Sentenza n. 63/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/05/1963 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 190/1958
- art. 2legge 190/1958
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, promossi con due ordinanze
emesse il 28 febbraio 1962, dal Pretore di Vittorio Veneto nei
procedimenti penali a carico di Botteon Antonio e Buffon Leonardo,
iscritte ai nn. 60 e 61 del Registro ordinanze 1962 e pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale delle Repubblica n. 110 del 28 aprile 1962.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
udita nell'udienza pubblica del 6 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giuseppe Branca;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti,
per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso d'un procedimento penale a carico del sig. Leonardo
Buffon, il Pretore di Vittorio Veneto emetteva il 28 febbraio 1962
un'ordinanza sollevando questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, in riferimento agli
artt. 24 e 102 della Costituzione.
L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 110 del 28
aprile 1962.
In virtù delle norme denunciate, quando in seguito ad accerta
mento di polizia risulta che una sostanza d'uso agrario non risponde ai
requisiti prescritti, l'interessato può impugnare presso l'autorità
giudiziaria i risultati dell'analisi; ma l'autorità giudiziaria, per
la revisione dell'analisi, non può che servirsi di alcuni istituti
specializzati che sono indicati nella legge.
Secondo l'ordinanza di rinvio, l'accertamento compiuto da uno di
questi istituti sarebbe vincolante per il giudice, che non potrebbe
rivederlo nel merito, non essendogli consentita neanche la nomina d'un
consulente tecnico: cosicché, siccome il giudice non potrebbe trarre
il suo convincimento da altre fonti che da quella legislativamente
imposta, ne sarebbero compromessi il diritto di difesa (art. 24 della
Costituzione) e la stessa funzione giurisdizionale (art. 102 della
Costituzione).
2. - La Presidenza del Consiglio dei Ministri, a mezzo della
Avvocatura generale dello Stato, è intervenuta nel giudizio presso
questa Corte con un atto depositato il 7 aprile 1962.
L'Avvocatura dello Stato nega che il giudice sia vincolato allo
accertamento emesso dal perito a cui egli abbia affidato la revisione
dell'analisi. Di vincolato ci sarebbe soltanto la scelta di tale
perito, che non può essere se non uno degli istituti indicati nella
legge; ma la maggiore o minore larghezza della scelta, a detta
dell'Avvocatura dello Stato, non è motivo di incostituzionalità:
tanto più che la legge consente al giudice di scegliere in molti casi
fra diversi istituti e non esclude che egli possa far ripetere
l'analisi da uno degli altri istituti indicati nella legge. Infatti, è
vero che l'accertamento compiuto in sede di revisione è detto
definitivo nell'art. 2, ultimo comma, della legge impugnata; ma ciò
significherebbe soltanto che non è dato procedere ad altra revisione
in via amministrativa, mentre il giudice da parte sua può valutare
anche nel merito i risultati di quell'accertamento: dimodoché non si
vedrebbe come sia compromessa la funzione giurisdizionale (art. 102
della Costituzione).
Quanto all'imputato, il suo diritto di difesa non è colpito dalle
norme impugnate poiché (a differenza di quanto accadeva, in altro
campo, con le norme dichiarate illegittime dalla sentenza n. 70 del
1961 della Corte costituzionale) la legge non impedisce il
contraddittorio né la nomina d'un consulente di parte.
Il Pretore di Vittorio Veneto, nel corso d'un procedimento penale a
carico di Antonio Botteon, ha emesso in pari data un'altra ordinanza
nella quale solleva la stessa questione di legittimità costituzionale.
3. - Nella discussione orale l'Avvocatura dello Stato ha ribadito e
svolto le sue tesi. Considerato in diritto :
1. - Le due cause, avendo ad oggetto la stessa questione di
legittimità costituzionale, devono essere decise con un'unica
sentenza.
2. - Si è fatta questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, perché essi
limiterebbero la scelta del perito da parte del giudice e perché il
giudice sarebbe vincolato all'accertamento compiuto dal perito: il che
comprometterebbe il diritto di difesa e la funzione giurisdizionale
(artt. 24 e 102 della Costituzione).
La questione è infondata.
In virtù delle norme denunciate, la revisione dell'analisi già
compiuta in via amministrativa su una sostanza d'uso agrario non può
essere fatta se non da uno degli istituti indicati nella legge:
evidentemente tale limitazione nella scelta del perito è stata voluta
dal legislatore affinché l'accertamento, in materia così delicata e
per molta parte non opinabile, sia opera di istituti specializzati che
diano in sé garanzia per la serietà dell'indagine e per
l'attrezzatura tecnica necessaria al compimento degli esami.
Proprio per questa scarsa opinabilità della materia, raramente il
giudice si discosta dai risultati dell'accertamento, soprattutto nei
casi in cui quello compiuto in via amministrativa e quello fatto in
sede di revisione coincidano l'uno con l'altro; ma ciò non toglie che
egli possa discostarsene, dato che i suoi poteri di valutazione e di
decisione non trovano ostacolo nelle disposizioni impugnate: in virtù
di queste norme l'accertamento, eseguito dagli istituti specializzati
in sede di revisione, è definitivo perché non può essere più
ripetuto e non perché ad esso l'autorità giudiziaria debba
necessariamente attenersi emettendo senz'altro decreto penale.
Che tali norme, del resto, debbano così interpretarsi ha deciso
più volte la Cassazione: e a siffatta interpretazione si dà forza e
conferma quando, com'è ovvio, si osservi che esse hanno modificato la
legge, da cui è disciplinata l'intera materia (R.D.L. n. 2033 del
1925), proprio per dare una migliore tutela all'imputato.
Il giudice, prima di decidere, può servirsi di tutti i mezzi di
valutazione che l'ordinamento gli offre, non ultimo quello che gli
viene dagli elementi di carattere tecnico apportati nel giudizio dalla
difesa dell'imputato; la quale, a sua volta, si esplica senza
incontrare altri limiti che quelli derivanti dalle regole del processo
penale.
Tutto ciò porta ad escludere che le disposizioni impugnate
compromettano la funzione giurisdizionale e il diritto di difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione, proposta con le ordinanze del 28
febbraio 1962 del Pretore di Vittorio Veneto in riferimento agli artt.
24 e 102 della Costituzione, sulla legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 2 della legge 27 febbraio 1958, n. 190, concernente la
repressione delle frodi relative a sostanze di uso agrario e a prodotti
agrari.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 maggio 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte