Corte costituzionale

Sentenza n. 627/1988

Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato

il 22 gennaio 1985, depositato in Cancelleria il 28 gennaio

successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1985, per

conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro

dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25

ottobre 1984, recante: "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i

trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore

Aldo Corasaniti;

Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato

dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso in data 21 gennaio 1985, notificato al Presidente

del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 1985 e depositato presso la

Cancelleria di questa Corte in data 28 gennaio 1985, la Regione

Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale,

rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di

attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del

Ministro dei trasporti (di concerto con il Ministro del tesoro) del

25 ottobre 1984 recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe per

i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".

Lamenta la Regione ricorrente che il provvedimento impugnato sia

stato adottato "senza alcuna partecipazione al procedimento da parte

della Regione Sardegna", in violazione dell'art. 53 dello Statuto di

autonomia a tenor del quale la Regione deve essere rappresentata

nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e dei servizi di

trasporto che possono direttamente interessarla. Detta disposizione

statutaria sarebbe espressione della peculiare autonomia riconosciuta

alla Regione in materia di trasporti e servizi pubblici (art. 3,

lett. f) - rectius, g) -, 4, lett. g), e 6 dello Statuto speciale), e

troverebbe conferma nel d.P.R. n. 348 del 1979, recante norme di

attuazione dello Statuto in riferimento alla legge n. 382 del 1975 ed

al d.P.R. n. 616 del 1977. Prevedono, infatti, le norme di attuazione

che i provvedimenti relativi alle tariffe dei trasporti di interesse

regionale che siano presi in sede diversa dal Consiglio dei ministri,

debbano adottarsi con la partecipazione di un rappresentante

regionale (art. 66), ovvero dietro parere della Regione, qualora

siano assunti da parte di una "autorità individuale" (art. 67).

Ora, afferma la ricorrente, il provvedimento impugnato riguarda

certamente tariffe che interessano la Regione, poiché modifica

tariffe di trasporto applicabili sull'intero territorio nazionale. Di

conseguenza, avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto dell'art. 53

dello Statuto di autonomia, ed in particolare, trattandosi di

provvedimenti di competenza di una "autorità individuale", a seguito

del parere prescritto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979. È

invece mancata, ribadisce la ricorrente, qualunque forma di

partecipazione regionale al provvedimento, partecipazione invece

importante e necessaria, atteso il rilievo economico e sociale delle

tariffe ferroviarie (e di trasporto marittimo esercitato dalle FF.SS)

per l'isola, che è coperta del resto da una rete di ferrovie in

concessione superiore di circa il 50% a quella delle Ferrovie dello

Stato, in relazione alle quali la Regione gode ( ex art. 61 del

d.P.R. n. 348 del 1979) di competenza amministrativa delegata, e che

conoscono invece, in conseguenza del provvedimento impugnato, un

necessario aumento delle tariffe. Indirettamente coinvolti da tale

provvedimento sarebbero poi anche i trasporti di esclusiva competenza

regionale (artt. 3, lett. g), dello Statuto e 59 del d.P.R. n. 348

del 1979), sui quali gli aumenti tariffari da quel provvedimento

introdotti non potrebbero non riflettersi "per evidenti ed

insopprimibili esigenze di equilibri tariffari regionali".

2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di

sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione

dello stesso produrrebbe "conseguenze gravissime, di ordine economico

e sociale".

3. - Con atto depositato in data 11 febbraio 1985, si è

costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.

Osserva il resistente che l'art. 53 dello Statuto speciale per la

Sardegna prevede il coinvolgimento della Regione nell'adozione dei

provvedimenti quali quello impugnato solo ove essi "possano

direttamente interessarla" (v. anche art. 65, primo comma, del d.P.R.

n. 348 del 1979). Analogamente si dispone nell'art. 39 dello Statuto

per il Trentino-Alto Adige, e nell'art. 47 dello Statuto per il

Friuli-Venezia Giulia. Ora, l'interesse della Regione deve essere (si

citano le sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976)

"giuridicamente differenziato", per cui, "ove si tratti di

provvedimento di carattere generale che regoli materia che interessi

tutta la comunità nazionale, non è sufficiente per la

configurazione di un interesse differenziato nei sensi premessi

l'applicabilità di tale provvedimento nel territorio della Regione",

che è invece quanto, semplicemente, accade nel caso di specie.

Conclude, pertanto, il resistente, per il rigetto del ricorso ed

altresì per la reiezione della pedissequa istanza di sospensione del

provvedimento impugnato.

4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, ha presentato

memoria la Regione Sardegna.

Afferma la ricorrente che il richiamo effettuato dal resistente

alle sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976 sarebbe

inconferente: queste, infatti, si riferivano ad evenienze nelle quali

"era in questione una normativa statutaria che garantiva la

rappresentanza della Regione nel Consiglio dei ministri per ragioni

del tutto generiche, quando cioè nel Consiglio si trattino questioni

che riguardino la Regione o la Provincia autonoma (art. 21 Statuto

Sicilia; artt. 40 e 52, ultimo comma, Statuto T.A.A.)". In casi del

genere, dunque, a ragione la Corte ebbe a ritenere che l'interesse

regionale dovesse essere giuridicamente differenziato. Nel caso di

specie, invece, l'art. 53 impone che la Regione Sardegna sia

coinvolta nel procedimento di determinazione delle tariffe di

determinati servizi "nazionali", sicché è la stessa norma

statutaria ad individuare con specificità l'interesse regionale in

giuoco.

A diversamente ritenere, conclude la ricorrente, l'art. 53 dello

Statuto resterebbe privo di significato, perché tale disposizione

(come gli artt. 65 e seguenti del d.P.R. n. 348 del 1979) fa

riferimento alla partecipazione regionale all'elaborazione di

provvedimenti generali, proprio perché concernenti pubblici servizi

nazionali. Considerato in diritto

1. - La Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione in

ordine al decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984

(Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle

persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato), del quale ha

chiesto anche la sospensione. In particolare la regione lamenta la

violazione degli artt. 3, lett. g), e 53 dello Statuto speciale per

la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), nonché degli artt.

59, 61 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante "Norme di

attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio

1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"). Tanto, in ragione

della mancata partecipazione della Regione al procedimento di

formazione, partecipazione che si assume imposta in particolare dal

menzionato art. 53 dello Statuto di autonomia.

2. - Il ricorso non è fondato.

Dispone l'art. 53 dello Statuto speciale che la Regione sia

"rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della

regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti

terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla",

mentre gli artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 348 disegnano le

forme della relativa partecipazione regionale (che si differenziano a

seconda che i provvedimenti siano di competenza del Consiglio dei

ministri, di una diversa sede collegiale, o di un organo

individuale).

Risulta così dalla formazione del precetto statutario (ripresa

dall'art. 65, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979) che la

partecipazione della Regione alla formulazione dei provvedimenti in

materia di tariffe e di regolamentazione dei servizi di comunicazione

e trasporto è richiesta solo in presenza di interesse della Regione

particolarmente qualificato perché diretto. E non sembra che la

formulazione medesima sia priva di significato, ove si consideri che

essa è anche più restrittiva di quella contenuta nell'art. 22 dello

Statuto della Regione siciliana, a tenore del quale "la Regione ha

diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal

Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello

Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di

comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano

comunque interessare la Regione".

3. - Occorre dunque domandarsi se un interesse "diretto" della

Regione Sardegna nel senso assunto dal precetto statutario possa

configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come

quello impugnato, concernente "condizioni e tariffe per i trasporti

delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato", da valere

uniformemente per l'intero territorio nazionale: se, cioè, un

siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che

le condizioni e tariffe adottate, pur senza riguardare specificamente

il territorio della regione, riguardassero "anche" il detto

territorio, in quanto compreso in quello nazionale.

Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, ove si

consideri che un "interesse diretto" nel senso suindicato non può

individuarsi se non là dove esso si inscrive in un rapporto

esclusivo, o particolarmente intenso, fra la materia, o l'affare, o

la regolazione dell'una o dell'altro, e la singola regione ad

autonomia speciale: ipotesi che qui non si verifica, versando la

materia e la sua regolazione in un rapporto indifferenziato con tutte

le regioni.

4. - Esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato che già in

precedenti occasioni (v. le sentt. nn. 34 e 166 del 1976) questa

Corte ha avuto modo di sottolineare, in presenza di analoghe formule

statutarie, l'esigenza di una differenziazione dell'interesse

regionale, che giustifichi la partecipazione delle Regioni

all'esercizio di competenze riservate allo Stato: in quelle evenienze

si trattava dell'art. 40, comma secondo, dello Statuto per il

Trentino-Alto Adige (il Presidente della Giunta regionale "interviene

alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni

che riguardano la Regione") e dell'art. 21 dello Statuto siciliano

(il Presidente della Regione "col rango di Ministro partecipa al

Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che

interessano la Regione"). Tale esigenza va qui riaffermata con forza

particolare, perché la formula statutaria in giuoco è ancora più

rigida di quelle ora menzionate, e richiede espressamente che la

Regione sia "direttamente" interessata alle determinazioni riservate

alla competenza dello Stato.

La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla

richiesta di sospensione dell'atto impugnato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara che spetta allo Stato determinare condizioni e tariffe per

il trasporto delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato

senza la partecipazione della Regione Sardegna al relativo

procedimento, qualora la Regione non possa vantare in proposito un

interesse diretto e qualificato; conseguentemente respinge il ricorso

in epigrafe, promosso dalla Regione Sardegna avverso il decreto del

Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.

Il presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:627 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte