Sentenza n. 63/1973
Altra decisione · depositata il 23/05/1973 · relatore Luigi Oggioni
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio promosso con ricorso del Presidente della Regione
Friuli-Venezia Giulia, notificato l'8 settembre 1972, depositato in
cancelleria il 25 successivo ed iscritto al n. 23 del registro
conflitti 1972, per conflitto di attribuzione sorto a seguito
dell'ordinanza 18 febbraio 1972, con la quale la Corte dei conti ha
disposto l'acquisizione di alcuni conti consuntivi della Provincia di
Trieste.
Udito nell'udienza pubblica del 4 aprile 1973 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
udito l'avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli- Venezia Giulia.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La Corte dei conti sezione I giurisdizionale, con ordinanza emessa
il 18 febbraio 1972 nel giudizio sui conti consuntivi della Provincia
di Trieste resi dal Tesoriere per gli esercizi 1970 e precedenti,
giudizio istituito a norma degli artt. 45 del t.u. 12 luglio 1934, n.
1214, sull'ordinamento della Corte e 27 e 42 del Regolamento di
procedura 13 agosto 1933, n. 1038; ritenuta la necessità di acquisire
i conti con la relativa documentazione ai sensi e per gli effetti di
cui agli articoli 309 e 310 del t.u. della legge comunale e provinciale
approvata con r.d. 3 marzo 1934, n. 383, per i quali non fosse già
intervenuta decisione passata in giudicato, nonché di acquisire il
provvedimento del locale Consiglio di prefettura sull'ultimo conto da
esso esaminato, e ravvisata altresì l'opportunità di acquisire i
risultati del controllo effettuato dal Prefetto sugli atti deliberativi
della Provincia relativi ai predetti esercizi, non esaminati
dall'organo regionale di controllo, ciò al fine di evidenziare
eventuali irregolarità ai sensi e per gli effetti degli artt. 251
segg. t.u. della legge comunale e provinciale, oltre ai conti per i
quali fosse stato concluso il preliminare procedimento amministrativo,
giacenti presso l'ufficio di Prefettura, disponeva la comunicazione
della ordinanza stessa all'organo della Regione, competente al
controllo sulla Provincia di Trieste anche ai fini di evidenziare
fattispecie di responsabilità emerse eventualmente in esito al
controllo di sua competenza, ed ordinava al Presidente della Giunta
provinciale di Trieste di depositare entro il termine di dieci mesi
dalla notifica dell'ordinanza medesima ( 13 luglio 1972), i conti e i
documenti predetti, ed al Prefetto di presentare, nello stesso termine,
gli altri atti e documenti richiesti.
Con ricorso notificato l'8 settembre 1972 il Presidente pro-tempore
della Regione Friuli-Venezia Giulia rappresentato e difeso dall'avv.
Gaspare Pacia, previa delibera 1 settembre 1972 della Giunta regionale,
ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio dei ministri pro-tempore, in relazione alla menzionata
ordinanza della Corte dei conti, chiedendo dichiararsi che spetta alla
Regione pronunciarsi in via definitiva sui conti consuntivi della
Provincia di Trieste, quando non siano emersi specifici vizi od
irregolarità in sede di controllo amministrativo, e conseguentemente
annullarsi l'ordinanza de qua, nella parte in cui contiene
l'intimazione a presentare i conti consuntivi della Provincia suddetta.
La difesa della Regione afferma nel ricorso che, anteriormente alla
sentenza n. 55 del 1966 della Corte costituzionale, con cui fu
dichiarata l'illegittimità costituzionale dei Consigli di prefettura
quali organi di giurisdizione sui conti degli enti locali, i Consigli
stessi esercitavano congiuntamente sui conti in questione funzioni di
controllo e funzioni giurisdizionali, nel senso che avrebbero attuato
ordinariamente un procedimento di controllo meramente amministrativo
dei conti che avrebbe esaurito ogni adempimento ai fini del riscontro,
ed avrebbe dato luogo solo eventualmente al procedimento
giurisdizionale, nel caso che fossero emerse irregolarità o
illeggittimità. In tale situazione sarebbe entrato in funzione
l'organo regionale di controllo sugli atti delle Provincie, cioè il
Comitato centrale con sede in Udine, istituito con legge regionale 2
marzo 1966, n. 3, a seguito del trasferimento alla Regione delle
funzioni di controllo sugli atti degli enti locali, effettuato con il
d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960.
Il detto organo, secondo la Regione, sarebbe subentrato al
Consiglio di prefettura per quanto riguarda l'esercizio delle descritte
funzioni amministrative di controllo sui conti degli enti locali ed
essendo tale trasferimento espressamente previsto dall'art. 1 della
citata legge n. 960 del 1965, che avrebbe così dissociato le funzioni
amministrative da quelle di controllo, già unificate nel Consiglio di
prefettura, il Comitato centrale avrebbe assunto il potere di approvare
in via amministrativa il conto consuntivo della Provincia in difetto di
irregolarità, o di promuovere, in caso contrario, il giudizio di
contabilità avanti al giudice competente.
Ed in effetti, avvalendosi di tali suoi poteri, il Comitato
centrale avrebbe esaminato e riscontrato esenti da vizi i conti
consuntivi non più assoggettati al controllo del cessato Consiglio di
prefettura a partire dall'esercizio relativo al 1963.
L'instaurazione necessaria del giudizio da parte della Corte dei
conti, cioè indipendentemente dalla così avvenuta approvazione in
sede amministrativa, e l'intimazione contenuta nell'ordinanza,
invaderebbe la sfera di competenza amministrativa della Regione
Friuli-Venezia Giulia, rendendo privo di significato il riscontro
definitivo di regolarità effettuato dall'organo locale competente, in
violazione degli artt. 8 in relazione all'art. 5, n. 4, e 60 dello
Statuto regionale, e 1 del d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960 (norme di
attuazione).
Ma, prosegue la difesa della Regione, anche a voler ammettere che
il giudizio contabile già di competenza dei cessati Consigli di
prefettura avesse carattere necessario, e non subordinato alla
eventuale constatazione di vizi in sede di controllo amministrativo,
non per questo ne deriverebbe che il vuoto legislativo formatosi per il
venir meno dei Consigli stessi debba essere attualmente colmato con la
giurisdizione necessaria della Corte dei conti.
Invero tale giurisdizione sarebbe incompatibile con l'avvenuta
attribuzione alla Regione della funzione di controllo sui conti
consuntivi degli enti locali avvenuta per effetto del citato d.P.R. n.
960 del 1965, norme di attuazione a livello costituzionale, e quindi
sopraordinata alle norme concernenti la giurisdizione necessaria sui
conti.
E la difesa della Regione prospetta, de iure condendo,
l'opportunità di introdurre un sistema "più rispettoso" della
autonomia regionale, similmente a quello adottato per il Comune di
Roma, con il d.l. luog. 17 novembre 1944, n. 426, che prevede appunto
il giudizio della Corte dei conti solo in via eventuale su ricorso da
parte degli interessati, del sindaco, nonché di qualsiasi
contribuente, contro il decreto che approva il conto consuntivo del
detto ente.
Con una memoria illustrativa depositata nei termini la difesa della
Regione svolge ampiamente le tesi esposte nel ricorso e, attraverso un
esame delle varie norme succedutesi al riguardo, torna a porre in
evidenza le ragioni per cui dovrebbe escludersi il carattere di
necessarietà del giudizio di contabilità sui consuntivi degli enti
locali.
Afferma inoltre che tali conti si identificherebbero con i
rendiconti generali degli enti, e ne trae la conseguenza che ciò
escluderebbe la necessarietà del giudizio contabile, la quale
riguarderebbe i rapporti contabili fra agenti ed enti, ma non il
rendiconto generale, nei cui confronti sarebbe previsto solo un
controllo amministrativo, tutt'al più rivestito da mere forme
giurisdizionali, come nell'ipotesi tipica della parificazione del
rendiconto generale dello Stato.
Insiste poi nell'affermare che il controllo di legittimità sugli
atti degli enti locali è affidato alla Regione dall'art. 130 Cost.,
per cui l'istaurazione di un ulteriore controllo sotto forma di
giudizio necessario non troverebbe giustificazione e sarebbe invasivo
della sfera di competenza regionale. Ed a conferma di ciò richiama
espressamente le disposizioni concernenti l'ordinamento amministrativo
degli enti locali nella Regione siciliana (d.l. Pres. Reg. sic. 29
ottobre 1955, n. 6) e quelle regolanti l'approvazione dei conti
consuntivi degli enti locali nella Regione Trentito-Alto Adige (l. reg.
1 gennaio 1954, n. 11), che avrebbero sancito il carattere eventuale
del giudizio di contabilità in esame, senza che al riguardo sia stata
sollevata alcuna censura di illegittimità. Considerato in diritto :
1. - Secondo l'assunto della Regione Friuli-Venezia Giulia,
contenuto nell'atto con cui il conflitto di attribuzione è stato
sollevato, l'ordinanza della Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti, emessa nel giudizio sui conti consuntivi della Provincia di
Trieste resi dal tesoriere provinciale con l'ordine al Presidente della
Giunta provinciale di depositare, presso la Corte, detti conti per gli
esercizi 1970 e precedenti, sarebbe invasivo della competenza della
Regione, spettando esclusivamente ad essa le funzioni di controllo
sugli atti degli enti locali, secondo gli artt. 5 n. 4, 8, 60 dello
Statuto speciale:
ciò in quanto la Regione, per effetto dell'art. 1, secondo comma,
delle norme di attuazione del predetto Statuto (d.P.R. 26 giugno 1965,
n. 960) è subentrata in dette funzioni, già spettanti ai Consigli di
Prefettura. Per cui, la chiusura della fase di controllo in sede
amministrativa, senza rilevazione di vizi o di irregolarità,
escluderebbe "a priori" l'apertura non necessitata di ogni successivo
giudizio sui conti.
2. - I motivi del sollevato conflitto non sono fondati.
Va dato atto, in primo luogo, che la natura e l'esigenza dei
giudizi sui conti si rinvengono nel testo unico della legge comunale e
provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, modificato dalle leggi n. 351 del
1942 e n. 530 del 1947. Il quale testo unico aggiorna e puntualizza
quanto già contenuto nella precedente legislazione in materia.
Invero, l'art. 310 ha precisato il contenuto ed i termini di
sviluppo del procedimento, articolato in più fasi: una prima,
costituita dalla deliberazione sul conto consuntivo da parte del
Consiglio comunale o provinciale; la seconda, costituita dalla
obbligatoria trasmissione del conto, così deliberato, al Consiglio di
Prefettura, al quale "è trasmesso" per essere "sottoposto a giudizio"
(quarto comma); la terza, costituita dall'esercizio ampio di queste
funzioni di giudizio, da parte del Consiglio stesso, nella duplice
veste di organo amministrativo ed insieme giurisdizionale, competente,
cioè, nella stessa sede, al controllo amministrativo del conto,
all'esame dei "documenti giustificativi della entrata e della spesa",
all'esame delle deduzioni e dei reclami "eventualmente presentati", il
tutto onde pervenire all'emissione del "giudizio" surrichiamato,
mediante "decisione" impugnabile davanti alla Corte dei conti:
decisione sulla regolarità sostanziale dei conti anche ai fini di
accertamento di responsabilità contabile, sempre e comunque rilevabile
su iniziativa di ufficio (art. 260 citato testo unico in relazione agli
artt. 251 e seguenti).
Tale necessario collegamento di attività funzionali ha, in
seguito, subito un periodo di sospensione per circostanze contingenti e
transitorie. Infatti, con decreto legislativo n. 1372 del 1948 si
stabiliva (art. 5) che, fino al 31 dicembre 1950, ove fosse
intervenuta una delibera sul conto non contestata nelle risultanze, il
conto doveva intendersi come "definitivamente" approvato, tenendo luogo
la deliberazione, a tutti gli effetti, della decisione del Consiglio di
Prefettura. Il predetto termine di operatività della norma transitoria
è stato in seguito prorogato con legge 7 aprile 1954, n. 142, fino al
31 dicembre 1955 e con successiva legge 11 marzo 1958, n. 209, sino al
31 dicembre 1960 e non oltre, rimanendo, di conseguenza, soltanto entro
il segnato termine, "non applicabile" (come precisato nell'art. 3,
capoverso, della prima legge di proroga) l'art. 310 del testo unico.
3. - La Corte considera poi, ai fini della risoluzione del presente
conflitto, la situazione particolare, inerente all'ordinamento della
Regione Friuli- Venezia Giulia.
Secondo lo Statuto speciale (legge costituzionale 31 gennaio 1963,
n. 1), la Regione ha potestà legislativa sulla disciplina dei
controlli degli atti degli enti locali, disciplina da esercitarsi da
organi della Regione (articoli 5, n. 4, e 60). Seguono le norme di
attuazione dello Statuto, in materia di controllo degli atti delle
Provincie e dei Comuni (d.P.R. 26 giugno 1965, n. 960, in connessione
con la legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione ed il
funzionamento degli organi regionali). Con detto decreto (art. 1) le
attribuzioni dei Consigli di Prefettura in materia vengono affidate
agli organi regionali di controllo: inoltre (art. 11) si dispone che
gli organi regionali, preposti ai controlli, qualora vengano a
conoscenza di fatti implicanti responsabilità di amministratori,
impiegati o, in genere, di chi ha maneggio di danaro pubblico, ai sensi
del testo unico della legge comunale e provinciale (artt. da 251 a 259)
debbano farne denuncia al Consiglio di Prefettura e che,
indipendentemente da tale denuncia, il procedimento su tale
responsabilità poteva essere iniziato di ufficio o sopra richiesta
delle altre autorità di vigilanza e definito anche separatamente
dall'esame o dal giudizio sui conti, ai sensi dell'art. 260 del
sopracitato testo unico.
Infine, con la legge regionale 2 marzo 1966, n. 3, sull'esercizio
delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva, vengono
determinati gli organi di controllo e la loro composizione.
4. - Tutto ciò premesso, la Corte, ai fini di necessaria
integrazione di quanto surriferito a proposito della legislazione
nazionale e regionale, richiama la propria sentenza 17 maggio 1966, n.
55, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 310 del testo unico
della legge comunale e provinciale del 1934, nella parte in cui
disponeva la sottoposizione del conto consuntivo al giudizio dei
Consigli di Prefettura: ciò per motivi riguardanti la loro
composizione anomala in sede di giurisdizione contabile e la mancanza
in detta sede di una garanzia del pieno esercizio dei diritti di
difesa.
5. - Procedendo ora all'esame di merito del conflitto, la Corte
rileva e precisa che l'ordinanza della Corte dei conti risulta
testualmente emessa in un giudizio su conti consuntivi resi dal
Tesoriere provinciale, giudizio instaurato ad istanza di quel
Procuratore generale e regolato dalle richiamate norme dell'art. 45 del
t.u. 12 luglio 1934, n. 1214, sull'ordinamento della Corte stessa:
cioè, nel giudizio di conto e di responsabilità nel quadro di
attribuzioni giurisdizionali, tutto come indicato nel capo quinto,
sezione prima, del predetto testo unico, in cui l'art. 45 è compreso.
L'ordinanza è motivata nel senso che trasmissione e deposito dei
richiesti documenti, riguardanti gli esercizi 1970 e precedenti,
corrispondono, per quanto riguarda l'ordine dato al Prefetto di
Trieste, al fine di conoscere i risultati del controllo sugli atti
deliberativi di conto, per "evidenziare eventuali irregolarità dalle
quali possono derivare fattispecie di responsabilità previste dagli
artt. 251 e seguenti del citato testo unico". Lo stesso per quanto
riguarda l'ordine di deposito rivolto agli organi regionali (Giunta
provinciale - Comitato centrale di controllo) allo stesso fine di cui
sopra, con testuale riferimento all'art. 11 delle norme di attuazione
dello Statuto regionale.
L'impostazione data nell'ordinanza è dunque quella di una resa di
conti giudiziale, quale prevista dagli artt. 44 e 45 del citato
ordinamento della Corte come fase successiva alla presentazione di
detti conti, introducibile dietro istanza del pubblico ministero presso
la Corte stessa: nonché prevista e regolata nel suo svolgimento, anche
agli effetti dell'eventuale conseguente giudizio di responsabilità
dagli artt. 27, 42, 43 e 44 del Regolamento di procedura di cui al r.d.
13 agosto 1933, n. 1038.
Va richiamata al riguardo la sentenza di questa Corte n. 68
dell'anno 1971 che, nel dichiarare che spetta alla Procura generale
presso la Corte dei conti promuovere l'azione di responsabilità nei
confronti dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia per gli
illeciti commessi nell'esercizio delle loro attribuzioni, ha precisato
che giudizi di conto e giudizi di responsabilità sono strettamente
connessi e sottoposti alle medesime regole. La Corte ha ricondotto tale
attività giurisdizionale nell'ambito del secondo comma dell'art. 103
della Costituzione, osservando che codesta attività tende a garantire
l'interesse generale oggettivo alla regolarità della gestione
finanziaria e patrimoniale dell'ente, in ottemperanza anche al duplice
principio della "imparzialità" e del "buon andamento"
dell'Amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.
Questa sentenza è stata preceduta da altra (n. 110 del 1970) nella
quale è stata riconosciuta la natura giurisdizionale dei giudizi di
conto, anche con particolare riferimento alla funzione già esercitata
dai Consigli di Prefettura: ed altresì è stato riconosciuto che la
disciplina dei giudizi di conto deve considerarsi applicabile alle
Regioni, sia a Statuto speciale che ordinario.
6. - L'assunto della Regione è che, posto che l'esame dei conti da
parte del Comitato centrale regionale di controllo si è concluso senza
alcuna rilevazione di irregolarità, non vi sarebbe più luogo ad
ulteriori interventi giurisdizionali, sia come giudizio sui conti, sia
come giudizio di responsabilità.
L'assunto non è, tuttavia, da giudicarsi fondato.
Non è conforme a legge subordinare l'effettuazione dei giudizi sui
conti alla circostanza che l'esito degli esami effettuati in primo
tempo dagli organi di controllo istituiti in seno agli enti, abbia dato
luogo a rilevazioni di anomalie ovvero a reclami ed osservazioni di
terzi.
Si è già posto in rilievo, al precedente n. 2, a proposito
dell'art. 310 del t.u. del 1934, che la traslazione degli atti, in ogni
caso, all'organo superiore, esterno all'ente preposto all'esame
tecnico-giuridico del rendiconto, è stato ivi imposto, in via di
principio, come atto dovuto, senza che "deduzioni, osservazioni e
reclami", verificabili solo "eventualmente", ne condizionino
l'esercizio. La parentesi degli anni 1948-1960, richiamata al
precedente n. 2 e dovuta a stasi nell'esercizio di determinate
pubbliche attività, con l'effetto di assegnare al richiamato principio
una deroga soltanto temporanea, conferma il principio stesso in forza
del successivo ripristino, attuato normalmente sino a quando all'organo
di controllo tecnico-giuridico, nella composizione di allora, è stato
poi disconosciuto l'esercizio di potere decisionale giurisdizionale. Il
che, se vale per i Consigli di Prefettura, vale, per uguale e a maggior
ragione, per gli organi regionali di controllo, subentrati, in forza
del citato d.P.R. n. 960 del 1965, nelle funzioni dei Consigli di
Prefettura.
Ma, pur venuta meno la competenza giurisdizionale dell'organo
decentrato, rimane immanente la vigenza del principio generale di
necessarietà di un giudizio che, superando la fase di controllo
meramente contabile amministrativo, che è strumentale rispetto al
resto, consenta di pervenire, mediante più penetrante campo di
indagine, a decisione di ampio contenuto garantistico. Inderogabile è,
pertanto, l'esigenza della tutela di interessi generali: ciò, senza
che possa dirsi qui sacrificata l'autonomia della Regione che, secondo
giurisprudenza costante di questa Corte, non è mai pregiudicata da
controlli giurisdizionali quale è quello previsto dal testo unico del
1934.
In proposito, puntuale è il testo unico del 1934 sull'ordinamento
della Corte dei conti che conferisce alla stessa, come attribuzione
giurisdizionale, i giudizi di conto (e di responsabilità) nei
confronti di tutte le categorie di gestori di pubblico denaro,
obbligati alla presentazione del conto e che, pel fatto stesso di
questa presentazione, si considerano "costituiti in giudizio" (artt.
44-45).
Questa che, nel contesto della legge, viene definita come "resa
giudiziale del conto", trova poi nel Regolamento di procedura gli
strumenti di effettuazione costituiti dall'obbligo di deposito dei
conti, spontaneamente adempiuto, ovvero, in caso di omissione, soggetto
a formale richiesta della Corte, in relazione all'art. 27 di detto
Regolamento (citato nell'ordinanza de qua) e in dipendenza del generale
potere istruttorio di acquisizione di atti e documenti necessari (art.
14).
Sovrasta su tutto e ne giustifica il modus procedendi il concetto
di una competenza generale della Corte dei conti in materia di
contabilità pubblica, atta a garantire in forma giurisdizionale,
l'interesse oggettivo alla regolarità di gestioni finanziarie e
patrimoniali degli enti pubblici, come questa Corte ha riconosciuto
particolarmente nella già citata sentenza n. 69 del 1971 e come
riconosciuto anche dalla giurisprudenza adeguatrice delle Sezioni unite
della Corte di cassazione.
Con ciò non va esclusa la possibilità di una maggiore
perfettibilità del sistema, onde favorire l'immediatezza di cognizione
e di esame, da parte dell'organo giusdicente, mediante l'istituzione di
sezioni regionali della Corte dei conti come già delineato in un
disegno di legge governativo. Il principio informatore del sistema
resta, comunque, confermato con la prospettiva di una sua più pratica
attuazione.
7. - Da ultimo, la difesa della Regione prospetta nella "memoria"
aggiunta un nuovo argomento, basato sulla distinzione tra i rendiconti
generali degli enti ed i rapporti contabili tra agenti ed enti: a
differenza dei secondi, soltanto i primi, assimilabili alla situazione
in esame, darebbero luogo ad un controllo amministrativo, sia pure
rivestito da forme giurisdizionali, come nell'ipotesi tipica della
parificazione del rendiconto generale dello Stato.
L'argomento non è esatto ed altera i termini della questione. È
la stessa normativa sulla Corte dei conti (t.u. n. 1214 del 1934, art.
13) che precisa e distingue, in senso opposto alla prospettazione della
difesa. Tra i compiti assegnati alla Corte sono considerati
distintamente, da un lato la parificazione del rendiconto generale
consuntivo dell'amministrazione dello Stato e quelli delle aziende a
gestione autonoma soggette a riscontro, prima che siano presentati al
Parlamento e, dall'altro lato "il giudizio sui conti che debbono
rendere tutti coloro che hanno maneggio di danaro o di valori dello
Stato e di altre pubbliche amministrazioni ". Nel caso in esame, si
tratta, senza dubbio, della seconda ipotesi, regolata da premesse e
conseguenze non confondibili con la prima.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara che spetta alla Corte dei conti la competenza ad ordinare
al Presidente della Giunta provinciale di Trieste di depositare i conti
consuntivi e gli atti relativi ai conti consuntivi della Provincia di
Trieste, resi dal Tesoriere provinciale per gli esercizi 1970 e
precedenti.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1973.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte