Sentenza n. 63/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 19/12/1959 · relatore Mario Cosatti
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge approvata
dall'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959
concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli in
soprannumero, nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del
1955", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione
siciliana, notificato il 25 marzo 1959, depositato nella cancelleria
della Corte costituzionale il 4 aprile 1959 ed iscritto al n. 4 del
Registro ricorsi 1959.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Presidente della
Regione siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'11 novembre 1959 la relazione del
Giudice Mario Cosatti;
uditi il vice avvocato generale dello Stato Cesare Arias per il
ricorrente e l'avvocato Antonio Sorrentino per la Regione siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
L'Assemblea regionale siciliana nella seduta del 18 marzo 1959 ha
approvato una legge concernente "provvedimenti in favore dei maestri
idonei dei ruoli in soprannumero, nonché dei maestri idonei del
concorso ordinario del 1955" (legge promulgata il 12 maggio 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana 15 maggio
1959, n. 28).
Con l'art. 1 della detta legge si dispone la proroga per un
quinquennio, a partire dall'anno scolastico 1959-60, della validità
delle graduatorie provinciali degli idonei del concorso magistrale
regionale di cui al decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117,
nonché delle graduatorie degli idonei dei concorsi speciali per le
aliquote del 60% e del 20% ai sensi della legge 6 maggio 1955, n. 40.
Con l'art. 2 della legge medesima si dispone che per il suddetto
periodo di tempo i due quinti dei posti residui, che per l'art. 2,
primo comma, della citata legge n. 40 del 1955 avrebbero dovuto essere
messi a concorso, saranno invece ripartiti tra le due categorie dei
maestri previste dalla legge stessa. Ai maestri compresi nella
graduatoria del concorso magistrale bandito con il decreto assessoriale
n. 117 del 1955 saranno altresì attribuiti i posti non conferiti nello
stesso quinquennio a seguito dell'espletamento del concorso del ruolo
speciale transitorio.
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso 25
marzo 1959, notificato in pari data al Presidente della Regione e
depositato nella cancelleria della Corte il 4 aprile 1959 (e del quale
è stata data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 24
aprile 1959, n. 99, e nella Gazzetta Ufficiale della Regione 14 aprile
1959, n. 22), ha impugnato la legge in oggetto, chiedendo che ne sia
dichiarata l'illegittimità costituzionale in riferimento agli articoli
43 e 14, lett. q, dello Statuto siciliano.
Il Commissario ha premesso che con la legge regionale 23 dicembre
1954, n. 49, contenente norme per l'espletamento di concorsi regionali
per posti di insegnante elementare, l'Assessore per la pubblica
istruzione fu autorizzato a bandire ogni biennio concorsi per titoli ed
esame a posti di maestro elementare.
Avverso tale legge fu proposto gravame davanti l'Alta Corte per la
Regione siciliana per difetto di competenza dell'Assemblea a legiferare
in materia di personale delle scuole elementari, non essendo
intervenuto il passaggio della categoria dallo Stato alla Regione.
Il ricorso venne respinto per la considerazione che il personale da
assumere in base alla legge impugnata non avrebbe dovuto passare alle
dipendenze dello Stato, ma essere immesso in ruoli regionali previsti
dalla legge regionale 22 agosto 1947, n. 8, e istituiti con il decreto
legislativo del Presidente della Regione 25 settembre 1947, n. 60,
modificato con la legge di ratifica 3 luglio 1948, n. 31. Con decreto
assessoriale n. 117 del 1955 fu indetto il concorso richiamato nella
legge ora impugnata, ma i vincitori vennero nominati con provvedimenti
dei Provveditori agli studi e immessi nei ruoli provinciali costituiti
esclusivamente da personale statale, non avendo avuto il ruolo
regionale pratica attuazione.
Gli insegnanti elementari che prestano servizio in Sicilia sono
inquadrati in ciascuna provincia in ruoli nei quali sono iscritti
maestri entrati in carriera in seguito a concorsi statali e vincitori
dei vari concorsi regionali, compresi quelli richiamati negli articoli
1 e 2 della legge in questa sede impugnata.
Nei riguardi del personale addetto all'istruzione elementare non ha
finora trovato attuazione la norma dell'art. 43 dello Statuto
siciliano; il conferimento di nuovi posti, utilizzando con la disposta
proroga le graduatorie dei concorsi, non potrebbe dar vita a un
rapporto di impiego diverso da quello posto in essere dalla prima
applicazione delle graduatorie stesse.
Poiché i maestri elementari debbono tuttora considerarsi impiegati
statali, dalla potestà legislativa regionale deve rimanere esclusa la
disciplina dei concorsi, in quanto costituiscono l'atto iniziale per le
immissioni in carriera.
Né d'altra parte, secondo il Commissario, la materia può
rientrare nella competenza regionale in base all'art. 14, lett. r,
dello Statuto, essendo stato ormai precisato che la dizione "istruzione
elementare" si riferisce alla materia in parola soltanto sotto il suo
aspetto organico e funzionale.
Osserva, infine, il Commissario che la proroga delle precedenti
graduatorie verrebbe a precludere nuovi concorsi, creando così una
posizione assai vantaggiosa per un determinato numero di persone con
conseguente grave pregiudizio di molti aspiranti forniti di adeguata
preparazione.
Il Presidente della Regione, rappresentato e difeso dall'avvocato
Antonio Sorrentino, si è costituto in giudizio, depositando le sue
deduzioni il 14 aprile 1959.
La difesa premette che con la legge regionale 23 dicembre 1954, n.
49, furono dettate norme per l'espletamento di concorsi regionali a
posti di insegnante elementare. Tale legge fu impugnata dal Commissario
dello Stato, ma il ricorso fu respinto dall'Alta Corte in quanto la
legge stessa riguardava e non poteva che riguardare ruoli regionali; da
ciò trae la Regione la conseguenza che in occasione di ulteriori leggi
emanate per integrare o anche parzialmente modificare la legge n. 49
del 1954 non è dato riproporre un problema già risolto con giudicato.
Contro il rilievo del Commissario dello Stato che i maestri assunti
in base ai concorsi banditi in applicazione della citata legge sono
stati immessi in ruoli provinciali formati da personale statale, la
difesa deduce che con tale rilievo si incorre in un vizio logico, in
quanto la immissione in ruolo del personale di cui trattasi porrebbe un
problema di legittimità di applicazione della legge ma non
consentirebbe di riaprire discussioni sulla legittimità costituzionale
della legge stessa.
Per quanto riguarda le considerazioni finali enunciate nel ricorso,
esse incidono non sulla legittimità costituzionale ma sul merito della
legge, sui criteri cioè di opportunità cui essa è informata, criteri
che sono rimessi all'insindacabile apprezzamento dell'organo
legislativo regionale.
La difesa conclude chiedendo che il ricorso del Commissario sia
respinto.
L'Avvocatura generale dello Stato, con memoria depositata il 28
ottobre 1959, in replica alle deduzioni della Regione e richiamando
giurisprudenza di questa Corte, in primo luogo osserva che ogni
provvedimento legislativo ha una sua autonomia giuridica, onde un nuovo
provvedimento può essere oggetto di impugnativa anche se la legge da
cui esso trae origine non sia stata impugnata o se la proposta
impugnativa sia stata respinta. In secondo luogo rileva che la legge
ora impugnata si basa sia sulla legge 23 dicembre 1954, n. 49,
dichiarata dalla Corte inapplicabile, sia sulla legge 6 maggio 1955, n.
40, dichiarata incostituzionale.
L'Avvocatura dello Stato conclude chiedendo che voglia la Corte, in
accoglimento del ricorso, dichiarare la legge impugnata
costituzionalmente illegittima.
Nell'udienza pubblica i difensori si sono rimessi alle
argomentazioni e conclusioni scritte. Considerato in diritto :
1. - La difesa della Regione ha in via preliminare osservato che
nei confronti della legge impugnata non sarebbe proponibile questione
di legittimità costituzionale, trattandosi di legge diretta a
integrare o modificare parzialmente altra legge regionale (23 dicembre
1954, n. 49) a suo tempo impugnata dal Commissario dello Stato con
ricorso respinto dall'Alta Corte per la Regione siciliana con sentenza
21 dicembre 1954 - 7 luglio 1955.
Al riguardo la Corte ha già affermato che l'atto legislativo che
protrae nel tempo l'efficacia di una legge anteriore è nuova legge con
contenuto ed effetti autonomi, onde nei confronti di essa è sempre
proponibile giudizio di legittimità costituzionale (sentenza 19
novembre 1958, n. 60, recentemente confermata dalla sentenza 9 luglio
1959, n. 47).
2. - La questione di legittimità costituzionale proposta nel
presente giudizio ha già formato oggetto di esame da parte della Corte
relativamente ad altri provvedimenti legislativi emessi nella stessa
materia dalla Regione siciliana.
La questione verte sostanzialmente sul punto se la Regione, alla
quale spetta potestà legislativa esclusiva in materia di "stato
giuridico ed economico degli impiegati e funzionari della Regione..."
(art. 14, lett. q, dello Statuto siciliano), possa oppur non emanare
norme relative allo stato giuridico degli insegnanti elementari prima
che, con l'osservanza del procedimento stabilito dall'art. 43 dello
Statuto o in altra guisa giuridicamente efficace, gli insegnanti stessi
siano passati dallo Stato alla Regione.
Non è dubbio che con la legge impugnata, approvata dall'Assemblea
regionale nella seduta del 18 marzo 1959 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n. 28, siano stati adottati
provvedimenti strettamente inerenti allo stato giuridico dei maestri
elementari. Si è, infatti, disposta una proroga di validità delle
graduatorie di idonei in concorsi magistrali regionali precedentemente
banditi con decreto assessoriale 20 gennaio 1955, n. 117, e ai sensi
della legge 6 maggio 1955, n. 40 (art. 1), nonché l'assegnazione e
ripartizione di una aliquota di posti alle predette due categorie (art.
2).
Non è parimenti dubbio che, in applicazione della legge impugnata,
il nuovo personale verrebbe immesso nei ruoli organici dei maestri
elementari statali, in quanto i ruoli regionali, previsti dalla legge
regionale 22 agosto 1947, n. 8, e successive disposizioni, non hanno
finora avuto concreta attuazione.
La legge in esame deve pertanto considerarsi costituzionalmente
illegittima per violazione delle norme relative al passaggio del
personale dallo Stato alla Regione.
3. - La Corte ha già avuto più volte occasione di precisare quali
siano in atto i rapporti tra Stato e Regione siciliana rispetto
all'insegnamento elementare. A tal proposito non può che confermare
quanto statuito nelle sue precedenti sentenze 14 gennaio 1958, n. 1,16
dicembre 1958, n. 77, e 8 luglio 1959, n. 44, e cioè che i servizi
dell'istruzione elementare e il relativo personale tuttora dipendono
dallo Stato e ne dipenderanno fino a quando non avverrà il passaggio
dallo Stato alla Regione nei modi sopra indicati (v., in particolare,
citata sentenza 1959, n. 44).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale della legge regionale
siciliana approvata dall'Assemblea regionale il 18 marzo 1959,
promulgata in pendenza del presente giudizio il 12 maggio 1959 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione 15 maggio 1959, n.
28, concernente "provvedimenti in favore dei maestri idonei dei ruoli
in soprannumero nonché dei maestri idonei del concorso ordinario del
1955", in riferimento agli artt. 14 e 43 dello Statuto della Regione
siciliana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1959.
GAETANO AZZARITI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSIM - ERNESTO BATTAGLINI
- MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - ANTONIO MANCA -
ALDO SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA.
ECLI:IT:COST:1959:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte