Sentenza n. 63/1974
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 13/03/1974 · relatore Enzo Capolozza
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 21d.P.R. 373/1965
citata
- art. 3legge 45/1963
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo
comma, del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (Conglobamento dell'assegno
temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del personale statale,
in rapplicazione della legge 5 dicembre 1964, n. 1268), promosso con
ordinanza emessa il 20 marzo 1971 dal pretore di Genova nel
procedimento civile vertente tra Giambarresi Francesco e la ditta Gorla
Alberto, iscritta al n. 253 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 233 del 15 settembre 1971.
Visti gli atti di costituzione di Giambarresi Francesco e della
ditta Gorla Alberto;
udito nell'udienza pubblica del 9 gennaio 1974 il Giudice relatore
Enzo Capalozza;
uditi gli avvocati Massimo Medina e Giacomo Antonelli, per la ditta
Gorla Alberto.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Francesco Giambarresi chiamava in giudizio, dinanzi al pretore
di Genova, la ditta Alberto Gorla - impresa appaltatrice di servizi ed
opere per conto dell'Azienda delle ferrovie dello Stato - alle cui
dipendenze aveva lavorato percependo l'assegno temporaneo di cui alla
legge 6 febbraio 1963, n. 45, e ne chiedeva la condanna al pagamento in
suo favore di lire 57.877, per non essere stato conteggiato l'assegno
nella gratifica natalizia, nelle ferie, nelle festività e
nell'indennità di anzianità.
Il pretore osserva che la citata legge n. 45 del 1963, attribuendo
l'assegno suddetto anche al personale dell'Azienda delle ferrovie dello
Stato, aveva escluso che fosse computato in qualsiasi altro emolumento.
Successivamente, il d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, lo aveva conglobato
nella retribuzione del personale statale, statuendo che la nuova misura
di esso avesse, fra l'altro, effetto su tutte le indennità commisurate
a tale retribuzione.
Invece, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed
opere per conto della ridetta azienda - sebbene il legislatore (artt. 3
e 8 legge 23 ottobre 1960, n. 1369; art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n.
1192) avesse in precedenza riconosciuto alle due categorie di
dipendenti il diritto al medesimo trattamento economico e normativo -
l'art. 21 del d.P.R. n. 373 aveva confermato l'esclusione dell'assegno
dalla determinazione dei vari "istituti contrattuali".
Ciò premesso, il pretore, con ordinanza del 20 marzo 1971,
sollevava, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale della norma ora indicata, nella parte in
cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge n. 45 del 1963.
Dinanzi a questa Corte si sono ritualmente costituite le parti del
giudizio a quo.
La difesa del Giambarresi, nel chiedere che, in riferimento
all'art. 3 Cost. (oltreché - aggiunge - all'art. 36 che è, però,
estraneo all'ordinanza), la disposizione sia dichiarata illegittima,
richiama anche la giurisprudenza di questa Corte sul principio di
eguaglianza ed afferma che, rispetto ai dipendenti delle imprese
appaltatrici dei servizi ed opere dell'Azienda delle ferrovie dello
Stato, non solo i dipendenti statali, ma pure quelli dei corrispondenti
settori privati avrebbero un trattamento economico e normativo più
favorevole, in quanto ogni elemento della loro retribuzione sarebbe
posto a base del calcolo delle altre indennità.
La difesa della ditta Gorla chiede che la questione sia dichiarata
non fondata. Al riguardo prospetta le differenze fra la categoria dei
dipendenti dell'Azienda delle ferrovie statali e quella dei dipendenti
delle imprese appaltatrici; precisa che a favore di questi ultimi il
legislatore avrebbe voluto un trattamento economico non inferiore solo
nel minimo a quello dei dipendenti delle amministrazioni allorché vi
sia piena corrispondenza di mansioni, e fa presente, infine, che
l'assegno temporaneo è stato soppresso dall'art. 19 del d.P.R. del
1965 per il personale statale e, per quello delle imprese appaltatrici
conservato con le caratteristiche sue proprie.
Con memoria depositata il 27 dicembre 1973, la difesa della ditta
insiste nelle sue conclusioni e prospetta anche l'inammissibilità e
l'irrilevanza della questione, deducendo che la norma denunziata non
poteva modificare la situazione giuridica dei dipendenti delle imprese
private, senza oltrepassare i limiti della legge di delegazione,
attinente esclusivamente al trattamento economico del personale di
pubblica Amministrazione, e che neppure questa Corte potrebbe,
sostituendosi al legislatore, considerare conglobato nella retribuzione
l'assegno temporaneo dei dipendenti delle aziende private. Considerato in diritto :
1. - È stato denunziato a questa Corte l'art. 21, secondo comma,
del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373, nella parte in cui richiama l'ultimo
comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45, disposizione che
esclude l'assegno temporaneo, introdotto dalla stessa legge, dalla
determinazione dei vari istituti contrattuali dei dipendenti delle
imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto dell'Azienda delle
ferrovie dello Stato.
Si assume che, con tale richiamo, sia stato violato il principio di
eguaglianza per disparità di trattamento rispetto ai dipendenti
dell'azienda statale, per i quali lo stesso d.P.R. ha conglobato
l'assegno nelle retribuzioni, statuendo che su queste si determinino
tutte le indennità ad esso commisurate.
2. - Occorre, anzitutto, inquadrare la disposizione censurata
nell'ambito dei principi seguiti dal legislatore in tema di divieto di
interposizione nel lavoro.
La legge 23 ottobre 1960, n. 1369, nel porre il divieto, ha, tra
l'altro, statuito, a garanzia dei lavoratori occupati in violazione di
esso, che i medesimi siano considerati a tutti gli effetti alle
dipendenze dell'imprenditore che abbia utilizzato le loro prestazioni
(art. 1, ultimo comma). Per le opere e i servizi da eseguirsi
nell'interno delle aziende con organizzazione e gestione propria
dell'appaltatore, ha, poi, previsto, a tutela dei lavoratori da questo
dipendenti, che l'appaltante sia tenuto in solido con l'appaltatore a
corrispondere loro un trattamento minimo non inferiore a quello
spettante ai propri dipendenti (art. 3).
Per altro, nell'ipotesi di impiego di mano d'opera negli appalti
concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato (ferrovie,
monopoli, poste e telecomunicazioni), in luogo di tali garanzie, è
stato consentito (art. 8) di emanare particolari disposizioni purché
si conformino a quelle della citata legge n. 1369 del 1960.
A tal fine sono state emanate le norme regolamentari di cui al
d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il quale ha prescritto (art. 2, primo
comma) alle suddette amministrazioni autonome di inserire nei contratti
di appalto clausole che assicurino, al personale delle imprese, il
trattamento previsto dal contratto collettivo vigente per la categoria,
durante l'esecuzione dell'appalto.
Lo stesso d.P.R. ha, tuttavia, disposto che il trattamento
economico non potrà, comunque, essere inferiore a quello spettante ai
lavoratori dell'azienda autonoma, ove esista piena corrispondenza di
mansioni (art. 2, secondo comma) e ha precisato che il raffronto
economico è da riferire in tal caso allo stipendio o paga base del
personale di ciascuna azienda autonoma ed alla paga tabellare del
contratto collettivo della categoria, fermo restando, nelle altre voci
retributive, il trattamento previsto da tale contratto (art. 2, terzo
comma).
3. - L'intento del legislatore di uniformarsi, anche per gli
appalti concessi dalle amministrazioni autonome dello Stato, agli
stessi criteri dettati per le opere e servizi appaltati da privati
imprenditori di cui all'art. 3 della legge n. 1369 del 1960, risulta,
oltre che da questa stessa legge (art. 8 citato), dalle norme
sull'assegno temporaneo del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato.
Tale assegno, introdotto con la legge n. 45 del 1963, non faceva
certamente parte della retribuzione base di quel personale. Infatti,
non era, fra l'altro, computabile agli effetti del trattamento di
quiescenza, della tredicesima mensilità e di qualunque altro
emolumento commisurato allo stipendio; né poteva percepirsi più di
una volta, in caso di cumulo (se consentito) di impieghi. E, tuttavia,
esso è stato esteso, con analoghe limitazioni e con la stessa
decorrenza, ai dipendenti delle imprese appaltatrici per conto
dell'azienda suddetta, proprio per soddisfare la finalità perseguita
nella citata legge sul divieto di interposizione nel lavoro.
A seguito della delega al Governo sul conglobamento del trattamento
economico del (solo) personale statale, concessa con legge 5 dicembre
1964, n. 1268, è stato, infine, emanato il d.P.R. n. 373 del 1965, che
ha conglobato l'assegno temporaneo nella retribuzione del personale
statale. Come logico corollario di tale conglobamento, l'ammontare
della nuova retribuzione ha effetto su tutte le indennità commisurate
ad essa (art. 2).
4. - Per intendere l'innovazione apportata dalla norma denunziata,
anzitutto occorre tenere presente quale fosse, prima della sua
introduzione, il meccanismo del rapporto economico tra la retribuzione
base dei dipendenti dell'azienda e quella tabellare del contratto
collettivo della categoria dei dipendenti dell'impresa appaltatrice.
Essendo la retribuzione di questi ultimi da riferire alla retribuzione
base dei primi, analogo riferimento doveva farsi tutte le volte che
occorreva tenere conto della retribuzione ai fini della determinazione
delle varie indennità ad esso commisurate.
Al medesimo risultato avrebbe dovuto pervenirsi per il dipendente
privato, a seguito del conglobamento a favore del dipendente
dell'azienda autonoma.
Ciò, però, è stato impedito dalla norma denunziata, la quale, ai
fini del raffronto del trattamento economico del dipendente privato,
richiama l'art. 2 del citato d.P.R. n. 1192 del 1961; e, tuttavia,
mantiene fermo il criterio limitativo della non computabilità
dell'assegno nei vari istituti contrattuali, propri del dipendente
privato, di cui all'art. 3 della legge n. 45 del 1963, nonostante che
sia venuta meno (art. 2 d.P.R. del 1965), a seguito del conglobamento,
la corrispondente disposizione per il dipendente dell'Azienda di Stato
(art. 1 legge 1963).
5. - Non è da esaminare se la censurata disposizione abbia mutato
la natura regolamentare delle norme contenute nel ridetto art. 2 del
d.P.R. 1961, elevandole alla dignità di legge formale. È certo,
però, che tale disposizione, nel menzionare quell'articolo, si è
riferita anche al suo terzo comma che impone di tener conto, quale
termine dell'equiparazione, dell'intera retribuzione base del
dipendente pubblico.
Non sembra, però, corretto confermare tale modalità di raffronto,
e, nello stesso tempo, disporre che l'assegno, ora conglobato nello
stipendio, venga nuovamente decurtato da esso.
Una statuizione del genere contrasta con lo stesso criterio di
raffronto, che, invece, è mantenuto fermo; e confligge, per la sua
irragionevolezza e la disparità di trattamento che ne deriva, con il
principio di eguaglianza tra le due categorie, al quale lo stesso
legislatore si è attenuto nella legge del 1960 sul divieto
dell'interposizione del lavoro e, poi, nella successiva legge del 1963
sull'assegno temporaneo.
Deve, perciò, dichiararsi l'illegittimità costituzionale del
disposto dell'art. 21 del d.P.R. n. 373 del 1965, nella parte in cui
richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della legge 6 febbraio 1963, n. 45.
La dichiarazione di illegittimità va limitata all'ipotesi
prospettata dal giudice a quo - che vi sia piena corrispondenza di
mansioni fra il dipendente dell'impresa appaltatrice e quello
dell'azienda autonoma.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 21 del d.P.R. 21 aprile 1965, n. 373 (sul conglobamento
dell'assegno temporaneo negli stipendi, paghe e retribuzioni del
personale statale, in applicazione della legge 5 dicembre 1964, n.
1268), nella parte in cui richiama l'ultimo comma dell'art. 3 della
legge 6 febbraio 1963, n. 45.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 marzo 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:63 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte