Sentenza n. 627/1988
Altra decisione · depositata il 10/06/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato
il 22 gennaio 1985, depositato in Cancelleria il 28 gennaio
successivo ed iscritto al n. 9 del registro ricorsi 1985, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro
dei trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25
ottobre 1984, recante: "Modificazioni alle condizioni e tariffe per i
trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Aldo Corasaniti;
Uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Regione Sardegna e l'Avvocato
dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 21 gennaio 1985, notificato al Presidente
del Consiglio dei ministri il 22 gennaio 1985 e depositato presso la
Cancelleria di questa Corte in data 28 gennaio 1985, la Regione
Sardegna, in persona del Presidente della Giunta regionale,
rappresentato e difeso dall'Avv. G. Guarino, ha promosso conflitto di
attribuzioni nei confronti dello Stato in relazione al decreto del
Ministro dei trasporti (di concerto con il Ministro del tesoro) del
25 ottobre 1984 recante "Modificazioni alle condizioni e tariffe per
i trasporti delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato".
Lamenta la Regione ricorrente che il provvedimento impugnato sia
stato adottato "senza alcuna partecipazione al procedimento da parte
della Regione Sardegna", in violazione dell'art. 53 dello Statuto di
autonomia a tenor del quale la Regione deve essere rappresentata
nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e dei servizi di
trasporto che possono direttamente interessarla. Detta disposizione
statutaria sarebbe espressione della peculiare autonomia riconosciuta
alla Regione in materia di trasporti e servizi pubblici (art. 3,
lett. f) - rectius, g) -, 4, lett. g), e 6 dello Statuto speciale), e
troverebbe conferma nel d.P.R. n. 348 del 1979, recante norme di
attuazione dello Statuto in riferimento alla legge n. 382 del 1975 ed
al d.P.R. n. 616 del 1977. Prevedono, infatti, le norme di attuazione
che i provvedimenti relativi alle tariffe dei trasporti di interesse
regionale che siano presi in sede diversa dal Consiglio dei ministri,
debbano adottarsi con la partecipazione di un rappresentante
regionale (art. 66), ovvero dietro parere della Regione, qualora
siano assunti da parte di una "autorità individuale" (art. 67).
Ora, afferma la ricorrente, il provvedimento impugnato riguarda
certamente tariffe che interessano la Regione, poiché modifica
tariffe di trasporto applicabili sull'intero territorio nazionale. Di
conseguenza, avrebbe dovuto essere adottato nel rispetto dell'art. 53
dello Statuto di autonomia, ed in particolare, trattandosi di
provvedimenti di competenza di una "autorità individuale", a seguito
del parere prescritto dall'art. 67 del d.P.R. n. 348 del 1979. È
invece mancata, ribadisce la ricorrente, qualunque forma di
partecipazione regionale al provvedimento, partecipazione invece
importante e necessaria, atteso il rilievo economico e sociale delle
tariffe ferroviarie (e di trasporto marittimo esercitato dalle FF.SS)
per l'isola, che è coperta del resto da una rete di ferrovie in
concessione superiore di circa il 50% a quella delle Ferrovie dello
Stato, in relazione alle quali la Regione gode ( ex art. 61 del
d.P.R. n. 348 del 1979) di competenza amministrativa delegata, e che
conoscono invece, in conseguenza del provvedimento impugnato, un
necessario aumento delle tariffe. Indirettamente coinvolti da tale
provvedimento sarebbero poi anche i trasporti di esclusiva competenza
regionale (artt. 3, lett. g), dello Statuto e 59 del d.P.R. n. 348
del 1979), sui quali gli aumenti tariffari da quel provvedimento
introdotti non potrebbero non riflettersi "per evidenti ed
insopprimibili esigenze di equilibri tariffari regionali".
2. - La ricorrente ha altresì proposto pedissequa istanza di
sospensione del provvedimento impugnato, atteso che l'esecuzione
dello stesso produrrebbe "conseguenze gravissime, di ordine economico
e sociale".
3. - Con atto depositato in data 11 febbraio 1985, si è
costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato.
Osserva il resistente che l'art. 53 dello Statuto speciale per la
Sardegna prevede il coinvolgimento della Regione nell'adozione dei
provvedimenti quali quello impugnato solo ove essi "possano
direttamente interessarla" (v. anche art. 65, primo comma, del d.P.R.
n. 348 del 1979). Analogamente si dispone nell'art. 39 dello Statuto
per il Trentino-Alto Adige, e nell'art. 47 dello Statuto per il
Friuli-Venezia Giulia. Ora, l'interesse della Regione deve essere (si
citano le sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976)
"giuridicamente differenziato", per cui, "ove si tratti di
provvedimento di carattere generale che regoli materia che interessi
tutta la comunità nazionale, non è sufficiente per la
configurazione di un interesse differenziato nei sensi premessi
l'applicabilità di tale provvedimento nel territorio della Regione",
che è invece quanto, semplicemente, accade nel caso di specie.
Conclude, pertanto, il resistente, per il rigetto del ricorso ed
altresì per la reiezione della pedissequa istanza di sospensione del
provvedimento impugnato.
4. - Nell'imminenza dell'udienza di discussione, ha presentato
memoria la Regione Sardegna.
Afferma la ricorrente che il richiamo effettuato dal resistente
alle sentt. di questa Corte nn. 34 e 166 del 1976 sarebbe
inconferente: queste, infatti, si riferivano ad evenienze nelle quali
"era in questione una normativa statutaria che garantiva la
rappresentanza della Regione nel Consiglio dei ministri per ragioni
del tutto generiche, quando cioè nel Consiglio si trattino questioni
che riguardino la Regione o la Provincia autonoma (art. 21 Statuto
Sicilia; artt. 40 e 52, ultimo comma, Statuto T.A.A.)". In casi del
genere, dunque, a ragione la Corte ebbe a ritenere che l'interesse
regionale dovesse essere giuridicamente differenziato. Nel caso di
specie, invece, l'art. 53 impone che la Regione Sardegna sia
coinvolta nel procedimento di determinazione delle tariffe di
determinati servizi "nazionali", sicché è la stessa norma
statutaria ad individuare con specificità l'interesse regionale in
giuoco.
A diversamente ritenere, conclude la ricorrente, l'art. 53 dello
Statuto resterebbe privo di significato, perché tale disposizione
(come gli artt. 65 e seguenti del d.P.R. n. 348 del 1979) fa
riferimento alla partecipazione regionale all'elaborazione di
provvedimenti generali, proprio perché concernenti pubblici servizi
nazionali. Considerato in diritto
1. - La Regione Sardegna ha proposto conflitto di attribuzione in
ordine al decreto del Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984
(Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle
persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato), del quale ha
chiesto anche la sospensione. In particolare la regione lamenta la
violazione degli artt. 3, lett. g), e 53 dello Statuto speciale per
la Sardegna (legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3), nonché degli artt.
59, 61 e 67 del d.P.R. 19 giugno 1979 n. 348 (recante "Norme di
attuazione del medesimo Statuto in riferimento alla legge 22 luglio
1975, n. 382 ed al d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616"). Tanto, in ragione
della mancata partecipazione della Regione al procedimento di
formazione, partecipazione che si assume imposta in particolare dal
menzionato art. 53 dello Statuto di autonomia.
2. - Il ricorso non è fondato.
Dispone l'art. 53 dello Statuto speciale che la Regione sia
"rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della
regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti
terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla",
mentre gli artt. 65, 66 e 67 del citato d.P.R. n. 348 disegnano le
forme della relativa partecipazione regionale (che si differenziano a
seconda che i provvedimenti siano di competenza del Consiglio dei
ministri, di una diversa sede collegiale, o di un organo
individuale).
Risulta così dalla formazione del precetto statutario (ripresa
dall'art. 65, comma primo, del d.P.R. n. 348 del 1979) che la
partecipazione della Regione alla formulazione dei provvedimenti in
materia di tariffe e di regolamentazione dei servizi di comunicazione
e trasporto è richiesta solo in presenza di interesse della Regione
particolarmente qualificato perché diretto. E non sembra che la
formulazione medesima sia priva di significato, ove si consideri che
essa è anche più restrittiva di quella contenuta nell'art. 22 dello
Statuto della Regione siciliana, a tenore del quale "la Regione ha
diritto di partecipare con un suo rappresentante, nominato dal
Governo regionale, alla formazione delle tariffe ferroviarie dello
Stato ed alla istituzione e regolamentazione dei servizi nazionali di
comunicazione e trasporti, terrestri, marittimi ed aerei, che possano
comunque interessare la Regione".
3. - Occorre dunque domandarsi se un interesse "diretto" della
Regione Sardegna nel senso assunto dal precetto statutario possa
configurarsi in relazione all'emanazione di un provvedimento come
quello impugnato, concernente "condizioni e tariffe per i trasporti
delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato", da valere
uniformemente per l'intero territorio nazionale: se, cioè, un
siffatto interesse possa ravvisarsi in relazione alla circostanza che
le condizioni e tariffe adottate, pur senza riguardare specificamente
il territorio della regione, riguardassero "anche" il detto
territorio, in quanto compreso in quello nazionale.
Ma al quesito non può darsi che risposta negativa, ove si
consideri che un "interesse diretto" nel senso suindicato non può
individuarsi se non là dove esso si inscrive in un rapporto
esclusivo, o particolarmente intenso, fra la materia, o l'affare, o
la regolazione dell'una o dell'altro, e la singola regione ad
autonomia speciale: ipotesi che qui non si verifica, versando la
materia e la sua regolazione in un rapporto indifferenziato con tutte
le regioni.
4. - Esattamente ricorda l'Avvocatura dello Stato che già in
precedenti occasioni (v. le sentt. nn. 34 e 166 del 1976) questa
Corte ha avuto modo di sottolineare, in presenza di analoghe formule
statutarie, l'esigenza di una differenziazione dell'interesse
regionale, che giustifichi la partecipazione delle Regioni
all'esercizio di competenze riservate allo Stato: in quelle evenienze
si trattava dell'art. 40, comma secondo, dello Statuto per il
Trentino-Alto Adige (il Presidente della Giunta regionale "interviene
alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni
che riguardano la Regione") e dell'art. 21 dello Statuto siciliano
(il Presidente della Regione "col rango di Ministro partecipa al
Consiglio dei ministri con voto deliberativo nelle materie che
interessano la Regione"). Tale esigenza va qui riaffermata con forza
particolare, perché la formula statutaria in giuoco è ancora più
rigida di quelle ora menzionate, e richiede espressamente che la
Regione sia "direttamente" interessata alle determinazioni riservate
alla competenza dello Stato.
La pronuncia sul merito del ricorso assorbe la pronuncia sulla
richiesta di sospensione dell'atto impugnato.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara che spetta allo Stato determinare condizioni e tariffe per
il trasporto delle persone e delle cose sulle ferrovie dello Stato
senza la partecipazione della Regione Sardegna al relativo
procedimento, qualora la Regione non possa vantare in proposito un
interesse diretto e qualificato; conseguentemente respinge il ricorso
in epigrafe, promosso dalla Regione Sardegna avverso il decreto del
Ministro dei trasporti 25 ottobre 1984 in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:627 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte