Sentenza n. 629/1988
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1988 · relatore Francesco Greco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
ministri notificato il 2 luglio 1977, depositato in Cancelleria il 12
luglio successivo ed iscritto al n. 12 del registro ricorsi 1977, per
conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto n. 17 in data
22 aprile 1977 del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano,
recante: "Criteri per l'adozione dei libri di testo nelle scuole
elementari, secondarie ed artistiche";
Visto l'atto di costituzione della Provincia di Bolzano;
Udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore
Francesco Greco;
Uditi l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di
Bolzano;
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ricorso in data 1° luglio 1977, il Presidente del Consiglio
dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione in relazione al
decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 in
data 22 aprile 1977, recante "criteri per l'adozione dei libri di
testo nelle scuole elementari, secondarie ed artistiche".
Ad avviso dell'autorità ricorrente, il conflitto si
manifesterebbe sotto diversi profili.
A) L'art. 6, ottavo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477
(Delega al governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico
del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente, della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato),
stabilisce il principio che la scelta dei libri di testo spetta al
collegio dei docenti ed il successivo d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416,
sul riordinamento degli organi collegiali della scuola, all'art. 4,
lett. d), dispone che il collegio dei docenti provvede all'adozione
dei libri di testo, sentiti i consigli di interclasse o di classe".
Tale criterio, che, come principio stabilito da una legge statale,
rappresenta un limite alla potestà normativa delle Regioni e delle
Province autonome, è stato disatteso dalla Provincia di Bolzano.
Essa, nell'esercizio del potere legislativo attribuitole in materia
di istruzione secondaria dagli artt. 5 e 9, n. 2, dello Statuto
Speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670),
ha dapprima emanato la legge 5 settembre 1975, n. 49, che, all'art.
4, lett. d), stabilisce che il collegio dei docenti provvede
all'adozione dei libri di testo, "sentiti i consigli di interclasse o
di classe". Peraltro, la successiva legge provinciale 24 maggio 1976,
n. 15, all'art. 6, ha precisato che nella materia devono essere
rispettati i criteri "che saranno fissati nel regolamento di
esecuzione della legge provinciale". Tale regolamento è stato
emanato con il decreto 22 aprile 1977, n. 17, del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano, che, all'art. 3, secondo comma,
dispone che "qualora i rappresentanti dei genitori e degli alunni nel
consiglio di interclasse o di classe siano unanimamente contrari
all'adozione di un determinato libro di testo, il loro parere diventa
vincolante per il collegio dei docenti".
L'efficacia attribuita dalla norma in esame al parere dei
rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di
interclasse o di classe, che finisce per conferire loro un potere
decisionale in subjecta materia, si pone in contrasto con l'enunciato
principio della legislazione statale, che riconosce ai predetti
consigli una funzione solo consultiva.
B) Sotto un diverso profilo, la stessa norma viene denunciata
come lesiva di attribuzioni costituzionalmente garantite ad organi
dello Stato. L'art. 33 Cost. tutela la libertà di insegnamento al
personale docente, che, ai sensi dell'art. 12 d.P.R. 20 gennaio 1973,
n. 116, è personale statale a tutti gli effetti anche quando svolga
la propria attività nel territorio della Provincia di Bolzano.
Tale rilievo non può ritenersi superato dalla precisazione
contenuta nella stessa norma regolamentare in questione, secondo cui
la esaminata disposizione viene emanata in attuazione del principio
di cui all'art. 1 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Si tratta del
principio secondo il quale la libertà di insegnamento va esercitata
nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni. In
effetti, il legislatore statale aveva già individuato (d.P.R. n. 416
del 1974, art. 4) il punto di equilibrio tra le due diverse esigenze.
C) Ulteriore menomazione della sfera di competenza
costituzionalmente garantita ad organi dello Stato viene ravvisata
nella disposizione de qua alla stregua del rilievo che, attribuendo
efficacia vincolante al parere dei rappresentanti dei genitori e
degli alunni, la norma regolamentare ha, di fatto, modificato la
precedente norma di cui alla legge n. 49 del 1975, che attribuiva la
scelta dei libri di testo da adottare esclusivamente al consiglio dei
docenti. In tal modo, la Provincia di Bolzano, dando forma di atto
regolamentare ad un atto sostanzialmente legislativo, ha impedito ai
competenti organi dello Stato l'esercizio dei poteri di controllo
sugli atti legislativi della provincia, ad essi attribuiti dall'art.
55 dello Statuto Speciale per il Trentino-Alto Adige.
D) Infine, con riferimento alla norma di cui all'art. 5 del
decreto del Presidente della Giunta Provinciale di Bolzano n. 17 del
22 aprile 1977, che stabilisce che nelle classi parallele dello
stesso istituto di istruzione secondaria non può adottarsi più di
un unico testo per ogni tipo di libro, l'autorità ricorrente
denuncia una ulteriore limitazione delle libertà di insegnamento, in
contrasto anche con la disposizione di cui all'art. 6 r.d. 14 ottobre
1923, n. 2345, che consente, invece, la scelta di testi diversi in
corsi paralleli, anche se l'insegnante sia unico.
2. - Si è costituita la Provincia Autonoma di Bolzano,
concludendo per l'infondatezza del ricorso.
La legge delega 30 luglio 1973, n. 477, si rileva, nello spirito
di una riforma della scuola che tende ad attribuire un ruolo di
sempre più attiva partecipazione dei genitori e degli stessi alunni
all'andamento scolastico, non contiene alcun divieto di configurare
ipotesi di pareri dei consigli di classe o di interclasse che siano
vincolanti per il collegio dei docenti. Pertanto, non può ritenersi
che la norma regolamentare in questione abbia violato un principio
stabilito dalla legislazione statale.
Né può sostenersi che sia stato alterato il sistema delle
competenze degli organi statali, in quanto la scelta dei libri di
testo è pur sempre di competenza del collegio dei docenti. Il potere
di veto conferito non al singolo genitore o al singolo studente, ma
all'unanime volontà di genitori e studenti, non menoma quella
competenza, ma ne costituisce un criterio d'esercizio, tenuto conto
che il diritto dei genitori di educare i figli è costituzionalmente
garantito e che il principio della compartecipazione alla gestione
delle scuole è stato posto a base della riforma attuata con la legge
delega.
Quanto, infine, al rilievo secondo cui la Provincia Autonoma di
Bolzano, adottando la forma regolamentare, avrebbe impedito il
controllo statale su di un proprio atto legislativo, osserva la
difesa che - a prescindere dalla considerazione che in nessun caso
potrebbe escludersi, come non è stato nel caso di specie, il
sindacato della Corte costituzionale - nessuna obiezione è stata
sollevata nei confronti dell'art. 6 della legge provinciale 24 maggio
1976, n. 15, che rinviava al regolamento d'esecuzione la disciplina
dei criteri da seguire nell'adozione dei libri di testo. Considerato in diritto
1. - Il conflitto di attribuzione elevato dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri ha per oggetto il regolamento di esecuzione
della legge della provincia di Bolzano 24 maggio 1976, n. 15, emanato
con decreto del Presidente di quella Giunta provinciale 22 aprile
1977, n. 17, nella parte in cui dispone che, qualora i rappresentanti
dei genitori e degli alunni nel consiglio di interclasse e di classe
siano unanimemente contrari all'adozione di un libro di testo, il
loro parere diventa vincolante per il collegio dei docenti, nonché
nella parte in cui stabilisce che nelle classi parallele dello stesso
istituto d'istruzione secondaria non può adottarsi più di un unico
testo per ogni tipo di libro, in quanto violerebbe i principi della
legislazione statale in materia (posto che l'art. 6, ottavo comma,
della legge 30 luglio 1973, n. 477, dispone che la scelta dei libri
di testo spetta al collegio dei docenti) e il principio,
costituzionalmente garantito, della libertà di insegnamento (art. 33
Cost.).
Esso ha, inoltre, per oggetto l'art. 3, secondo comma, del
predetto regolamento di esecuzione, che di fatto modifica una norma
di legge (l'art. 4 della legge della provincia di Bolzano 5 settembre
1975, n. 49, che attribuisce al collegio dei docenti, in conformità
a quanto disposto dalla legislazione statale, la scelta dei libri di
testo), in quanto, adottato nella forma regolamentare, sottrae un
atto, che nella sostanza è legislativo, al controllo da parte dei
competenti organi statali di cui all'art. 55 dello Statuto speciale
della Regione Trentino-Alto Adige.
2. - Il ricorso è inammissibile.
Invero, il regolamento emanato con decreto del Presidente della
Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile 1977, n. 17, è stato oggetto
di pronuncia di annullamento da parte del Consiglio di Stato con
decisione 3 luglio 1981, n. 364, relativamente ai commi primo e
secondo dell'art. 3 e, pertanto, anche nella parte (concernente il
parere vincolante dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel
consiglio di interclasse o di classe) con riferimento alla quale è
stato elevato il conflitto di attribuzione di cui al suddetto
ricorso.
Per quanto concerne, poi, la disposizione relativa all'adozione di
un unico testo per ogni tipo di libro nelle classi parallele delle
scuole secondarie ed artistiche all'interno dello stesso istituto
(art. 5, secondo comma), il regolamento suddetto è stato modificato
col successivo decreto del Presidente della Giunta provinciale 8
febbraio 1978, n. 1, che ha soppresso il limite posto dalla suddetta
disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in
epigrafe, in relazione al regolamento di esecuzione, adottato con
decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano 22 aprile
1977, n. 17, dell'art. 6 della legge della stessa provincia 24 maggio
1976, n. 15.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 giugno 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:629 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte