministrative esercitate dagli organi dello
Stato per la protezione delle bellezze naturali; il trasferimento
alla Regione degli uffici dello Stato indicati nella Tabella A
allegata allo stesso d.P.R., in particolare delle Sezioni delle
bellezze naturali delle Soprintendenze per i beni ambientali,
archietettonici, artistici e storici; le modalità di trasferimento
del personale. Il provvedimento impugnato avrebbe infatti omesso di
precisare se il personale trasferito fosse effettivamente in servizio
presso le Sezioni delle bellezze naturali delle Soprintendenze di
Cagliari e Sassari (tale ultima Soprintendenza aveva del resto
trascurato di istituire, prima dell'entrata in vigore del d.P.R. n.
348 del 1979, la Sezione delle bellezze naturali); non avrebbe
specificato se detto personale esercitasse comunque mansioni
rientranti nelle competenze di dette Sezioni; non avrebbe provveduto
al trasferimento di alcuni dipendenti che pure - come già comunicato
dalla Regione al Ministero - ne avrebbero avuto titolo.
2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di
sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione
dello stesso "darebbe luogo ad una situazione, almeno in parte, non
più reversibile, in ogni caso con grave danno per l'Amministrazione
regionale sia sotto il profilo organizzativo, sia anche sotto il
profilo più specificamente finanziario".
3. - Con atto depositato in data 17 maggio 1985 si è costituito
in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Afferma il resistente che il provvedimento impugnato è stato
adottato in applicazione dell'art. 80 del d.P.R. n. 348 del 1979, il
quale a sua volta attua l'art. 56 dello Statuto di autonomia. Questo
richiede che il contenuto delle norme che regolano il trasferimento
di uffici e personale dallo Stato alla Regione Sardegna sia
individuato "d'accordo tra i due enti", ma non vincola in alcun modo
a che "gli eventuali procedimenti amministrativi richiesti per la
loro esecuzione debbano riprodurre uno schema identico e analogo,
basato su intese tra Stato e Regione".
Gli artt. 74, comma primo, ed 80, comma primo, del d.P.R. n. 348
del 1979 individuano dunque legittimamente e direttamente le
condizioni per il trasferimento, ed escludono qualunque intervento
della Regione di verifica della sussistenza di dette condizioni (e
ciò al contrario di quanto, ad esempio, dispone l'art. 76, comma
primo, dello stesso d.P.R. n. 348 del 1979).
In ogni caso, l'eventuale contrasto fra gli artt. 74 e 80 del
d.P.R. n. 348 del 1979, e gli artt. 3, 6 e 56 dello Statuto, "non si
presterebbe ad essere rilevato in questa sede" (viene citata la
sentenza di questa Corte n. 206 del 1975);
Quanto al motivo di ricorso che vorrebbe violate le norme
statutarie (artt. 3, 6 e 56) e quelle di attuazione (artt. 57, 74 ed
80 del d.P.R. n. 348 del 1979) perché il provvedimento impugnato
avrebbe omesso di specificare che il personale trasferito era
effettivamente in servizio presso le Soprintendenze in questione, e
non avrebbe altresì "trasferito personale che aveva espresso il
proprio consenso e viceversa", osserva il resistente che "la presenza
o mancanza del consenso appare vizio eventuale del provvedimento non
deducibile dalla Regione come motivo di conflitto di competenza",
mentre la situazione del personale contemplato dal provvedimento
impugnato risulta dagli atti prodotti in giudizio (verbale di
riunione in data 9 febbraio 1984).
Conclude, pertanto, il resistente per il rigetto del ricorso. Considerato in diritto La Regione Sardegna impugna, e chiede altresì che sia sospeso, il
decreto del Ministro per i beni culturali ed ambientali 1° ottobre
1984 avente ad oggetto il trasferimento alla Regione di personale
statale in servizio presso le Soprintendenze per i beni ambientali,
architettonici, artistici e storici di Cagliari e di Sassari,
lamentando la violazione degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello
Statuto per la Sardegna (l.c. 26 febbraio 1948), nonché degli artt.
57, 74 e 80 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, (Norme di attuazione
del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio 1975, n.
382, ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616):
2. - Secondo la ricorrente, il provvedimento impugnato sarebbe
lesivo in primo luogo degli artt. 3, lett. a) ed f), 6 e 56 dello
Statuto per la Sardegna. Tanto, in particolare, in ragione
dell'inosservanza delle procedure di trasferimento di funzioni,
uffici e personale dallo Stato alla Regione previste nell'ultima
delle dette disposizioni statutarie, che, sempre secondo la
ricorrente, imporrebbe sempre l'intervento, allo scopo, di una
Commissione paritetica Stato- Regione.
Sotto l'esposto profilo, il ricorso non è fondato.
L'art. 56 dello Statuto per la Sardegna dispone che una
Commissione paritetica di quattro membri debba proporre, oltre alle
norme di attuazione dello Statuto, anche "le norme relative al
passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla Regione".
Appunto su parere di tale Commissione paritetica sono state adottate
le norme di cui al d.P.R. n. 348 del 1979, il quale, all'art. 74,
dispone che "sono trasferiti alla Regione gli uffici dello Stato
operanti in Sardegna, indicati nella tabella A allegata al presente
decreto", ed all'art. 80, comma primo, che la Regione debba
provvedere al funzionamento di quegli uffici - finché diversamente
non disponga una legge regionale - con il personale che si trovi in
servizio presso di essi alla data di entrata in vigore del decreto
medesimo. Il secondo comma dello stesso art. 80 dispone poi che "a
tal fine i dipendenti dello Stato in servizio presso gli stessi
uffici alla data anzidetta sono, con il loro consenso, trasferiti
alla Regione".
Come si desume dal tenore testuale dell'art. 56 dello Statuto,
l'intervento della Commissione paritetica si esaurisce nella proposta
di adozione delle norme relative ai trasferimenti, e non è invece
richiesto - in via di principio - per i singoli atti di
trasferimento.
Il personale delle Sezioni delle bellezze naturali delle
Soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici, che sono
appunto menzionate al n. 1) della predetta tabella A, pertanto,
legittimamente è stato trasferito alla Regione con decreto del
Ministro per i beni culturali ed ambientali senza l'intervento della
Commissione paritetica, perché proprio a tanto doveva condurre
l'applicazione di una disposizione (l'art. 80 del d.P.R. n. 348 del
1979) che su parere di detta Commissione paritetica era stata appunto
adottata. È del resto fatto palese dall'art. 79 dello stesso d.P.R.
n. 348 (che ribadisce quanto previsto dagli artt. 113 e 119 del
d.P.R. n. 616 del 1977) che, quando le norme di attuazione dello
Statuto hanno voluto un ulteriore intervento (ma sempre nella fase di
"proposta" delle norme generali) della Commissione paritetica, lo
hanno espressamente disposto.
3. - La ricorrente lamenta, poi, la violazione, oltre che delle
norme statutarie già citate, degli artt. 57, 74 e 80 del d.P.R. n.
348 del 1979, rilevando che il provvedimento impugnato da un lato
avrebbe omesso di precisare se il personale trasferito fosse
effettivamente in servizio presso le Sezioni sopraindicate e
svolgesse comunque mansioni rientranti nelle competenze di quelle
Sezioni; dall'altro avrebbe trasferito personale che non aveva
espresso il proprio consenso, ed avrebbe omesso di trasferire
personale avente titolo al trasferimento, che quel consenso aveva
invece manifestato.
Anche sotto tali ulteriori profili, il ricorso non è fondato;
Sul primo punto va osservato che, nelle premesse del provvedimento
impugnato, si fa riferimento a comunicazioni relative al personale
assunto ai sensi della legge n. 285 del 1977 "in servizio presso la
Soprintendenza per i beni ambientali, architettonici artistici e
storici di Cagliari e Sassari, adibito al settore delle bellezze
naturali", personale preso in considerazione dal provvedimento
stesso.
In ordine al trasferimento di personale in carenza del consenso
dello stesso, va osservato che sempre nelle premesse del
provvedimento impugnato è dato rinvenire il riferimento all'avvenuta
acquisizione delle "istanze di consenso" al trasferimento alla
Regione Sardegna presentate dal personale interessato. Per quanto
invece attiene al mancato trasferimento di personale consenziente ed
avente titolo al trasferimento, le affermazioni della Regione
ricorrente risultano del tutto apodittiche, specie in presenza
dell'ultima parte della tabella A allegata al d.P.R. n. 348 del 1979,
che vuole che i trasferimenti di uffici e personale dallo Stato alla
Regione Sardegna siano disposti "nei limiti necessari all'esercizio
delle funzioni amministrative che continuano ad essere di competenza
dello Stato".
La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla
richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato trasferire alla Regione Sardegna il
personale indicato nel decreto dei Ministro per i beni culturali ed
ambientali 1° ottobre 1984, secondo le modalità nello stesso
previste; conseguentemente respinge il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:626 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte