Sentenza n. 628/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 113/1985
- art. 2legge 113/1985
- art. 8legge 113/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, terzo e
quarto comma, 2 e 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113, recante:
"Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del
rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti", promosso con
ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 maggio 1985,
depositato in cancelleria il 10 maggio successivo ed iscritto al n.
21 del registro ricorsi 1985.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. Fabio Corenzoni per la Regione Toscana e l'avv. dello
Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso in data 29 aprile 1985 (Reg. Ric. n. 21/85), la
Regione Toscana ha promosso in via principale la questione di
legittimità degli artt. 1, 2 e 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113,
sull'aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro dei
centralinisti non vedenti, già regolato dalla legge 14 luglio 1957,
n. 594 (Norme sul collocamento obbligatorio dei centralinisti
telefonici ciechi).
Ad avviso della ricorrente, le norme denunciate violano diversi
precetti costituzionali. In particolare:
a) il regime introdotto dall'art. 2, primo comma, prevedendo
che "i privi della vista che frequentano corsi professionali per
centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina di
cui alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, conseguono l'abilitazione
professionale a seguito di un esame effettuato dalle commissioni di
cui al successivo settimo comma", viola l'art. 3 Cost., in quanto
discrimina fra i corsi effettuati in scuole statali o autorizzate, il
cui compimento conduce all'automatica iscrizione nell'albo
professionale, e i corsi istituiti a norma della legge 845 del 1978
(legge- quadro sulla formazione professionale), il cui compimento
porta a tale iscrizione solo qualora venga effettuato un esame, che,
ai sensi della normativa di cui alla legge 594 del 1957, era in ogni
caso richiesto per l'iscrizione all'albo.
b) Ove l'esame in questione venisse considerato come esame di
Stato, e perciò necessario per tutti coloro che intendano ottenere
l'abilitazione, la diversificazione accennata violerebbe anche l'art.
33, 5° comma, Cost., la censura investirebbe altresì l'art. 1,
quarto comma, della legge in questione - il quale consente di evitare
l'esame anche in altri casi - richiedendosi, in definitiva, l'esame
stesso solo per i corsi istituiti dalla Regione.
c) L'art. 2 della legge n. 113/85, al settimo e all'ottavo
comma, che attribuiscono ad un ufficio periferico dello Stato -
l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione -
l'istituzione della commissione giudicatrice dell'esame a conclusione
dei corsi professionali, e ne disciplinano dettagliatamente la
composizione, viola l'art. 117 Cost., invadendo la sfera di
attribuzioni regionali, in contrasto anche con l'art. 14 della legge
n. 845/78, secondo cui le prove finali vengono svolte di fronte a
commissioni esaminatrici composte nei modi previsti dalle leggi
regionali. Le norme impugnate si discostano dai principi posti dalla
legge-quadro sulla formazione professionale anche per quanto riguarda
la partecipazione alle predette commissioni delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e datori di lavoro, cui è fatto riferimento
nella legge 845 - come, del resto, anche nell'art. 2 della legge
594/57 - e che, invece, non è prevista dalla legge n. 113/85.
d) I successivi commi nono, decimo, undicesimo e dodicesimo
dell'art. 2 pongono altre norme di dettaglio con riferimento alle
commissioni d'esame, e si pongono, pertanto, anch'essi in contrasto
con l'art. 117 Cost.
e) In riferimento allo stesso art. 117 Cost., vengono
denunciate anche le norme di cui al quarto e sesto comma dell'art. 2,
legge 113/85, che prevedono, rispettivamente, che, nell'ambito dei
piani regionali di istruzione professionale, le Regioni "stabiliscono
gli specifici programmi dei corsi per centralinisti telefonici non
vedenti", e che esse "debbono altresì svolgere periodici corsi di
aggiornamento in rapporto allo sviluppo tecnologico nel settore della
telefonia". Si tratta di una regolazione di competenze attribuite
alle Regioni, oltre che dall'art. 117 Cost., dal d.P.R. n. 616/1977 e
dalla legge n. 845/1978.
f) Illegittima per violazione degli artt. 119 e 81, quarto
comma, Cost., come costantemente interpretato dalla Corte
costituzionale, è, infine, la norma di cui all'art. 8 della legge n.
113/85, secondo cui "le trasformazioni tecniche dei centralini
finalizzate alla possibilità di impiego dei non vedenti e la
fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di
centralinista telefonico sono a carico della Regione competente per
territorio, la quale provvede direttamente o mediante rimborso al
datore di lavoro interessato". Si tratta di un nuovo onere posto a
carico delle Regioni - in base all'art. 1 della legge 594 del 1957, i
costi indicati erano sostenuti dalla Unione Italiana Ciechi - senza
che siano indicati i mezzi con i quali farvi fronte.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha
concluso per la infondatezza della questione sollevata.
Nessun contrasto è ipotizzabile, ad avviso della difesa
dell'autorità intervenuta, tra l'art. 2, secondo comma, della legge
113/85 e l'art. 3 Cost. La lamentata discriminazione tra i corsi
effettuati in scuole statali o autorizzate e quelli istituiti dalle
Regioni, che avrebbe operato la norma in questione, altro non è che
la riproduzione di una diversificazione già contenuta nella
legislazione previgente. L'art. 1 della legge 3 giugno 1971, n. 397,
che aveva già modificato la legge 14 luglio 1957, n. 594, stabiliva
che i minorati della vista, abilitati alla funzione di centralinista
telefonico a seguito di un corso svolto presso scuole statali o
autorizzate per ciechi sono iscritti all'albo nazionale per
centralinisti telefonici ciechi dietro presentazione del diploma
rilasciato dalla scuola, senza sottoporsi all'esame presso la
commissione prevista dall'art. 2 della legge n. 594/57, e che era,
invece, necessario per l'iscrizione all'albo dei ciechi abilitati a
seguito di corsi professionali per disoccupati (che, in seguito al
trasferimento alle Regioni delle funzioni in materia di formazione
professionale, sono divenuti corsi professionali regionali).
Tale differenziazione trova giustificazione nel fatto che i corsi
svolti nelle scuole statali hanno una disciplina diversa rispetto a
quelli regionali, con maggiori garanzie di abilitare centralinisti
qualificati, tali da poter essere imposti ai datori di lavoro.
Infatti, i primi, a differenza degli altri, hanno durata almeno
biennale, svolgono un programma più vasto e completo, sono aperti
solo a giovani che siano in possesso della licenza della scuola
dell'obbligo.
Né è fondata, si rileva, la censura di illegittimità della
norma di cui all'art. 2, secondo comma, della legge n. 113/85 in
relazione all'art. 33 Cost.
Invero, un'attenta lettura della disposizione in esame chiarisce
che l'esame da essa previsto non è l'esame di Stato necessario per
tutti coloro che intendono chiedere l'abilitazione, ma è una prova
richiesta solo per l'iscrizione nell'albo professionale nazionale dei
centralinisti telefonici privi della vista allo scopo di usufruire
della disciplina del collocamento obbligatorio prevista dalla stessa
legge n. 113/85. Non risulta, pertanto, modificata la disciplina
relativa al conseguimento degli attestati professionali per fini
diversi da quello indicato, con l'ulteriore conseguenza della piena
legittimità della norma anche in relazione all'art. 117 Cost.
Anche l'attribuzione ad un ufficio periferico dello Stato del
compito di istituire la commissione d'esame - attribuzione ritenuta
dalla ricorrente invasiva della sfera di competenze regionali - non
determina alcuna indebita esorbitanza dai poteri statali, in quanto
la commissione di cui all'art. 2, comma settimo e successivi, della
legge n. 113/85, ha il solo compito di conferire l'abilitazione
professionale ai fini della iscrizione all'albo, mentre nessuna
modifica è stata apportata alla disciplina degli esami previsti a
conclusione dei corsi professionali regionali.
Quanto, infine, alla denunciata illegittimità dell'art. 8 della
legge n. 113/85 in relazione all'art. 81, quarto comma, Cost.,
l'Avvocatura Generale dello Stato rileva che il costo della
trasformazione dei centralini telefonici non costituisce un nuovo
onere imposto alle Regioni senza la previsione di idonea copertura
finanziaria. Esso, inizialmente, era posto a carico della Unione
Italiana Ciechi a norma dell'art. 1 della legge 14 luglio 1957, n.
594, come modificato dalla legge n. 778 del 1960. Allorché, in
attuazione del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, il predetto Ente, con
d.P.R. 23 dicembre 1978, ha perduto la personalità giuridica di
diritto pubblico, le funzioni relative alla trasformazione dei
centralini sono state attribuite alle Regioni (art. 4). Pertanto,
l'art. 8 della legge n. 113/85 si è limitato a confermare un onere
già esistente a carico delle Regioni, e ciò giustifica la omessa
indicazione della relativa copertura finanziaria.
In prossimità della trattazione della causa, la Regione Toscana
ha fatto pervenire una memoria, nella quale ribadisce le conclusioni
di cui al ricorso, replicando alle argomentazioni addotte
dall'Avvocatura Generale dello Stato a sostegno della tesi della
legittimità delle norme impugnate.
In particolare, ad avviso della ricorrente, la discriminazione
operata dall'art. 2 della legge n. 113/85 tra i corsi per
centralinisti non vedenti effettuati in scuole statali o autorizzate
- che portano all'automatica iscrizione nell'albo professionale - e
quelli effettuati a norma della legge n. 845/78 dalle Regioni - per i
quali è previsto un esame terminale - non trova legittimazione nella
circostanza che l'espletamento dell'esame sia richiesto al solo fine
del collocamento obbligatorio e che ad ogni altro effetto conservi
pieno valore l'attestazione rilasciata al termine del corso
professionale.
L'art. 117 Cost., che trasferisce alle Regioni le competenze
amministrative in materia di istruzione artigiana e professionale,
non contiene limitazioni con riferimento alla peculiare finalità del
collocamento obbligatorio, e, se è vero che l'art. 7 del d.P.R. n.
10/1972 riservava allo Stato le funzioni in ordine "alla disciplina
dell'attribuzione delle qualifiche professionali ai fini del
collocamento", è pur vero che il successivo d.P.R. n. 616/1977,
all'art. 35, definisce le funzioni amministrative relative alla
materia dell'istruzione artigiana e professionale, trasferite alle
Regioni, come quelle concernenti i servizi e le attività destinate
alla formazione, al perfezionamento, alla riqualificazione e
all'orientamento professionale "per qualsiasi attività e per
qualsiasi finalità" con esclusione di quelle previste dalla seconda
parte dell'art. 35, tra cui, però, non c'è la tenuta degli albi per
il collocamento.
D'altra parte, la legge 845/78, legge-quadro in materia di
formazione professionale, che pure ricollega la relativa disciplina
alle finalità del collocamento, non stabilisce alcuna
differenziazione tra i corsi statali e quelli regionali.
Inconferente appare, poi, alla Regione Toscana il rilievo,
formulato dall'Avvocatura Generale dello Stato, secondo cui la legge
n. 113/85 ha mantenuto ferma la disciplina del 1971: inconferente, in
quanto la legge n. 113/85 è intervenuta solo successivamente al
trasferimento delle competenze dello Stato alle Regioni avvenuto con
il d.P.R. n. 10/1972 prima, e con il d.P.R. 616/1977 dopo e
successivamente all'esercizio da parte dello Stato delle funzioni di
indirizzo e coordinamento, avvenuto con la legge 845/1978. Considerato in diritto
1. - La Regione Toscana contesta la legittimità costituzionale:
a) dell'art. 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento
della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro
dei centralinisti non vedenti) nella parte in cui (primo comma)
diversifica i corsi per centralinisti telefonici non vedenti
effettuati presso le scuole statali o autorizzate, il cui compimento
comporta l'automatica iscrizione nel relativo albo professionale, dai
corsi professionali istituiti dalle Regioni a norma della legge 845
del 1978, ai quali consegue l'iscrizione nell'albo solo dopo
l'espletamento di un esame finale che, in ogni caso, era richiesto
per l'iscrizione all'albo dalla legge n. 594 del 1957;
b) dello stesso art. 2 nella parte in cui (quinto e sesto
comma) dispone che le Regioni, nell'ambito dei piani regionali di
istruzione professionale, stabiliscono gli specifici programmi dei
corsi per centralinisti telefonici non vedenti e debbono svolgere
corsi periodici di aggiornamento in rapporto allo sviluppo
tecnologico del settore della telefonia; ed, infine, nella parte in
cui (settimo e ottavo comma) prevede l'istituzione della commissione
per l'esame terminale dei corsi professionali programmati dalle
Regioni con provvedimento dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione e ne regola, poi, la composizione;
d) dell'art. 8, che pone a carico delle Regioni le
trasformazioni tecniche dei centralini, finalizzate alla possibilità
di impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati
all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico, oneri
che prima erano a carico della Unione Italiana Ciechi.
Risulterebbero violati gli artt. 3, primo comma, Cost., per la
disparità di trattamento operata per i due tipi di corsi, quelli
effettuati nelle scuole statali o autorizzate e quelli professionali;
l'art. 33 Cost., ove l'esame di abilitazione venga considerato esame
di Stato, mentre in alcuni casi (art. 1, quarto comma) detto esame è
vietato; l'art. 117 Cost., in quanto risultano regolate competenze
spettanti alle Regioni in base al d.P.R. n. 616 del 1977 e alla
legge-quadro n. 845 del 1978, cui fa rinvio lo stesso art. 2, secondo
comma; l'art. 119 e 81, quarto comma, Cost., non trovando le suddette
spese adeguata copertura nel bilancio delle Regioni.
2. - Le questioni non sono fondate.
La protezione dei non vedenti è iniziata con la legge n. 594 del
1957, sancendo, salve alcune eccezioni, l'obbligo, a carico dei
datori di lavoro privati, delle pubbliche amministrazioni, degli enti
pubblici e delle aziende statali, dell'assunzione degli abilitati
alla funzione di centralinista, subordinatamente, oltre che alla
esibizione del relativo certificato medico, al conseguimento di un
diploma attestante l'idoneità alla funzione rilasciato da una scuola
autorizzata o a seguito della frequenza di apposito corso promosso o
riconosciuto dal Ministero del Lavoro.
La legge è stata oggetto di critiche sopratutto perché tutta la
disciplina delle parti più qualificanti era accentrata presso il
Ministero del Lavoro.
Le successive leggi (n. 778 del 1960; n. 155 del 1965; n. 482 del
1968; n. 397 del 1971) hanno dettato una disciplina più incisiva del
collocamento dei non vedenti e hanno regolato, in modo più preciso e
pressante, l'obbligo di costituzione del rapporto di lavoro.
La legge n. 113 del 1985, sempre ai fini del collocamento
obbligatorio, che è di competenza statale e trascende la competenza
regionale, contiene una nuova e completa disciplina in sostituzione
di quella precedente. Sancisce un opportuno decentramento, dal
Ministero del Lavoro alle Regioni, e rende ancora più incisivo
l'obbligo delle assunzioni e più rapido l'avviamento.
Sono trasferiti a livello regionale l'albo professionale, che è
tenuto e curato dagli uffici regionali del lavoro, e le prove per
l'abilitazione alle mansioni di centralinista.
Per l'occupazione occorre, oltre il certificato attestante
l'infermità, rilasciato dalla U.S.L., un diploma di centralinista
telefonico, tranne che per coloro che già svolgono, da almeno sei
mesi, le relative mansioni, per i quali occorre un attestato del
datore di lavoro in ordine a tale svolgimento.
L'art. 2 della legge recepisce, salvo l'incardinazione a livello
regionale, il precedente sistema codificato dalla legge n. 397 del
1981. Occorreva, allora, o l'abilitazione a seguito della frequenza
di un corso svolto presso le scuole statali o autorizzate per ciechi
o la frequenza di un corso professionale per disoccupati, istituito
presso il Ministero del Lavoro.
I privi di vista che frequentano i corsi professionali per
centralinisti telefonici ciechi, istituiti secondo la disciplina
della legge n. 845 del 1978, conseguono l'abilitazione professionale
ai fini della iscrizione a seguito di un esame effettuato dalle
commissioni di cui al settimo comma. La disciplina relativa al
conseguimento dell'attestato di cui alla legge n. 845 del 1978 (art.
14) non è affatto modificata per fini diversi da quelli della
disciplina del collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.
Altri sono i corsi professionali organizzati dalla Regione ai sensi
della legge n. 845 del 1978 per la formazione professionale e la
elevazione professionale, finalizzati alla diffusione delle
conoscenze teoriche e pratiche, necessarie per svolgere ruoli
professionali e rivolti all'inserimento, alla qualificazione e alla
riqualificazione, alla specializzazione, all'aggiornamento e al
perfezionamento dei lavoratori: essi sono aperti a tutti i cittadini
che abbiano assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti,
e sono finalizzati anche alla formazione dei soggetti portatori di
menomazioni fisiche o sensoriali che non risultino atti a frequentare
corsi normali.
Ora, in base alla legge n. 113 del 1985, mentre il diploma
rilasciato dalle scuole statali o autorizzate per ciechi abilita il
privo di vista alla diretta iscrizione all'albo professionale, la
frequenza di corsi professionali per centralinisti telefonici ciechi,
organizzati nel quadro della formazione professionale, non legittima
il cieco a chiedere l'iscrizione diretta all'albo ma solo a
presentare domanda all'Ufficio regionale del lavoro per potere essere
ammesso all'esame di abilitazione che sostanzialmente sostituisce la
prova teorico-pratica di abilitazione.
In sintonia con la nuova organizzazione distribuita su basi
regionali, le commissioni di esame per l'abilitazione dei
centralinisti ciechi sono costituite con provvedimento del direttore
dell'Ufficio provinciale del lavoro.
Le altre norme riguardano l'assunzione al lavoro e il rapporto che
si instaura.
L'art. 8, al fine di favorire le trasformazioni tecniche dei
centralini, finalizzate alle possibilità di impiego dei non vedenti,
pone i relativi oneri a carico della Regione, che può utilizzare, a
tal fine, anche le somme riscosse a titolo di sanzione (art. 10,
quarto comma).
Il differente trattamento stabilito dalla legge n. 113, che
conferma quello già effettuato dalla legge n. 397 del 1971, trova la
razionale e ragionevole giustificazione nel fatto che i corsi svolti
nelle scuole statali o autorizzate hanno una disciplina
sostanzialmente diversa dai corsi professionali regionali, con
garanzie di gran lunga maggiori in ordine all'abilitazione dei
centralinisti non vedenti, tali da potere essere imposti
obbligatoriamente ai datori di lavoro senza alcuna altra verifica
della loro idoneità professionale.
Detti corsi, per l'ammissione ai quali è richiesto il possesso
del diploma della scuola dell'obbligo, hanno una durata biennale e
svolgono un programma più completo di quelli regionali i quali hanno
una durata inferiore all'anno scolastico e sono aperti a persone di
qualsiasi età, anche prive di licenza della scuola dell'obbligo.
L'esame previsto dall'art. 2 non è esame di Stato ma solo un
esame per la iscrizione all'albo professionale nazionale dei
centralinisti ciechi per usufruire del collocamento obbligatorio
disciplinato dalla legge n. 113 del 1985.
La commissione di esame, disciplinata dall'art. 2, settimo comma e
successivi, ha esclusivamente la funzione di svolgere compiti ad essa
assegnati dal secondo comma e, cioè, l'attribuzione
dell'abilitazione professionale ai soli fini dell'iscrizione all'albo
professionale, il che non implica alcuna modificazione né della
disciplina degli esami previsti a conclusione dei corsi regionali
professionali né del valore degli attestati rilasciati dopo il
superamento degli esami.
Nessun onere finanziario è addossato alle Regioni senza copertura
finanziaria. L'onere a carico della Regione già esisteva
precedentemente alla legge in esame. Esso era inizialmente posto a
carico dell'Unione Italiana Ciechi (legge n. 597 del 1957, modif.
dalla legge n. 778 del 1960). Successivamente l'Unione Italiana
Ciechi ha perduto la personalità giuridica di diritto pubblico
(d.P.R. 23 dicembre 1978). Le funzioni relative alla trasformazione
dei centralini sono state attribuite alle Regioni (art. 4) e alle
Regioni è passata la sovvenzione data dallo Stato con il patrimonio
mobiliare ed immobiliare (art. 6).
L'art. 7 del detto d.P.R. ha disposto che, in applicazione
dell'art. 120 del d.P.R. n. 616 del 1977, i contributi dello Stato
concessi alla U.I.C. con legge 6 ottobre 1975, n. 522, per la parte
concernente le attrezzature per facilitare l'avviamento al lavoro,
sono interamente attribuiti alle Regioni e l'ammontare complessivo
delle spese sostenute dall'U.I.C. per l'assolvimento delle funzioni
trasferite ed attribuite alle Regioni è determinato dall'art. 8
dello stesso d.P.R.
Le due discipline coesistono ed hanno campo e sfera di attuazione
diversi: l'una opera sul piano nazionale e l'altra sul piano
regionale. L'una diretta al conseguimento di titoli idonei alla
iscrizione all'albo nazionale professionale di centralinisti e
l'altra concernente l'attestato in base al quale gli uffici di
collocamento assegnano le qualifiche valide ai fini dell'avviamento
al lavoro e dell'inquadramento sindacale (art. 14) o i titoli per
l'ammissione ai pubblici concorsi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, terzo e quarto comma, 2 e 8 della legge 29 marzo 1985,
n. 113, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 33, quinto comma, 81,
quarto comma, 117 e 119 Cost., dal Presidente della Regione Toscana
col ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:628 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte