Corte costituzionale

Ordinanza n. 63/1964

Questione dichiarata infondata · depositata il 23/06/1964 · relatore Aldo Sandulli

Norme in gioco

citata

Epigrafe

ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 668, terzo

comma, del Codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il

23 novembre 1963 dal Pretore di Pisticci nel procedimento civile

vertente tra Losenno Francesco e Sisto Giuseppe, iscritta al n. 13 del

Registro ordinanze 1964 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica, n. 54 del 29 febbraio 1964.

Udita nella camera di consiglio del 9 giugno 1964 la relazione del

Giudice Aldo Sandulli;

Ritenuto che l'ordinanza è stata regolarmente notificata alle

parti private ed al Presidente del Consiglio dei Ministri ed inoltre

comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei Deputati ed è

stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 54 del 29 febbraio 1964;

che in questa sede nessuno si è costituito;

che con la menzionata ordinanza il Pretore di Pisticci ripropone,

con riferimento agli artt. 24 e 3 della Costituzione, la questione di

legittimità dell'art. 668, terzo comma, del Codice di procedura

civile, per la parte che disciplina il deposito previsto dall'art, 651

del Codice di procedura civile;

Considerato che la questione, già proposta dallo stesso Pretore in

altro giudizio, fu dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza

n. 83 del 1963, poiché il deposito di modestissima entità imposto a

pena di decadenza all'opponente alla convalida di licenza o di sfratto

dalla disposizione impugnata, data la funzione cui assolve, di

richiamare a un particolare senso di responsabilità chi si opponga ad

atti di esecuzione sui quali già abbia avuto modo di esercitarsi il

vaglio del giudice, non può esser ritenuto, anche alla stregua della

precedente giurisprudenza della Corte, in contrasto né col principio

costituzionale di eguaglianza, né , più specificamente, col principio

che garantisce a tutti indistintamente la possibilità di agire in

giudizio;

che nessun nuovo argomento valido è stato addotto dall'ordinanza

che chiede il riesame della questione, la quale contesta non a ragione

che l'opposizione di cui trattasi investirebbe atti di esecuzione su

cui già ebbe ad esercitarsi il vaglio del giudice, e fa non

appropriato richiamo al sistema delle prove sulla cui base viene

adottato il provvedimento di convalida: infatti la disposizione

dell'art. 663 del Codice di procedura civile - secondo la quale, in

caso di mancata comparizione dell'intimato, il giudice non può

procedere alla convalida se non allorquando possa escludersi la

probabilità non solo che l'intimato non abbia avuto conoscenza della

citazione, ma anche che la sua mancata comparizione risalga a caso

fortuito o forza maggiore - muove dal logico presupposto che in

condizioni siffatte la mancata comparizione sia sufficiente indizio di

insussistenza di ragioni di opposizione; onde la convalida non può in

alcun caso esser considerata come un provvedimento adottato da parte

del giudice indipendentemente da qualsiasi vaglio e qualsiasi elemento

di prova;

Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla

Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe ed ordina il rinvio

degli atti al Pretore di Pisticci.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1964.

GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI

AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - NICOLA

JAEGER - GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO

PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO

SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE

FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -

GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ

- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO.

ECLI:IT:COST:1964:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte