Sentenza n. 63/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1957 · relatore Antonio Manca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 230/1950
usata come parametro
- art. 76Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 77Costituzione
- art. 3legge 841/1950
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto del
Presidente della Repubblica del 28 dicembre 1952, n. 4205, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, supplemento ordinario n.
4, promosso con ordinanza della Corte di appello di Napoli in data 28
giugno 1956, emessa nella causa civile tra Farina Giuseppe e la Sezione
speciale dell'Opera Nazionale Combattenti per la riforma fondiaria
nella Campania, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
220 del 1 settembre 1956 ed iscritta al n. 252 del Registro ordinanze
1956.
Vista la dichiarazione di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udita, nell'udienza pubblica del 27 marzo 1957, la relazione del
Giudice Antonio Manca;
uditi l'avvocato Aldo Sandulli ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Francesco Agrò.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza 28 giugno 1956 la Corte d'appello di Napoli disponeva
la trasmissione a questa Corte degli atti del giudizio promosso da
Farina Giuseppe contro la Sezione speciale dell'Opera Nazionale
Combattenti per la riforma fondiaria nella Campania, perché, previa
dichiarazione di illegittimità del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1952, n. 4205, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 24 gennaio 1953, con il quale era stata disposta
l'espropriazione, fosse ordinato il rilascio dei terreni occupati, o,
in subordine, fosse pronunciata condanna al risarcimento dei danni.
Con detta ordinanza la Corte d'appello di Napoli ha ritenuto che,
nella specie, ricorresse l'ipotesi prevista dall'art. 23 della legge 11
marzo 1953, n. 87, per la trasmissione degli atti alla Corte
costituzionale, osservando (nel presupposto che i decreti di
espropriazione abbiano valore di legge) che le questioni di
legittimità costituzionale, sollevate nel giudizio, non erano fine a
sé stesse e non esaurivano la materia del contendere, ma avevano
invece carattere incidentale in funzione della domanda proposta per la
lesione del diritto soggettivo di proprietà e per ottenere il
risarcimento del danno.
Ha ritenuto quindi la rilevanza e la non manifesta infondatezza
delle seguenti questioni:
1) se gli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1 della
legge 21 ottobre 1950, n. 841, delegando al Governo il potere di
adottare i provvedimenti indicati nei detti articoli, abbiano violato
le disposizioni degli artt. 76 e 113 della Costituzione;
2) se il decreto di espropriazione 28 dicembre 1952, n. 4205, abbia
violato l'art. 3 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento
all'art. 76 della Costituzione, per avere espropriato terreni di
proprietà del Farina, senza che si fosse preventivamente elaborato il
programma per la trasformazione fondiaria dei terreni del Salernitano.
L'ordinanza ritualmente notificata alle parti in causa e al
Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicata ai Presidenti della
Camera dei Deputati e del Senato, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale il 1 settembre 1956.
Davanti a questa Corte si sono costituiti, depositando le
deduzioni, il Farina con procura in calce alle stesse, il 27 luglio
1956, e la Sezione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, depositando le deduzioni, pure il
27 luglio 1956.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri è intervenuto, a mezzo
dell'Avvocatura generale dello Stato, con atto 28 luglio 1956, aderendo
alle conclusioni prese nell'interesse della Sezione speciale dell'Opera
Nazionale Combattenti.
La difesa del Farina quanto alla prima questione, nelle deduzioni,
osserva che l'art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e l'art. 1
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sono in contrasto con le
disposizioni degli artt. 76 e 77 della Costituzione e violano l'art.
113 della Costituzione stessa, in quanto il Parlamento può delegare al
Governo la potestà di emanare decreti aventi forza di legge, soltanto
per l'esercizio della funzione legislativa, non già in ordine ad una
attività meramente esecutiva, nell'ambito rigorosamente delimitato dal
legislatore.
Nel merito sostiene che i programmi di trasformazione fondiaria e
agraria, cui si riferisce l'art. 3 della legge stralcio n. 841 del
1950, costituiscono il presupposto necessario affinché si possa
procedere ai singoli provvedimenti di espropriazione, essendo
nell'intento del legislatore che gli scorpori siano realizzati in
funzione di un piano organico ed unitario.
Conclude quindi perché sia dichiarata l'illegittimità
costituzionale del decreto di espropriazione sopra ricordato.
L'Avvocatura dello Stato, nelle deduzioni, eccepisce
preliminarmente la mancanza del presupposto necessario per proporre
davanti a questa Corte la questione di legittimità costituzionale,
perché il provvedimento di espropriazione sarebbe stato impugnato come
oggetto diretto e immediato dell'azione intentata dal Farina, e non
già in via incidentale, come questione pregiudiziale rispetto alla
definizione del giudizio di merito.
Contesta poi che il decreto di espropriazione, emanato in base
all'art. 4 della legge n. 841, abbia natura giuridica di atto
amministrativo. E, per quanto riguarda la dedotta illegittimità per la
mancata compilazione dei piani di trasformazione fondiaria o agraria,
precedentemente all'espropriazione, osserva:
1) che, essendo il decreto di esproprio un atto avente forza di
legge, non può avere rilevanza, per la sua legittimità, la
sussistenza o meno del piano, che sarebbe un atto interno;
2) che, comunque, in base alla stessa formulazione dell'articolo 3
della legge n. 841 del 1950, la compilazione dei programmi di
trasformazione fondiaria o agraria, non è in alcun modo collegata al
procedimento di espropriazione; sì che la norma conterrebbe un onere
degli Enti verso lo Stato, ma non una condizione per la legittimità
dell'esproprio;
3) che, anche ammettendo tale collegamento, la legge non pone alcun
termine per la preparazione del piano; se cioè debba essere compilato
prima, durante o dopo l'espropriazione;
4) che, d'altra parte, la legge stralcio non poteva condizionare
l'espropriazione alla compilazione del piano sia per ragioni pratiche
(come ad esempio l'identificazione dei terreni) sia perché il
conseguimento dei fini che si propone la legge non può essere
sottoposto ad alcuna condizione.
L'Avvocatura conclude quindi, in via principale, perché siano
dichiarate improponibili, o, comunque, inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale; e, in via subordinata, perché le
questioni stesse siano dichiarate non fondate.
La difesa del Farina e l'Avvocatura dello Stato, nelle memorie
depositate il 14 marzo 1957, illustrano le tesi prospettate nelle
deduzioni e insistono nelle conclusioni già enunciate. Considerato in diritto :
L'Avvocatura dello Stato deduce preliminarmente l'inammissibilità
della questione di legittimità costituzionale, perché la impugnazione
del decreto di esproprio sarebbe stata proposta come oggetto principale
del giudizio di merito e non già in via incidentale, quale presupposto
necessario per la definizione del giudizio medesimo. Tale eccezione è
da ritenersi infondata anche nell'attuale giudizio. Essa è stata
respinta con la sentenza n. 59, in pari data, alla quale pertanto basta
fare riferimento per la decisione e per la motivazione.
È da tener presente inoltre che, pure con precedente sentenza
della stessa data (n. 60) questa Corte ha già esaminata la questione
circa la natura giuridica dei decreti di espropriazione, emanati dal
Presidente della Repubblica, in base agli art. 5 della legge n. 230 del
12 maggio 1950 e 1 della legge n. 841 del 21 ottobre 1950; ed ha
ritenuto che debbano qualificarsi come leggi delegate. Pure tale
decisione e le ragioni addotte per sorreggerla devono essere ora
confermate.
La questione di legittimità costituzionale relativa all'eccesso di
delega, nei termini in cui è stata sollevata nell'ordinanza della
Corte di appello di Napoli, consiste nell'esaminare se il decreto di
espropriazione del Presidente della Repubblica, in data 28 dicembre
1952, n. 4205, abbia violato l'art. 3 della legge 21 ottobre 1950, n.
841, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, per avere
espropriato quota della proprietà terriera appartenente al Farina,
senza che l'Ente avesse preventivamente provveduto alla preparazione
dei programmi di trasformazione fondiaria o agraria nei territori del
Salernitano, ritenuti suscettibili di tale trasformazione.
La difesa del Farina, nelle deduzioni e nella memoria, osserva in
proposito che la predisposizione dei programmi è stata richiesta dalla
citata norma della legge n. 841 del 1950, nell'intento che la riforma
fondiaria dovesse attuarsi con un sistema armonico, così da rendere
possibile la coordinazione degli scorpori, con riguardo alla situazione
dei terreni e alle varie opere da eseguire; con la conseguenza quindi
che la compilazione dei detti programmi dovesse precedere le
espropriazioni. Si fa notare altresì, a riprova di tale assunto, che
l'art. 3, nella collocazione sistematica delle norme della legge del 21
ottobre 1950, n. 841, segue l'art. 2, che si riferisce all'istituzione
degli Enti di riforma, e precede l'art. 4, che si riferisce appunto
alle espropriazioni. Donde, l'illegittimità costituzionale del decreto
del Presidente della Repubblica, che ha disposto lo scorporo senza che
fosse osservato il citato art. 3.
La tesi, peraltro, non può ritenersi fondata.
Non è dubbio che gli enti incaricati di attuare la trasformazione
fondiaria o agraria, secondo le norme della legge 12 maggio 1950, n.
230 (cosiddetta legge Sila) e della legge 21 ottobre 1950, n. 841
(cosiddetta legge stralcio), siano tenuti, per la ragione stessa della
loro istituzione, a preparare i piani necessari per effettuare
l'anzidetta trasformazione. In questo senso dispongono appunto l'art.
10, ultimo comma, della legge n. 230 riguardo all'Opera per la
valorizzazione della Sila, e l'art. 3 della legge n. 841, riguardo agli
enti istituiti a norma del precedente art. 2. Ed è pure chiaro che la
mancanza di tali programmi non avrebbe consentito di attuare la riforma
in modo rispondente alle finalità di interesse generale, cui tendono
le disposizioni delle leggi anzidette. Da ciò peraltro non deriva,
come conseguenza logicamente necessaria, che la preparazione dei
programmi dovesse precedere gli atti di esproprio da emanarsi nei
confronti dei vari proprietari e costituisse quindi presupposto per la
legittimità costituzionale, degli atti stessi.
La procedura di espropriazione, ai fini delle leggi di riforma, è
delineata negli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge n. 230 del 1950. Essa
comprende i piani particolareggiati da depositarsi negli uffici
comunali, affinché gli interessati possano chiedere la rettifica di
eventuali errori materiali e che devono essere poi approvati dai
decreti di scorporo con la determinazione dell'indennità. Non diverso
è il sistema della legge n. 841, che, nell'art. 1, richiama le norme
della legge n. 230, in quanto non modificate. Tale procedura prescinde
quindi dai programmi che, per l'art. 3 della legge, devono essere
preparati dagli enti per tutti i territori suscettibili di riforma, la
determinazione dei quali è devoluta al Governo, che vi provvede con
decreti aventi valore di legge ordinaria, per delegazione concessa dal
secondo comma dell'art. 1 della legge n. 841. Questi programmi,
secondo la disposizione anzidetta, hanno portata generale e trascendono
perciò i limiti dei singoli procedimenti di esproprio, la cui
legittimità, nell'interesse dei proprietari, è condizionata alla
osservanza di termini perentori. Non risulta invece da alcuna
disposizione, e neppure dall'art. 9 come si dirà in seguito, che, al
rispetto di tali termini, gli Enti siano tenuti anche per l'adempimento
di quanto disposto dall'art. 3. Si desume pertanto che si tratta non di
obbligo dell'Ente nei rapporti con i singoli proprietari, bensì di
onere posto a carico degli enti di riforma nei confronti dello Stato,
che, a mezzo del Ministero per l'agricoltura e le foreste, ai sensi
dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge n. 841, esercita la vigilanza
su detti enti e ne coordina le funzioni e i compiti ai fini
dell'attuazione della legge.
La necessità quindi dell'esistenza dei programmi anzidetti per la
razionale e coordinata esecuzione della riforma fondiaria o agraria,
non è argomento sufficiente per ritenere che essi costituiscano anche
il presupposto per legittimare i decreti di espropriazione. E neppure
si può trarre argomento (a favore della tesi sostenuta dal Farina) né
dal testo dell'art. 3, che parla in senso generico di esecuzione dei
piani stessi nei terreni sottoposti a procedimento di scorporo, né
dalla collocazione di tale articolo fra le norme contenute nella legge
n. 841 più volte ricordata.
D'altra parte l'assunto del Farina non trova conferma nell'art. 9
della ricordata legge n. 841, il quale si riferisce, in particolare,
alla facoltà del proprietario di eseguire opere di trasformazione nel
terzo residuo della zona espropriata. L'esercizio di tale facoltà
infatti è subordinata (primo comma di detto articolo) alla
presentazione della domanda, da parte del proprietario stesso con il
piano dei lavori, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del
piano di esproprio, per essere autorizzato ad eseguire, su tutti i
terreni del terzo residuo, le opere di trasformazione prevedute
dall'Ente. Ma, mentre per il compimento di tali opere si stabilisce il
termine di due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione, nessun
termine invece è posto all'Ente per l'autorizzazione stessa. Dal che
si può dedurre che, se questa, come del resto è ovvio, presuppone
l'esistenza di un piano generale di trasformazione, la compilazione di
esso tuttavia non è soggetta ad alcun limite di tempo nei rapporti col
proprietario, e tanto meno quindi se ne può arguire che debba
precedere il procedimento di esproprio. Del pari, nel secondo comma
dello stesso art. 9, si fissa il termine massimo di quattro anni per
l'esecuzione delle altre opere imposte come obbligatorie, e si
stabilisce altresì che i lavori devono essere iniziati immediatamente
dopo l'approvazione del piano di trasformazione, ma nulla si dice in
ordine al tempo in cui tale piano deve essere compiuto.
Inoltre, posto che l'art. 8 della stessa legge dispone la immediata
espropriazione dei due terzi dei terreni e lascia al proprietario il
terzo residuo, affinché possa eseguirvi le opere previste nel
programma preparato dall'Ente, ciò offre ulteriore argomento per
ritenere che il procedimento di esproprio e la preparazione del
programma stesso costituiscono due attività dell'Ente espropriante che
si svolgono su piani diversi, pur convergendo all'unica finalità di
attuare la legge di riforma.
Le osservazioni esposte pertanto inducono a concludere che anche
se, nel caso in esame, come si rileva nell'ordinanza della Corte di
appello, la Sezione speciale dell'Opera Nazionale Combattenti non ha
documentato di avere predisposto il programma organico per la
trasformazione fondiaria dei territori del Salernitano, ciò non
costituisce motivo di illegittimità costituzionale del decreto
presidenziale del 28 dicembre 1952, col quale fu espropriata quota
della proprietà terriera appartenente al Farina.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinta l'eccezione pregiudiziale dedotta dall'Avvocatura dello
Stato;
dichiara non fondata la questione, sollevata con ordinanza della
Corte d'appello di Napoli del 28 giugno 1956, sulla legittimità
costituzionale degli artt. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 1
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, in riferimento agli artt. 76 e 113
della Costituzione;
dichiara non fondata la questione, sollevata con la stessa
ordinanza, sulla legittimità costituzionale del decreto del Presidente
della Repubblica in data 28 dicembre 1952, n. 4205, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 24 gennaio 1953, in relazione all'articolo 3
della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e in riferimento agli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 maggio 1957.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO
PAPALDO - MARIO BRACCI - NICOLA
JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA
ECLI:IT:COST:1957:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte