Sentenza n. 63/1961
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1961 · relatore Nicola Jaeger
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4,
promosso con ordinanza emessa il 13 maggio 1960 dalla Corte di appello
di Palermo nel procedimento civile vertente tra Barbera Michelangelo e
Bono Rosario ed altri, iscritta al n. 83 del Registro ordinanze 1960 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 254 del 15
ottobre 1960 e nella Gazzetta Ufficiale della; Regione siciliana n. 49
del 22 ottobre 1960.
Vista la deliberazione di intervento del Presidente della Regione
siciliana;
udita nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1961 la relazione del
Giudice Nicola Jaeger;
udito l'avv. Pietro Virga, per il Presidente della Regione
siciliana.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale oggetto del presente
giudizio è stata proposta di ufficio dalla Corte di appello di Palermo
con ordinanza in data 13 maggio 1960, notificata il 10 agosto detto e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 15 ottobre 1960 e nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 49 del 22 ottobre 1960.
Essa concerne la legittimità costituzionale dell'art. 6 della
legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4, recante norme per la
ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose da granella e
da foraggio. Tale art. 6 dispone: "Tutte le eventuali contestazioni
saranno preliminarmente devolute per il tentativo di bonario
componimento a commissioni comunali, che saranno composte da un
rappresentante degli agricoltori, da un rappresentante della
Federazione coltivatori diretti, nominati dal sindaco su terne proposte
dalle organizzazioni interessate, e presiedute dallo stesso sindaco o
da un suo delegato".
A quanto risulta dalla ordinanza, il giudizio principale era stato
promosso davanti al Pretore di Sciacca da alcuni mezzadri i quali
reclamavano dal concedente il pagamento di certe somme, affermando che,
in occasione della ripartizione dei prodotti cerealicoli, era stata
loro attribuita una quota inferiore a quella cui avevano diritto in
base alla legge regionale 1 luglio 1947, n. 4, e a quelle successive di
proroga.
Contro la sentenza del Pretore, pronunciata in veste di giudice del
lavoro, che aveva accolto la maggior parte delle domande degli attori,
il convenuto aveva proposto appello davanti alla Carte di appello di
Palermo, in funzione di Magistratura del lavoro, deducendo due
eccezioni pregiudiziali: di incompetenza per criteri del Pretore e di
improcedibilità della domanda, per non essere stato esperito il
tentativo di conciliazione previsto nell'art. 6 della citata legge del
1947. Una eccezione analoga era stata proposta anche in primo grado, ma
con riferimento alle norme del Cod. proc. civile.
La Corte di appello respinse con sentenza non definitiva la
eccezione di incompetenza; in quanto alla seconda invece, osservò che
si doveva ritenere dubbia la legittimità costituzionale del citato
art. 6, con il quale - si legge nel dispositivo dell'ordinanza - in
materia di ripartizione dei prodotti, si subordina l'esperimento
dell'azione giudiziaria al previo tentativo di conciliazione in sede
sindacale.
Sul punto della rilevanza della questione la Corte ha motivato
osservando che l'art. 3 della legge 26 giugno 1952, n. 16, applicabile
ai rapporti controversi, richiama le norme della precedente legge 12
agosto 1951, n. 43, concernente "la ripartizione dei prodotti
cerealicoli e delle leguminose da granella, nonché dei prodotti dei
fondi a cultura arborea ed arbustiva" e che "non par dubbio che fra le
disposizioni richiamate debba intendersi compresa quella relativa al
tentativo di conciliazione: il rinvio, infatti, è generico e va
riferito, pertanto, a tutte le norme della legge".
Si legge ancora nella ordinanza che "non sembra del pari potersi
dubitare che il tentativo di conciliazione, nel sistema della legge,
costituisca un adempimento necessario per l'esercizio dell'azione
giudiziaria, ed assurga, quindi, alla funzione di un presupposto
processuale, incidendo, in via pregiudiziale, sulla proponibilità
dell'azione stessa e sul potere - dovere del giudice di emettere una
decisione, sia favorevole che sfavorevole, sulle domande. Questa
particolare natura del tentativo di conciliazione fa fondatamente
dubitare della legittimità costituzionale della norma in esame, per la
considerazione che la materia giurisdizionale e quella processuale sono
sottratte alla competenza legislativa della Regione, e sono affidate,
invece, unicamente allo Stato, cui spetta di stabilire l'ordinamento
giurisdizionale uniformemente per tutto il territorio nazionale".
Nel presente giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituita soltanto la Regione siciliana, in persona del suo
Presidente, depositando le proprie deduzioni il 24 agosto 1960 e
chiedendo che la Corte voglia dichiarare la questione "irrilevante e
inammissibile, e subordinatamente dichiarare costituzionalmente
legittimo l'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947, n. 4".
La difesa della Regione osserva che con questa legge venne regolata
la ripartizione dei prodotti agricoli per l'annata agraria 1946 - 47,
con norme diverse a seconda che i rapporti fossero stati regolati da
capitolati provinciali di colonia ovvero da patti speciali, usi e
consuetudini. Per evitare contestazioni sull'appartenenza in concreto
del patto al primo o al secondo tipo di tali patti, nonché
sull'accertamento dei patti vigenti, tutte le eventuali contestazioni
per la ripartizione dei prodotti - ferma la competenza delle Sezioni
specializzate agrarie di cui alle leggi anteriori - furono devolute per
un tentativo di amichevole componimento ad una commissione comunale
presieduta dal sindaco, e composta da un rappresentante degli
agricoltori, un rappresentante della Federterra e un rappresentante
della Federazione dei coltivatori diretti.
Tale legge esauriva i suoi effetti con l'annata agraria 1946 - 47.
Per le successive annate provvedevano altre leggi regionali
riproducendo, con alcune modifiche, le disposizioni della precedente
legge. Infine, con legge regionale 26 giugno 1952 (art. 3) si disponeva
che fino all'entrata in vigore della legge sulla riforma dei contratti
agrari, la ripartizione dei prodotti fosse regolata dalla legge
regionale 12 agosto 1951, n. 43.
Dopo aver indicata la successione cronologica di tutte queste leggi
regionali, la difesa della Regione deduce nell'ordine:
1) irrilevanza della questione costituzionale nella controversia
giudiziaria (art. 23, cpv., legge 1953, n. 87), in quanto la norma
applicabile in quella sede non era quella denunziata, ma l'art. 3 della
legge regionale 26 giugno 1952, n. 16. In contrario non varrebbe
obiettare che tale articolo avrebbe prorogato l'efficacia della norma
denunziata; infatti, l'articolo suddetto non richiama la norma
denunziata, ma la legge regionale del 1951, n. 43, che, fra l'altro, ha
modificato le disposizioni della citata legge regionale 1947, n. 4, per
quanto riguarda la composizione della commissione comunale;
2) manifesta infondatezza della questione. Al riguardo si deduce
che, anche a voler ammettere il carattere giurisdizionale (e non
amministrativo) della commissione di conciliazione istituita dalla
legge 1947, n. 4, tale organo sarebbe da considerare una giurisdizione
speciale, che, per essere stata istituita anteriormente all'entrata in
vigore della nuova Costituzione, secondo la giurisprudenza della stessa
Corte costituzionale, sarebbe da ritenere pienamente legittima. Sulla
stessa eccezione di manifesta infondatezza della questione, ma sotto
altro profilo, si sostiene che le commissioni di conciliazione,
nonostante il loro carattere amministrativo, sono funzionalmente
collegate con le "giurisdizioni" speciali agrarie, sulla cui
legittimità costituzionale l'ordinanza di rinvio non solleva
eccezioni. Sicché appare assurdo denunciare, per incostituzionalità,
una fase accessoria, e per giunta amministrativa, di un sistema
pienamente legittimo;
3) inammissibilità dell'ordinanza "per non essere stata indicata,
ai sensi dell'art. 23, primo comma, della legge n. 87 del 1953, la
norma costituzionale di cui si assume la violazione" nell'ordinanza
mancherebbe qualsiasi precisazione in ordine a tale norma e non è
chiaro se si denunci la violazione degli artt. 101, 102, 104 della
Costituzione, ovvero degli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano;
4) insussistenza dell'incostituzionalità della norma denunziata,
in quanto il tentativo di conciliazione non assurge alla funzione di
presupposto processuale. Al riguardo la difesa della Regione deduce che
la (avvenuta) "conciliazione", al pari della transazione, ha natura
negoziale e precisamente va configurata come un negozio di
accertamento; ed il "tentativo" di conciliazione ad opera del giudice
(art. 185 Cod. proc. civ.) e del consulente tecnico (art. 199 Cod.
proc. civ.) ha la duplice funzione di favorire la conciliazione e di
darne atto, ma il relativo verbale di componimento è atto processuale
solo in quanto si inserisce nel procedimento giudiziale; mentre
l'accordo realizzato fra le parti mantiene "il suo carattere di
convenzione privata (Cass. 11 dicembre 1957, n. 4669, Mass. giur. it.
1957, 1057)". Da entrambe tali premesse si trae conferma per negare al
tentativo di conciliazione carattere processuale o di presupposto
processuale del giudizio.
Per quanto, in particolare, riguarda la commissione di cui alla
norma denunziata, si pone in rilievo che il suo carattere non
giurisdizionale, ma amministrativo si ricava anche dalla sua
composizione ("presieduta dal sindaco... e composta da rappresentanti
delle categorie interessate, con assoluta esclusione dei giudici
togati"), e si afferma che, come dimostrano i numerosi esempi offerti
dal diritto amministrativo e tributario, nessuna norma costituzionale
vieta di predisporre una procedura amministrativa per la risoluzione di
questioni che determinino conflitti di interesse in materie
particolarmente rilevanti per l'interesse pubblico.
Con memoria depositata il 25 ottobre 1961 la difesa della Regione
ha insistito nelle proprie conclusioni ed ha ribadito le tesi già
svolte, richiamando alcuni precedenti della giurisprudenza della Corte
sulla ammissibilità della impugnazione autonoma delle leggi di
proroga. Ha poi precisato che la norma denunciata non dispone che si
faccia menzione del tentativo di conciliazione in verbale apposito, né
prevede alcuna nullità nell'ipotesi che tale tentativo non sia stato
esperito. Rileva, infine, che la norma regionale, della cui
legittimità si discute, è analoga a quella contenuta nell'art. 6 del
decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 639, in materia
di controversie agrarie, rispetto alla quale è giurisprudenza costante
della Corte di cassazione che l'omissione del tentativo di
conciliazione non incida sulla potestas decidendi del giudice, né
importi la nullità del procedimento.
Gli stessi argomenti sono stati svolti dalla difesa della Regione
anche all'udienza di discussione della causa. Considerato in diritto :
1. - Le eccezioni pregiudiziali proposte dalla difesa della Regione
siciliana non possono essere accolte. Essa sostiene che la questione di
legittimità costituzionale proposta con l'ordinanza della Corte di
appello di Palermo non è ammissibile, poiché in tale ordinanza non è
contenuta la indicazione delle norme costituzionali che sarebbero state
violate dalla disposizione di legge regionale denunciata come
illegittima. Senonché dal testo dell'ordinanza si desume chiaramente
che la Corte di appello ha proposto la questione di legittimità
costituzionale, oggetto del presente giudizio, in relazione al
principio che esclude ogni competenza legislativa della Regione in
tutta la materia giurisdizionale, per essere tale competenza riservata
esclusivamente allo Stato; mentre la Corte costituzionale ha già avuto
occasione di affermare che, quando dall'ordinanza risulta chiaro il
criterio in base al quale il giudice del processo principale ha
proposto la questione di legittimità costituzionale, questa non può
essere dichiarata inammissibile (sentenza n. 44 dell'8 luglio 1959).
2. - L'altra eccezione pregiudiziale proposta dalla difesa della
Regione siciliana concerne la rilevanza della questione di legittimità
costituzionale della norma contenuta nell'art. 6 della legge regionale
1 luglio 1947, n. 4, rispetto al giudizio principale. Secondo la difesa
della Regione, quella norma non sarebbe stata applicabile in tale sede,
essendo stata sostituita, almeno per quanto concerne la disciplina di
procedimenti del genere, da altre norme, emanate successivamente.
La Corte costituzionale ha riconosciuto e riaffermato più volte il
principio, che la valutazione della rilevanza di una questione di
legittimità costituzionale, proposta in via incidentale, rispetto al
tema del giudizio principale, rientra nella competenza esclusiva del
giudice di questo; e che, quando risulti dal testo dell'ordinanza di
rimessione che tale valutazione è stata compiuta ed è esaurientemente
motivata, non compete alla Corte accertare se la soluzione della
questione sottoposta al suo esame sia o no necessaria ai fini della
decisione della controversia.
Poiché la Corte di appello di Palermo ha ampiamente motivato sul
punto della applicabilità della disposizione dell'art. 6 della legge
regionale 1 luglio 1947, n. 4, al processo pendente davanti ad essa, ed
ha, con questo, osservato puntualmente il precetto risultante dall'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'eccezione pregiudiziale della
Regione non può trovare accoglimento.
3. - In conformità con la propria costante giurisprudenza,
compete, invece, alla Corte costituzionale risolvere le questioni di
merito proposte dal giudice del processo principale, e anzitutto quelle
concernenti la interpretazione delle norme ordinarie, delle quali è
stata posta in dubbio la legittimità costituzionale; in parti colare,
accertare se nella norma denunciata si debba ravvisare la posizione di
un presupposto processuale di carattere assoluto, e, quindi, tale da
condizionare l'esercizio dell'azione.
Le espressioni contenute nel testo della disposizione, nel quale si
legge che "Tutte le eventuali contestazioni saranno preliminarmente
devolute per il tentativo di equo componimento a commissioni
comunali... ", sono state interpretate dalla Corte di appello di
Palermo nel senso che tale tentativo costituisca un adempimento
preventivo indispensabile per l'esercizio dell'azione giudiziaria; ma,
in verità, non sembra che in quelle parole si possano ravvisare
elementi sufficienti per giustificare una conseguenza così grave.
L'istituto del tentativo di conciliazione della controversia,
anteriore all'inizio del processo e nel corso di questo, mediante gli
uffici di associazioni sindacali o del giudice stesso, ha sempre avuto
notevole diffusione nella materia delle controversie del lavoro,
individuali o anche collettive. La legislazione italiana ne ha
conosciuto numerose figure, fin dalle prime norme dettate per i collegi
dei probiviri e le commissioni arbitrali per l'impiego privato. Quando,
poi, si è introdotta una disciplina generale del processo del lavoro
si è disposto che non potesse essere proposta un'azione fondata
sull'inadempimento di un contratto collettivo, se prima tale
inadempimento non fosse stato denunciato all'associazione sindacale
della categoria, cui apparteneva l'attore, perché questa potesse
interporre i propri uffici per la composizione della controversia, per
il tramite della associazione contrapposta (art. 4 del R.D. 26 febbraio
1928, n. 471).
In un testo successivo si è confermato l'onere della denuncia
della controversia al sindacato, posto a carico dell'attore, e si è
imposto alle associazioni sindacali l'obbligo di tentare la
conciliazione, disponendo che, nel caso di inosservanza dell'onere
suddetto, il giudice di primo grado dovesse dichiarare improponibile la
domanda, su richiesta del convenuto o dell'associazione sindacale, o
anche d'ufficio (artt. 5 e 6 R.D. 21 maggio 1934, n. 1073).
Infine, il Codice di procedura civile del 1942 regolava di nuovo la
materia, estendendo maggiormente l'ambito di applicazione dell'onere
della denuncia (art. 430) e precisando ancor meglio: "La domanda...
può essere proposta soltanto dopo che è pervenuta al denunciante la
copia del processo verbale (di mancata conciliazione) di cui
all'articolo precedente o dopo che sono decorsi quindici giorni dalla
denuncia. Il giudice, se non risulta che sia stata fatta la denuncia a
norma dell'art. 430 o se questa è stata fatta ad una associazione che
non rappresenta la categoria alla quale il denunciante appartiene,
sospende anche d'ufficio il procedimento affinché sia fatta la
denuncia, e fissa all'attore un termine perentorio per riassumere la
causa" (art. 433).
Se il legislatore regionale, che certamente conosceva i precedenti
ora ricordati, e in particolar modo le disposizioni del vigente Codice
di procedura civile, ha evitato di riprodurre ogni menzione delle
conseguenze previste dal legislatore statale per il caso di omissione
della denuncia al sindacato e del tentativo di conciliazione, si può
ritenere che esso non abbia voluto regolare l'istituto come un
presupposto processuale, indispensabile per l'esercizio della azione. A
giudizio della Corte l'art. 6 della legge regionale 1 luglio 1947
contiene soltanto la previsione della istituzione di commissioni
comunali di conciliazione, a disposizione di tutte le parti in ogni
Comune della Regione, onde facilitare i tentativi di componimento
bonario delle controversie.
Il fatto che in tale disposizione si usi l'avverbio
"preliminarmente" non sembra di per sé argomento decisivo per
concludere nel senso della improponibilità della domanda giudiziale,
ove nessuna delle parti abbia sollecitato l'intervento della
commissione comunale; una conseguenza di tanto rilievo avrebbe dovuto
essere disposta espressamente, e con formula molto più chiara dal
legislatore.
L'accoglimento di questa interpretazione rende superfluo indugiare
nell'esame degli altri argornenti esposti dalla difesa della Regione,
poiché, fra l'altro, nessuno potrebbe seriamente pensare a riconoscere
carattere giurisdizionale alle commissioni comunali previste dalla
norma di cui si discute, così che non serve rilevare che esse
sarebbero state istituite anteriormente all'entrata in vigore della
Costituzione della Repubblica.
L'interpretazione stessa sembra sufficiente a giustificare la
conclusione che non è fondata la questione di legittimità
costituzionale sottoposta al giudizio della Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
respinte le eccezioni pregiudiziali sollevate dalla difesa della
Regione siciliana:
dichiara, nei sensi espressi nella motivazione, non fondata la
questione di legittimità costituzionale della norma contenuta
nell'art. 6 della legge regionale siciliana 1 luglio 1947, n. 4,
concernente la ripartizione dei prodotti cerealicoli e delle leguminose
da granella e da foraggio, proposta con ordinanza 13 maggio 1960 della
Corte di appello di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 novembre 1961.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1961:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte